Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2007, n. 39345
CASS
Sentenza 3 luglio 2007

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In materia di disciplina della pesca, la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con la normativa comunitaria, la quale non prevede una percentuale di tolleranza di novellame sul pescato, consegue alla immediata efficacia "in malam partem" della normativa comunitaria (nella specie, il Reg. CE 27 giugno 1994, n. 1626) la quale opera soltanto una specificazione tecnica di dettaglio della normativa nazionale che vieta il commercio di novellame (art.15, lett. c) della L. n. 963 del 1965), non versandosi in un caso di "eterointegrazione" riflettentesi sul nucleo significativo essenziale della fattispecie incriminatrice.

In materia di disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, deve essere disapplicata dal giudice la normativa nazionale che consente l'applicazione di una percentuale di tolleranza sul pescato, in quanto contrastante con la normativa comunitaria che non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame e, quindi, alcun limite di tolleranza. Ne consegue che, non ammettendosi alcun limite di tolleranza, è sempre configurabile il reato di cui all'art. 15, lett. c) della L. 14 luglio 1965, n. 963 che vieta la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio, senza preventiva autorizzazione ministeriale, del novellame di qualunque specie vivente marina oppure della specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita al fine di assicurare la tutela delle risorse biologiche. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la normativa comunitaria, allorquando ha voluto consentire limitazioni, lo ha espressamente previsto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2007, n. 39345
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39345
    Data del deposito : 3 luglio 2007

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