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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del G.I., Dott.ssa
GI NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6347 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, cui è stata riunita la causa iscritta al N. 348 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, aventi ad oggetto “Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”
Tra
C.F.: e , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
- entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Sabatino e Maurizio Falcone;
attori
e
codice fiscale e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del proprio procuratore speciale Avv. Gabriele Galeano, anche nella sua qualità di procuratrice di C.F. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Andrea Cantone e dall'Avv. Davide
Murino;
convenuta - C.F./P.IVA: ; Controparte_3 P.IVA_3 contumace
Nonchè
codice fiscale/P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_4
Imprese di Treviso-Belluno , per il tramite dalla procuratrice P.IVA_4 speciale in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore dott. , rappresentata e difesa disgiuntamente tra Parte_4 loro dagli Avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi;
intervenuta
CONCLUSIONI: all'udienza del 2/04/2025 le parti costituite concludevano come da verbale.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.7.2021, e Parte_1
premettevano: Parte_2
- di aver proposto ricorso in opposizione all'esecuzione nella procedura espropriativa promossa dall'allora e per Controparte_3 essa iscritta al R.G.E. n. 62/2016; Controparte_1
- che, con ordinanza del 14.04.2021, reclamata con atto depositato il 4/05/2021
(R.G. n. 3701/2021) - il G.E., dott.ssa Marina Mainenti, rigettava la richiesta di conferma di sospensione della procedura esecutiva assegnando il termine del 31 luglio 2021 per l'introduzione del giudizio di merito.
Tanto premesso, in ottemperanza all'ordinanza resa dal sig. G.E. in data
14.04.2021, gli attori provvedevano all'introduzione del presente giudizio di merito, citando in giudizio e per essa la Controparte_3 sua mandataria , nonché Controparte_1 Controparte_2
e per essa la sua mandataria ,
[...] Controparte_1 chiedendo all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertato e dichiarato, in ordine al contratto di mutuo fondiario del 4/08/2008, rogato per notar il 4/08/2008 - Rep. n. 97241 - Racc. 18684 -, Persona_1
l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità, come stabilito ai sensi di Legge, dichiarare la nullità totale del predetto contratto, con ogni conseguenza di Legge;
2) Per l'effetto di quanto sopra, dichiarare che gli attori nulla devono alle parti avverse e che le medesime, in forza di un contratto nullo, nulla possono ottenere in termini di pagamento dai signori e;
Pt_1 Parte_2
3) Sempre per l'effetto di cui al punto 1), dichiarare che la procedura espropriativa immobiliare R.G.E. n. 62/2016 del Tribunale di Salerno non poteva essere intrapresa o promossa, con conseguente ordine al Conservatore di cancellazione dell'iscritta ipoteca di cui al predetto mutuo e della trascrizione di cui all'avvenuto pignoramento;
4) In virtù della soccombenza, condannare le parti costituite alle spese del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
In particolare, a fondamento della domanda, gli attori deducevano il superamento del limite di finanziabilità, di cui all'art. 38, comma 2 TUB e alla normativa richiamata e la nullità integrale del contratto di mutuo.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, in data 3.09.2021, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta con domanda riconvenzionale, anche quale procuratrice Controparte_1 di che, nel constare in toto la domanda, chiedeva: Controparte_2
“Nel merito respingere l'opposizione promossa dai E Pt_5 Pt_1
avverso la procedura esecutiva n. 62/2016 R.G.E. del Tribunale di Parte_2
Salerno, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in narrativa;
In via riconvenzionale subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità per presunta violazione dell'art. 38 T.U.B., dichiarare la conversione del CONTRATTO da mutuo fondiario a mutuo ipotecario, con salvezza di tutte le pattuizioni contrattuali;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del Giudizio di opposizione, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Nella spiegata difesa la convenuta, nel rilevare che l'art. 38, comma 2 T.U.B. non
è norma diretta a regolare la validità del contratto, bensì ad imporre una determinata condotta contrattuale, la cui effettività è assicurata con rimedi sanzionatori diversi dalla nullità del contratto e previsti dall'ordinamento bancario, deduceva l'infondatezza della domanda di nullità del contratto, per asserita violazione del limite di finanziabilità, in mancanza di prova a sostegno delle proprie eccezioni, nonché l'inapplicabilità della disciplina relativa ai limiti di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. al caso di specie, quale ipotesi di surroga. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del contratto di mutuo, per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38
T.U.B., chiedeva disporsi la conversione del contratto in mutuo CP_1 ipotecario, ai sensi dell'art. 1424 c.c.
Con ulteriore atto di citazione, iscritto al R.G.N. 348/2023, e Parte_1 [...]
, in ottemperanza all'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, Parte_2 resa nella procedura esecutiva R.G.E. 62/2016 in data 7.11.2022 dal sig. e CP_5 comunicata in data 9.11.2022, a seguito di ulteriore ricorso in opposizione all'esecuzione notificato in data 9.1.23, provvedevano all'introduzione del relativo giudizio di merito, citando in giudizio e Controparte_3 per essa la sua mandataria , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e e per essa Controparte_2 la sua mandataria , chiedendo all'adito Tribunale Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia a codesto On.le Tribunale di
Salerno, contrariis reiectis, così provvedere: 1) Per tutti i motivi in premessa indicati, accogliere lo spiegato ricorso in opposizione all'esecuzione e per l'effetto accogliere la presente domanda e revocare l'emesso contestato provvedimento, con ogni conseguenza di Legge. 2) Per l'effetto di quanto sopra, dichiarare la carenza di titolarità del credito in capo alla presunta cessionaria e la carenza di legittimazione processuale in capo alla di lei mandataria, con tutte le conseguenze di Legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari, escluso il C.U.”.
A fondamento della domanda gli opponenti eccepivano, essenzialmente, la carenza di titolarità del credito in capo alla presunta cessionaria e la carenza di legittimazione processuale in capo alla sua mandataria, ritenuta non sufficiente ai fini della prova della cessione la pubblicazione sulla G.U., in assenza del contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale si agisce, è stato effettivamente cartolarizzato.
Si costituiva nell'ambito del detto procedimento, iscritto al R.G.N. 348/2023, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.2.2023,
[...]
, anche nella sua qualità di procuratrice di Controparte_1 [...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “In via preliminare, accertare e dichiarare la connessione del presente procedimento con quelli nn. 6347/2021 e 340/2022 R.G. del Tribunale di Salerno e, per l'effetto, disporre la riunione tra questo e i due predetti procedimenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 274 c.p.c.; nel merito, respingere
l'opposizione promossa dai sig.ri e avverso la procedura Pt_1 Parte_2 esecutiva n. 62/2016 R.G.E. del Tribunale di Salerno, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
All'udienza del 17.5.23, relativa al giudizio avente R.G.N. 6347.21, il Giudice disponeva la riunione con i procedimenti rubricati ai n.ri R.G. 340/2023 e
348/2023, rinviando all'udienza del 17.1.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Depositate dalle parti costituite le memorie ex art. 183 VI co c.p.c. ed assunta la causa in decisione in data 3.4.24, con ordinanza di rimessione in istruttoria del
14.5.2024, il Giudice, rilevato che “il procedimento rubricato al n. 340/2023 inerisce la fase di merito dell' opposizione agli atti esecutivi, svolta dagli esecutati avverso l'ordinanza resa dal G.E. in data 11.05.2022, con la quale veniva autorizzata l'assegnazione delle somme al creditore procedente ex art. 41 T.U.B.; rilevato che lo scrivente magistrato è anche assegnatario del fascicolo di esecuzione
R.G.E. N. 62/2016 ed ha anche deciso la fase sommaria dell'opposizione oggi pendente nel merito al n. R.G. 340/2023, come innanzi riunita al n. 6347/2021;
considerato che
la Suprema Corte, con sentenza n. 2352/2017, nel ribadire il proprio precedente orientamento circa il carattere unitario a struttura bifasica del procedimento di opposizione agli atti esecutivi, ha ulteriormente chiarito circa
l'attribuzione della cognizione del merito dell'opposizione ad un giudice tendenzialmente diverso da quello dinanzi al quale si è svolta la fase sommaria (e, dopo l'introduzione dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c., anche ad un "magistrato" diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione); rimette il fascicolo sul ruolo;
revoca il provvedimento di riunione del
17.05.2023, limitatamente al fascicolo n. R.G. 340/2023”, fissava, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 19 giugno 2024, differita al 2.04.2025, con termine per note fino a trenta giorni precedenti.
Con atto del 21.02.2025, interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c. CP_4
per il tramite dalla procuratrice speciale che,
[...] Parte_3 premesso: - che in virtù del contratto di Cessione dei Crediti individuabili in blocco ex Legge
30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 22 ottobre 2024 Controparte_2 aveva ceduto pro soluto in favore di “tutti i
[...] Controparte_4 crediti (ivi inclusi a titolo di interessi – anche di mora - spese e danni), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da Banca CH S.p.A., , Controparte_1 mediante la sua filiale di Milano, con i propri clienti e Controparte_6 successivamente ceduti alla Cedente” - identificabili in blocco secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Parte Seconda n. 128 del 31 ottobre 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del
Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione);
- che tra i crediti oggetto delle predette cessioni risultava compreso quello precedentemente vantato da identificato con Controparte_2
NDG 702883 - ; Parte_1
- che era interesse della - tramite la propria procuratrice Controparte_4 speciale - intervenire nella pendente procedura e Pt_3 Parte_3 subentrare nell'attività giudiziaria intrapresa dai propri danti causa per proseguirla nei termini di legge;
si riportava in toto agli atti ed alle attività compiute dai propri danti causa, chiedendo, altresì, l'estromissione dal presente giudizio della società cedente.
Con note di trattazione scritta depositate in data 28.2.2025 gli attori, nel dichiarare di rinunciare, con riferimento al procedimento R.G. n. 6347/2021 alla sollevata eccezione di nullità del mutuo fondiario per avvenuto superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., chiedevano l'accoglimento delle seguenti diverse conclusioni: “per il procedimento R.G. n. 6347/2021, giusta il mutamento di giurisprudenza avutosi in tema di superamento del limite di finanziabilità, e la tutelata aspettativa coltivata dagli attori al momento della proposizione della domanda, statuire sulle spese compensandole integralmente;
per il procedimento R.G. n. 348/2023, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione, sia della costituita sia Controparte_2 dell'intervenuta, da ultimo, con tutte le conseguenze di Legge. Con Controparte_4 vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
All'udienza del 2.04.2025 lo scrivente magistrato, nuovo assegnatario della causa dal 24.01.2025, ha assegnato la stessa in decisione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata, per i motivi di seguito specificati.
Preliminarmente, rilevato che con note depositate in data 28.2.2025 gli attori, con riferimento al procedimento R.G. n. 6347/2021, hanno dichiarato di rinunciare all'unica eccezione in quella sede proposta, di nullità del mutuo fondiario per avvenuto superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., deve passarsi al vaglio della residua eccezione di carenza di legittimazione attiva della e dell'intervenuta, sollevata Controparte_2 Controparte_4 dagli attori nell'ambito del procedimento R.G.E. n. 348/2023 riunito al giudizio
R.G.N. 6347.2021.
Gli opponenti contestano il difetto di legittimazione attiva della Controparte_2
e della intervenuta affermando come l'avviso
[...] Controparte_4 pubblicato in G.U. non sarebbe sufficiente a provare la titolarità del credito, in assenza del contratto di cessione, da cui si possa desumere che il credito per cui si agisce è rientrato effettivamente nell'ambito della cessione.
L'eccezione è infondata.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la procedura esecutiva R.G.E. 62/2016, nell'ambito della quale gli odierni attori hanno spiegato le due opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che hanno dato origine al presente giudizio di merito, trova radice nel mancato adempimento del contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca su immobili, che in data 4.08.2008, per notar , Persona_1
e concludevano con in esecuzione del quale la Pt_1 Parte_2 CP_1 mutuante aveva erogato ai mutuatari la somma di Euro 210.000,00, che questi si erano impegnati a restituire, ai termini e alle condizioni pattuite, in 420 rate mensili (cfr. all. 1 e 2 in comparsa di risposta di . Controparte_1
Rilevato che è incontestato, oltre che provato in via documentale, che l'originaria parte creditrice, ha ceduto in blocco dei crediti, come da Controparte_1 avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 21 luglio 2009; e che detti crediti sono stati oggetto di una serie di cessioni ( n. 141 del 4 dicembre
2018; n. 14 del 2 febbraio 2019; n. 26 del 2 marzo 2019; n. 128 del 31 ottobre 2024) gli opponenti hanno, in particolare, eccepito che la cessionaria e la intervenuta non hanno dimostrato l'inclusione del credito, relativo alla procedura esecutiva de qua, tra quelli, oggetto della cessione.
Fatte tali premesse, giova asservarsi che la cessione dei crediti in ambito bancario
è regolata dalla normativa speciale prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario che si sostituisce al regime ordinario civilistico previsto dall'art. 1260 c.c.
Il fenomeno è rubricato - e conosciuto - come “Cessione di rapporti giuridici” e produce il trasferimento di una massa determinata di crediti, tutti derivanti da rapporti bancari con i debitori clienti o ex clienti.
In particolare, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.:
2. la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
La Norma in parola prevede, dunque, il passaggio ad una forma di opponibilità erga omnes della cessione di crediti in ragione della pubblicazione di detta cessione nella Gazzetta Ufficiale e della iscrizione della stessa nel Registro delle imprese.
Infatti, leggendo l'art. 58 T.u.b., comma 2°, in combinato con il 4° comma, le formalità anzidette sono equiparate a tutti gli effetti, alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo la previsione dell'art. 1264 del c.c.
Sotto il profilo processuale, in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la Suprema Corte, ha più volte affermato il principio, secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass., n. 31188/2017, anche espressamente richiamata dall'impugnata sentenza, nonché Cass.,
4277/2023).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/03/2024, n. 7688; Cass. 22/06/2023,
n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412) ha, inoltre, precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Inoltre, nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n. 5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B
E' stato anche puntualizzato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. tra le tante e da ultimo, Cass. n.r. 17944/ 2023; 3405/2024;
Cass. Civ. 28790/2024)” (cfr. Cass. civ. sez. I, 23/12/2024 n. 34195).
Di recente è stato, inoltre, affermato dalla Suprema Corte che “non è necessaria la specifica enumerazione di ognuno dei crediti ceduti, nella misura in cui gli elementi comuni, che sono stati presi in considerazione per la formazione delle singole categorie dei crediti, consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (cfr. Cass. Civile Ordinanza Sez. 3 n. 16368 del 17.06.2025).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che, pur in assenza del contratto di cessione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle richiamate cessioni costituisce produzione idonea e sufficiente a ricondurre il credito in contestazione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco e di cui alle allegate cessioni, considerata l'indubbia riconducibilità del credito da contratto di mutuo del 04.08.2008 nella categoria dei crediti ceduti
(cfr. all. D, F, G, di parte convenuta e n. 3 di parte intervenuta).
Inoltre, risulta sintomatica la conoscenza da parte del cessionario della posizione debitoria degli attori ed il conseguente intervento dello stesso nella procedura esecutiva con richiesta, tra l'altro, di estromissione dal presente giudizio della società cedente ( ) cui quest'ultima, pur Controparte_2 costituita, non si è opposta.
Sicché è possibile affermare con certezza che tra i crediti oggetto delle varie cessioni intervenute rientri anche quello controverso.
Peraltro, pur non contestato che l'originaria parte creditrice, Controparte_1 ha ceduto in blocco dei crediti e che detti crediti sono stati oggetto di una serie di cessioni ( n. 141 del 4 dicembre 2018; n. 14 del 2 febbraio 2019; n. 26 del 2 marzo 2019; n. 128 del 31 ottobre 2024) nella fattispecie in esame, è stata data prova di ogni singola operazione di cessione e della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (cfr. all.ti d, e, f, g, della comparsa di risposta della RK e all. 3 dell'atto di intervento).
Ove si assista ad una serie reiterata di cessioni del credito, come nel caso di specie, l'ultimo cessionario potrà essere ritenuto legittimato, posto che tale legittimazione gli deriva da una serie continuata di cessioni debitamente indicate e pubblicate.
Conseguentemente, avendo la società di cartolarizzazione dimostrato la propria legittimazione ad agire, l'opposizione va rigettata.
Quanto alle spese di lite del presente procedimento, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza ai sensi del DM 147/22 e sono, pertanto, poste integralmente a carico degli attori, sulla base dello scaglione da € 52.001 a €
260.000, secondo i valori minimi, per tutte le fasi, attesa la non complessità della questione ed il contegno processuale delle parti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa GI NT, definitivamente pronunciandosi, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA gli opponenti al pagamento in favore degli opposti delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 7.052,00 (minimi) per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Salerno l'08.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa GI NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del G.I., Dott.ssa
GI NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6347 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, cui è stata riunita la causa iscritta al N. 348 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023, aventi ad oggetto “Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”
Tra
C.F.: e , C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
- entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Sabatino e Maurizio Falcone;
attori
e
codice fiscale e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del proprio procuratore speciale Avv. Gabriele Galeano, anche nella sua qualità di procuratrice di C.F. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Andrea Cantone e dall'Avv. Davide
Murino;
convenuta - C.F./P.IVA: ; Controparte_3 P.IVA_3 contumace
Nonchè
codice fiscale/P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_4
Imprese di Treviso-Belluno , per il tramite dalla procuratrice P.IVA_4 speciale in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore dott. , rappresentata e difesa disgiuntamente tra Parte_4 loro dagli Avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi;
intervenuta
CONCLUSIONI: all'udienza del 2/04/2025 le parti costituite concludevano come da verbale.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.7.2021, e Parte_1
premettevano: Parte_2
- di aver proposto ricorso in opposizione all'esecuzione nella procedura espropriativa promossa dall'allora e per Controparte_3 essa iscritta al R.G.E. n. 62/2016; Controparte_1
- che, con ordinanza del 14.04.2021, reclamata con atto depositato il 4/05/2021
(R.G. n. 3701/2021) - il G.E., dott.ssa Marina Mainenti, rigettava la richiesta di conferma di sospensione della procedura esecutiva assegnando il termine del 31 luglio 2021 per l'introduzione del giudizio di merito.
Tanto premesso, in ottemperanza all'ordinanza resa dal sig. G.E. in data
14.04.2021, gli attori provvedevano all'introduzione del presente giudizio di merito, citando in giudizio e per essa la Controparte_3 sua mandataria , nonché Controparte_1 Controparte_2
e per essa la sua mandataria ,
[...] Controparte_1 chiedendo all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertato e dichiarato, in ordine al contratto di mutuo fondiario del 4/08/2008, rogato per notar il 4/08/2008 - Rep. n. 97241 - Racc. 18684 -, Persona_1
l'avvenuto superamento del limite di finanziabilità, come stabilito ai sensi di Legge, dichiarare la nullità totale del predetto contratto, con ogni conseguenza di Legge;
2) Per l'effetto di quanto sopra, dichiarare che gli attori nulla devono alle parti avverse e che le medesime, in forza di un contratto nullo, nulla possono ottenere in termini di pagamento dai signori e;
Pt_1 Parte_2
3) Sempre per l'effetto di cui al punto 1), dichiarare che la procedura espropriativa immobiliare R.G.E. n. 62/2016 del Tribunale di Salerno non poteva essere intrapresa o promossa, con conseguente ordine al Conservatore di cancellazione dell'iscritta ipoteca di cui al predetto mutuo e della trascrizione di cui all'avvenuto pignoramento;
4) In virtù della soccombenza, condannare le parti costituite alle spese del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
In particolare, a fondamento della domanda, gli attori deducevano il superamento del limite di finanziabilità, di cui all'art. 38, comma 2 TUB e alla normativa richiamata e la nullità integrale del contratto di mutuo.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, in data 3.09.2021, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta con domanda riconvenzionale, anche quale procuratrice Controparte_1 di che, nel constare in toto la domanda, chiedeva: Controparte_2
“Nel merito respingere l'opposizione promossa dai E Pt_5 Pt_1
avverso la procedura esecutiva n. 62/2016 R.G.E. del Tribunale di Parte_2
Salerno, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in narrativa;
In via riconvenzionale subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità per presunta violazione dell'art. 38 T.U.B., dichiarare la conversione del CONTRATTO da mutuo fondiario a mutuo ipotecario, con salvezza di tutte le pattuizioni contrattuali;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del Giudizio di opposizione, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Nella spiegata difesa la convenuta, nel rilevare che l'art. 38, comma 2 T.U.B. non
è norma diretta a regolare la validità del contratto, bensì ad imporre una determinata condotta contrattuale, la cui effettività è assicurata con rimedi sanzionatori diversi dalla nullità del contratto e previsti dall'ordinamento bancario, deduceva l'infondatezza della domanda di nullità del contratto, per asserita violazione del limite di finanziabilità, in mancanza di prova a sostegno delle proprie eccezioni, nonché l'inapplicabilità della disciplina relativa ai limiti di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. al caso di specie, quale ipotesi di surroga. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del contratto di mutuo, per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38
T.U.B., chiedeva disporsi la conversione del contratto in mutuo CP_1 ipotecario, ai sensi dell'art. 1424 c.c.
Con ulteriore atto di citazione, iscritto al R.G.N. 348/2023, e Parte_1 [...]
, in ottemperanza all'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, Parte_2 resa nella procedura esecutiva R.G.E. 62/2016 in data 7.11.2022 dal sig. e CP_5 comunicata in data 9.11.2022, a seguito di ulteriore ricorso in opposizione all'esecuzione notificato in data 9.1.23, provvedevano all'introduzione del relativo giudizio di merito, citando in giudizio e Controparte_3 per essa la sua mandataria , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e e per essa Controparte_2 la sua mandataria , chiedendo all'adito Tribunale Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia a codesto On.le Tribunale di
Salerno, contrariis reiectis, così provvedere: 1) Per tutti i motivi in premessa indicati, accogliere lo spiegato ricorso in opposizione all'esecuzione e per l'effetto accogliere la presente domanda e revocare l'emesso contestato provvedimento, con ogni conseguenza di Legge. 2) Per l'effetto di quanto sopra, dichiarare la carenza di titolarità del credito in capo alla presunta cessionaria e la carenza di legittimazione processuale in capo alla di lei mandataria, con tutte le conseguenze di Legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari, escluso il C.U.”.
A fondamento della domanda gli opponenti eccepivano, essenzialmente, la carenza di titolarità del credito in capo alla presunta cessionaria e la carenza di legittimazione processuale in capo alla sua mandataria, ritenuta non sufficiente ai fini della prova della cessione la pubblicazione sulla G.U., in assenza del contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale si agisce, è stato effettivamente cartolarizzato.
Si costituiva nell'ambito del detto procedimento, iscritto al R.G.N. 348/2023, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.2.2023,
[...]
, anche nella sua qualità di procuratrice di Controparte_1 [...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “In via preliminare, accertare e dichiarare la connessione del presente procedimento con quelli nn. 6347/2021 e 340/2022 R.G. del Tribunale di Salerno e, per l'effetto, disporre la riunione tra questo e i due predetti procedimenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 274 c.p.c.; nel merito, respingere
l'opposizione promossa dai sig.ri e avverso la procedura Pt_1 Parte_2 esecutiva n. 62/2016 R.G.E. del Tribunale di Salerno, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
All'udienza del 17.5.23, relativa al giudizio avente R.G.N. 6347.21, il Giudice disponeva la riunione con i procedimenti rubricati ai n.ri R.G. 340/2023 e
348/2023, rinviando all'udienza del 17.1.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Depositate dalle parti costituite le memorie ex art. 183 VI co c.p.c. ed assunta la causa in decisione in data 3.4.24, con ordinanza di rimessione in istruttoria del
14.5.2024, il Giudice, rilevato che “il procedimento rubricato al n. 340/2023 inerisce la fase di merito dell' opposizione agli atti esecutivi, svolta dagli esecutati avverso l'ordinanza resa dal G.E. in data 11.05.2022, con la quale veniva autorizzata l'assegnazione delle somme al creditore procedente ex art. 41 T.U.B.; rilevato che lo scrivente magistrato è anche assegnatario del fascicolo di esecuzione
R.G.E. N. 62/2016 ed ha anche deciso la fase sommaria dell'opposizione oggi pendente nel merito al n. R.G. 340/2023, come innanzi riunita al n. 6347/2021;
considerato che
la Suprema Corte, con sentenza n. 2352/2017, nel ribadire il proprio precedente orientamento circa il carattere unitario a struttura bifasica del procedimento di opposizione agli atti esecutivi, ha ulteriormente chiarito circa
l'attribuzione della cognizione del merito dell'opposizione ad un giudice tendenzialmente diverso da quello dinanzi al quale si è svolta la fase sommaria (e, dopo l'introduzione dell'art. 186 bis disp. att. c.p.c., anche ad un "magistrato" diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione); rimette il fascicolo sul ruolo;
revoca il provvedimento di riunione del
17.05.2023, limitatamente al fascicolo n. R.G. 340/2023”, fissava, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 19 giugno 2024, differita al 2.04.2025, con termine per note fino a trenta giorni precedenti.
Con atto del 21.02.2025, interveniva in giudizio, ex art. 111 c.p.c. CP_4
per il tramite dalla procuratrice speciale che,
[...] Parte_3 premesso: - che in virtù del contratto di Cessione dei Crediti individuabili in blocco ex Legge
30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 22 ottobre 2024 Controparte_2 aveva ceduto pro soluto in favore di “tutti i
[...] Controparte_4 crediti (ivi inclusi a titolo di interessi – anche di mora - spese e danni), unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali, erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da Banca CH S.p.A., , Controparte_1 mediante la sua filiale di Milano, con i propri clienti e Controparte_6 successivamente ceduti alla Cedente” - identificabili in blocco secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Parte Seconda n. 128 del 31 ottobre 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del
Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione);
- che tra i crediti oggetto delle predette cessioni risultava compreso quello precedentemente vantato da identificato con Controparte_2
NDG 702883 - ; Parte_1
- che era interesse della - tramite la propria procuratrice Controparte_4 speciale - intervenire nella pendente procedura e Pt_3 Parte_3 subentrare nell'attività giudiziaria intrapresa dai propri danti causa per proseguirla nei termini di legge;
si riportava in toto agli atti ed alle attività compiute dai propri danti causa, chiedendo, altresì, l'estromissione dal presente giudizio della società cedente.
Con note di trattazione scritta depositate in data 28.2.2025 gli attori, nel dichiarare di rinunciare, con riferimento al procedimento R.G. n. 6347/2021 alla sollevata eccezione di nullità del mutuo fondiario per avvenuto superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., chiedevano l'accoglimento delle seguenti diverse conclusioni: “per il procedimento R.G. n. 6347/2021, giusta il mutamento di giurisprudenza avutosi in tema di superamento del limite di finanziabilità, e la tutelata aspettativa coltivata dagli attori al momento della proposizione della domanda, statuire sulle spese compensandole integralmente;
per il procedimento R.G. n. 348/2023, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione, sia della costituita sia Controparte_2 dell'intervenuta, da ultimo, con tutte le conseguenze di Legge. Con Controparte_4 vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari”.
All'udienza del 2.04.2025 lo scrivente magistrato, nuovo assegnatario della causa dal 24.01.2025, ha assegnato la stessa in decisione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata, per i motivi di seguito specificati.
Preliminarmente, rilevato che con note depositate in data 28.2.2025 gli attori, con riferimento al procedimento R.G. n. 6347/2021, hanno dichiarato di rinunciare all'unica eccezione in quella sede proposta, di nullità del mutuo fondiario per avvenuto superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B., deve passarsi al vaglio della residua eccezione di carenza di legittimazione attiva della e dell'intervenuta, sollevata Controparte_2 Controparte_4 dagli attori nell'ambito del procedimento R.G.E. n. 348/2023 riunito al giudizio
R.G.N. 6347.2021.
Gli opponenti contestano il difetto di legittimazione attiva della Controparte_2
e della intervenuta affermando come l'avviso
[...] Controparte_4 pubblicato in G.U. non sarebbe sufficiente a provare la titolarità del credito, in assenza del contratto di cessione, da cui si possa desumere che il credito per cui si agisce è rientrato effettivamente nell'ambito della cessione.
L'eccezione è infondata.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la procedura esecutiva R.G.E. 62/2016, nell'ambito della quale gli odierni attori hanno spiegato le due opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che hanno dato origine al presente giudizio di merito, trova radice nel mancato adempimento del contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca su immobili, che in data 4.08.2008, per notar , Persona_1
e concludevano con in esecuzione del quale la Pt_1 Parte_2 CP_1 mutuante aveva erogato ai mutuatari la somma di Euro 210.000,00, che questi si erano impegnati a restituire, ai termini e alle condizioni pattuite, in 420 rate mensili (cfr. all. 1 e 2 in comparsa di risposta di . Controparte_1
Rilevato che è incontestato, oltre che provato in via documentale, che l'originaria parte creditrice, ha ceduto in blocco dei crediti, come da Controparte_1 avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 21 luglio 2009; e che detti crediti sono stati oggetto di una serie di cessioni ( n. 141 del 4 dicembre
2018; n. 14 del 2 febbraio 2019; n. 26 del 2 marzo 2019; n. 128 del 31 ottobre 2024) gli opponenti hanno, in particolare, eccepito che la cessionaria e la intervenuta non hanno dimostrato l'inclusione del credito, relativo alla procedura esecutiva de qua, tra quelli, oggetto della cessione.
Fatte tali premesse, giova asservarsi che la cessione dei crediti in ambito bancario
è regolata dalla normativa speciale prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario che si sostituisce al regime ordinario civilistico previsto dall'art. 1260 c.c.
Il fenomeno è rubricato - e conosciuto - come “Cessione di rapporti giuridici” e produce il trasferimento di una massa determinata di crediti, tutti derivanti da rapporti bancari con i debitori clienti o ex clienti.
In particolare, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.:
2. la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
La Norma in parola prevede, dunque, il passaggio ad una forma di opponibilità erga omnes della cessione di crediti in ragione della pubblicazione di detta cessione nella Gazzetta Ufficiale e della iscrizione della stessa nel Registro delle imprese.
Infatti, leggendo l'art. 58 T.u.b., comma 2°, in combinato con il 4° comma, le formalità anzidette sono equiparate a tutti gli effetti, alla notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo la previsione dell'art. 1264 del c.c.
Sotto il profilo processuale, in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la Suprema Corte, ha più volte affermato il principio, secondo cui “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così Cass., n. 31188/2017, anche espressamente richiamata dall'impugnata sentenza, nonché Cass.,
4277/2023).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/03/2024, n. 7688; Cass. 22/06/2023,
n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412) ha, inoltre, precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Inoltre, nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n. 5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B
E' stato anche puntualizzato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. tra le tante e da ultimo, Cass. n.r. 17944/ 2023; 3405/2024;
Cass. Civ. 28790/2024)” (cfr. Cass. civ. sez. I, 23/12/2024 n. 34195).
Di recente è stato, inoltre, affermato dalla Suprema Corte che “non è necessaria la specifica enumerazione di ognuno dei crediti ceduti, nella misura in cui gli elementi comuni, che sono stati presi in considerazione per la formazione delle singole categorie dei crediti, consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (cfr. Cass. Civile Ordinanza Sez. 3 n. 16368 del 17.06.2025).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che, pur in assenza del contratto di cessione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle richiamate cessioni costituisce produzione idonea e sufficiente a ricondurre il credito in contestazione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco e di cui alle allegate cessioni, considerata l'indubbia riconducibilità del credito da contratto di mutuo del 04.08.2008 nella categoria dei crediti ceduti
(cfr. all. D, F, G, di parte convenuta e n. 3 di parte intervenuta).
Inoltre, risulta sintomatica la conoscenza da parte del cessionario della posizione debitoria degli attori ed il conseguente intervento dello stesso nella procedura esecutiva con richiesta, tra l'altro, di estromissione dal presente giudizio della società cedente ( ) cui quest'ultima, pur Controparte_2 costituita, non si è opposta.
Sicché è possibile affermare con certezza che tra i crediti oggetto delle varie cessioni intervenute rientri anche quello controverso.
Peraltro, pur non contestato che l'originaria parte creditrice, Controparte_1 ha ceduto in blocco dei crediti e che detti crediti sono stati oggetto di una serie di cessioni ( n. 141 del 4 dicembre 2018; n. 14 del 2 febbraio 2019; n. 26 del 2 marzo 2019; n. 128 del 31 ottobre 2024) nella fattispecie in esame, è stata data prova di ogni singola operazione di cessione e della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (cfr. all.ti d, e, f, g, della comparsa di risposta della RK e all. 3 dell'atto di intervento).
Ove si assista ad una serie reiterata di cessioni del credito, come nel caso di specie, l'ultimo cessionario potrà essere ritenuto legittimato, posto che tale legittimazione gli deriva da una serie continuata di cessioni debitamente indicate e pubblicate.
Conseguentemente, avendo la società di cartolarizzazione dimostrato la propria legittimazione ad agire, l'opposizione va rigettata.
Quanto alle spese di lite del presente procedimento, vanno regolate secondo il criterio della soccombenza ai sensi del DM 147/22 e sono, pertanto, poste integralmente a carico degli attori, sulla base dello scaglione da € 52.001 a €
260.000, secondo i valori minimi, per tutte le fasi, attesa la non complessità della questione ed il contegno processuale delle parti;
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa GI NT, definitivamente pronunciandosi, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione;
- CONDANNA gli opponenti al pagamento in favore degli opposti delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 7.052,00 (minimi) per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Salerno l'08.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa GI NT