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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2106/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13346/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012220378 2009 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1732/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il 14.7.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER e dell'Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli l'intimazione di pagamento n. 07120259002443755000, notificatagli il 16.5.2025, di € 1.622,90, fondata su cartella di pagamento n. 07120130060704037000 asseritamente notificata in data 22/11/2014 relativa ad imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105
Legge Finanziaria 2007 per l'anno 2009; il ricorrente ha eccepito: 1) la mancata notifica di qualsivoglia atto presupposto e la conseguente prescrizione quinquennale;
2) la mancata indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni, interessi e aggi;
3) il difetto di motivazione anche per la mancata allegazione dell'atto presupposto;
4) la decadenza ex art. 25 del dpr n. 602/1973; 5) la illegittimità della eventuale notifica in copia informe dell'avviso presupposto;
6) la mancata instaurazione del contradditorio preventivo;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento dell'intimazione, con condanna al risarcimento dei danni, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese, stante la rituale notifica della cartella esattoriale presupposta e la mancata maturazione della prescrizione, tenendo conto altresì del disposto dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020. Si è, altresì, costituita l'Agenzia delle Entrate DP 1 di
Napoli chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa di parte istante ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, va preliminarmente evidenziata l'insussistenza del lamentato difetto di motivazione dell'intimazione impugnata che richiama la tipologia di imposta e l'anno di rifermento, nonché l'atto presupposto indicandone il numero e la data di notifica. D'altro canto, secondo il costante e condiviso orientamento della S.C., l'indicazione nell'intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce, costituisce sufficiente motivazione dell'atto, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultima ha lamentato l'omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza (cfr. Cass. n. 22711/2020; Cass. n. 10692/2024). Inoltre, contrariamente a quanto eccepito in ricorso, è da ritenersi esaustivo e non lesivo del diritto di difesa del contribuente il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr. Cass. n. 21333/2022; n. 6209/2022, n. 39058/2021), ben potendo l'obbligo di motivazione degli atti tributari essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che l'atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale. Occorre, altresì, evidenziare che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del
2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 (Cass. n. 27504/2024). Da rigettare sono anche le ulteriori eccezioni di illegittimità dell'intimazione per l'asserita mancata notifica della cartella presupposta e di conseguente maturazione della prescrizione, peraltro decennale in subiecta materia di imposte erariali, in quanto vi è prova documentale in atti della rituale notifica della cartella de qua all'odierno ricorrente, a mezzo messo comunale con esito di “irreperibilità relativa” in data 6.11.2014, seguita dal deposito del plico nella casa comunale e dalla rituale spedizione in data 12.11.2014 della raccomandata informativa dell'effettuato deposito, a sua volta pervenuta il 15.12.2014 e perfezionatasi per compiuta giacenza. Ne deriva la legittimità procedurale dell'intimazione di pagamento opposta e l'assorbimento di ogni eccezione esperibile nei confronti del predetto atto presupposto, divenuto definitivo per mancata impugnazione. D'altro canto, vertendosi in tema di prescrizione decennale e tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione ex art. 68 del d.l. n. 18/2020 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, non è neppure maturata successivamente la eccepita prescrizione, stante l'intervenuta notifica dell'intimazione de qua il 16.5.2025. Le spese di lite vanno poste a carico di parte istante e si liquidano come da dispositivo a favore di ciascuna parte costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13346/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012220378 2009 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1732/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il 14.7.2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'ADER e dell'Agenzia delle Entrate DP 1 di Napoli l'intimazione di pagamento n. 07120259002443755000, notificatagli il 16.5.2025, di € 1.622,90, fondata su cartella di pagamento n. 07120130060704037000 asseritamente notificata in data 22/11/2014 relativa ad imposta sostitutiva contribuenti minimi art. 1 c. 105
Legge Finanziaria 2007 per l'anno 2009; il ricorrente ha eccepito: 1) la mancata notifica di qualsivoglia atto presupposto e la conseguente prescrizione quinquennale;
2) la mancata indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni, interessi e aggi;
3) il difetto di motivazione anche per la mancata allegazione dell'atto presupposto;
4) la decadenza ex art. 25 del dpr n. 602/1973; 5) la illegittimità della eventuale notifica in copia informe dell'avviso presupposto;
6) la mancata instaurazione del contradditorio preventivo;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento dell'intimazione, con condanna al risarcimento dei danni, vinte le spese con distrazione. Si è costituita l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese, stante la rituale notifica della cartella esattoriale presupposta e la mancata maturazione della prescrizione, tenendo conto altresì del disposto dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020. Si è, altresì, costituita l'Agenzia delle Entrate DP 1 di
Napoli chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa di parte istante ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, va preliminarmente evidenziata l'insussistenza del lamentato difetto di motivazione dell'intimazione impugnata che richiama la tipologia di imposta e l'anno di rifermento, nonché l'atto presupposto indicandone il numero e la data di notifica. D'altro canto, secondo il costante e condiviso orientamento della S.C., l'indicazione nell'intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce, costituisce sufficiente motivazione dell'atto, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultima ha lamentato l'omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza (cfr. Cass. n. 22711/2020; Cass. n. 10692/2024). Inoltre, contrariamente a quanto eccepito in ricorso, è da ritenersi esaustivo e non lesivo del diritto di difesa del contribuente il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr. Cass. n. 21333/2022; n. 6209/2022, n. 39058/2021), ben potendo l'obbligo di motivazione degli atti tributari essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che l'atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale. Occorre, altresì, evidenziare che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del
2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 (Cass. n. 27504/2024). Da rigettare sono anche le ulteriori eccezioni di illegittimità dell'intimazione per l'asserita mancata notifica della cartella presupposta e di conseguente maturazione della prescrizione, peraltro decennale in subiecta materia di imposte erariali, in quanto vi è prova documentale in atti della rituale notifica della cartella de qua all'odierno ricorrente, a mezzo messo comunale con esito di “irreperibilità relativa” in data 6.11.2014, seguita dal deposito del plico nella casa comunale e dalla rituale spedizione in data 12.11.2014 della raccomandata informativa dell'effettuato deposito, a sua volta pervenuta il 15.12.2014 e perfezionatasi per compiuta giacenza. Ne deriva la legittimità procedurale dell'intimazione di pagamento opposta e l'assorbimento di ogni eccezione esperibile nei confronti del predetto atto presupposto, divenuto definitivo per mancata impugnazione. D'altro canto, vertendosi in tema di prescrizione decennale e tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione ex art. 68 del d.l. n. 18/2020 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, non è neppure maturata successivamente la eccepita prescrizione, stante l'intervenuta notifica dell'intimazione de qua il 16.5.2025. Le spese di lite vanno poste a carico di parte istante e si liquidano come da dispositivo a favore di ciascuna parte costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.