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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 236/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Laura Cantore Presidente rel. dr. Sandra Moselli Giudice dr. Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 19.1.2022 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 236/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Albrizio, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Angelantonio de Palma, giusta mandato in atti CP_1
- RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 15.04.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.1.2022 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in data 03.09.1998 in Molfetta (Anno 1998, Atto n. 216,
Parte II, Serie A, Comune di Molfetta), rappresentando che dal matrimonio sono nati due figli: , CP_2 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], e che con decreto n. 4063/2018, CP emesso il 02.10.2018, dal Tribunale di Trani nel procedimento R.G. n. 2620/2018, veniva omologata la separazione personale dei coniugi.
Su tali premesse, non essendosi più ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi a far tempo dall'udienza presidenziale, ha concluso chiedendo pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli e l'obbligo di contribuzione
1 a carico del padre in favore dei figli nella misura mensile di € 200,00 per ciascun figlio, e di mantenimento in favore del coniuge nella misura mensile di € 200,00.
Il resistente non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica degli atti del giudizio, rimanendo contumace.
In sede di comparizione delle parti innanzi al Presidente f.f., all'esito dell'inevitabile fallimento del tentativo di conciliazione, attesa l'assenza del resistente, venivano confermate le condizioni di separazione;
le parti venivano poi rimesse dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Nella fase di merito, con comparsa depositata in data 17.1.2024 si costituiva il resistente, non opponendosi alla domanda principale, ma chiedendo la revoca di ogni contributo in favore della ricorrente, non sussistendone i presupposti, il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di € 150,00 mensili, e l'obbligo a proprio carico alla contribuzione in favore dei figli nella misura complessiva di € 250,00.
Successivamente le parti costituite davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia, depositando in data 18.11.2024, convenzione, come modificata a seguito dell'ordinanza depositata il 15.5.2024, ritualmente sottoscritta dalle parti e anche per autentica dai loro difensori, chiedendo la trasformazione del rito.
Perveniva parere favorevole del P.M.
Con note scritte depositate per l'udienza del 15.4.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, rinunziando a comparire personalmente in udienza e chiedendo che la causa fosse decisa nei termini di cui alla ridetta convenzione telematicamente depositata.
La causa è stata perciò riservata per la decisione del Collegio, previa trasformazione del rito con ordinanza del 20.11.2024, senza la concessione degli ordinari termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda principale è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla copia del decreto di omologa n. cron. 4063/2018, emesso il 02.10.2018, dal Tribunale di
Trani, versata in atti, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma
2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
In quanto è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Molfetta nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare
2 la presente sentenza negli stessi atti.
I patti concordati tra le parti, così come specificati nella convenzione depositata il 18.11.2024, non violano disposizioni imperative ed inderogabili, essendo stato previsto l'affido condiviso del figlio minore , essendo l'altro divenuto maggiorenne, un assegno di mantenimento in favore dei figli CP pari a complessivi € 210,00 mensili (euro 110,00 per il figlio e euro 100,00 per la figlia CP
, oltre aggiornamento Istat e al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo siglato CP_2 dal Tribunale di Trani con il COA Trani, con attribuzione integrale in favore della ricorrente dell'assegno unico universale, e con rinuncia reciproca dei coniugi al loro mantenimento, prendendosi atto degli ulteriori accordi personali ed economici raggiunti dalle parti.
Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19.1.2022 da nei confronti di con l'intervento in Parte_1 CP_1 causa del P.M., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in data
03.09.1998 in Molfetta (Anno 1998, Atto n. 216, Parte II, Serie A, Comune di Molfetta) alle condizioni di cui all'accordo tra le parti, telematicamente depositato in data 18.11.2024 e ritualmente sottoscritto dalle parti e per autentica dai difensori, da intendersi qui integralmente riportato;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
4) compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 29.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cantore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Laura Cantore Presidente rel. dr. Sandra Moselli Giudice dr. Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 19.1.2022 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 236/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Albrizio, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Angelantonio de Palma, giusta mandato in atti CP_1
- RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 15.04.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.1.2022 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in data 03.09.1998 in Molfetta (Anno 1998, Atto n. 216,
Parte II, Serie A, Comune di Molfetta), rappresentando che dal matrimonio sono nati due figli: , CP_2 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], e che con decreto n. 4063/2018, CP emesso il 02.10.2018, dal Tribunale di Trani nel procedimento R.G. n. 2620/2018, veniva omologata la separazione personale dei coniugi.
Su tali premesse, non essendosi più ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi a far tempo dall'udienza presidenziale, ha concluso chiedendo pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli e l'obbligo di contribuzione
1 a carico del padre in favore dei figli nella misura mensile di € 200,00 per ciascun figlio, e di mantenimento in favore del coniuge nella misura mensile di € 200,00.
Il resistente non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica degli atti del giudizio, rimanendo contumace.
In sede di comparizione delle parti innanzi al Presidente f.f., all'esito dell'inevitabile fallimento del tentativo di conciliazione, attesa l'assenza del resistente, venivano confermate le condizioni di separazione;
le parti venivano poi rimesse dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Nella fase di merito, con comparsa depositata in data 17.1.2024 si costituiva il resistente, non opponendosi alla domanda principale, ma chiedendo la revoca di ogni contributo in favore della ricorrente, non sussistendone i presupposti, il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di € 150,00 mensili, e l'obbligo a proprio carico alla contribuzione in favore dei figli nella misura complessiva di € 250,00.
Successivamente le parti costituite davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia, depositando in data 18.11.2024, convenzione, come modificata a seguito dell'ordinanza depositata il 15.5.2024, ritualmente sottoscritta dalle parti e anche per autentica dai loro difensori, chiedendo la trasformazione del rito.
Perveniva parere favorevole del P.M.
Con note scritte depositate per l'udienza del 15.4.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, rinunziando a comparire personalmente in udienza e chiedendo che la causa fosse decisa nei termini di cui alla ridetta convenzione telematicamente depositata.
La causa è stata perciò riservata per la decisione del Collegio, previa trasformazione del rito con ordinanza del 20.11.2024, senza la concessione degli ordinari termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda principale è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla copia del decreto di omologa n. cron. 4063/2018, emesso il 02.10.2018, dal Tribunale di
Trani, versata in atti, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma
2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
In quanto è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Molfetta nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare
2 la presente sentenza negli stessi atti.
I patti concordati tra le parti, così come specificati nella convenzione depositata il 18.11.2024, non violano disposizioni imperative ed inderogabili, essendo stato previsto l'affido condiviso del figlio minore , essendo l'altro divenuto maggiorenne, un assegno di mantenimento in favore dei figli CP pari a complessivi € 210,00 mensili (euro 110,00 per il figlio e euro 100,00 per la figlia CP
, oltre aggiornamento Istat e al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo siglato CP_2 dal Tribunale di Trani con il COA Trani, con attribuzione integrale in favore della ricorrente dell'assegno unico universale, e con rinuncia reciproca dei coniugi al loro mantenimento, prendendosi atto degli ulteriori accordi personali ed economici raggiunti dalle parti.
Le spese sono compensate in considerazione dell'andamento dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19.1.2022 da nei confronti di con l'intervento in Parte_1 CP_1 causa del P.M., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in data
03.09.1998 in Molfetta (Anno 1998, Atto n. 216, Parte II, Serie A, Comune di Molfetta) alle condizioni di cui all'accordo tra le parti, telematicamente depositato in data 18.11.2024 e ritualmente sottoscritto dalle parti e per autentica dai difensori, da intendersi qui integralmente riportato;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
4) compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 29.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cantore
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