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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 5981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5981 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
RI NN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12923/2016 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...] ( ), n. q. legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della società , rappr. e dif. per procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Dalila Alati, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
CONTRO
(P.iva con sede a Roma, via G. Grezar Controparte_2 P.IVA_1
14, subentrata a titolo universale a , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rapp. e dif. per procura in atti dall'Avv. Lucia Tuccitto, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Resistente
CONTRO , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
rapp. e dif. dal Funzionario Direttivo presso il cui ufficio sito in CP_5 CP_6
Via Battello è elettivamente domiciliata CP_4
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 10.11.2025, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2014, proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 29329320130046419902001, relativa all'anno 2012, con la quale gli intimava il pagamento della somma di euro Controparte_3
2.088,40 in ragione di un presunto credito per omesso versamento di contributi previdenziali, quale obbligato in solido dell' . Il Controparte_7 ricorrente deduceva la nullità della cartella per difetto di notifica, nonché l'estinzione dell'obbligo di pagamento per mancata notificazione dell'ordinanza di ingiunzione presupposta, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva eccependo in via preliminare la tardività e Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso, assumendo la regolarità della notificazione della cartella di pagamento e la sua mancata opposizione nei termini di legge e deducendo, altresì, il proprio difetto di legittimazione in ordine all'eccezione concernente la mancata notifica dell'ordinanza di ingiunzione presupposta.
Si costituiva anche la la quale, in via Controparte_4
preliminare, eccepiva l'irritualità del ricorso, rilevando che trattandosi di ordinanza di ingiunzione relativa a violazioni formali, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e non con il rito del lavoro. Nel merito, deduceva la regolarità della notificazione dell'atto prodromico e l'inammissibilità dell'opposizione per completezza della sequenza notificatoria e conseguente preclusione del merito dell'ordinanza di ingiunzione.
La causa veniva inizialmente incardinata dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale;
all'esito dell'istruttoria preliminare, con sentenza del 15.07.2016 veniva dichiarata l'incompetenza funzionale della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, rilevato che la pretesa concerne il pagamento di sanzioni amministrative e non di contributi. Il fascicolo veniva quindi trasmesso alla I Sezione Civile per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 05.06.2017 il Giudice dava atto che l'opposizione era stata introdotta con ricorso anziché con citazione e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del D.lgs.
150/2011, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 cpc.
Transitata la causa per le incombenze istruttorie, all'udienza del 10.11.2025 dinanzi al subentrato G.I. era presente solo la difesa di parte ricorrente la quale precisava le conclusioni e chiedeva di porre la causa in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
_____________
Ciò premesso, va preliminarmente osservato che la controversia che ci occupa va configurata ex art. 615 c.p.c., dunque attiene alla valida introduzione della procedura esecutiva, in termini di idoneità del titolo esecutivo a monte e del successivo atto di notifica della cartella, quali atti prodromici alla procedura esecutiva. Sono escluse dall'oggetto del presente giudizio tutte le questioni attinenti al merito della violazione amministrativa o alla legittimità dell'ordinanza di ingiunzione presupposta, in quanto non tempestivamente veicolate con il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, dovendosi solo rilevare che non vi è alcun dubbio circa la ritualità della notifica dell'ingiunzione, versata in atti, né sussiste alcuna ipotesi di prescrizione, essendo stata la cartella notificata nel 2014,
a fronte di violazioni riscontrate nel 2012.
Ciò posto, passando all'esame della notifica della cartella, dagli atti prodotti risulta che la notifica è stata effettuata nel rispetto della procedura prevista dall'art. 140 cpc. che richiede tre adempimenti indefettibili: un primo tentativo di consegna presso la residenza del destinatario, il deposito dell'atto presso la Casa comunale, previa attestazione dell'impossibilità di recapito e l'invio al destinatario della raccomandata informativa, quale adempimento volto a garantire la conoscibilità effettiva dell'atto.
Nel caso di specie, dopo un primo tentativo di consegna rimasto infruttuoso presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, l'agente postale ha provveduto al deposito dell'atto presso la Casa comunale ed inviato al ricorrente la prevista raccomandata informativa, risultata ricevuta e sottoscritta dallo stesso in data 02.07.2014, come attestato dalla cartolina di ritorno versata in atti.
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, la notifica eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con la ricezione della raccomandata informativa ovvero, in alternativa, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.
La documentazione in atti dimostra che l'avviso informativo è stato regolarmente ricevuto dal ricorrente e ciò completa la sequenza procedimentale, rendendo pienamente valida ed efficace la notificazione della cartella.
Le ulteriori contestazioni formulate dal ricorrente sulla regolarità del procedimento notificatorio non possono trovare accoglimento. Esse, infatti, implicano una contestazione della veridicità delle attestazioni contenute nella relazione di notifica redatta dall'agente postale, la quale costituisce atto pubblico e, come tale, fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. In assenza di querela di falso, il giudice non può disattendere quanto attestato dall'agente postale nello svolgimento delle operazioni di notifica, né è consentito in questa sede rimettere in discussione le circostanze documentate nella relata, in cui peraltro si legge a chiare lettere il nome del ricorrente.
Alla luce di quanto emerso, risultando validamente perfezionata la notificazione della cartella di pagamento, l'opposizione proposta non è fondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex DM 55/2014, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12923/2016 R.G., così statuisce:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle convenute che si liquidano in € 1.278,00 ciascuna per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il giorno 11.12.25
Il Giudice
RI NN
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
RI NN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12923/2016 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...] ( ), n. q. legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della società , rappr. e dif. per procura in atti Controparte_1 dall'Avv. Dalila Alati, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
CONTRO
(P.iva con sede a Roma, via G. Grezar Controparte_2 P.IVA_1
14, subentrata a titolo universale a , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rapp. e dif. per procura in atti dall'Avv. Lucia Tuccitto, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Resistente
CONTRO , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
rapp. e dif. dal Funzionario Direttivo presso il cui ufficio sito in CP_5 CP_6
Via Battello è elettivamente domiciliata CP_4
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 10.11.2025, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.07.2014, proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 29329320130046419902001, relativa all'anno 2012, con la quale gli intimava il pagamento della somma di euro Controparte_3
2.088,40 in ragione di un presunto credito per omesso versamento di contributi previdenziali, quale obbligato in solido dell' . Il Controparte_7 ricorrente deduceva la nullità della cartella per difetto di notifica, nonché l'estinzione dell'obbligo di pagamento per mancata notificazione dell'ordinanza di ingiunzione presupposta, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva eccependo in via preliminare la tardività e Controparte_3
l'inammissibilità del ricorso, assumendo la regolarità della notificazione della cartella di pagamento e la sua mancata opposizione nei termini di legge e deducendo, altresì, il proprio difetto di legittimazione in ordine all'eccezione concernente la mancata notifica dell'ordinanza di ingiunzione presupposta.
Si costituiva anche la la quale, in via Controparte_4
preliminare, eccepiva l'irritualità del ricorso, rilevando che trattandosi di ordinanza di ingiunzione relativa a violazioni formali, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e non con il rito del lavoro. Nel merito, deduceva la regolarità della notificazione dell'atto prodromico e l'inammissibilità dell'opposizione per completezza della sequenza notificatoria e conseguente preclusione del merito dell'ordinanza di ingiunzione.
La causa veniva inizialmente incardinata dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale;
all'esito dell'istruttoria preliminare, con sentenza del 15.07.2016 veniva dichiarata l'incompetenza funzionale della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, rilevato che la pretesa concerne il pagamento di sanzioni amministrative e non di contributi. Il fascicolo veniva quindi trasmesso alla I Sezione Civile per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 05.06.2017 il Giudice dava atto che l'opposizione era stata introdotta con ricorso anziché con citazione e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del D.lgs.
150/2011, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 cpc.
Transitata la causa per le incombenze istruttorie, all'udienza del 10.11.2025 dinanzi al subentrato G.I. era presente solo la difesa di parte ricorrente la quale precisava le conclusioni e chiedeva di porre la causa in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
_____________
Ciò premesso, va preliminarmente osservato che la controversia che ci occupa va configurata ex art. 615 c.p.c., dunque attiene alla valida introduzione della procedura esecutiva, in termini di idoneità del titolo esecutivo a monte e del successivo atto di notifica della cartella, quali atti prodromici alla procedura esecutiva. Sono escluse dall'oggetto del presente giudizio tutte le questioni attinenti al merito della violazione amministrativa o alla legittimità dell'ordinanza di ingiunzione presupposta, in quanto non tempestivamente veicolate con il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, dovendosi solo rilevare che non vi è alcun dubbio circa la ritualità della notifica dell'ingiunzione, versata in atti, né sussiste alcuna ipotesi di prescrizione, essendo stata la cartella notificata nel 2014,
a fronte di violazioni riscontrate nel 2012.
Ciò posto, passando all'esame della notifica della cartella, dagli atti prodotti risulta che la notifica è stata effettuata nel rispetto della procedura prevista dall'art. 140 cpc. che richiede tre adempimenti indefettibili: un primo tentativo di consegna presso la residenza del destinatario, il deposito dell'atto presso la Casa comunale, previa attestazione dell'impossibilità di recapito e l'invio al destinatario della raccomandata informativa, quale adempimento volto a garantire la conoscibilità effettiva dell'atto.
Nel caso di specie, dopo un primo tentativo di consegna rimasto infruttuoso presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, l'agente postale ha provveduto al deposito dell'atto presso la Casa comunale ed inviato al ricorrente la prevista raccomandata informativa, risultata ricevuta e sottoscritta dallo stesso in data 02.07.2014, come attestato dalla cartolina di ritorno versata in atti.
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, la notifica eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con la ricezione della raccomandata informativa ovvero, in alternativa, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.
La documentazione in atti dimostra che l'avviso informativo è stato regolarmente ricevuto dal ricorrente e ciò completa la sequenza procedimentale, rendendo pienamente valida ed efficace la notificazione della cartella.
Le ulteriori contestazioni formulate dal ricorrente sulla regolarità del procedimento notificatorio non possono trovare accoglimento. Esse, infatti, implicano una contestazione della veridicità delle attestazioni contenute nella relazione di notifica redatta dall'agente postale, la quale costituisce atto pubblico e, come tale, fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. In assenza di querela di falso, il giudice non può disattendere quanto attestato dall'agente postale nello svolgimento delle operazioni di notifica, né è consentito in questa sede rimettere in discussione le circostanze documentate nella relata, in cui peraltro si legge a chiare lettere il nome del ricorrente.
Alla luce di quanto emerso, risultando validamente perfezionata la notificazione della cartella di pagamento, l'opposizione proposta non è fondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex DM 55/2014, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12923/2016 R.G., così statuisce:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle convenute che si liquidano in € 1.278,00 ciascuna per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il giorno 11.12.25
Il Giudice
RI NN