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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Civile
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli, ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2910/2020 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppe Pierfelice Grillo e dall'avv. Rossana Buda ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Pasquale
Cantore, con studio in Bari, via Pasubio n. 67
-ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fanelli presso il cui studio sito in Bari, RT
V.le Unità D'Italia n. 100 ha eletto domicilio
-CONVENUTA-
e
, in persona del Curatore dott. Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. TO CE ed elettivamente domiciliati presso il suo
[...]
studio in Trani alla Via Rossini 20
-CONVENUTA-
e
rappresentato e difeso dall'avv. TO CE ed elettivamente domiciliati CP_4
presso il suo studio in Trani alla Via Rossini 20
1 - CONVENUTO -
OGGETTO: “azione di adempimento contratto di fideiussione”
CONCLUSIONI: per le parti comparse, come da verbale d'udienza del 20.2.2025 da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., conveniva in giudizio e la RT Controparte_5
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che CP_4
l'odierna attrice è creditrice nei confronti della
[...]
e del sig. (C.F.: Controparte_6 CP_4
rappresentati e difesi dall'Avv. TO CE e la sig.ra C.F._1 [...]
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fanelli e per CP_1 C.F._2
effetto condannarli in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 137.475,56 , il tutto oltre interessi di mora su: a) € 63.848,06 oltre interessi a decorrere dal 26.5.2016 al soddisfo, pari al tasso indicato in atti e comunque, nei limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali. b) €
73.627,50 oltre interessi decorrere dal 31.12.2015 al soddisfo, al tasso annuo nominale indicato in atti,
e comunque, nei limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali. Con vittoria di spese, compensi
e onorari del presente giudizio.”.
Premetteva che gli odierni convenuti, e , quest'ultimo in proprio e in RT CP_4
qualità di legale rappresentante di , con atto di citazione notificato in data 06.06.2017, Controparte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1713/2017, RG 5057/2017, convenendo in giudizio che il giudizio di opposizione, iscritto al n. RG. 10413/2017 del Tribunale di Bari, Controparte_7
interrotto per l'intervenuto fallimento della e di , veniva riassunto da Controparte_2 CP_4
con ricorso depositato in data 13.09.2018; che in data 12.04.2019 si costituiva in RT
giudizio ex art. 111 c.p.c. , a mezzo della mandataria quale CP_8 Controparte_9
Contr successore a titolo particolare di in ragione della cessione del credito;
che con sentenza CP_7
n. 599/2020 il Tribunale di Bari dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Trani;
che
2 in virtù di ulteriori operazioni di cessione in blocco, essa attrice acquistava pro soluto da , CP_8
con effetto dal 5 dicembre 2019, il credito di cui è causa e riassumeva così il giudizio di opposizione a
Contr decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale;
nel merito, si riportava alle difese della cedente CP_7
evidenziando che essa sarebbe creditrice di € 63.848,06, quale credito residuo alla data del
[...]
25.05.2016 del prestito finanziario di originari € 100.000,00, concesso in data 25.07.2013; che a garanzia del finanziamento in data 25.07.2013, veniva rilasciata fideiussione determinata solidale, fino alla concorrenza dell'importo di €. 150.000,00 da , e RT RT0 [...]
, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
che CP_4
sarebbe creditrice anche dell'importo di € 73.627,50 quale debito residuo alla data del 30.05.2016, derivante dal prestito finanziario n. 00401079827 di originari €. 76.000,00 concesso in data 30.12.2015;
che a garanzia del finanziamento in data 30.12.2015, veniva rilasciata fideiussione determinata solidale,
fino alla concorrenza dell'importo di €. 114.000,00 da , e RT RT0 [...]
, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.11.2020 si costituiva in giudizio che RT
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente, 1. disporre i provvedimenti che
riterrà più opportuni al fine di consentire la mediazione;
Nel merito
2. Accertare e dichiarare la nullità
del contratto di fideiussione per le ragioni illustrate in premessa;
3. Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza
e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
4. Accertare e dichiarare la nullità
del contratto di finanziamento per inde-terminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per
tutte le ragioni esposte in narrativa;
5. Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c.,
nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al
finanziamento;
6. In ogni caso rigettare le pretese di parte opposta perché infondate in fatto ed in
diritto sia nell'an che nel quantum debeatur;
7. con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre accessori di legge da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”.
Evidenziava, in via preliminare,
3 - l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- nel merito, la nullità dei contratti di fideiussione redatti secondo lo schema contrattuale abi;
- l'assenza di prova del credito sia in ordine all'an che al quantum, essendo la documentazione esibita da parte attrice a fondamento del credito scarna ed inidonea alla ricostruzione del credito
(in particolare, evidenziando l'inidoneità a tal fine degli estratti conto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo); la violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale per non avere la banca inviato informativa sullo stato di decozione della società debitrice, prima di comunicare la revoca del beneficio del termine con contestuale richiesta di copertura integrale del debito;
- la nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi sul mutuo chirografario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.12.2020 si costituivano in giudizio la
[...]
in persona del Curatore dott. , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
nella qualità di l.r.p.t. nonché in proprio (avv. V. CE), chiedendo che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 24 della L. Fall., dovendo il credito essere valutato in sede di procedura concorsuale, con condanna della controparte alle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Alla udienza di prima comparizione del 22.12.2020, assegnati su richiesta i termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c., si rinviava all'udienza del 21.4.2022 per la decisione sulla loro ammissione e, a scioglimento della riserva assunta a quell'udienza, con ordinanza del 3.1.2024, rilevato che la controversia rientra tra quelle soggette a procedimento di mediazione obbligatoria, veniva assegnato termine per l'introduzione del relativo procedimento e la causa veniva rinviata per la verifica all'udienza del 12.9.2024. Con
ordinanza del 13.9.2024, rigettate le richieste istruttorie delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata al 20.2.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive, che depositavano parte attrice e la convenuta
. RT
4 Diritto.
In via preliminare, in riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta ex art. 24 l. fall. per essere stata instaurata procedura di liquidazione concorsuale, occorre richiamare l'insegnamento della giurisprudenza della S.C. secondo cui “l'improcedibilità del giudizio
tra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce
che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori “in bonis” nella sede ordinaria” (cfr.
Cass., sent. 2411/2010 e Cass., sent. 25403/2009).
Pertanto, dichiarata l'improcedibilità nei confronti della Curatela Fallimentare il Controparte_2
processo può proseguire nei confronti dei convenuti condebitori in solido e CP_4 CP_1
entrambi nella qualità di fideiussori in relazione a fideiussione rilasciata in data 25.7.2013 fino
[...]
alla concorrenza dell'importo di euro 150.000,00 ed in data 30.12.2015 fino alla concorrenza dell'importo di euro 100.00,00 (cfr. allegati al fascicolo monitorio).
Parte attrice, dunque, chiedeva accertare e condannare i convenuti e nella qualità di CP_1 CP_4
fideiussori in virtù dei contratti di finanziamento sopra citati, al pagamento delle somme come determinate in ragione del piano di ammortamento allegato al fascicolo monitorio.
Premesso, dunque, che a prova del credito parte attrice allegava il piano di ammortamento (e non l'estratto conto certificato ex art. 50 tub come erroneamente indicato in citazione, si afferma nella giurisprudenza della Cassazione che, “in ordine al piano di ammortamento di un contratto di mutuo si rileva che esso,
secondo l'insegnamento di questa corte, ha natura di clausola negoziale, con la conseguenza che, in caso di
estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, rappresenta l'elemento contrattuale al
quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante
imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi (Cass. 19 aprile 2002 n. 5703). Ne
consegue che non può disconoscersi al documento che lo contiene la qualità di prova scritta delle somme dovute alle
singole scadenze, ai fini del rispetto dell'art. 634 c.p.c.. Quanto alla prova del credito nel giudizio di
opposizione, l'accredito della somma mutuata sul conto corrente del mutuatario è fatto idoneo a costituire
un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, ancorché il conto sia intrattenuto presso lo
stesso mutuante. Esso vale, pertanto, a determinare l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e
5 l'acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, in conformità del principio di diritto affermato
da questa corte nello stesso precedente invocato dai ricorrenti (Cass. 12 ottobre 1992 n. 11116). Non può
conseguentemente disconoscersi l'equivalenza dell'accredito in conto corrente bancario ad una traditio rei
(cfr. Cass. 21 febbraio 2001 n. 2483), che perfeziona il contratte di mutuo e fa sorgere l'obbligo del
mutuatario di pagare gli interessi e restituire la somma con i tempi e secondo le modalità concordati,
mentre l'eventuale difformità delle richieste del mutuante dal piano di ammortamento pattuito costituirebbe
un fatto impeditivo, che deve essere eccepito e provato dal debitore” (Cass., sent. 23972/2010).
Nel caso che ci occupa, stante il deposito del piano di ammortamento da parte attrice a prova del credito,
generiche sono le contestazioni articolate dalla parte convenuta, che allegava generiche deduzioni sull'utilizzabilità del piano di ammortamento ai fini della prova del credito, senza riscontri puntuali e contabili relativi all'importo richiesto con il piano di ammortamento.
Quanto, poi, alla validità dei contratti di fideiussione in quanto redatti secondo lo schema abi, occorre osservare quanto segue.
E' noto come nella questione della nullità delle clausole riproduttive dello schema contrattuale Abi si sia pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 41994 del 2021, ha affermato il principio di diritto per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano
quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia
altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Inoltre, pur ritenuto di estendere il principio in questione, come fa parte della giurisprudenza più
recente, non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche a quelle specifiche relative al singolo rapporto di credito (cfr. in tal senso Cass., ord. n. 21841 del 2.8.2024 ma in senso contrario per l'applicazione alle sole fideiussioni omnibus Cass., n. 27243 del 21.10.2024), vi è da osservare che, nello specifico, le clausole oggetto di contestazione da parte convenuta, delle quali occorrerebbe dichiarare la nullità, sono quelle di cui agli artt. 2 (cd. clausola di reviviscenza), art. 6 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) ed art. 6 Dell'applicazione di tali clausole nella fattispecie concreta che ci occupa, tuttavia, non vi è alcuna allegazione da parte convenuta, ed anzi dalla documentazione in atti è dato dedurre che non vi sia stata alcuna rinegoziazione del credito (art. 2), ed il creditore ha comunque azionato la propria pretesa nei confronti del debitore principale (art. 6), infine, quanto all'art. 8 del contratto di fideiussione concluso tra le parti, appare fuorviante il riferimento al modello Abi, atteso che la clausola del contratto intercorso tra le parti non coincide con lo schema contrattuale (prevedendo il contratto che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole ai sensi dell'art. 1, rimossa sin d'ora ogni eccezione e/o opposizione”, e la clausola Abi, invece, che
"qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo
del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".
Generica è, infine, la contestazione di parte convenuta relativa alla modalità di computo degli interessi che,
secondo la prospettazione in atti, sarebbero calcolati secondo il meccanismo cd. di ammortamento alla francese e, per quel che interessa, sarebbero superiori al tasso legale.
Vi è, tuttavia, che tale affermazione è del tutto generica, non supportata dal benchè minimo supporto contabile, sicchè alcun accertamento d'ufficio è stato effettuato poiché si sarebbe posto in termini chiaramente esplorativi, e la relativa doglianza non può che essere rigettata.
Per tali ragioni, la domanda proposta dalla parte attrice è in parte fondata e deve essere accolta limitatamente alla posizione dei fideiussori, con la precisazione che il contratto di fideiussione era sottoscritto da e , ed anche nei confronti di quest'ultimo in proprio era RT CP_4
rivolta citazione a giudizio.
Pertanto, in accoglimento parziale della domanda, dichiara tenuto e condanna e RT [...]
, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 63.848,06 relativa al contratto di CP_4
fideiussione del 25.7.2013, ed euro 73.627,50 relativa al contratto di finanziamento del 30.12.2025,
invece dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti della Parte_2
[...]
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ridotte del 30% le competenze liquidate in favore della in applicazione dell'art. 4 co. 4 d. m. n. Controparte_6
55/2014 essendo il medesimo difensore costituito anche per il convenuto senza che in relazione CP_4
7 alla posizione della Curatela siano state esaminate specifiche questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - nella causa civile iscritta al n. 2910/2020 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da con atto di citazione in Parte_1
riassunzione del 3.7.2020 e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e RT [...]
, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 63.848,06 relativa al contratto di CP_4
fideiussione del 25.7.2013, ed euro 73.627,50 relativa al contratto di finanziamento del 30.12.2025;
- dichiara improcedibile la domanda nei confronti della Parte_2
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle competenze di lite in favore Parte_1
della che, in relazione al valore della controversia, liquida in Parte_2
euro 6.399,05 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria -
ridotta del 50% stante il solo deposito delle memorie- , fase decisoria – ridotta del 50% stante la decisione in forma semplificata - ), già applicata la riduzione del 30% come in motivazione, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. TO CE in quanto dichiaratosi antistatario;
- dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro al pagamento delle RT CP_4
spese e competenze legali in favore della parte attrice che, in relazione al Parte_1
valore della controversia, liquida in euro 9.141,50 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisoria), cui aggiungere il rimborso forfettario del
15%, Iva e cassa come per legge.
Trani, 20.2.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 (cd. clausola di sopravvivenza).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Civile
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli, ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2910/2020 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppe Pierfelice Grillo e dall'avv. Rossana Buda ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Pasquale
Cantore, con studio in Bari, via Pasubio n. 67
-ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fanelli presso il cui studio sito in Bari, RT
V.le Unità D'Italia n. 100 ha eletto domicilio
-CONVENUTA-
e
, in persona del Curatore dott. Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. TO CE ed elettivamente domiciliati presso il suo
[...]
studio in Trani alla Via Rossini 20
-CONVENUTA-
e
rappresentato e difeso dall'avv. TO CE ed elettivamente domiciliati CP_4
presso il suo studio in Trani alla Via Rossini 20
1 - CONVENUTO -
OGGETTO: “azione di adempimento contratto di fideiussione”
CONCLUSIONI: per le parti comparse, come da verbale d'udienza del 20.2.2025 da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., conveniva in giudizio e la RT Controparte_5
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che CP_4
l'odierna attrice è creditrice nei confronti della
[...]
e del sig. (C.F.: Controparte_6 CP_4
rappresentati e difesi dall'Avv. TO CE e la sig.ra C.F._1 [...]
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fanelli e per CP_1 C.F._2
effetto condannarli in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 137.475,56 , il tutto oltre interessi di mora su: a) € 63.848,06 oltre interessi a decorrere dal 26.5.2016 al soddisfo, pari al tasso indicato in atti e comunque, nei limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali. b) €
73.627,50 oltre interessi decorrere dal 31.12.2015 al soddisfo, al tasso annuo nominale indicato in atti,
e comunque, nei limiti della L. 108/96 e successivi Decreti Ministeriali. Con vittoria di spese, compensi
e onorari del presente giudizio.”.
Premetteva che gli odierni convenuti, e , quest'ultimo in proprio e in RT CP_4
qualità di legale rappresentante di , con atto di citazione notificato in data 06.06.2017, Controparte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1713/2017, RG 5057/2017, convenendo in giudizio che il giudizio di opposizione, iscritto al n. RG. 10413/2017 del Tribunale di Bari, Controparte_7
interrotto per l'intervenuto fallimento della e di , veniva riassunto da Controparte_2 CP_4
con ricorso depositato in data 13.09.2018; che in data 12.04.2019 si costituiva in RT
giudizio ex art. 111 c.p.c. , a mezzo della mandataria quale CP_8 Controparte_9
Contr successore a titolo particolare di in ragione della cessione del credito;
che con sentenza CP_7
n. 599/2020 il Tribunale di Bari dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Trani;
che
2 in virtù di ulteriori operazioni di cessione in blocco, essa attrice acquistava pro soluto da , CP_8
con effetto dal 5 dicembre 2019, il credito di cui è causa e riassumeva così il giudizio di opposizione a
Contr decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale;
nel merito, si riportava alle difese della cedente CP_7
evidenziando che essa sarebbe creditrice di € 63.848,06, quale credito residuo alla data del
[...]
25.05.2016 del prestito finanziario di originari € 100.000,00, concesso in data 25.07.2013; che a garanzia del finanziamento in data 25.07.2013, veniva rilasciata fideiussione determinata solidale, fino alla concorrenza dell'importo di €. 150.000,00 da , e RT RT0 [...]
, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
che CP_4
sarebbe creditrice anche dell'importo di € 73.627,50 quale debito residuo alla data del 30.05.2016, derivante dal prestito finanziario n. 00401079827 di originari €. 76.000,00 concesso in data 30.12.2015;
che a garanzia del finanziamento in data 30.12.2015, veniva rilasciata fideiussione determinata solidale,
fino alla concorrenza dell'importo di €. 114.000,00 da , e RT RT0 [...]
, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.11.2020 si costituiva in giudizio che RT
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente, 1. disporre i provvedimenti che
riterrà più opportuni al fine di consentire la mediazione;
Nel merito
2. Accertare e dichiarare la nullità
del contratto di fideiussione per le ragioni illustrate in premessa;
3. Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza
e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
4. Accertare e dichiarare la nullità
del contratto di finanziamento per inde-terminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per
tutte le ragioni esposte in narrativa;
5. Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c.,
nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al
finanziamento;
6. In ogni caso rigettare le pretese di parte opposta perché infondate in fatto ed in
diritto sia nell'an che nel quantum debeatur;
7. con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre accessori di legge da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”.
Evidenziava, in via preliminare,
3 - l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- nel merito, la nullità dei contratti di fideiussione redatti secondo lo schema contrattuale abi;
- l'assenza di prova del credito sia in ordine all'an che al quantum, essendo la documentazione esibita da parte attrice a fondamento del credito scarna ed inidonea alla ricostruzione del credito
(in particolare, evidenziando l'inidoneità a tal fine degli estratti conto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo); la violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale per non avere la banca inviato informativa sullo stato di decozione della società debitrice, prima di comunicare la revoca del beneficio del termine con contestuale richiesta di copertura integrale del debito;
- la nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi sul mutuo chirografario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.12.2020 si costituivano in giudizio la
[...]
in persona del Curatore dott. , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
nella qualità di l.r.p.t. nonché in proprio (avv. V. CE), chiedendo che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 24 della L. Fall., dovendo il credito essere valutato in sede di procedura concorsuale, con condanna della controparte alle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Alla udienza di prima comparizione del 22.12.2020, assegnati su richiesta i termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c., si rinviava all'udienza del 21.4.2022 per la decisione sulla loro ammissione e, a scioglimento della riserva assunta a quell'udienza, con ordinanza del 3.1.2024, rilevato che la controversia rientra tra quelle soggette a procedimento di mediazione obbligatoria, veniva assegnato termine per l'introduzione del relativo procedimento e la causa veniva rinviata per la verifica all'udienza del 12.9.2024. Con
ordinanza del 13.9.2024, rigettate le richieste istruttorie delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata al 20.2.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive, che depositavano parte attrice e la convenuta
. RT
4 Diritto.
In via preliminare, in riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta ex art. 24 l. fall. per essere stata instaurata procedura di liquidazione concorsuale, occorre richiamare l'insegnamento della giurisprudenza della S.C. secondo cui “l'improcedibilità del giudizio
tra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce
che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori “in bonis” nella sede ordinaria” (cfr.
Cass., sent. 2411/2010 e Cass., sent. 25403/2009).
Pertanto, dichiarata l'improcedibilità nei confronti della Curatela Fallimentare il Controparte_2
processo può proseguire nei confronti dei convenuti condebitori in solido e CP_4 CP_1
entrambi nella qualità di fideiussori in relazione a fideiussione rilasciata in data 25.7.2013 fino
[...]
alla concorrenza dell'importo di euro 150.000,00 ed in data 30.12.2015 fino alla concorrenza dell'importo di euro 100.00,00 (cfr. allegati al fascicolo monitorio).
Parte attrice, dunque, chiedeva accertare e condannare i convenuti e nella qualità di CP_1 CP_4
fideiussori in virtù dei contratti di finanziamento sopra citati, al pagamento delle somme come determinate in ragione del piano di ammortamento allegato al fascicolo monitorio.
Premesso, dunque, che a prova del credito parte attrice allegava il piano di ammortamento (e non l'estratto conto certificato ex art. 50 tub come erroneamente indicato in citazione, si afferma nella giurisprudenza della Cassazione che, “in ordine al piano di ammortamento di un contratto di mutuo si rileva che esso,
secondo l'insegnamento di questa corte, ha natura di clausola negoziale, con la conseguenza che, in caso di
estinzione del contratto anteriormente alla sua naturale scadenza, rappresenta l'elemento contrattuale al
quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante
imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi (Cass. 19 aprile 2002 n. 5703). Ne
consegue che non può disconoscersi al documento che lo contiene la qualità di prova scritta delle somme dovute alle
singole scadenze, ai fini del rispetto dell'art. 634 c.p.c.. Quanto alla prova del credito nel giudizio di
opposizione, l'accredito della somma mutuata sul conto corrente del mutuatario è fatto idoneo a costituire
un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, ancorché il conto sia intrattenuto presso lo
stesso mutuante. Esso vale, pertanto, a determinare l'uscita della somma dal patrimonio del mutuante e
5 l'acquisizione della medesima al patrimonio del mutuatario, in conformità del principio di diritto affermato
da questa corte nello stesso precedente invocato dai ricorrenti (Cass. 12 ottobre 1992 n. 11116). Non può
conseguentemente disconoscersi l'equivalenza dell'accredito in conto corrente bancario ad una traditio rei
(cfr. Cass. 21 febbraio 2001 n. 2483), che perfeziona il contratte di mutuo e fa sorgere l'obbligo del
mutuatario di pagare gli interessi e restituire la somma con i tempi e secondo le modalità concordati,
mentre l'eventuale difformità delle richieste del mutuante dal piano di ammortamento pattuito costituirebbe
un fatto impeditivo, che deve essere eccepito e provato dal debitore” (Cass., sent. 23972/2010).
Nel caso che ci occupa, stante il deposito del piano di ammortamento da parte attrice a prova del credito,
generiche sono le contestazioni articolate dalla parte convenuta, che allegava generiche deduzioni sull'utilizzabilità del piano di ammortamento ai fini della prova del credito, senza riscontri puntuali e contabili relativi all'importo richiesto con il piano di ammortamento.
Quanto, poi, alla validità dei contratti di fideiussione in quanto redatti secondo lo schema abi, occorre osservare quanto segue.
E' noto come nella questione della nullità delle clausole riproduttive dello schema contrattuale Abi si sia pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 41994 del 2021, ha affermato il principio di diritto per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano
quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia
altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Inoltre, pur ritenuto di estendere il principio in questione, come fa parte della giurisprudenza più
recente, non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche a quelle specifiche relative al singolo rapporto di credito (cfr. in tal senso Cass., ord. n. 21841 del 2.8.2024 ma in senso contrario per l'applicazione alle sole fideiussioni omnibus Cass., n. 27243 del 21.10.2024), vi è da osservare che, nello specifico, le clausole oggetto di contestazione da parte convenuta, delle quali occorrerebbe dichiarare la nullità, sono quelle di cui agli artt. 2 (cd. clausola di reviviscenza), art. 6 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) ed art. 6 Dell'applicazione di tali clausole nella fattispecie concreta che ci occupa, tuttavia, non vi è alcuna allegazione da parte convenuta, ed anzi dalla documentazione in atti è dato dedurre che non vi sia stata alcuna rinegoziazione del credito (art. 2), ed il creditore ha comunque azionato la propria pretesa nei confronti del debitore principale (art. 6), infine, quanto all'art. 8 del contratto di fideiussione concluso tra le parti, appare fuorviante il riferimento al modello Abi, atteso che la clausola del contratto intercorso tra le parti non coincide con lo schema contrattuale (prevedendo il contratto che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole ai sensi dell'art. 1, rimossa sin d'ora ogni eccezione e/o opposizione”, e la clausola Abi, invece, che
"qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo
del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".
Generica è, infine, la contestazione di parte convenuta relativa alla modalità di computo degli interessi che,
secondo la prospettazione in atti, sarebbero calcolati secondo il meccanismo cd. di ammortamento alla francese e, per quel che interessa, sarebbero superiori al tasso legale.
Vi è, tuttavia, che tale affermazione è del tutto generica, non supportata dal benchè minimo supporto contabile, sicchè alcun accertamento d'ufficio è stato effettuato poiché si sarebbe posto in termini chiaramente esplorativi, e la relativa doglianza non può che essere rigettata.
Per tali ragioni, la domanda proposta dalla parte attrice è in parte fondata e deve essere accolta limitatamente alla posizione dei fideiussori, con la precisazione che il contratto di fideiussione era sottoscritto da e , ed anche nei confronti di quest'ultimo in proprio era RT CP_4
rivolta citazione a giudizio.
Pertanto, in accoglimento parziale della domanda, dichiara tenuto e condanna e RT [...]
, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 63.848,06 relativa al contratto di CP_4
fideiussione del 25.7.2013, ed euro 73.627,50 relativa al contratto di finanziamento del 30.12.2025,
invece dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti della Parte_2
[...]
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ridotte del 30% le competenze liquidate in favore della in applicazione dell'art. 4 co. 4 d. m. n. Controparte_6
55/2014 essendo il medesimo difensore costituito anche per il convenuto senza che in relazione CP_4
7 alla posizione della Curatela siano state esaminate specifiche questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - nella causa civile iscritta al n. 2910/2020 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da con atto di citazione in Parte_1
riassunzione del 3.7.2020 e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna e RT [...]
, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 63.848,06 relativa al contratto di CP_4
fideiussione del 25.7.2013, ed euro 73.627,50 relativa al contratto di finanziamento del 30.12.2025;
- dichiara improcedibile la domanda nei confronti della Parte_2
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle competenze di lite in favore Parte_1
della che, in relazione al valore della controversia, liquida in Parte_2
euro 6.399,05 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria -
ridotta del 50% stante il solo deposito delle memorie- , fase decisoria – ridotta del 50% stante la decisione in forma semplificata - ), già applicata la riduzione del 30% come in motivazione, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. TO CE in quanto dichiaratosi antistatario;
- dichiara tenuti e condanna e in solido tra loro al pagamento delle RT CP_4
spese e competenze legali in favore della parte attrice che, in relazione al Parte_1
valore della controversia, liquida in euro 9.141,50 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisoria), cui aggiungere il rimborso forfettario del
15%, Iva e cassa come per legge.
Trani, 20.2.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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8 (cd. clausola di sopravvivenza).