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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2168/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 16/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DP01520 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DP01520 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2345/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello l'Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza di primo grado indicata in epigrafe.
Nel corso del giudizio di secondo grado le parti hanno definito la controversia mediante conciliazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'accordo conciliativo, regolarmente sottoscritto e depositato agli atti, è stato accompagnato da istanza di declaratoria di estinzione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo idoneo a definire integralmente la controversia oggetto del presente giudizio.
La conciliazione intervenuta ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n. 546/1992, il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate, in considerazione della definizione consensuale della lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 3, definitivamente pronunziando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2168/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 86/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il 16/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DP01520 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY501DP01520 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2345/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello l'Amministrazione finanziaria impugnava la sentenza di primo grado indicata in epigrafe.
Nel corso del giudizio di secondo grado le parti hanno definito la controversia mediante conciliazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'accordo conciliativo, regolarmente sottoscritto e depositato agli atti, è stato accompagnato da istanza di declaratoria di estinzione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo idoneo a definire integralmente la controversia oggetto del presente giudizio.
La conciliazione intervenuta ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.Lgs. n. 546/1992, il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate, in considerazione della definizione consensuale della lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione 3, definitivamente pronunziando, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente