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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/12/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 25.11.2025, svoltasi tramite trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 655/24 RG vertente
TRA
1) (c.f. ), nata il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], Amantea (CS);
2 (c.f. , nata il [...] a [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...] di Falerna (CZ)
3) (c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._3
(CZ), ivi residente in [...]
Tutte elettivamente domiciliate in Lamezia Terme, Via Francesco Colelli n. 42, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cortese , che le rappresenta e difende, come da procura in atti.
RICORRENTI
E
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv.
GI RA ed elettivamente domiciliata in , alla Via V. Cortese n. 25, ex P.O. CP_1
Madonna dei Cieli, presso l'Ufficio Legale dell'ente, come da procura in atti.
RESISTENTE
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con separati atti, le ricorrenti in oggetto indicati premettevano di prestare attività alle dipendenze dell' con qualifica di infermiere e inquadramento nel Controparte_1 livello D del c.c.n.l. comparto Sanità Pubblica presso il Polo Ospedaliero di Lamezia Terme nei reparti di Pronto Soccorso e Medicina Generale. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, nonostante la chiara disposizione contrattuale ed il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, l'azienda sino al 31.12.2022 non ha mai retribuito come tempo di lavoro quello necessario per le operazioni di vestizione/svestizione
(sino10 minuti al giorno) e per il passaggio di consegne (ulteriori 5 minuti al giorno), limitandosi a corrispondere ai lavoratori la retribuzione per le sole ore previste come turno lavorato ovvero 8/14,
14/20 20/8 o ancora 7/14, 14/21, 21/7. Cont
Solo con la delibera n. 572/2023, a seguito di accordo sindacale, l' si era finalmente determinata a riconoscere ai dipendenti tali emolumenti a decorrere, tuttavia, solo dal gennaio 2023
e non per i periodi antecedenti.
2. Affermava poi la parte istante di aver osservato turni di lavoro superiori alle sei ore consecutive, senza concessione da parte dell'Azienda della fruizione della pausa mensa prevista dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 66 del 08.04.2003 (emesso in attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE) che dispone che il lavoratore deve beneficiare di intervallo qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Parte ricorrente precisava, al riguardo, che l' non aveva concesso né la pausa al Controparte_3 fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, né aveva istituito il servizio mensa e, pertanto, i lavoratori avevano diritto al buono pasto, da calcolarsi ai sensi degli artt. 33 del DPR 270/1987, 68, comma 2, del DPR 384/1990 e 29, comma 4, del CCNL integrativo del 20/9/2001 che prevedono: “Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto”; conseguentemente, i lavoratori avevano diritto, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma pari ad € 1,03 a carico del lavoratore ed € 4,13 a carico del datore di lavoro, in relazione ai giorni di lavoro effettivo espletato in azienda.
Chiedevano, pertanto, che l' convenuta venisse condannata al pagamento delle Controparte_1 somme spettanti a titolo retributivo per l'attività di vestizione/svestizione e passaggio di consegne,
e al risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa giornaliera, secondo i conteggi depositati nel ricorso. Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
3. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva che: 1) le attività anteriori e successive alla Controparte_3 prestazione lavorativa si collocano al di fuori dell'orario di lavoro, a meno che il datore non intervenga autoritativamente nel disciplinare le stesse;
2) non sussiste un obbligo dei dipendenti di anticipare l'ingresso o di posticipare l'uscita, per svolgere attività di vestizione o svestizione, essendo detta attività ricompresa e dunque retribuita, nell'ambito dell'ordinario orario di servizio nel quale i lavoratori svolgono la prestazione;
3) l'attività di vestizione/svestizione rientra nel concetto di diligenza preparatoria, che concorre a qualificare l'obbligazione principale e che, come tale, non postula alcun ulteriore corrispettivo, oltre a quello già ordinariamente percepito, in quanto ricompresa nell'ordinario orario di servizio.
2 Cont
L richiamava, inoltre, l'orientamento dell' ARAN, CSAN12 datato 11.9.2018 (v. all. n.1 fascicolo parte resistente) che, a chiarimento interpretativo delle previsioni dell'art. 27, commi 11 e
12, del CCNL 2016/2018, ha precisato che: “il periodo di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne è da considerarsi alla stregua dell'attività di servizio da computare nell'orario di lavoro, giacché tale attività fa parte degli atti di diligenza necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa”.
Con riferimento poi alla richiesta di risarcimento del danno per mancata fruizione della Cont pausa/intervallo, l' evidenziava che i ricorrenti avevano dedotto di aver diritto ad un differenziale economico, senza tuttavia specificare i criteri per la quantificazione delle somme asseritamente dovute, nonché il parametro normativo e/o contrattuale di riferimento e che il risarcimento del danno, asseritamente patito, doveva essere non solo dedotto ma anche provato.
Inoltre, i ricorrenti, per loro stessa ammissione, avevano prestato la propria attività lavorativa, con orario di servizio modulato su tre turni e, per espressa previsione della norma contrattuale dagli stessi citata, il personale turnista è escluso dal beneficio del diritto al buono pasto.
In ogni caso, chiedeva il rigetto nelle ipotesi in cui l'articolazione oraria prevedeva un turno non eccedente le 6 ore giornaliere quale orario contrattuale.
4. A seguito dell'udienza del 25.11.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso deve essere parzialmente accolto per i motivi di seguito esplicitati.
Ed invero, le questioni controverse oggetto di causa devono essere risolte alla stregua della corretta interpretazione della previsioni di legge e di contratto applicabili al caso di specie.
Con riferimento alla prima domanda relativa alla remunerazione delle operazioni id vestizione/svestizione e passaggio di consegne, l'art. 27, ai commi 11 e 12 del CCNL Comparto
Sanità del 21.5.2018 prevede:
“11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
“12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo”.
Orbene, dalla disamina della norma contrattuale di riferimento è dato evincere come il Contratto collettivo non faccia menzione specifica di alcuna remunerazione per le operazioni di vestizione/svestizione e passaggio di consegne né la quantifichi, ma la stessa viene espressamente
3 disciplinata e riconosciuta ai dipendenti solo a decorrere dal gennaio 2023 a seguito della emanazione Cont della Delibera n. 572/23.
Sul punto, con orientamento che si ritiene di condividere, si è recentemente pronunciata la Corte di
Appello di Catanzaro con le sentenze N.1020/23, N. 1021/23 e N. 1050/23 tutte depositate il
3.10.2023 che hanno precisato “l' art. 27, commi 11 e 12 del CCNL 21.5.2018, invero non contempla
a carico del datore di lavoro alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale infatti non indica la misura) ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo 15 minuti complessivi per le operazioni di vestizione, svestizione e passaggio di consegne purchè risultanti dalle timbrature effettuate” .
Secondo la prospettazione della Corte di Appello, al datore di lavoro viene imposto esclusivamente
“l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle timbrature dei cartellini del personale”.
Ne consegue che, alla luce della prospettazione della parte ricorrente, non risulta dimostrato che le operazioni di vestizione e svestizione e/o di passaggio di consegne, propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state effettivamente eseguite fuori dell'orario contrattuale di lavoro il quale ultimo è il solo a dover essere retribuito, in mancanza di autorizzazione a prestare lavoro straordinario.
Sul punto, condivisibilmente, la Corte di appello citata, richiama il principio di onnicomprensività della retribuzione che, ai sensi dell'art. 45 del Dlgs n. 165/2001 deve presiedere al regime retributivo dei dipendenti pubblici e in forza del quale non è consentita l'erogazione di compensi particolari oltre alla retribuzione fondamentale e accessoria definita dai contratti collettivi.
6. Va, inoltre, rilevato che, nel caso di specie, parte ricorrente, nelle note depositate in sostituzione udienza, ha precisato che i ricorrenti “ogni giorno prendevano servizio timbrando il cartellino prima dell'orario previsto per l'inizio del turno, si recavano nello spogliatoio del reparto, indossavano la divisa e ad orario di inizio turno cominciavano a rendere la prestazione lavorativa. Allo stesso modo
a fine turno ,svestivano la divisa, e timbravano il cartellino per l'uscita”.
Ha, quindi, precisato che, al fine di calcolare le differenze retributive richieste, nei turni mensili prodotti in atti sono stati presi in considerazione esclusivamente:
- cinque minuti per la vestizione nei giorni in cui il ricorrente ha timbrato in entrata almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio turno (ad esempio ore 6,55, ore 13,55, ore 20,55 minuti precedenti), evidenziati in giallo (...)
- cinque minuti per la svestizione nei giorni in cui il ricorrente ha timbrato in uscita almeno cinque dopo l'orario di fine turno (ad esempio ore 7,05, ore 14,05, ore 21,05 e minuti successivi), evidenziati in verde (.. ).
Ha quindi sottolineato che “ i minuti in più rispetto all'orario di servizio per l'espletamento delle suddette operazioni, risultanti dalle timbrature, non sono mai stati economicamente retribuiti Con dall' né commutati in periodi di riposo compensativo. Difatti, da ogni singolo tabulato mensile
e dalle buste paga prodotte in atti emerge con chiarezza che, ai fini della retribuzione mensile, l' Pt_4
4
[...] ha sempre tenuto in considerazione il normale orario di lavoro contrattualmente previsto e non anche le ore lavorative effettivamente rese, comprensive delle attività di vestizione e svestizione”.
Orbene, si ritiene che le deduzioni formulate da parte ricorrente siano destituite di fondamento.
Preliminarmente, si rileva che non risulta dedotto né dimostrato che l'azienda ospedaliera abbia imposto ai lavoratori di timbrare il cartellino prima dell'inizio del turno di lavoro contrattualmente previsto per cambiarsi d'abito o di dismettere la divisa solo dopo la fine del turno e l'eventuale passaggio di consegne, timbrando successivamente a tali incombenti.
Inoltre, non vi è alcuna prova in atti che i minuti “non retribuiti” emergenti dalle timbrature siano stati effettivamente utilizzati per le attività di vestizione/svestizione o passaggio di consegne, avendo i ricorrenti liberamente ed autonomamente deciso, senza alcune autorizzazione datoriale, di timbrare il cartellino in anticipo rispetto all'inizio dell'orario contrattuale e successivamente al termine dello stesso.
Pertanto, non può escludersi che la presenza in servizio nei minuti immediatamente precedenti e/o successivi alla fine del turno sia dovuta ad altra causa o dipenda da una scelta discrezionale del lavoratore in ordine ai tempi di entrata ed uscita dal luogo di lavoro.
La circostanza che tale condotta non sia stata imposta dalla azienda che non ha giammai impartito disposizioni in tal senso, risulta, peraltro, suffragata dal fatto che solo in alcuni giorni emergono dalle timbrature minuti aggiuntivi in entrata e/o in uscita, dal che ne deriva che, nelle altre occasioni, evidentemente i dipendenti si sono vestiti/svestiti ed hanno effettuato il passaggio di consegna all'interno dell'orario contrattuale di lavoro, senza la necessità di alcun “surplus” di prestazione lavorativa.
Ne consegue che il periodo di vestizione/svestizione e di passaggio di consegne è da considerarsi alla stregua dell'attività di servizio da effettuare nell'orario di lavoro, giacché tale attività fa parte degli atti di diligenza necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa ed in relazione alla stessa alcuna norma contrattuale prevede una specifica voce economica o una separata “monetizzazione”.
Al riguardo, anche la giurisprudenza citata dalla parte ricorrente, letta nel suo complesso, precisa che “consentire la vestizione dopo la timbratura dell'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro con invarianza dell'orario normale che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato senza risultare di fatto incrementato derivandone inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario”(CASS.
N.9306/22).
In un caso del tutto analogo si è anche pronunciata la Corte di Appello di Brescia (Sezione Lavoro, sentenza n. 268/2023), richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore di lavoro con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti,
o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o
5 utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Cass., sez. lavoro, n.
7738/2018). Nel caso richiamato, come in quello di cui è causa, non era data prova, infatti, che i ricorrenti fossero obbligati, per disposizione aziendale, a vestirsi prima dell'inizio del turno ed a svestirsi dopo la fine del turno e, quindi, al di fuori del tempo di lavoro retribuito ed anzi, i turni di lavoro ricomprendevano un periodo di tempo già riconosciuto nel quale il dipendente poteva assolvere alle operazioni di vestizione e svestizione senza che da ciò potesse derivare il diritto alla retribuzione di ulteriori 15 minuti al giorno.
La domanda di parte ricorrente deve quindi essere, sotto questo profilo, integralmente rigettata.
7. Con riferimento alla rivendicazione del buono pasto nell'ambito del riconoscimento di una necessaria pausa-mensa, si rileva che l'art. 29 del CCNL Integrativo del CCNL del personale
Comparto Sanità del 7 aprile 1999, stipulato il 20 settembre 2001, (per come modificato, limitatamente ai commi 1 e 4, dall'art. 4 CCNL 2008-2009) disciplina il servizio mensa e condiziona il relativo diritto soltanto alla effettiva presenza giornaliera ed allo svolgimento dell'attività secondo una particolare articolazione dell'orario di lavoro e stabilisce che il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro in un intervallo di tempo di 30 minuti.
In particolare, la normativa contrattuale citata prevede:
«1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei di-versi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990.”
Tale norma contrattuale è stata successivamente confermata dai CCNL successivi.
Ed infatti il C.C.N.L. sottoscritto l'11 ottobre 2018 per il triennio 2016-2018, all'art. 99 (Conferme) stabilisce che “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti, nonché con le previsioni del presente CCNL”.
6 Nello specifico tale ultimo CCNL, all'art. 27, comma 4, (orario di lavoro) stabilisce: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g” .
Identica formulazione è contenuta, infine, nell'art. 43 del C.C.N.L. per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 22 novembre 2022.
L'art. 8, comma 1, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66, prescrive poi che “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico- fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
La Corte di Cassazione si è recentemente occupata della questione oggetto della presente causa con la sentenza n. 5547 del 01/03/2021 stabilendo che “In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire
l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20
e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto
Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno).
Tale pronuncia è stata successivamente confermata dalle successive pronunce della Corte di
Cassazione (cfr, Ordinanze n.25622/2023 e 9206/23).
Ne consegue il necessario riconoscimento nei confronti dei lavoratori del beneficio richiesto in quanto il Ccnl attribuisce il diritto a tutti i dipendenti che, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, siano sottoposti a “particolare articolazione dell'orario”, espressione da intendersi, per ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, come orario giornaliero che ecceda il limite delle sei ore, lasso di tempo decorso il quale non può non essere fruita una pausa destinata anche alla consumazione del pasto.
7 Cont 9. Quanto poi alla specifica eccezione formulata dall' e relativa alla interpretazione della norma contrattuale che escluderebbe dalla applicazione del diritto alla mensa i lavoratori “in turno” si richiama anche ex art. 118 disp. Att. Cpc la recente sentenza del Tribunale di Roma del 21.3.2024
(Giudice Dott. A.M. Luna) che nel richiamare sia il Parere dell' in materia sia alcune pronunce CP_4 della Corte di appello di Roma, con orientamento cui si ritiene di aderire, ha precisato che: “Non appare condivisibile la lettura che di tale disposizione offre la convenuta, ovvero che il personale non operante su turni svolge la propria prestazione, in ciascuna giornata in cui il servizio duri oltre sei ore, in due segmenti orari, l'uno anteriore e l'altro posteriore rispetto ad una interruzione, per trenta minuti, dell'orario di lavoro e che, invece, il personale in turno, espressamente escluso da tale disciplina, dovrebbe fruire della pausa di legge per il recupero delle energie all'interno del reparto
o nelle sue immediate adiacenze, senza possibilità di recarsi nella mensa né presso altro punto di ristoro, e, quindi, in sostanza, tale personale non avrebbe diritto di fruire della mensa con onere a carico dell'azienda né potrebbe ricevere il servizio nelle forme sostitutive. 5. - Ad avviso di questo giudice, la disposizione del C.C.N.L. in questione non può essere letta nel senso che proprio il personale che svolge attività con modalità più gravose sia escluso dal beneficio del servizio mensa con onere parziale a carico del datore di lavoro. Essa, infatti, è norma relativa all'articolazione dell'orario di lavoro e non già alla limitazione del servizio della mensa che rimane regolato dalla disposizione specifica del contratto collettivo del 2001 modificato nel 2009. Si legge, infatti, nel parere dell'ARAN prodotto dalla convenuta: “La pausa mensa/modalità sostitutiva è esclusivamente regolamentata dall'art 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001, modificato dall'art 4 del CCNL del
31/07/2009 del Comparto Sanità, il quale stabilisce che tale pausa possa essere prevista, per tutto il personale dipendente sia esso turnante e non […]”. In primo luogo, seguendo il significato proprio delle parole usate dalle parti contraenti, l'oggetto della disciplina attiene alla regolazione della pausa del personale che non opera secondo turni, la quale è assicurata in misura non inferiore a trenta minuti e la sua durata (cioè anche maggiore) e la sua collocazione sono definite in ragione dei parametri stabiliti dalla stessa (tipologia di orario di lavoro, disponibilità di eventuali servizi di ristoro, dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, dimensione della stessa città). Dunque, non può ricavarsi da ciò che, a contrario, per i lavoratori operanti in turno non valgano le disposizioni in precedenza fissate e pure espressamente richiamate che assicurano il servizio mensa
a tutti i lavoratori “in ragione della particolare articolazione dell'orario di lavoro”, ovvero della prestazione di attività per oltre sei ore continuative, ma soltanto che costoro non hanno la garanzia della fruizione di una pausa di almeno trenta minuti. In difetto di specifica regolazione della pausa loro spettante, vale allora la disciplina inderogabile di legge e cioè che spetta una pausa “tra l'inizio
e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”, “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto” (art. 8 d.lgs. n. 66/2003), mentre, stante la mancanza di diversa espressa disciplina sul servizio mensa, continua ad operare il principio della spettanza di tale diritto (in forma diretta o sostitutiva), così come garantito dal contratto integrativo del 2001, nel testo modificato nel 2009. Del resto, se le parti avessero inteso
8 derogare alla disciplina dell'art. 8 cit. avrebbero dovuto contestualmente prevedere “periodi equivalenti di riposo compensativo” o, comunque, “una protezione appropriata” (art. 17, comma 4,
d.lgs. n. 66/2003).
La Corte d'appello di Roma, esaminando la clausola contrattuale in questione, ha avuto occasione di affermare: «La disposizione, quindi, richiama chiaramente la previsione dell'articolo 8 del d.lgs.
66/2003, né prevede deroga espressa alla stessa. L'inciso “purché non in turno” non costituisce, ad avviso di questa Corte, una deroga espressa alla norma di cui all'articolo 8 del d.lgs. 66/2003 che avrebbe avuto bisogno di ben altra chiarezza e precisione. L'inciso, quindi, sta a significare unicamente che, per il personale in turno la pausa può essere diversamente articolata per le esigenze di servizio, ma non esclusa. La norma contrattuale collettiva rinvia, per la consumazione del pasto, alla disciplina dell'articolo 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e dell'articolo
4 del CCNL del 31 luglio 2009» (sentenza n. 947/2023 pubbl. il 13/03/2023; v. anche, in senso conforme, Corte d'appello di Roma n. 2794 pubbl. il 04/07/2023).
Tenuto conto di quanto precede, la domanda di pagamento delle relative somme, a titolo risarcitorio, formulata dai ricorrenti deve essere accolta limitatamente ai giorni di effettivo servizio e di svolgimento di attività con orario giornaliero superiore a sei ore quale orario contrattuale (ivi compresi eventuali turni notturni), secondo le giornate riportate nei cartellini di presenza allegati al ricorso.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, alcun rilievo possono assumere, pertanto, gli eventuali scostamenti giornalieri in eccesso rispetto alle 6 ore contrattuali, che non sono in alcun modo riconducibili all'orario previsto da contratto e/o ad un obbligo prestazionale esigibile (o debito giornaliero) e, pertanto, non può assumere rilevanza il cd. “lavoro effettivo”.
L'indennità di mensa dovrà essere calcolata, in assenza di specifica contestazione, ai sensi degli art. 33 del DPR 270/1987, del comma 2 dell'art. 68 del DPR 384/1990 e del comma 4 del citato art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 che prevedono: mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di
£. 2000 per ogni pasto>>. Tali importi, convertiti in euro, corrispondono a € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 a carico del datore di lavoro.
10. Sul punto, si precisa che nelle note di trattazione scritta depositate dal difensore della ricorrente in data 21.11.2025, in vista della discussione, a parziale modifica dei precedenti conteggi depositati in ricorso, sono state inserite distinte tabelle, nelle quali sono stati riportati - per ciascuna posizione lavorativa - i giorni di effettivo servizio con orario lavorativo di 7 ore e 12 minuti o con orario superiore alle 6 ore, con riferimento al solo debito contrattuale nonché gli importi richiesti a titolo risarcitorio, ottenuti moltiplicando i giorni di effettiva presenza per il valore unitario di 4,13. Cont
Tale nuovo conteggio appare corretto e, in ogni caso, non è stato specificamente contestato dall' nelle note in sostituzione di udienza da ultimo depositate.
In conclusione, l' va condannata al risarcimento del danno subìto dalle ricorrenti Controparte_3 per mancata concessione della pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche ed all'eventuale consumazione del pasto, quantificato in:
9 € 1.829,59 per Parte_5
€ 2.688,63 per Parte_2
€2.969,47 per Parte_3
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di somme richieste a titolo risarcitorio.
11. L'accoglimento parziale della domanda impone la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (sulla base del credito accertato), della serialità del contenzioso e della assenza di istruttoria, secondo i parametri medi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
P.Q.M.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento del Controparte_3 danno patito dalle ricorrenti per la mancata concessione della pausa finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche ed all'eventuale consumazione del pasto, da commisurarsi al valore unitario del buono pasto, di importo giornaliero pari ad € 4,13 (corrispondente alla quota a carico del datore di lavoro), spettante per i giorni di effettiva presenza in servizio con articolazione oraria di 7 ore e 12 minuti o, comunque, eccedente le 6 ore, ivi compresi eventuali turni notturni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo Cont
- per l'effetto, condanna l' al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle seguenti somme,
€ 1.829,59 per Parte_5
€ 2.688,63 per Parte_2
€2.969,47 per Parte_3 oltre accessori come per legge;
- rigetta nel resto;
- compensa nella misura di metà le spese di giudizio, condannando l' al pagamento Controparte_3 della restante metà, che liquida in € 2.108,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lamezia Terme, 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
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