TAR Parma, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 153
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Accolto
    Obbligo di dare esecuzione al giudicato

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., dato che l'Amministrazione non si è costituita e non ha contestato l'omesso adempimento al giudicato. È altresì scaduto il termine di centoventi giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • Accolto
    Applicazione dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    Il Tribunale ha accolto la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali sul complessivo importo del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza fino al giorno dell'adempimento spontaneo o dell'esecuzione in via sostitutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 153
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 153
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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