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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 779/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 779/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCARCIOLLA GIANNICOLA ( ) Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO C.F._2
- San Nicolo' a Tordino;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIALLUCA Controparte_1 C.F._3 VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Teatro Antico, 18 64100 Teramopresso il difensore avv. DI GIALLUCA VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dottore commercialista ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto Controparte_1 ingiuntivo contro il proprio cliente con cui venne stipulato il 9 agosto 2014 Parte_1 contratto di opera intellettuale mediante sottoscrizione di lettera d'incarico, per la valutazione della quota sociale della in capo all'incaricante ai fini della sua liquidazione in sede Parte_2 di componimento amichevole o in difetto in sede giudiziaria, a seguito dell'intenzione del cliente di recedere dalla compagine sociale. Fu dato solo un acconto, Resta da onorare il residuo della parcella pari ad euro 13694,16. Si oppone il cliente affermando che il contratto rinviava Parte_1 alle tariffe professionali e riteneva di aver saldato il commercialista con 3.806,40 € già pagati.
Contestava che con il solo accordo scritto privo di preventivo accettato il commercialista non avrebbe nemmeno potuto ottenere il decreto ingiuntivo;
lamentava che non si comprende come abbia potuto chiedere quella cifra, quando gli immobili parte della quota sociale furono periziati a parte da un architetto incaricato;
la quota sociale era già stata valutata 450 mila euro con verbale di mediazione del 21febbraio 2014, e l'intervento del commercialista, abbassando il valore della quota di 50 mila euro, di fatto danneggiò l'opponente. Riserva separata azione per danni. Il professionista si oppone affermando di aver svolto diligentemente il proprio incarico, che aveva il prezzo concordato di compenso medio previsto dall'articolo 45 punto decreto 169 del 2 settembre 2010 previsto per consulenza ed ogni altra prestazione contrattuale di cessione di quote;
la prova scritta consistita nell'incarico il cui svolgimento non è stato contestato impone la conferma del decreto con concessione della provvisoria esecuzione. Concessa la provvisoria esecuzione e effettuata istruttoria con interrogatorio e prove per testi, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il compenso pattuito tra le parti è un compenso coincidente con quello della tariffa come prevista dall'articolo 31comma 2 del decreto numero 169 del 2 settembre 2010 che sostituiranno quelli riferiti alla semplice quantificazione della quota;
per il tentativo bonario spetta il compenso medio articolo 45 punto uno decreto 169 2 settembre 2010.
Quindi quanto spetta, correttamente sviluppando il conteggio a scaglioni, sottraendo quanto già pagato, ed operando la maggiorazione del 20% di cui all'articolo 31 secondo comma, è di euro
10845,84 meno 3806,40 euro, 7039,44; non è stata effettuata perizia davanti a giudici O ad arbitri. E quindi ai sensi della scrittura non spetta altro compenso. Pertanto il decreto va revocato e l'opponente va condannato a pagare euro 7039,44 oltre IVA e cap di legge. La difficoltà della controversia, unita alla ritrosia del professionista nello sviluppare i calcoli che egli stesso aveva proposto come parametri, impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie per quanto di ragione la domanda come proposta da contro Parte_1 CP_1
e, revocato il decreto ingiuntivo, condanna a pagare la somma di euro
[...] Parte_1
7039,44 a , oltre Iva e cap di legge per i commercialisti. Controparte_1
Spese compensate.
pagina 2 di 3 Teramo, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 779/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCARCIOLLA GIANNICOLA ( ) Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO C.F._2
- San Nicolo' a Tordino;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIALLUCA Controparte_1 C.F._3 VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Teatro Antico, 18 64100 Teramopresso il difensore avv. DI GIALLUCA VINCENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il dottore commercialista ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto Controparte_1 ingiuntivo contro il proprio cliente con cui venne stipulato il 9 agosto 2014 Parte_1 contratto di opera intellettuale mediante sottoscrizione di lettera d'incarico, per la valutazione della quota sociale della in capo all'incaricante ai fini della sua liquidazione in sede Parte_2 di componimento amichevole o in difetto in sede giudiziaria, a seguito dell'intenzione del cliente di recedere dalla compagine sociale. Fu dato solo un acconto, Resta da onorare il residuo della parcella pari ad euro 13694,16. Si oppone il cliente affermando che il contratto rinviava Parte_1 alle tariffe professionali e riteneva di aver saldato il commercialista con 3.806,40 € già pagati.
Contestava che con il solo accordo scritto privo di preventivo accettato il commercialista non avrebbe nemmeno potuto ottenere il decreto ingiuntivo;
lamentava che non si comprende come abbia potuto chiedere quella cifra, quando gli immobili parte della quota sociale furono periziati a parte da un architetto incaricato;
la quota sociale era già stata valutata 450 mila euro con verbale di mediazione del 21febbraio 2014, e l'intervento del commercialista, abbassando il valore della quota di 50 mila euro, di fatto danneggiò l'opponente. Riserva separata azione per danni. Il professionista si oppone affermando di aver svolto diligentemente il proprio incarico, che aveva il prezzo concordato di compenso medio previsto dall'articolo 45 punto decreto 169 del 2 settembre 2010 previsto per consulenza ed ogni altra prestazione contrattuale di cessione di quote;
la prova scritta consistita nell'incarico il cui svolgimento non è stato contestato impone la conferma del decreto con concessione della provvisoria esecuzione. Concessa la provvisoria esecuzione e effettuata istruttoria con interrogatorio e prove per testi, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il compenso pattuito tra le parti è un compenso coincidente con quello della tariffa come prevista dall'articolo 31comma 2 del decreto numero 169 del 2 settembre 2010 che sostituiranno quelli riferiti alla semplice quantificazione della quota;
per il tentativo bonario spetta il compenso medio articolo 45 punto uno decreto 169 2 settembre 2010.
Quindi quanto spetta, correttamente sviluppando il conteggio a scaglioni, sottraendo quanto già pagato, ed operando la maggiorazione del 20% di cui all'articolo 31 secondo comma, è di euro
10845,84 meno 3806,40 euro, 7039,44; non è stata effettuata perizia davanti a giudici O ad arbitri. E quindi ai sensi della scrittura non spetta altro compenso. Pertanto il decreto va revocato e l'opponente va condannato a pagare euro 7039,44 oltre IVA e cap di legge. La difficoltà della controversia, unita alla ritrosia del professionista nello sviluppare i calcoli che egli stesso aveva proposto come parametri, impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie per quanto di ragione la domanda come proposta da contro Parte_1 CP_1
e, revocato il decreto ingiuntivo, condanna a pagare la somma di euro
[...] Parte_1
7039,44 a , oltre Iva e cap di legge per i commercialisti. Controparte_1
Spese compensate.
pagina 2 di 3 Teramo, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 3 di 3