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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/12/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1969/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 18.9.2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. D'ACCARDIO ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese (VA), via Finocchiaro Aprile n. 9, come da procura in atti;
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese del 13.5.2025;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
VARESE, interventore necessario ex art. 70 c.p.c.,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982 e 31 D.lgs. 150/2011;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 10 Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la domanda di parte ricorrente e per
l'effetto:
1. preliminarmente accertata l'identità di genere maschile del ricorrente e dichiaratone il diritto alla rettificazione dei dati anagrafici da femminili a maschili, ordinare, indipendentemente e a prescindere dall'adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali, all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il Comune Varese (VA), ove si è formato, la rettifica dell'atto di nascita (n. 36, parte I, serie A, anno 2005 del Registro degli atti di nascita) di
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
(c.f. ) da “ ” a “ ” e, con riferimento al sesso, da C.F._1 Pt_1 Pt_2
“femminile” a “maschile”;
2. per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il Comune di Varese
(VA) di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Zara n. 5 (c.f. ), con riferimento al nome da “ ” a “ ” e, con C.F._1 Pt_1 Pt_2 riferimento al sesso, da “femminile” a “maschile”, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della Legge n. 164/1982 nonché del vigente ordinamento dello stato civile;
3. disporre, altresì, che i competenti Uffici del Comune di nascita (Comune di Varese) e di residenza (Comune di Malnate), Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del
Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo da “ ” a “ ” onde consentire la Pt_1 Pt_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio.
4. Prendere atto della volontà eventuale della ricorrente, , nata a [...]_1
(VA) il 19.01.2005 e residente in [...] (c.f. ), di C.F._1
sottoporsi ad ogni intervenuto chirurgico che si rendesse necessario e di nulla opporre.
5. Disporre ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conforme a diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, in caso di opposizione.”
Per il Pubblico Ministero: atti comunicati ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c pagina 2 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha adito il Tribunale chiedendo la rettificazione della attribuzione di sesso Parte_1 anagrafico da femminile a maschile, con attribuzione del nome maschile “ in luogo del Pt_2 nome femminile “ ” ai sensi della L. 164/1982 e dell'art. 31 del D.lgs. 150/2011, nonché di Pt_1
essere autorizzata a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Ha dedotto che la domanda proposta nell'odierno giudizio era frutto di una ponderata riflessione e rispondente alla volontà di vedere pienamente affermata la propria identità maschile già espressa durante l'adolescenza; infatti, fin da allora iniziava a percepirsi e identificarsi con il genere maschile, a vestirsi in modo mascolino cercando di coprire il più possibile il proprio corpo. In seguito a un periodo di malessere alle scuole medie, accompagnato dai cambiamenti fisici legati alla pubertà, aveva intrapreso un percorso di psicoterapia. Si era rivelato di estremo supporto il passaggio dal liceo scientifico al liceo artistico, ambiente inclusivo in cui aveva iniziato a riconoscere in sé una sofferenza correlata alla disforia di genere. Nell'agosto 2022 aveva deciso di affrontare il coming out dapprima con la madre, quindi con il fratello e nell'aprile
2023 con il padre, ricevendo piena accettazione e supporto dalla propria famiglia e iniziando, nello stesso periodo, una relazione sentimentale con il suo attuale compagno. A seguito di una maggiore acquisizione di consapevolezza, aveva deciso di intraprendere un percorso medico di transizione di genere, rivolgendosi al Centro Sui Generis di Milano ove veniva posta la diagnosi di disforia di genere;
a partire dall'ottobre 2023 aveva iniziato la terapia ormonale mascolinizzante sotto la supervisione della dott.ssa medico endocrinologo Persona_1 dell'Istituto Auxologico di Milano, accompagnata da un percorso di monitoraggio psicologico mensile. Tale percorso ha consentito un evidente miglioramento della qualità della vita, stante il progressivo riallineamento della sua identità fisica con quella psichica;
persistevano tuttavia alcune aree di disagio, come quella legata alla presenza del seno o all'imbarazzo di presentare una documentazione anagrafica divergente dall'identità percepita, nonché legate al desiderio di unirsi civilmente con il proprio compagno. Il Prof. medico psicologo presso Persona_2
pagina 3 di 10 l'Istituto Auxologico di Milano, nella sua relazione psicologica conclusiva del 25.8.2025, aveva approvato la scelta della parte ricorrente di sottoporsi all'intervento di mastectomia, nonché di procedere alla correzione anagrafica del genere.
All'udienza del 19.11.2025 la parte ricorrente, comparsa personalmente con l'assistenza del difensore, confermava le circostanze di cui all'atto introduttivo e dichiarava: “Ho iniziato il percorso di transizione perché non mi sentivo a mio agio con il mio corpo e ho scoperto dell'esistenza di altre persone come me che fanno un percorso di transizione per cambiare le caratteristiche sessuali con le quali sono nate. Ho fatto il percorso psicologico, ormonale e psichiatrico per transizionarmi a uomo. Concluso questo percorso, ho necessità di concludere anche la transizione anagrafica, perché sui documenti c'è ancora il mio nome “morto” e il sesso anagrafico che avevo prima. Il fatto di non avere i documenti congruenti mi mette a disagio in certe situazioni, ad esempio all'università o nella ricerca di un lavoro. La mia famiglia è composta da mia madre e mio fratello, è stato difficile confessarlo a mia mamma ma poi mi ha accettato e anche sostenuto in questo percorso, mi è stata vicino e mi ha aiutato economicamente. Anche al mio papà l'avevo detto, è mancato un anno fa. Anche il mio ragazzo mi ha supportato dall'inizio. In passato sono stato in carico al CPS e lo sono tuttora, faccio colloqui psichiatrici periodici, già prima ero seguito dalla NPI di Varese per alcuni problemi psicologici che ho avuto durante l'infanzia”, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Il Collegio, esaminati gli atti e la documentazione prodotta da parte ricorrente, ritiene che la domanda di quest'ultima debba essere accolta, potendosi affermare la sussistenza di una accertata disforia di genere, nonché sufficientemente accertato il percorso di transizione di genere nei termini della sua irreversibilità.
A tal proposito deve essere osservato che la Corte Costituzionale ha da tempo e significativamente chiarito che nel concetto di identità personale, riconosciuto e garantito dall'art. 2 della Costituzione, rientra anche quello di identità sessuale, determinata non solo dagli organi genitali esterni, ma anche dal suo orientamento psicologico, sociale e comportamentale (Cfr.
Corte Cost. n. 161/1985). Posto che la L. n. 164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà
pagina 4 di 10 giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale, l'art. 1 di detta legge [che, in presenza di "intervenute modificazioni dei caratteri sessuali", permette la rettificazione anagrafica mediante procedimento giudiziale] costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). L'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere, il quale, nel sistema della L. n. 164 del 1982, si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo sia il diritto del singolo individuo, sia le esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici (Cfr. Corte
Cost. n. 180/2017).
La Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 15138/2015, all'esito di un articolato e approfondito compendio motivazionale, ha precisato che alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n.
164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Nel medesimo senso, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 221/2015, ha precisato che, interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici,
pagina 5 di 10 comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Stesso orientamento è ravvisabile nella sentenza n. 269/2022 della Corte Costituzionale, la quale ha ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. Tuttavia, tale assunto non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Va infatti escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione;
pertanto, il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato individuato affidando al giudice nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere. Sulla scorta dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale citata, è nuovamente intervenuta la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 143/2024 con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela pagina 6 di 10 adottata dalla L. n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della evoluzione giurisprudenziale costituzionale e della Corte di cassazione, che ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Ciò premesso, nel caso di specie, la documentazione versata in atti dalla parte ricorrente attesta la serietà e la natura definitiva del percorso di transizione avviato da nonché gli esiti Parte_1
stabilmente positivi del percorso intrapreso sulla condizione psicofisica della persona.
In particolare, nel maggio 2023 veniva certificata la diagnosi di disforia di genere a firma della dott.ssa presso il Centro Sui Generis di Studio Associato De Bella-Massari di Persona_3
Milano, la quale dava il nulla osta all'avvio della terapia ormonale di affermazione di genere, terapia che veniva iniziata nell'ottobre 2023 sotto la supervisione della dott.ssa Persona_1 medico endocrinologico presso l'Istituto Auxologico di Milano. Come da quest'ultima rilevato nella relazione del 17.3.2025, la terapia ormonale mascolinizzante ha apportato un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento psico-sociale del paziente, che ha condotto in maniera attenta e responsabile l'intero percorso di affermazione di genere;
ha manifestato di essere assolutamente consapevole del trattamento intrapreso, dei risultati ottenibili e dei potenziali effetti dello stesso a lungo termine (es. la sterilità), così come dell'irreversibilità del percorso di transizione, non manifestando mai alcun ripensamento in merito allo stesso;
appare perfettamente inserito nel proprio ruolo di genere maschile da punto di vista sociale, affettivo e professionale.
La psicologa dott.ssa , nella relazione datata il 10.4.2025, ha messo in luce come i Persona_3
vissuti disforici, legati alla propria immagine corporea e alla capacità di relazionarsi in modo soddisfacente con gli altri, abbiano inciso sulla salute psicologica del paziente;
è stata rilevata la permanenza della disforia per i caratteri sessuali femminili non modificabili dalla terapia ormonale che, insieme alla incongruenza tra la presentazione di genere attuale e il genere pagina 7 di 10 riportato nei documenti, espone il paziente ad evidenti difficoltà nell'attuazione del percorso di cambiamento sperato, evidenziando come la rettifica dei dati anagrafici e la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali apporterebbero un permanente e significativo miglioramento della salute psicologica del paziente.
Nella relazione del dott. dell'Istituto Auxologico di Milano datata il 25.8.2025 Persona_2 risulta che parte ricorrente ha ricevuto certificazione psicologica favorevole all'intervento di mastectomia, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere, interventi ritenuti funzionali ad armonizzare l'identità fisica e psicologica della stessa e ad evitare disagi a cui è esposta quotidianamente per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali. Dalle risultanze dei colloqui effettuati, ai quali il paziente si è presentato con aspetto maschile e con evidenti segni di virilizzazione determinata dalla terapia ormonale affermativa in corso, è stato possibile formulare la diagnosi di “disforia di genere nell'adulto e nell'adolescente”, emergendo una marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie, un intenso desiderio di liberarsi dalle proprie caratteristiche sessuali per appropriarsi di quelle del genere opposto al quale sente di appartenere;
tali vissuti persistono nel paziente da lungo tempo e sono associati a sofferenza clinicamente significativa e a compromissione del funzionamento in ambito sociale e lavorativo.
Dall'indagine clinica effettuata non sono stati ravvisati quadri psicopatologici di rilievo clinico e il funzionamento di personalità del paziente è apparso di buon livello, come confermato altresì dalla relazione clinica psichiatrica rilasciata il 19.2.2025 dal dott. il Persona_4 quale attestava “un buon equilibrio psicoaffettivo, umore globalmente in asse, quota ansiosa libera nella norma, pattern ipnico ed alimentari regolari e psicomotricità nella norma”. È stato rilevato il buon esito del trattamento ormonale intrapreso, a partire dall'ottobre 2023, che ha consentito al paziente di assumere progressivamente un'espressione di genere maschile in tutti i contesti di vita, con un ottimo andamento psicologico, non essendosi mai registrato alcun pentimento o ritorno, anche temporaneo, a un ruolo o a un'espressione di genere femminile;
come riferito anche dal paziente stesso, la terapia ormonale ha sensibilmente migliorato la sua qualità di vita, riducendo il disagio legato all'incongruenza di genere e permettendo un riallineamento della sua identità fisica con quella psichica. Conclusivamente, sulla base delle informazioni raccolte nel corso dei colloqui clinici svolti, è stata confermata la diagnosi di
“incongruenza di genere”, sono stati esclusi disturbi della sfera psichica e intellettiva pagina 8 di 10 potenzialmente controindicativi rispetto agli interventi chirurgici richiesti, è stata rilevata la consapevolezza del paziente circa la natura, le finalità, le conseguenze e l'irreversibilità del trattamento chirurgico richiesto, nonché sono stati ravvisati elementi clinici che depongono a supporto della irreversibilità dell'identificazione del paziente con il genere maschile, quali l'assenza di alcun tipo di pentimento o interruzione della terapia ormonale e il significativo miglioramento della qualità della vita. Non sono stati, pertanto, ravvisati elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di mastectomia, nonché alla richiesta di correzione anagrafica di genere.
Del resto, l'aspetto fisico, la postura e il modo di vestire maschile, come riscontrati dal giudice relatore all'udienza del 19.11.2925, danno conto dello stato avanzato del percorso di adeguamento di genere;
in udienza, la parte ricorrente è parsa serena rispetto al percorso intrapreso e pienamente consapevole dei suoi contenuti e delle sue conseguenze, nonché serenamente ferma nella volontà di condurlo a definitivo compimento.
Tanto premesso, le domande di parte ricorrente devono trovare accoglimento.
Per l'effetto, deve essere autorizzata sia a sottoporsi all'intervento chirurgico di Parte_1
adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili sia alla rettifica dei dati anagrafici, ed in particolare alla rettificazione della indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” e alla modificazione del nome proprio da “ ” a “ , e ciò al fine di attribuirgli una condizione Pt_1 Pt_2
di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità.
Visa la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) AUTORIZZA , nata a Varese (VA) il [...], a [...] a Parte_1
trattamento medico-chirurgico di adeguamento e modifica dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili;
2) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VARESE (VA) ove l'atto di nascita è stato formato (atto n. 36, Parte I, Serie A, Anno 2005) di effettuare la rettificazione della attribuzione di sesso di , nata a [...] il [...], da femminile a Parte_1
MASCHILE, nonché del nome proprio da “ ” a “ ”; Pt_1 Pt_2
pagina 9 di 10 3) Manda la Cancelleria per la comunicazione del dispositivo della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VARESE (VA) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4) Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 18.9.2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. D'ACCARDIO ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese (VA), via Finocchiaro Aprile n. 9, come da procura in atti;
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese del 13.5.2025;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
VARESE, interventore necessario ex art. 70 c.p.c.,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982 e 31 D.lgs. 150/2011;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 10 Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la domanda di parte ricorrente e per
l'effetto:
1. preliminarmente accertata l'identità di genere maschile del ricorrente e dichiaratone il diritto alla rettificazione dei dati anagrafici da femminili a maschili, ordinare, indipendentemente e a prescindere dall'adeguamento medico-chirurgico dei caratteri sessuali, all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il Comune Varese (VA), ove si è formato, la rettifica dell'atto di nascita (n. 36, parte I, serie A, anno 2005 del Registro degli atti di nascita) di
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
(c.f. ) da “ ” a “ ” e, con riferimento al sesso, da C.F._1 Pt_1 Pt_2
“femminile” a “maschile”;
2. per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il Comune di Varese
(VA) di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Zara n. 5 (c.f. ), con riferimento al nome da “ ” a “ ” e, con C.F._1 Pt_1 Pt_2 riferimento al sesso, da “femminile” a “maschile”, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della Legge n. 164/1982 nonché del vigente ordinamento dello stato civile;
3. disporre, altresì, che i competenti Uffici del Comune di nascita (Comune di Varese) e di residenza (Comune di Malnate), Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del
Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo da “ ” a “ ” onde consentire la Pt_1 Pt_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio.
4. Prendere atto della volontà eventuale della ricorrente, , nata a [...]_1
(VA) il 19.01.2005 e residente in [...] (c.f. ), di C.F._1
sottoporsi ad ogni intervenuto chirurgico che si rendesse necessario e di nulla opporre.
5. Disporre ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conforme a diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, in caso di opposizione.”
Per il Pubblico Ministero: atti comunicati ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c pagina 2 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
ha adito il Tribunale chiedendo la rettificazione della attribuzione di sesso Parte_1 anagrafico da femminile a maschile, con attribuzione del nome maschile “ in luogo del Pt_2 nome femminile “ ” ai sensi della L. 164/1982 e dell'art. 31 del D.lgs. 150/2011, nonché di Pt_1
essere autorizzata a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Ha dedotto che la domanda proposta nell'odierno giudizio era frutto di una ponderata riflessione e rispondente alla volontà di vedere pienamente affermata la propria identità maschile già espressa durante l'adolescenza; infatti, fin da allora iniziava a percepirsi e identificarsi con il genere maschile, a vestirsi in modo mascolino cercando di coprire il più possibile il proprio corpo. In seguito a un periodo di malessere alle scuole medie, accompagnato dai cambiamenti fisici legati alla pubertà, aveva intrapreso un percorso di psicoterapia. Si era rivelato di estremo supporto il passaggio dal liceo scientifico al liceo artistico, ambiente inclusivo in cui aveva iniziato a riconoscere in sé una sofferenza correlata alla disforia di genere. Nell'agosto 2022 aveva deciso di affrontare il coming out dapprima con la madre, quindi con il fratello e nell'aprile
2023 con il padre, ricevendo piena accettazione e supporto dalla propria famiglia e iniziando, nello stesso periodo, una relazione sentimentale con il suo attuale compagno. A seguito di una maggiore acquisizione di consapevolezza, aveva deciso di intraprendere un percorso medico di transizione di genere, rivolgendosi al Centro Sui Generis di Milano ove veniva posta la diagnosi di disforia di genere;
a partire dall'ottobre 2023 aveva iniziato la terapia ormonale mascolinizzante sotto la supervisione della dott.ssa medico endocrinologo Persona_1 dell'Istituto Auxologico di Milano, accompagnata da un percorso di monitoraggio psicologico mensile. Tale percorso ha consentito un evidente miglioramento della qualità della vita, stante il progressivo riallineamento della sua identità fisica con quella psichica;
persistevano tuttavia alcune aree di disagio, come quella legata alla presenza del seno o all'imbarazzo di presentare una documentazione anagrafica divergente dall'identità percepita, nonché legate al desiderio di unirsi civilmente con il proprio compagno. Il Prof. medico psicologo presso Persona_2
pagina 3 di 10 l'Istituto Auxologico di Milano, nella sua relazione psicologica conclusiva del 25.8.2025, aveva approvato la scelta della parte ricorrente di sottoporsi all'intervento di mastectomia, nonché di procedere alla correzione anagrafica del genere.
All'udienza del 19.11.2025 la parte ricorrente, comparsa personalmente con l'assistenza del difensore, confermava le circostanze di cui all'atto introduttivo e dichiarava: “Ho iniziato il percorso di transizione perché non mi sentivo a mio agio con il mio corpo e ho scoperto dell'esistenza di altre persone come me che fanno un percorso di transizione per cambiare le caratteristiche sessuali con le quali sono nate. Ho fatto il percorso psicologico, ormonale e psichiatrico per transizionarmi a uomo. Concluso questo percorso, ho necessità di concludere anche la transizione anagrafica, perché sui documenti c'è ancora il mio nome “morto” e il sesso anagrafico che avevo prima. Il fatto di non avere i documenti congruenti mi mette a disagio in certe situazioni, ad esempio all'università o nella ricerca di un lavoro. La mia famiglia è composta da mia madre e mio fratello, è stato difficile confessarlo a mia mamma ma poi mi ha accettato e anche sostenuto in questo percorso, mi è stata vicino e mi ha aiutato economicamente. Anche al mio papà l'avevo detto, è mancato un anno fa. Anche il mio ragazzo mi ha supportato dall'inizio. In passato sono stato in carico al CPS e lo sono tuttora, faccio colloqui psichiatrici periodici, già prima ero seguito dalla NPI di Varese per alcuni problemi psicologici che ho avuto durante l'infanzia”, quindi il giudice relatore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Il Collegio, esaminati gli atti e la documentazione prodotta da parte ricorrente, ritiene che la domanda di quest'ultima debba essere accolta, potendosi affermare la sussistenza di una accertata disforia di genere, nonché sufficientemente accertato il percorso di transizione di genere nei termini della sua irreversibilità.
A tal proposito deve essere osservato che la Corte Costituzionale ha da tempo e significativamente chiarito che nel concetto di identità personale, riconosciuto e garantito dall'art. 2 della Costituzione, rientra anche quello di identità sessuale, determinata non solo dagli organi genitali esterni, ma anche dal suo orientamento psicologico, sociale e comportamentale (Cfr.
Corte Cost. n. 161/1985). Posto che la L. n. 164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà
pagina 4 di 10 giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale, l'art. 1 di detta legge [che, in presenza di "intervenute modificazioni dei caratteri sessuali", permette la rettificazione anagrafica mediante procedimento giudiziale] costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). L'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere, il quale, nel sistema della L. n. 164 del 1982, si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo sia il diritto del singolo individuo, sia le esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici (Cfr. Corte
Cost. n. 180/2017).
La Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 15138/2015, all'esito di un articolato e approfondito compendio motivazionale, ha precisato che alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n.
164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Nel medesimo senso, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 221/2015, ha precisato che, interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici,
pagina 5 di 10 comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Stesso orientamento è ravvisabile nella sentenza n. 269/2022 della Corte Costituzionale, la quale ha ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. Tuttavia, tale assunto non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Va infatti escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione;
pertanto, il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato individuato affidando al giudice nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere. Sulla scorta dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale citata, è nuovamente intervenuta la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 143/2024 con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela pagina 6 di 10 adottata dalla L. n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della evoluzione giurisprudenziale costituzionale e della Corte di cassazione, che ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Ciò premesso, nel caso di specie, la documentazione versata in atti dalla parte ricorrente attesta la serietà e la natura definitiva del percorso di transizione avviato da nonché gli esiti Parte_1
stabilmente positivi del percorso intrapreso sulla condizione psicofisica della persona.
In particolare, nel maggio 2023 veniva certificata la diagnosi di disforia di genere a firma della dott.ssa presso il Centro Sui Generis di Studio Associato De Bella-Massari di Persona_3
Milano, la quale dava il nulla osta all'avvio della terapia ormonale di affermazione di genere, terapia che veniva iniziata nell'ottobre 2023 sotto la supervisione della dott.ssa Persona_1 medico endocrinologico presso l'Istituto Auxologico di Milano. Come da quest'ultima rilevato nella relazione del 17.3.2025, la terapia ormonale mascolinizzante ha apportato un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento psico-sociale del paziente, che ha condotto in maniera attenta e responsabile l'intero percorso di affermazione di genere;
ha manifestato di essere assolutamente consapevole del trattamento intrapreso, dei risultati ottenibili e dei potenziali effetti dello stesso a lungo termine (es. la sterilità), così come dell'irreversibilità del percorso di transizione, non manifestando mai alcun ripensamento in merito allo stesso;
appare perfettamente inserito nel proprio ruolo di genere maschile da punto di vista sociale, affettivo e professionale.
La psicologa dott.ssa , nella relazione datata il 10.4.2025, ha messo in luce come i Persona_3
vissuti disforici, legati alla propria immagine corporea e alla capacità di relazionarsi in modo soddisfacente con gli altri, abbiano inciso sulla salute psicologica del paziente;
è stata rilevata la permanenza della disforia per i caratteri sessuali femminili non modificabili dalla terapia ormonale che, insieme alla incongruenza tra la presentazione di genere attuale e il genere pagina 7 di 10 riportato nei documenti, espone il paziente ad evidenti difficoltà nell'attuazione del percorso di cambiamento sperato, evidenziando come la rettifica dei dati anagrafici e la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali apporterebbero un permanente e significativo miglioramento della salute psicologica del paziente.
Nella relazione del dott. dell'Istituto Auxologico di Milano datata il 25.8.2025 Persona_2 risulta che parte ricorrente ha ricevuto certificazione psicologica favorevole all'intervento di mastectomia, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere, interventi ritenuti funzionali ad armonizzare l'identità fisica e psicologica della stessa e ad evitare disagi a cui è esposta quotidianamente per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali. Dalle risultanze dei colloqui effettuati, ai quali il paziente si è presentato con aspetto maschile e con evidenti segni di virilizzazione determinata dalla terapia ormonale affermativa in corso, è stato possibile formulare la diagnosi di “disforia di genere nell'adulto e nell'adolescente”, emergendo una marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie, un intenso desiderio di liberarsi dalle proprie caratteristiche sessuali per appropriarsi di quelle del genere opposto al quale sente di appartenere;
tali vissuti persistono nel paziente da lungo tempo e sono associati a sofferenza clinicamente significativa e a compromissione del funzionamento in ambito sociale e lavorativo.
Dall'indagine clinica effettuata non sono stati ravvisati quadri psicopatologici di rilievo clinico e il funzionamento di personalità del paziente è apparso di buon livello, come confermato altresì dalla relazione clinica psichiatrica rilasciata il 19.2.2025 dal dott. il Persona_4 quale attestava “un buon equilibrio psicoaffettivo, umore globalmente in asse, quota ansiosa libera nella norma, pattern ipnico ed alimentari regolari e psicomotricità nella norma”. È stato rilevato il buon esito del trattamento ormonale intrapreso, a partire dall'ottobre 2023, che ha consentito al paziente di assumere progressivamente un'espressione di genere maschile in tutti i contesti di vita, con un ottimo andamento psicologico, non essendosi mai registrato alcun pentimento o ritorno, anche temporaneo, a un ruolo o a un'espressione di genere femminile;
come riferito anche dal paziente stesso, la terapia ormonale ha sensibilmente migliorato la sua qualità di vita, riducendo il disagio legato all'incongruenza di genere e permettendo un riallineamento della sua identità fisica con quella psichica. Conclusivamente, sulla base delle informazioni raccolte nel corso dei colloqui clinici svolti, è stata confermata la diagnosi di
“incongruenza di genere”, sono stati esclusi disturbi della sfera psichica e intellettiva pagina 8 di 10 potenzialmente controindicativi rispetto agli interventi chirurgici richiesti, è stata rilevata la consapevolezza del paziente circa la natura, le finalità, le conseguenze e l'irreversibilità del trattamento chirurgico richiesto, nonché sono stati ravvisati elementi clinici che depongono a supporto della irreversibilità dell'identificazione del paziente con il genere maschile, quali l'assenza di alcun tipo di pentimento o interruzione della terapia ormonale e il significativo miglioramento della qualità della vita. Non sono stati, pertanto, ravvisati elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di mastectomia, nonché alla richiesta di correzione anagrafica di genere.
Del resto, l'aspetto fisico, la postura e il modo di vestire maschile, come riscontrati dal giudice relatore all'udienza del 19.11.2925, danno conto dello stato avanzato del percorso di adeguamento di genere;
in udienza, la parte ricorrente è parsa serena rispetto al percorso intrapreso e pienamente consapevole dei suoi contenuti e delle sue conseguenze, nonché serenamente ferma nella volontà di condurlo a definitivo compimento.
Tanto premesso, le domande di parte ricorrente devono trovare accoglimento.
Per l'effetto, deve essere autorizzata sia a sottoporsi all'intervento chirurgico di Parte_1
adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili sia alla rettifica dei dati anagrafici, ed in particolare alla rettificazione della indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” e alla modificazione del nome proprio da “ ” a “ , e ciò al fine di attribuirgli una condizione Pt_1 Pt_2
di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità.
Visa la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) AUTORIZZA , nata a Varese (VA) il [...], a [...] a Parte_1
trattamento medico-chirurgico di adeguamento e modifica dei propri caratteri sessuali femminili ai caratteri sessuali maschili;
2) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VARESE (VA) ove l'atto di nascita è stato formato (atto n. 36, Parte I, Serie A, Anno 2005) di effettuare la rettificazione della attribuzione di sesso di , nata a [...] il [...], da femminile a Parte_1
MASCHILE, nonché del nome proprio da “ ” a “ ”; Pt_1 Pt_2
pagina 9 di 10 3) Manda la Cancelleria per la comunicazione del dispositivo della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VARESE (VA) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4) Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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