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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1358 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RT TA ed elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Doria n.9, presso lo studio dell'Avv.to Antonella Parente
RICORRENTE
E
(c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Moretti, presso il quale è elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Civitavecchia, V. Sofia de Filippi Mariani snc.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.07.2023 il ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo di:
- accertare e dichiarare la rapportabilità causale all'attività lavorativa espletata della malattia professionale denunciata in data 21.11.2022 “Ipoacusia da rumore”;
1 - nominare un CTU per accertare e dichiarare la percentuale di indennizzabilità che ne è derivata nella misura del 3%, come da allegati agli atti, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente pro-tempore, al riconoscimento CP_1 del diritto all'indennizzo in capitale del danno biologico in misura percentuale maggiorata rispetto al 6% già riconosciuto dall' per gli infortuni denunciati rispettivamente in data CP_1
25.01.2021 e 24.02.2022, con decorrenza di legge, oltre interessi e/o rivalutazione sui ratei arretrati come per legge;
- condannare, altresì, l' al pagamento del periodo dell'inabilità temporanea che verrà CP_1 eventualmente accertato.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
- di aver svolto dal 1981 ad oggi l'attività di operaio metalmeccanico-meccanico nautico;
- di aver svolto tale attività dal lunedì al venerdì, per circa nove ore al giorno, dalle 8 alle 13
e dalle 14 alle 18, oltre straordinari, mentre il sabato dalle 8 alle 13, oltre straordinari;
- di aver svolto le mansioni di meccanico nautico, utilizzando la pistola ad aria compressa per pulire i condotti e le parti meccaniche nonché per asciugare le componenti bagnate, lo svita bulloni ad aria compressa, il frullino per smerigliare le parti in ferro e le resine nonché per tagliare e la fresa smerigliatrice ad aria compressa per le elaborazioni dei motori dalle 8 alle 13 oltre gli straordinari;
- di aver svolto la propria attività lavorativa in ambienti alquanto rumorosi ed in particolare nei locali della vasca di prova dei motori a combustione interna e dei motori da corsa, dove i motori vengono messi in moto e portati a tutto gas per il collaudo;
- di aver presentato in data 21.11.2022 all' domanda per il riconoscimento della CP_1 malattia professionale “ipoacusia da rumore” respinta dall'istituto in quanto “la documentazione acquisita era insufficiente per esprimere un giudizio medico legale”;
- che contro tale provvedimento il ricorrente, in data 15.02.2023, ha presentato ricorso amministrativo che è stato respinto dall' con provvedimento del 19.04.2023 sostenendo CP_1 che “non fossero state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso”;
- che tale provvedimento è illegittimo in quanto la patologia auricolare dell'ipoacusia da rumore è indubbiamente in rapporto causale con le lavorazioni svolte. In particolare, risulterebbe applicabile la c.d. “presunzione d'origine” della malattia professionale denunciata, dal momento che l'attività svolta rientrerebbe fra quelle espressamente elencate nelle tabelle allegate al T.U. n.
1124/65, come modificato dal D.lgs 38/2000 e integrate dai DM 12 luglio 2000 e 9 aprile 2008
2 Si è costituito l' in data 06.03.2024 chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. CP_1
La causa, istruita documentalmente, con la prova testimoniale e con l'espletamento di Ctu medico legale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui (art. 4) per gli infortuni (art.2) e la malattia professionale (art. 3) da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Tale disciplina trova applicazione anche ai lavoratori agricoli e ai proprietari che svolgono attività presso la propria azienda (art 205).
Per quanto attiene alla malattia professionale, si ricorda che il T.U. e una successiva sentenza della Corte costituzionale (la 179 del 10 febbraio 1988) hanno sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate) . Le tabelle possono essere periodicamente aggiornate con decreto del ministro del lavoro ai sensi dell'art 10 D.lgs. 38/2000.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a CP_1 esclusivo carico del lavoratore. Per le malattie tabellate vige il principio della presunzione legale di origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale (da ultimo in tal senso Cassazione civile sez. lav., 15/05/2024, n.13546).
Si ricorda che secondo la giurisprudenza l'elenco delle malattie tabellate è tassativo per cui non può ricorrersi all'interpretazione analogica (così come stabilito dalla Corte di cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919).
Una volta accertata la natura professionale della malattia deve essere valutato il danno biologico la cui definizione è contenuta nell'art 13 del D. Lgs 38/2000 e che può essere indennizzato per espressa previsione del legislatore con un indennizzo in capitale ove quantificabile in una condizione di invalidità dal 6% al 16% o mediante la costituzione di una rendita nel caso venga accertata un'invalidità superiore.
3 Nel caso di specie, la resistente ha contestato l'inesistenza di fattori morbigeni derivanti causalmente dall'attività svolta dal ricorrente tali da determinare una malattia sviluppatasi gradualmente nel tempo a causa dell'esposizione ai fattori di rischio.
Tuttavia, l'istruttoria ha permesso di accertare la durata, l'entità e le modalità di svolgimento dell'attività di meccanico nautico svolta dal ricorrente, con particolare attenzione alle modalità di svolgimento della suddetta attività.
Il teste , escusso all'udienza del 6.2.2025, ha dichiarato di essere un Testimone_1 cliente del ricorrente e di averlo visto lavorare di mattina intorno alle 09:30/10:00 e alcune volte anche di pomeriggio verso le 15:00/15:30 e di averlo visto utilizzare la pistola ad aria compressa, lo svita bulloni (pistola pneumatica), il frullino e la fresa smerigliatrice sia elettrica che ad aria compressa.
Lo stesso ha riferito di aver visto il ricorrente testare i motori fuori bordo in una vasca all'interno di una stanza di circa 25mq e che questo tipo di test emette un rumore assordante difficile da sopportare.
Il teste escusso alla medesima udienza, ha dichiarato di avere un Testimone_2 rapporto di collaborazione reciproca con il ricorrente in quanto consigliava ai suoi clienti di effettuare i tagliandi delle barche presso l'officina del ricorrente e che quest'ultimo mandava al testimone i clienti per parcheggiare le barche.
Il testimone ha riferito di averlo visto lavorare sia la mattina che il tardo pomeriggio e a volte anche il sabato e di averlo visto effettuare i test per verificare il corretto funzionamento del motore. Tali test, a suo dire, oltre ad essere molto rumorosi necessitano anche dell'avvicinamento dell'orecchio ai motori per capire se funzionano correttamente.
Il ha riferito, inoltre, di aver visto il ricorrente utilizzare la pistola ad aria compressa, la Tes_2 fresa smerigliatrice ad aria compressa e lo svita bulloni ad aria compressa.
A seguito di tali emergenze istruttorie è stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di verificare, in prima istanza, il nesso eziologico tra la patologia denunciata, che rientra tra quelle espressamente tabellate, e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nel periodo e con le mansioni di cui il teste ha riferito.
Ebbene, il CTU dott.ssa a fronte di un deficit uditivo con acufeni limbica, ha Persona_1 diagnosticato al ricorrente una ipoacusia neurosensoriale bilaterale che rientra tra le malattie tabellate con codice I.
2.01. e identificativo H83.3 presente nella lista 1 della tabella allegata al
D.P.R. 1124/1965 da ultimo aggiornata con decreto interministeriale del 10 ottobre 2023 in vigore dal 1.1.2024. In questa tabella viene indicato come agente fisico il rumore otolesivo e ne fanno parte tutte quelle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità.
4 Nel caso di specie non è contestato e pertanto può ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il ricorrente ha effettuato ripetuti test nel corso degli anni ai motori delle barche per verificarne la funzionalità avvicinando inevitabilmente l'orecchio al motore.
L'inclusione della patologia nell'elenco delle malattie tabellate quale conseguenza delle prestazioni lavorative provate in giudizio dal ricorrente, determina, come sopra ricordato, la presunzione legale dell'origine professionale della malattia, salvo prova contraria da parte dell' , che nel caso in esame non è stata fornita. CP_1
Il consulente ha accertato la sussistenza di postumi di invalidità permanente, con un danno valutabile in 3 punti percentuali (tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 delle tabelle allegate al citato decreto) da sommare all' invalidità già precedentemente riconosciuta dall' del 6%. CP_1
Questo tipo di invalidità viene fatta risalire dal CTU con decorrenza dal 21.11.2022 (data di presentazione della domanda all' ). CP_1
Tali risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 38 d.lgs. n.
38/2000 – vanno, dunque, integralmente recepite ed il ricorso va accolto nei limiti di quanto accertato.
Deve, dunque, essere dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, ha Parte_1 riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi 9 punti percentuali, di cui il 6% già riconosciuto dall' precedentemente ed il 3% riconosciuto nel presente giudizio a seguito CP_1 di consulenza medico legale d'ufficio, con conseguente condanna dell' al pagamento del CP_1 relativo indennizzo, oltre accessori di legge, detratto l'indennizzo eventualmente già percepito per la patologia “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, ai sensi dell'art 13 co 5 del richiamato d.lgs.
Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in € 2.697,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022), stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso l'esito della CP_1 consulenza.
5
PQM
ACCERTA che ha subito a causa dell'attività lavorativa svolta una Parte_1 menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari a 9 punti percentuali.
CONDANNA l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo corrispondente, CP_1 detraendo quello già percepito per gli infortuni accorsi precedentemente oltre accessori di legge.
CONDANNA l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che CP_1 liquida in complessivi euro 2.697,00 oltre spese generali, iva e c.p.a., da distrarsi a favore del procuratore antistatario Avv. RT TA.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Civitavecchia 23/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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