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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. IC De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10184/2018 R.G. vertente tra:
e (Avv. Allen Massimo Tedeschi) Parte_1 Parte_2
-ATTORI/CONVENUTI IN RICONVENZIONALE-
contro
e (Avv.ti Giuseppe Barile e IC Signorile) CP_1 Controparte_2
-CONVENUTI/ATTORE IN RICONVENZIONALE-
e
(Avv.ti Vittorio Brattelli e Raffaella Pantaleo) CP_3
-TERZA CHIAMATA-
e
e , contumaci CP_4 Parte_2
-TERZI CHIAMATI- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto di: “ - accertare i presupposti dell'azione revocatoria del costituito fondo patrimoniale, di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inefficaci nei confronti di ognuna delle parti attrici l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 20/06/2013, rogato a cura notar
trascritto il 01/07/2013, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari Persona_1
sub r.p. 17173 - r.g. 23070 ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili: -fabbricato per civile abitazione sito in abitato di TI (Ba) alla via San Francesco d'Assisi civico 106, composto da: un piano cantinato, 4 vani, androne del portone e tre soppalchi, in piano terra, con retrostanti cortile e giardino pertinenziali;
tre vani, cucina e terrazzo a livello, in primo piano;
sovrastante lastrico solare, sul quale insiste una soffitta, in secondo piano;
confinante con via San francesco
d'Assisi,, con via Gorizia e con proprietà ; in catasto al foglio 9, particella 247, sub. 1, via Per_2
San Francesco d'Assisi n. 106, piano t.- 1-2-S1, categoria A/2, classe 2, vani 13,5, rendita euro
1.254,99; -un locale adibito a negozio, sito in abitato di TI (Ba) alla via San Francesco
d'Assisi civico 108 adiacente il fabbricato sopra descritto costituito da un vano in piano terra, con sottostante vano in piano cantinato;
della superficie di circa metri quadrati settantadue;
confinante con il fabbricato sopra descritto, con via San Francesco d'Assisi e con proprietà del Comune di
TI; in catasto al foglio 9, particella 247, sub. 4, via San Francesco d'Assisi 108, piano terra- S1, categoria C/1, classe 2, mq 72, rendita euro 1.059,77.” Con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.”; con vittoria di compensi e spese di lite.
Con distinte comparse di costituzione e risposta, i convenuti in epigrafe hanno chiesto: in via preliminare, la sospensione del giudizio a causa della pendenza del procedimento penale n. R.G.
2166/2015; nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e diritto con cancellazione a cura e spese della parte attrice della trascrizione della domanda presso la CC.II. e, il solo CP_1
, in via riconvenzionale, l'annullamento della accettazione dell'eredità in base al comb. disp.
[...]
degli artt. 482 e 463 n. 5 c.c.; con vittoria di compensi e spese di lite.
Disposto il rinvio della prima udienza di comparizione ai fini della citazione dei terzi chiamati in causa ex art. 269, 2 co., c.p.c., si è costituita in giudizio solo chiedendo: “accolta CP_3
la domanda degli attori e rigettate le domande del convenuto dr. voglia condannare CP_1 quest'ultimo al pagamento delle spese processuali in favore della comparente, evocata in giudizio senza assunzione di conclusioni nei suoi confronti, ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a somma a titolo di risarcimento del danno per aver resistito ed agito in questa sede con mala fede e colpa grave, nella certezza dell'inesistenza del diritto”; con vittoria di compensi e spese di lite.
All'udienza del 5.2.19 è stata dichiarata la contumacia di e di e, CP_4 Parte_2
con separata ordinanza, sono stati concessi i termini ex art. 183, 6 co., c.p.c.
Con ordinanza del 27.11.19 è stata rigettata la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla difesa dei convenuti, sono state rigettate per irrilevanza le prove orali richieste dalle parti e gli altri mezzi istruttori richiesti dalla difesa della convenuta (perizia fonica ed ordine di esibizione) ed autorizzata la difesa degli attori e della terza chiamata in causa a richiedere all' , Direzione di CP_5
Bari, l'estratto conto previdenziale relativo a , successivamente oggetto di ordine di Parte_3 esibizione ex art. 210 c.p.c. giusta provvedimento dell'11.2.2020.
Il giudizio è stato, quindi, istruito mediante il deposito documentale delle parti.
Con provvedimento del 17.12.24 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. In rito, si conferma il rigetto della richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dai convenuti, basata sulla circostanza che al momento dell'instaurazione del presente giudizio pendeva il procedimento penale n. R.G. 2166/2015, Trib. Bari, nei confronti di , per l'ipotesi di CP_1 reato di cui all' art. 388 c.p., poiché non sussiste tra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, atteso che in questa sede non è stato chiesto, in via principale, l'accertamento del credito vantato dagli attori nei confronti di . CP_1
3. La domanda principale va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla contestata sussistenza di una valida ragione creditoria che legittimi gli odierni attori all'actio pauliana ex art. 2901 c.c., va osservato che, in tesi generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la qualità di creditore va intesa in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una “ragione di credito anche eventuale”, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (tra le altre, Cass. 11755/2018; Cass. 3981/2003;
Cass. 1050/1996 che ribadisce che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinato in base al momento in cui il credito sorge non a quello del suo accertamento giudiziario).
Nella nozione di credito eventuale deve farsi rientrare anche il credito litigioso, cioè in contestazione (tra le altre, Cass. n.22859/2019 e n. 1893/2012; SS.UU. n.9440/2004); ciò implica sia la proponibilità della domanda revocatoria pur se è pendente tra le stesse parti un altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito a tutela del quale si è esperita l'actio pauliana, sia la esclusione della necessità della sospensione di quest'ultimo giudizio ex art. 295 c.p.c.
Nel caso de quo il credito vantato da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, germano dei primi, trae origine e trova ragionevole fondamento nelle disposizioni CP_1
testamentarie del de cuius , padre degli stessi e titolare della Farmacia del Popolo Persona_3
ubicata in TI (BA), il quale nel suo testamento olografo del 17.12.2005, pubblicato in data
20.09.2012 (rep. n. 44748, racc. n. 12602, a rogito del notaio v. all.to n. 4 Persona_4
CP_ all'atto di citazione), ha disposto: “lascio ai miei figli e IC la mia farmacia in parti uguali così come si trova;
tutti i crediti e le obbligazioni contratti attinenti alla farmacia sono di
CP_ loro spettanza;
faccio obbligo ai miei figli e IC di versare ognuno per proprio conto le somme di euro centomila alla mia diletta IG , a mio figlio , e ”, Pt_1 Pt_2 CP_4 CP_3 nei confronti del quale i detti eredi hanno prestato: “piena adesione ed acquiescenza alla volontà testamentaria che precede rinunciando ad ogni eccezione o riserva, espressamente rinunciando altresì ad ogni azione di riduzione reciproca e quindi riconoscendo la eredità di cui trattasi definitivamente devoluta in forza del testamento medesimo”.
Inoltre, si registra che questo Tribunale, con due distinte sentenze, emesse nelle more del presente giudizio, ha già condivisibilmente dichiarato sul punto che “il testatore ( ) Persona_3
con le citate specifiche disposizioni abbia inteso onerare i figli e di CP_1 Parte_2 versare rispettivamente € 100.000,00 in favore di ciascun coerede Parte_2
, ed , per un onere complessivo di € 400.000,00 cadauno (a carico dei Pt_1 CP_3 CP_4 figli farmacisti e ” (v. all.ti nn. 4 e 5 comparsa conclusionale attori). CP_1 Parte_2
Da ciò ne discende la legittimazione degli odierni attori all'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Ciò posto, va, inoltre, rilevato che la pretesa creditoria è sorta in data antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale oggetto di odierna impugnazione, avvenuta in data 20.06.2013 per atto notarile a rep. 533774 notar comprensivo degli immobili descritti innanzi (v. all.to Per_1
n. 14 atto di citazione), quindi successivamente all'accettazione del testamento avvenuta in data
20.09.2012 a rep. N. 44748, raccolta n. 12602, notaio dott. (v. all.to n. 4 atto di Persona_4
citazione).
Pertanto, anche in ragione della natura gratuita dell'atto, trova applicazione il disposto dell'art. 2901, co. 1, n. 1, prima parte c.c., in virtù del quale è necessario, ma al contempo sufficiente, che il debitore “conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore” (c.d. scientia damni), condizione soggettiva rilevante per l'accoglimento dell'azione proposta, tenendo anche conto, come visto, della posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito gravante su nei confronti dei germani e . CP_1 Parte_1 Parte_2
Sul punto, secondo costante orientamento di legittimità, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della
“scientia damni” richiesto dall'art. 2901, co. 1, n. 1), c.c. si risolve non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cfr. Cass., n. 9192/2021).
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che “(…) la revocabilità dell'atto non suppone necessariamente - e neppure di necessità implica, per la verità - la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass., 4 novembre 1995, n.11518). Ché la tutela accordata dalla legge al creditore si pone, in materia, a un livello diverso - e di spessore maggiore - da quello rappresentato da un intervento limitato alla situazione di sostanziale incapienza dei patrimoni dei debitori coinvolti nell'esecuzione della prestazione dovuta. In via correlata, la scientia damni, che la norma dell'art. 2901 comma 1 n. 1 cod. civ. pone in capo al debitore che l'atto compie, si atteggia propriamente come semplice, «mera conoscenza» delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre
(Cass., n. 17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045). Si atteggia dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la semplice «previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n. 15310/2007) (Cfr. ibidem).
Nel caso di specie non v'è dubbio sul fatto che fosse ben a conoscenza del danno CP_1
arrecato alla pretesa creditoria già sorta per via testamentaria dei germani, odierni attori, Parte_1
e mettendo a disposizione del fondo patrimoniale sostanzialmente tutti
[...] Parte_2
gli immobili di cui è titolare ed ha la disponibilità (v. infra).
Quanto, poi, al requisito dell'eventus damni, si registra che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello per cui nel sistema tracciato per la revocatoria ordinaria, è necessario – ma anche sufficiente – che affinché l'atto, che viene fatto appunto oggetto di revoca, comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore, esso sia idoneo ad “alterare in senso peggiorativo” la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito (cfr. Cass., 4 maggio 1996, n. 4143), così rendendo più “incerta” o comunque maggiormente “difficoltosa” la realizzazione del diritto medesimo (Cfr. Cass., 7 luglio 2007, n. 15310).
A ciò si aggiunga che nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, primo co., n. 1, c.c. (Cfr. Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n.
2530 del 10/02/2015).
Alla luce del principio di diritto richiamato, in ordine alla sufficienza, ai fini dell'esperibilità della domanda ex art. 2901 c.c., del compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e dell'onere, incombente sul convenuto che eccepisca l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, di provare la sufficienza del patrimonio residuo (Cfr. Cass. Sez. II, n.1902/2015), la difesa dei convenuti nulla ha concretamente dedotto in merito all'agevole e certa soddisfazione del credito degli attori con il patrimonio residuo del debitore, ovvero di quello non confluito nel fondo patrimoniale (il quale, in assenza di prova contraria, comprende le uniche proprietà dei coniugi , in disparte quanto Parte_4
genericamente eccepito nella comparsa conclusionale dalla difesa dei convenuti, secondo cui il
“procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi (Rg. n. 2942/2015) – tutt'ora in corso - in danno della di cui il convenuto è socio (…) Controparte_6
garantirebbe, sulla scorta delle argomentazioni di controparte, il pieno soddisfacimento della creditoria reclamata”, circostanza inidonea di per sé ad escludere che le ragioni creditorie di e , pari complessivamente ad € 200.000,00, siano interamente Parte_1 Parte_2
soddisfatte all'esito del detto procedimento.
La difesa dei convenuti ha, inoltre, eccepito la validità del “fondo patrimoniale costituito dai coniugi sul presupposto che lo stesso “è stato concepito e costituito al solo fine di Parte_4
tutelare gli interessi familiari della coppia, ed in particolare, la salute della IG , bisognosa Pt_3 di particolari e costose cure ed attenzioni in quanto attinta dalla Sclerosi Multipla.” (v. pagg. 3 e 4 conclusionale convenuti).
Tuttavia, pur essendo condivisibili le controdeduzioni formulate sul punto dalle difese degli attori e della terza chiamata in causa (in sintesi: (i) la posteriorità del riconoscimento della malattia di , giusta C.T.U. del 24.05.2016 v. all.to 2 memoria n. 2 dei convenuti ex art. 183, 6 co., Parte_3
c.p.c., rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale in esame, avvenuta in data 20.06.2013; (ii)
l'infondatezza dell'assunto che “è priva della possibilità -anche per l'avvenire- di Parte_3
reperire una attività lavorativa e quindi autonomo sostentamento”, v. pag. 10 comparsa di costituzione convenuti, in quanto la presta attività lavorativa presso la “Farmacia del CP_1 Popolo” a far data dal 9.03.2015, così come è emerso dall'esame dell'estratto previdenziale , CP_5
Direzione provinciale di Bari, inerente alla sua posizione, v. doc. depositato in atti in data 1.9.20), deve osservarsi che, in relazione alla proposta domanda revocatoria, non è ad ogni modo necessaria la verifica della finalità della costituzione del fondo in oggetto (nella specie, i bisogni della famiglia), non avendo gli odierni attori aggredito i beni del fondo, bensì invocato la declaratoria d'inefficacia dell'atto costitutivo dello stesso, ai sensi dell'art. 2901 c.c. del quale come visto ricorrono i presupposti.
Con riferimento, infine, alla domanda riconvenzionale formulata da , si condivide CP_1
quanto già condivisibilmente statuito da questo Tribunale, nel giudizio promosso da CP_3
(odierna terza chiamata) nei confronti degli odierni convenuti, secondo cui la domanda de qua è inammissibile stante l'assenza della condizione, prevista dall'art. 36 c.p.c., della “comunanza di situazioni o di rapporti giuridici tra la domanda revocatoria e la riconvenzionale, in quanto quest'ultima è pertinente al distinto giudizio nel quale si controverte del credito litigioso, risultando finalizzata ad escludere in radice il titolo della pretesa creditoria per l'asserita indegnità (…) , esulando il credito litigioso, oggetto di valutazione incidenter tantum, dal thema decidendum, la richiesta di accertamento dell'indegnità a succedere dell'attrice non appare dipendente dal titolo dell'azione revocatoria, né da eccezione finalizzata al suo rigetto” (sent. n.
3971/2022, IV Sez. Civile, Pres. Simone, v. all.to n.1 comparsa conclusionale attori).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM
147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. non avendo i convenuti resistito con malafede o colpa grave.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di e l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 20/06/2013, Parte_1 Parte_2
rogato a cura notar trascritto il 01/07/2013, presso la Conservatoria dei Registri Persona_1
Immobiliari di Bari sub r.p. 17173 - r.g. 23070 ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili: - fabbricato per civile abitazione sito in abitato di TI (Ba) alla via San Francesco d'Assisi civico 106, composto da: un piano cantinato, 4 vani, androne del portone e tre soppalchi, in piano terra, con retrostanti cortile e giardino pertinenziali;
tre vani, cucina e terrazzo a livello, in primo piano;
sovrastante lastrico solare, sul quale insiste una soffitta, in secondo piano;
confinante con via
San francesco d'Assisi,, con via Gorizia e con proprietà in catasto al foglio 9, particella 247, Per_2 sub. 1, via San Francesco d'Assisi n. 106, piano t.- 1-2-S1, categoria A/2, classe 2, vani 13,5, rendita euro 1.254,99; -un locale adibito a negozio, sito in abitato di TI (Ba) alla via San
Francesco d'Assisi civico 108 adiacente il fabbricato sopra descritto costituito da un vano in piano terra, con sottostante vano in piano cantinato;
della superficie di circa metri quadrati settantadue;
confinante con il fabbricato sopra descritto, con via San Francesco d'Assisi e con proprietà del
Comune di TI;
in catasto al foglio 9, particella 247, sub. 4, via San Francesco d'Assisi 108, piano terra- S1, categoria C/1, classe 2, mq 72, rendita euro 1.059,77;
2) ordina al Conservatore dei RR. II. di Bari la trascrizione della presente sentenza;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di;
CP_1
4) condanna e in solido, al pagamento delle spese processuali in CP_1 Controparte_2
favore di e che si liquidano in complessivi euro11.646,00 di Parte_1 Parte_2
cui euro 786,00 per borsuali ed euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
5) condanna e in solido, al pagamento delle spese processuali in CP_1 Controparte_2
favore di che si liquidano in complessivi euro 10.860,00 per compenso CP_3
professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Bari, il 20.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. IC De Palma
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. IC De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10184/2018 R.G. vertente tra:
e (Avv. Allen Massimo Tedeschi) Parte_1 Parte_2
-ATTORI/CONVENUTI IN RICONVENZIONALE-
contro
e (Avv.ti Giuseppe Barile e IC Signorile) CP_1 Controparte_2
-CONVENUTI/ATTORE IN RICONVENZIONALE-
e
(Avv.ti Vittorio Brattelli e Raffaella Pantaleo) CP_3
-TERZA CHIAMATA-
e
e , contumaci CP_4 Parte_2
-TERZI CHIAMATI- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto di: “ - accertare i presupposti dell'azione revocatoria del costituito fondo patrimoniale, di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare inefficaci nei confronti di ognuna delle parti attrici l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 20/06/2013, rogato a cura notar
trascritto il 01/07/2013, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari Persona_1
sub r.p. 17173 - r.g. 23070 ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili: -fabbricato per civile abitazione sito in abitato di TI (Ba) alla via San Francesco d'Assisi civico 106, composto da: un piano cantinato, 4 vani, androne del portone e tre soppalchi, in piano terra, con retrostanti cortile e giardino pertinenziali;
tre vani, cucina e terrazzo a livello, in primo piano;
sovrastante lastrico solare, sul quale insiste una soffitta, in secondo piano;
confinante con via San francesco
d'Assisi,, con via Gorizia e con proprietà ; in catasto al foglio 9, particella 247, sub. 1, via Per_2
San Francesco d'Assisi n. 106, piano t.- 1-2-S1, categoria A/2, classe 2, vani 13,5, rendita euro
1.254,99; -un locale adibito a negozio, sito in abitato di TI (Ba) alla via San Francesco
d'Assisi civico 108 adiacente il fabbricato sopra descritto costituito da un vano in piano terra, con sottostante vano in piano cantinato;
della superficie di circa metri quadrati settantadue;
confinante con il fabbricato sopra descritto, con via San Francesco d'Assisi e con proprietà del Comune di
TI; in catasto al foglio 9, particella 247, sub. 4, via San Francesco d'Assisi 108, piano terra- S1, categoria C/1, classe 2, mq 72, rendita euro 1.059,77.” Con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bari di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.”; con vittoria di compensi e spese di lite.
Con distinte comparse di costituzione e risposta, i convenuti in epigrafe hanno chiesto: in via preliminare, la sospensione del giudizio a causa della pendenza del procedimento penale n. R.G.
2166/2015; nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e diritto con cancellazione a cura e spese della parte attrice della trascrizione della domanda presso la CC.II. e, il solo CP_1
, in via riconvenzionale, l'annullamento della accettazione dell'eredità in base al comb. disp.
[...]
degli artt. 482 e 463 n. 5 c.c.; con vittoria di compensi e spese di lite.
Disposto il rinvio della prima udienza di comparizione ai fini della citazione dei terzi chiamati in causa ex art. 269, 2 co., c.p.c., si è costituita in giudizio solo chiedendo: “accolta CP_3
la domanda degli attori e rigettate le domande del convenuto dr. voglia condannare CP_1 quest'ultimo al pagamento delle spese processuali in favore della comparente, evocata in giudizio senza assunzione di conclusioni nei suoi confronti, ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a somma a titolo di risarcimento del danno per aver resistito ed agito in questa sede con mala fede e colpa grave, nella certezza dell'inesistenza del diritto”; con vittoria di compensi e spese di lite.
All'udienza del 5.2.19 è stata dichiarata la contumacia di e di e, CP_4 Parte_2
con separata ordinanza, sono stati concessi i termini ex art. 183, 6 co., c.p.c.
Con ordinanza del 27.11.19 è stata rigettata la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dalla difesa dei convenuti, sono state rigettate per irrilevanza le prove orali richieste dalle parti e gli altri mezzi istruttori richiesti dalla difesa della convenuta (perizia fonica ed ordine di esibizione) ed autorizzata la difesa degli attori e della terza chiamata in causa a richiedere all' , Direzione di CP_5
Bari, l'estratto conto previdenziale relativo a , successivamente oggetto di ordine di Parte_3 esibizione ex art. 210 c.p.c. giusta provvedimento dell'11.2.2020.
Il giudizio è stato, quindi, istruito mediante il deposito documentale delle parti.
Con provvedimento del 17.12.24 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. In rito, si conferma il rigetto della richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dai convenuti, basata sulla circostanza che al momento dell'instaurazione del presente giudizio pendeva il procedimento penale n. R.G. 2166/2015, Trib. Bari, nei confronti di , per l'ipotesi di CP_1 reato di cui all' art. 388 c.p., poiché non sussiste tra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, atteso che in questa sede non è stato chiesto, in via principale, l'accertamento del credito vantato dagli attori nei confronti di . CP_1
3. La domanda principale va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla contestata sussistenza di una valida ragione creditoria che legittimi gli odierni attori all'actio pauliana ex art. 2901 c.c., va osservato che, in tesi generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la qualità di creditore va intesa in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una “ragione di credito anche eventuale”, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (tra le altre, Cass. 11755/2018; Cass. 3981/2003;
Cass. 1050/1996 che ribadisce che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato va determinato in base al momento in cui il credito sorge non a quello del suo accertamento giudiziario).
Nella nozione di credito eventuale deve farsi rientrare anche il credito litigioso, cioè in contestazione (tra le altre, Cass. n.22859/2019 e n. 1893/2012; SS.UU. n.9440/2004); ciò implica sia la proponibilità della domanda revocatoria pur se è pendente tra le stesse parti un altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito a tutela del quale si è esperita l'actio pauliana, sia la esclusione della necessità della sospensione di quest'ultimo giudizio ex art. 295 c.p.c.
Nel caso de quo il credito vantato da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, germano dei primi, trae origine e trova ragionevole fondamento nelle disposizioni CP_1
testamentarie del de cuius , padre degli stessi e titolare della Farmacia del Popolo Persona_3
ubicata in TI (BA), il quale nel suo testamento olografo del 17.12.2005, pubblicato in data
20.09.2012 (rep. n. 44748, racc. n. 12602, a rogito del notaio v. all.to n. 4 Persona_4
CP_ all'atto di citazione), ha disposto: “lascio ai miei figli e IC la mia farmacia in parti uguali così come si trova;
tutti i crediti e le obbligazioni contratti attinenti alla farmacia sono di
CP_ loro spettanza;
faccio obbligo ai miei figli e IC di versare ognuno per proprio conto le somme di euro centomila alla mia diletta IG , a mio figlio , e ”, Pt_1 Pt_2 CP_4 CP_3 nei confronti del quale i detti eredi hanno prestato: “piena adesione ed acquiescenza alla volontà testamentaria che precede rinunciando ad ogni eccezione o riserva, espressamente rinunciando altresì ad ogni azione di riduzione reciproca e quindi riconoscendo la eredità di cui trattasi definitivamente devoluta in forza del testamento medesimo”.
Inoltre, si registra che questo Tribunale, con due distinte sentenze, emesse nelle more del presente giudizio, ha già condivisibilmente dichiarato sul punto che “il testatore ( ) Persona_3
con le citate specifiche disposizioni abbia inteso onerare i figli e di CP_1 Parte_2 versare rispettivamente € 100.000,00 in favore di ciascun coerede Parte_2
, ed , per un onere complessivo di € 400.000,00 cadauno (a carico dei Pt_1 CP_3 CP_4 figli farmacisti e ” (v. all.ti nn. 4 e 5 comparsa conclusionale attori). CP_1 Parte_2
Da ciò ne discende la legittimazione degli odierni attori all'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Ciò posto, va, inoltre, rilevato che la pretesa creditoria è sorta in data antecedente alla costituzione del fondo patrimoniale oggetto di odierna impugnazione, avvenuta in data 20.06.2013 per atto notarile a rep. 533774 notar comprensivo degli immobili descritti innanzi (v. all.to Per_1
n. 14 atto di citazione), quindi successivamente all'accettazione del testamento avvenuta in data
20.09.2012 a rep. N. 44748, raccolta n. 12602, notaio dott. (v. all.to n. 4 atto di Persona_4
citazione).
Pertanto, anche in ragione della natura gratuita dell'atto, trova applicazione il disposto dell'art. 2901, co. 1, n. 1, prima parte c.c., in virtù del quale è necessario, ma al contempo sufficiente, che il debitore “conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore” (c.d. scientia damni), condizione soggettiva rilevante per l'accoglimento dell'azione proposta, tenendo anche conto, come visto, della posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito gravante su nei confronti dei germani e . CP_1 Parte_1 Parte_2
Sul punto, secondo costante orientamento di legittimità, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della
“scientia damni” richiesto dall'art. 2901, co. 1, n. 1), c.c. si risolve non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (Cfr. Cass., n. 9192/2021).
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che “(…) la revocabilità dell'atto non suppone necessariamente - e neppure di necessità implica, per la verità - la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass., 4 novembre 1995, n.11518). Ché la tutela accordata dalla legge al creditore si pone, in materia, a un livello diverso - e di spessore maggiore - da quello rappresentato da un intervento limitato alla situazione di sostanziale incapienza dei patrimoni dei debitori coinvolti nell'esecuzione della prestazione dovuta. In via correlata, la scientia damni, che la norma dell'art. 2901 comma 1 n. 1 cod. civ. pone in capo al debitore che l'atto compie, si atteggia propriamente come semplice, «mera conoscenza» delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre
(Cass., n. 17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045). Si atteggia dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la semplice «previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n. 15310/2007) (Cfr. ibidem).
Nel caso di specie non v'è dubbio sul fatto che fosse ben a conoscenza del danno CP_1
arrecato alla pretesa creditoria già sorta per via testamentaria dei germani, odierni attori, Parte_1
e mettendo a disposizione del fondo patrimoniale sostanzialmente tutti
[...] Parte_2
gli immobili di cui è titolare ed ha la disponibilità (v. infra).
Quanto, poi, al requisito dell'eventus damni, si registra che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello per cui nel sistema tracciato per la revocatoria ordinaria, è necessario – ma anche sufficiente – che affinché l'atto, che viene fatto appunto oggetto di revoca, comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore, esso sia idoneo ad “alterare in senso peggiorativo” la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito (cfr. Cass., 4 maggio 1996, n. 4143), così rendendo più “incerta” o comunque maggiormente “difficoltosa” la realizzazione del diritto medesimo (Cfr. Cass., 7 luglio 2007, n. 15310).
A ciò si aggiunga che nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, primo co., n. 1, c.c. (Cfr. Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n.
2530 del 10/02/2015).
Alla luce del principio di diritto richiamato, in ordine alla sufficienza, ai fini dell'esperibilità della domanda ex art. 2901 c.c., del compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e dell'onere, incombente sul convenuto che eccepisca l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, di provare la sufficienza del patrimonio residuo (Cfr. Cass. Sez. II, n.1902/2015), la difesa dei convenuti nulla ha concretamente dedotto in merito all'agevole e certa soddisfazione del credito degli attori con il patrimonio residuo del debitore, ovvero di quello non confluito nel fondo patrimoniale (il quale, in assenza di prova contraria, comprende le uniche proprietà dei coniugi , in disparte quanto Parte_4
genericamente eccepito nella comparsa conclusionale dalla difesa dei convenuti, secondo cui il
“procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi (Rg. n. 2942/2015) – tutt'ora in corso - in danno della di cui il convenuto è socio (…) Controparte_6
garantirebbe, sulla scorta delle argomentazioni di controparte, il pieno soddisfacimento della creditoria reclamata”, circostanza inidonea di per sé ad escludere che le ragioni creditorie di e , pari complessivamente ad € 200.000,00, siano interamente Parte_1 Parte_2
soddisfatte all'esito del detto procedimento.
La difesa dei convenuti ha, inoltre, eccepito la validità del “fondo patrimoniale costituito dai coniugi sul presupposto che lo stesso “è stato concepito e costituito al solo fine di Parte_4
tutelare gli interessi familiari della coppia, ed in particolare, la salute della IG , bisognosa Pt_3 di particolari e costose cure ed attenzioni in quanto attinta dalla Sclerosi Multipla.” (v. pagg. 3 e 4 conclusionale convenuti).
Tuttavia, pur essendo condivisibili le controdeduzioni formulate sul punto dalle difese degli attori e della terza chiamata in causa (in sintesi: (i) la posteriorità del riconoscimento della malattia di , giusta C.T.U. del 24.05.2016 v. all.to 2 memoria n. 2 dei convenuti ex art. 183, 6 co., Parte_3
c.p.c., rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale in esame, avvenuta in data 20.06.2013; (ii)
l'infondatezza dell'assunto che “è priva della possibilità -anche per l'avvenire- di Parte_3
reperire una attività lavorativa e quindi autonomo sostentamento”, v. pag. 10 comparsa di costituzione convenuti, in quanto la presta attività lavorativa presso la “Farmacia del CP_1 Popolo” a far data dal 9.03.2015, così come è emerso dall'esame dell'estratto previdenziale , CP_5
Direzione provinciale di Bari, inerente alla sua posizione, v. doc. depositato in atti in data 1.9.20), deve osservarsi che, in relazione alla proposta domanda revocatoria, non è ad ogni modo necessaria la verifica della finalità della costituzione del fondo in oggetto (nella specie, i bisogni della famiglia), non avendo gli odierni attori aggredito i beni del fondo, bensì invocato la declaratoria d'inefficacia dell'atto costitutivo dello stesso, ai sensi dell'art. 2901 c.c. del quale come visto ricorrono i presupposti.
Con riferimento, infine, alla domanda riconvenzionale formulata da , si condivide CP_1
quanto già condivisibilmente statuito da questo Tribunale, nel giudizio promosso da CP_3
(odierna terza chiamata) nei confronti degli odierni convenuti, secondo cui la domanda de qua è inammissibile stante l'assenza della condizione, prevista dall'art. 36 c.p.c., della “comunanza di situazioni o di rapporti giuridici tra la domanda revocatoria e la riconvenzionale, in quanto quest'ultima è pertinente al distinto giudizio nel quale si controverte del credito litigioso, risultando finalizzata ad escludere in radice il titolo della pretesa creditoria per l'asserita indegnità (…) , esulando il credito litigioso, oggetto di valutazione incidenter tantum, dal thema decidendum, la richiesta di accertamento dell'indegnità a succedere dell'attrice non appare dipendente dal titolo dell'azione revocatoria, né da eccezione finalizzata al suo rigetto” (sent. n.
3971/2022, IV Sez. Civile, Pres. Simone, v. all.to n.1 comparsa conclusionale attori).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM
147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Va rigettata la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. non avendo i convenuti resistito con malafede o colpa grave.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di e l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 20/06/2013, Parte_1 Parte_2
rogato a cura notar trascritto il 01/07/2013, presso la Conservatoria dei Registri Persona_1
Immobiliari di Bari sub r.p. 17173 - r.g. 23070 ed avente ad oggetto i seguenti beni immobili: - fabbricato per civile abitazione sito in abitato di TI (Ba) alla via San Francesco d'Assisi civico 106, composto da: un piano cantinato, 4 vani, androne del portone e tre soppalchi, in piano terra, con retrostanti cortile e giardino pertinenziali;
tre vani, cucina e terrazzo a livello, in primo piano;
sovrastante lastrico solare, sul quale insiste una soffitta, in secondo piano;
confinante con via
San francesco d'Assisi,, con via Gorizia e con proprietà in catasto al foglio 9, particella 247, Per_2 sub. 1, via San Francesco d'Assisi n. 106, piano t.- 1-2-S1, categoria A/2, classe 2, vani 13,5, rendita euro 1.254,99; -un locale adibito a negozio, sito in abitato di TI (Ba) alla via San
Francesco d'Assisi civico 108 adiacente il fabbricato sopra descritto costituito da un vano in piano terra, con sottostante vano in piano cantinato;
della superficie di circa metri quadrati settantadue;
confinante con il fabbricato sopra descritto, con via San Francesco d'Assisi e con proprietà del
Comune di TI;
in catasto al foglio 9, particella 247, sub. 4, via San Francesco d'Assisi 108, piano terra- S1, categoria C/1, classe 2, mq 72, rendita euro 1.059,77;
2) ordina al Conservatore dei RR. II. di Bari la trascrizione della presente sentenza;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di;
CP_1
4) condanna e in solido, al pagamento delle spese processuali in CP_1 Controparte_2
favore di e che si liquidano in complessivi euro11.646,00 di Parte_1 Parte_2
cui euro 786,00 per borsuali ed euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
5) condanna e in solido, al pagamento delle spese processuali in CP_1 Controparte_2
favore di che si liquidano in complessivi euro 10.860,00 per compenso CP_3
professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Bari, il 20.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. IC De Palma