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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/10/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. RE Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3079 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
IN RE e dall'avv. Gagliardi Gilberto;
opponente contro
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv.
opposta contumace
OGGETTO: MUTUO.
CONCLUSIONI:
Per parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Perugia
ogni contraria istanza deduzione e produzione disattesa, In
via principale accertare e dichiarare l'inesistenza,
inefficacia e annullamento di clausole e le nullità tutte
dedotte in atti o rilevate d'ufficio e comunque la reale validità e portata delle fidejussioni prestate;
dichiarare
parte opposta decaduta dal diritto di agire nei confronti
dei fidejussori per decorso del termine ex art. 1957 c.c.;
revocare, annullare o dichiarare nullo o inefficace il DI
opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i
motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la reale
entità del rapporto dare avere tra le parti, determinando
il saldo finale dei rapporti in contestazione condannare al
pagamento del dovuto la parte accertata debitrice.
In via istruttoria - Disporsi CTU contabile per la
ricostruzione di tutti i movimenti effettuati relativi ai
rapporti de quo dagli effetti delle clausole nulle e di
addebiti insussistenti o sforniti di certa prova: all'esito
del calcolo si otterrà il corretto saldo attuale, dal quale
dovranno essere sottratti gli interessi legali da
applicarsi alle somme medio tempore illegittimamente
trattenute. - Disporsi ordine di esibizione degli originali
dei documenti giustificativi sottoscritti di ogni singola
operazione bancaria ex art 117 TUB - Con riserva di
ulteriori richieste istruttorie e produzioni documentali.
in ogni caso, Con vittoria di interessi, rivalutazione
monetaria, nonché di spese legali ai sensi di legge
aumentate del 30% per l'inserimento di ipertesti ex art. 4
c. 1bis DM 55/14 come modificato ex DM 37/18”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/6 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Parte_1
opponeva il provvedimento monitorio n. 1350/2023 del
16.10.2023, notificato a mezzo pec il 27.11.2023, con cui l'intestato Tribunale le aveva ingiunto, nei limiti della prestata fideiussione ed in solido con e Controparte_2
con il pagamento entro quaranta giorni Parte_2
dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, della somma di euro 61.355,47, oltre interessi come da domanda e spese del monitorio, in favore di Controparte_1
per il rimborso del saldo passivo su c/c n.
[...]
63199356.
L'opposizione era proposta unitamente a , Controparte_2
nei cui confronti - nelle more del giudizio - era aperta procedura di liquidazione giudiziale.
1.1. A fondamento dell'opposizione e Parte_1
eccepivano: CP_2
- in merito al quantum del credito, al tasso di interesse ed agli oneri accessori:
- l'insussistenza e la scorrettezza del saldo passivo richiesto a derivando la quantificazione Controparte_2
dell'asserito debito solo dalla certificazione redatta unilateralmente dalla creditrice ex art. 50 TUB senza contraddittorio con la debitrice e senza allegare, a supporto, gli estratti conto periodici, come peraltro previsto da contratto e per legge;
pag. 3/6 - l'illegittimità delle clausole relative ad oneri,
commissioni o tassi di interesse passivi poiché applicate in assenza di pattuizione scritta, ritenendo, al contrario,
dovessero essere attuate le disposizioni in materia di mutuo e conto corrente che applicano il solo interesse legale, senza commissioni o oneri ulteriori;
- la nullità delle clausole relative a “i tassi di
interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla
clientela e ogni altra condizione economica relativa alle
operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi
di mora e le valute applicate per l'imputazione degli
interessi”, per aver MPS omesso la necessaria pubblicità di cui all'art. 116 TUB;
- la nullità delle clausole inerenti all'applicazione di commissioni di massimo scoperto ed oneri passivi accessori per mancanza di causa in concreto;
- quanto al contratto di fidejussione, ne eccepiva:
- la nullità poiché redatto sulla base di moduli predisposti dall'ABI recanti clausole contrarie a norme imperative e comunque all'art. 2 della L.287/90, producendo così un effetto distorsivo della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante;
- quanto alla domanda nei confronti del fideiussore eccepiva:
- la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419
c.c, della clausola di cui al numero 6 del modello ABI
pag. 4/6 derogatoria della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. e la conseguente estinzione della garanzia da lei prestata per intervenuta decadenza ai sensi del nominato articolo;
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto nei termini sopra esposti.
1.2. ritualmente evocata Controparte_1
in giudizio, non si costituiva.
1.3. A seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
l'opposizione proposta dal fideiussore Parte_1
era separata dall'opposizione formulata dalla società
debitrice, quest'ultimo giudizio dichiarato interrotto.
1.4. All'udienza cartolare del 25.09.2025 il Giudice
tratteneva la causa in decisione.
***
2. L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni qui di seguito esposte.
3. MPS, rimasta contumace, non ha provato il proprio credito, originato da un rapporto di conto corrente, avendo omesso di depositare gli estratti conto relativi al rapporto.
Il deposito di tali documenti era necessario considerata la specifica eccezione che tali estratti non sono mai stati comunicati al debitore principale e, in ogni caso,
considerato il fatto che anche ove gli stessi fossero stati consegnati alla , ciò non avrebbe comportato la CP_2
pag. 5/6 conoscenza di tali documenti da parte del fideiussore.
Dunque, la produzione di tali documenti era necessaria al fine di fornire la prova del credito vantato dalla Banca
opposta e per consentire al fideiussore, estraneo al rapporto principale, di difendersi in merito.
4. La mancata prova del credito vantato dalla Banca opposta determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società opposta a rifondere le spese di lite sostenute dall'opponente in ragione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 3079 del 2024 sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_1
condanna a Controparte_1
corrispondere a a titolo di rimborso Parte_1
delle spese di lite, la somma di euro 8.433,00 per compenso professionale, euro 406,5 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.
Perugia, 2/10/2025
Il Giudice
dott. RE Ausili
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. RE Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3079 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
IN RE e dall'avv. Gagliardi Gilberto;
opponente contro
rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv.
opposta contumace
OGGETTO: MUTUO.
CONCLUSIONI:
Per parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Perugia
ogni contraria istanza deduzione e produzione disattesa, In
via principale accertare e dichiarare l'inesistenza,
inefficacia e annullamento di clausole e le nullità tutte
dedotte in atti o rilevate d'ufficio e comunque la reale validità e portata delle fidejussioni prestate;
dichiarare
parte opposta decaduta dal diritto di agire nei confronti
dei fidejussori per decorso del termine ex art. 1957 c.c.;
revocare, annullare o dichiarare nullo o inefficace il DI
opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i
motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la reale
entità del rapporto dare avere tra le parti, determinando
il saldo finale dei rapporti in contestazione condannare al
pagamento del dovuto la parte accertata debitrice.
In via istruttoria - Disporsi CTU contabile per la
ricostruzione di tutti i movimenti effettuati relativi ai
rapporti de quo dagli effetti delle clausole nulle e di
addebiti insussistenti o sforniti di certa prova: all'esito
del calcolo si otterrà il corretto saldo attuale, dal quale
dovranno essere sottratti gli interessi legali da
applicarsi alle somme medio tempore illegittimamente
trattenute. - Disporsi ordine di esibizione degli originali
dei documenti giustificativi sottoscritti di ogni singola
operazione bancaria ex art 117 TUB - Con riserva di
ulteriori richieste istruttorie e produzioni documentali.
in ogni caso, Con vittoria di interessi, rivalutazione
monetaria, nonché di spese legali ai sensi di legge
aumentate del 30% per l'inserimento di ipertesti ex art. 4
c. 1bis DM 55/14 come modificato ex DM 37/18”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2/6 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Parte_1
opponeva il provvedimento monitorio n. 1350/2023 del
16.10.2023, notificato a mezzo pec il 27.11.2023, con cui l'intestato Tribunale le aveva ingiunto, nei limiti della prestata fideiussione ed in solido con e Controparte_2
con il pagamento entro quaranta giorni Parte_2
dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, della somma di euro 61.355,47, oltre interessi come da domanda e spese del monitorio, in favore di Controparte_1
per il rimborso del saldo passivo su c/c n.
[...]
63199356.
L'opposizione era proposta unitamente a , Controparte_2
nei cui confronti - nelle more del giudizio - era aperta procedura di liquidazione giudiziale.
1.1. A fondamento dell'opposizione e Parte_1
eccepivano: CP_2
- in merito al quantum del credito, al tasso di interesse ed agli oneri accessori:
- l'insussistenza e la scorrettezza del saldo passivo richiesto a derivando la quantificazione Controparte_2
dell'asserito debito solo dalla certificazione redatta unilateralmente dalla creditrice ex art. 50 TUB senza contraddittorio con la debitrice e senza allegare, a supporto, gli estratti conto periodici, come peraltro previsto da contratto e per legge;
pag. 3/6 - l'illegittimità delle clausole relative ad oneri,
commissioni o tassi di interesse passivi poiché applicate in assenza di pattuizione scritta, ritenendo, al contrario,
dovessero essere attuate le disposizioni in materia di mutuo e conto corrente che applicano il solo interesse legale, senza commissioni o oneri ulteriori;
- la nullità delle clausole relative a “i tassi di
interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla
clientela e ogni altra condizione economica relativa alle
operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi
di mora e le valute applicate per l'imputazione degli
interessi”, per aver MPS omesso la necessaria pubblicità di cui all'art. 116 TUB;
- la nullità delle clausole inerenti all'applicazione di commissioni di massimo scoperto ed oneri passivi accessori per mancanza di causa in concreto;
- quanto al contratto di fidejussione, ne eccepiva:
- la nullità poiché redatto sulla base di moduli predisposti dall'ABI recanti clausole contrarie a norme imperative e comunque all'art. 2 della L.287/90, producendo così un effetto distorsivo della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante;
- quanto alla domanda nei confronti del fideiussore eccepiva:
- la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419
c.c, della clausola di cui al numero 6 del modello ABI
pag. 4/6 derogatoria della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. e la conseguente estinzione della garanzia da lei prestata per intervenuta decadenza ai sensi del nominato articolo;
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto nei termini sopra esposti.
1.2. ritualmente evocata Controparte_1
in giudizio, non si costituiva.
1.3. A seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
l'opposizione proposta dal fideiussore Parte_1
era separata dall'opposizione formulata dalla società
debitrice, quest'ultimo giudizio dichiarato interrotto.
1.4. All'udienza cartolare del 25.09.2025 il Giudice
tratteneva la causa in decisione.
***
2. L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni qui di seguito esposte.
3. MPS, rimasta contumace, non ha provato il proprio credito, originato da un rapporto di conto corrente, avendo omesso di depositare gli estratti conto relativi al rapporto.
Il deposito di tali documenti era necessario considerata la specifica eccezione che tali estratti non sono mai stati comunicati al debitore principale e, in ogni caso,
considerato il fatto che anche ove gli stessi fossero stati consegnati alla , ciò non avrebbe comportato la CP_2
pag. 5/6 conoscenza di tali documenti da parte del fideiussore.
Dunque, la produzione di tali documenti era necessaria al fine di fornire la prova del credito vantato dalla Banca
opposta e per consentire al fideiussore, estraneo al rapporto principale, di difendersi in merito.
4. La mancata prova del credito vantato dalla Banca opposta determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società opposta a rifondere le spese di lite sostenute dall'opponente in ragione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 3079 del 2024 sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di Parte_1
condanna a Controparte_1
corrispondere a a titolo di rimborso Parte_1
delle spese di lite, la somma di euro 8.433,00 per compenso professionale, euro 406,5 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.
Perugia, 2/10/2025
Il Giudice
dott. RE Ausili
pag. 6/6