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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9330/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9330/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Mascotto, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Teofilatto, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Il procedimento monitorio. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società
[...]
in qualità di mandataria della società ha chiesto e ottenuto che il CP_1 Controparte_2
Tribunale di Bergamo ingiungesse al signor di pagare l'importo di € 34.959,79 oltre Parte_1
interessi, preteso a titolo di restituzione della somma oggetto del contratto di finanziamento stipulato nel 2007 con la società e degli interessi moratori maturati Parte_2
a causa e in conseguenza dell'inadempimento.
2. Prospettazione difensiva di parte opponente. Il signor ha chiesto di “revocare Parte_1
e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 3500/2021 emesso
e reso pubblico dal Tribunale di Bergamo in data 11.11.21”. A supporto di tale domanda parte opponente, nei termini posti dall'art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. (entro i termini, dunque, posti dalla legge per la formulazione di eccezioni) ha eccepito:
a) la carenza di legittimazione attiva della società CP_1
b) il difetto di costituzione in mora;
c) la carenza di prova scritta del credito ingiunto;
d) la mancata prova dell'erogazione del credito;
e) l'incertezza in ordine ai criteri di calcolo con cui è stato determinato il quantum oggetto della pretesa creditoria, in particolare per quanto concerne la distinzione tra la quota capitale e la quota interessi;
f) l'applicazione di un tasso di interesse ultralegale (difforme perché superiore a quello previsto contrattualmente), senza pattuizione scritta;
g) la vessatorietà della clausola che prevede il tasso di mora in caso di inadempimento dell'obbligazione restitutoria in quanto priva di una specifica e separata accettazione per iscritto da parte del contraente.
Contro
3. Prospettazione difensiva di parte opposta. Si è costituita in giudizio la società che per i motivi di cui si dirà nel § 4 (sì da evitare ripetizioni espositive) ha chiesto di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
4. Rigetto dell'opposizione. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 4.1. Quale attrice in senso sostanziale parte opposta ha provato la propria pretesa creditoria producendo in copia il contratto di finanziamento (doc. 2) di cui in sede di prima udienza ha offerto di produrre l'originale (cfr. verbale di udienza del 26 maggio 2022).
Per supportare la propria legittimazione attiva parte opposta in allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c. ha prodotto i documenti lett. A, B, C, e D, da ritenersi qui integralmente richiamati ed in particolare il contratto stipulato tra la società e la Cassa di Parte_2
Risparmio della Repubblica di San Marino s.p.a. e l'elenco dei crediti ceduti (sia sub documento B che sub documento D) tra cui figura il credito n. 1052329 riconducibile al rapporto contrattuale instaurato tra la società e il signor Parte_2 Pt_1
Parte opposta ha prodotto altresì copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda, n.52 del
30 aprile 2016) ove è stata pubblicata la cessione dei crediti (doc. 4).
Come eccepito da parte opposta e nei termini già chiariti nell'ordinanza del 24 maggio 2023 con cui ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata concessa la provvisoria esecuzione, deve ritenersi pertanto provata la serie di cessioni in seguito alle quali il credito oggetto di causa è pervenuto nella titolarità della società che ha conferito mandato alla e quindi alla Controparte_3 Controparte_2
società Parte_3
L'art. 16 del contratto di finanziamento sottoscritto dal signor dispone quanto segue:
[...] Pt_1
Come correttamente eccepito da parte opposta, tale clausola prevede in capo alla società finanziatrice la facoltà e non già l'obbligo di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine. Risulta pertanto infondato quanto eccepito da parte opponente in ordine alla contestata mancata prova della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (tale comunicazione è stata comunque prodotta da parte opposta sub doc. 6).
4.3. Risulta parimenti infondata l'eccezione formulata dall'opponente in ordine alla mancata prova dell'erogazione del credito oggetto del finanziamento.
In allegato alla comparsa di costituzione e risposta parte opposta ha allegato il seguente documento
(numerato sub 6, come altro file allegato allo stesso atto difensivo, ma, diversamente da quest'ultimo, privo di nominazione):
Come correttamente eccepito da parte opposta, da tale documento emerge la prova dell'erogazione del credito;
non solo il signor non ha contestato la titolarità dell'IBAN su cui risulta Pt_1
effettuato il bonifico, dunque non ha contestato la titolarità del conto corrente, ma non ha neanche prodotto, come ben avrebbe potuto, copia dell'estratto del proprio conto corrente, relativo al trimestre di riferimento, da cui eventualmente evincere la mancata ricezione della somma oggetto del bonifico.
4.4. Le eccezioni formulate da parte opponente in ordine all'indeterminatezza del quantum oggetto della pretesa creditoria ed in ordine alla correttezza del calcolo degli interessi moratori risultano infondate.
Nella comparsa di costituzione e risposta parte opposta, in modo puntuale e dettagliato, ha dedotto i criteri in ragione dei quali è stato quantificato l'importo del debito maturato dal signor Pt_1 supportando le argomentazioni svolte con la produzione documentale del piano di ammortamento, degli estratti conto e del prospetto degli interessi di mora.
I dati contabili dedotti da parte convenuta sono processualmente qualificabili quali fatti in relazione ai quali parte opponente non ha formulato contestazioni altrettanto puntuali e dettagliate, essendosi limitata a contestazioni dal carattere generico.
Altrettanto generico è risultato l'argomentare difensivo di parte opponente in relazione alla dedotta applicazione di tassi di interessi ultralegali;
tale affermazione, come correttamente eccepito da parte opposta, non è risultata supportata da puntuali deduzioni, la parte avendo mancato di indicare, in modo specifico, quando tassi sarebbero stati applicati da parte opposta in violazione del disposto contrattuale. La richiesta consulenza tecnica d'ufficio, non ammessa, avrebbe avuto pertanto inevitabile natura esplorativa.
4.5. In ordine all'eccepita natura vessatoria della clausola che prevede il tasso di mora è sufficiente riportare tramite screenshot la prova della specifica sottoscrizione della clausola n. 15 (là dove sono stati pattuiti gli interessi moratori) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ.
Vale precisare da ultimo, a fine di completezza, che l'eccezione formulata da parte opponente non è sussumibile nel disposto dell'art. 33, II comma lett. f) del Dlgs n. 206/2005 atteso che parte opponente non ha eccepito che la clausola n. 15 del contratto di finanziamento prevede in caso di inadempimento il pagamento di una somma “di importo manifestamente eccessivo”; tale manifesta eccessività non è stata puntualmente dedotta da parte opponente che ha mancato di dedurre puntuali e circostanziate allegazioni idonee a consentire la formulazione di un giudizio sulla manifesta eccessiva onerosità degli interessi richiesti a titolo di mora.
5. Responsabilità aggravata di parte opponente. La condotta processuale del signor Pt_1 merita di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., norma volta a sanzionare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia, oltre che a reprimere il danno arrecato a controparte coinvolta in un procedimento condotto con comportamenti negligenti.
Essere parte di un giudizio comporta l'onere di condurre seriamente la dialettica processuale, nella dialettica ravvisandosi il proprium del processo. Parte opponente ha mostrato di non contraddire con i rilievi difensivi di controparte, limitandosi a rinnovare gli argomenti già svolti, nei termini già svolti, come se il processo, nella prospettiva dell'opponente, consistesse in un procedere monologante.
Non contraddire con gli argomenti difensivi della controparte si risolve in un uso distorto del diritto di difesa.
Questo Giudice ritiene equo determinare il quantum da versare a parte opposta in una somma pari all'importo minimo che il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, prevede per le fasi istruttoria e decisoria della causa, da sussumere nello scaglione da € 26.001 ad € 52.000, pari complessivamente ad € 2.356,00, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, devono essere applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per ciascuna fase processuale;
pertanto, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 7.616,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
6.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la somma liquidata a titolo di spese del giudizio deve essere distratta in favore del difensore di parte opposta, Avv. Teodora Teofilatto, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 3500/2021, emesso dal Tribunale di Bergamo l'11 novembre 2021.
3. Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3500/2021, emesso dal Tribunale di
Bergamo l'11 novembre 2021.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_1
liquida in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA, da distrarsi in favore del difensore di parte opposta, Avv. Teodora Teofilatto, che si è dichiarato antistatario. 5. Condanna a pagare in favore di l'importo di € 2.356,00, oltre Parte_1 CP_1
interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Bergamo,1 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9330/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Mascotto, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opponente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Teofilatto, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Il procedimento monitorio. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società
[...]
in qualità di mandataria della società ha chiesto e ottenuto che il CP_1 Controparte_2
Tribunale di Bergamo ingiungesse al signor di pagare l'importo di € 34.959,79 oltre Parte_1
interessi, preteso a titolo di restituzione della somma oggetto del contratto di finanziamento stipulato nel 2007 con la società e degli interessi moratori maturati Parte_2
a causa e in conseguenza dell'inadempimento.
2. Prospettazione difensiva di parte opponente. Il signor ha chiesto di “revocare Parte_1
e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 3500/2021 emesso
e reso pubblico dal Tribunale di Bergamo in data 11.11.21”. A supporto di tale domanda parte opponente, nei termini posti dall'art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. (entro i termini, dunque, posti dalla legge per la formulazione di eccezioni) ha eccepito:
a) la carenza di legittimazione attiva della società CP_1
b) il difetto di costituzione in mora;
c) la carenza di prova scritta del credito ingiunto;
d) la mancata prova dell'erogazione del credito;
e) l'incertezza in ordine ai criteri di calcolo con cui è stato determinato il quantum oggetto della pretesa creditoria, in particolare per quanto concerne la distinzione tra la quota capitale e la quota interessi;
f) l'applicazione di un tasso di interesse ultralegale (difforme perché superiore a quello previsto contrattualmente), senza pattuizione scritta;
g) la vessatorietà della clausola che prevede il tasso di mora in caso di inadempimento dell'obbligazione restitutoria in quanto priva di una specifica e separata accettazione per iscritto da parte del contraente.
Contro
3. Prospettazione difensiva di parte opposta. Si è costituita in giudizio la società che per i motivi di cui si dirà nel § 4 (sì da evitare ripetizioni espositive) ha chiesto di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
4. Rigetto dell'opposizione. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 4.1. Quale attrice in senso sostanziale parte opposta ha provato la propria pretesa creditoria producendo in copia il contratto di finanziamento (doc. 2) di cui in sede di prima udienza ha offerto di produrre l'originale (cfr. verbale di udienza del 26 maggio 2022).
Per supportare la propria legittimazione attiva parte opposta in allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c. ha prodotto i documenti lett. A, B, C, e D, da ritenersi qui integralmente richiamati ed in particolare il contratto stipulato tra la società e la Cassa di Parte_2
Risparmio della Repubblica di San Marino s.p.a. e l'elenco dei crediti ceduti (sia sub documento B che sub documento D) tra cui figura il credito n. 1052329 riconducibile al rapporto contrattuale instaurato tra la società e il signor Parte_2 Pt_1
Parte opposta ha prodotto altresì copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda, n.52 del
30 aprile 2016) ove è stata pubblicata la cessione dei crediti (doc. 4).
Come eccepito da parte opposta e nei termini già chiariti nell'ordinanza del 24 maggio 2023 con cui ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata concessa la provvisoria esecuzione, deve ritenersi pertanto provata la serie di cessioni in seguito alle quali il credito oggetto di causa è pervenuto nella titolarità della società che ha conferito mandato alla e quindi alla Controparte_3 Controparte_2
società Parte_3
L'art. 16 del contratto di finanziamento sottoscritto dal signor dispone quanto segue:
[...] Pt_1
Come correttamente eccepito da parte opposta, tale clausola prevede in capo alla società finanziatrice la facoltà e non già l'obbligo di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine. Risulta pertanto infondato quanto eccepito da parte opponente in ordine alla contestata mancata prova della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (tale comunicazione è stata comunque prodotta da parte opposta sub doc. 6).
4.3. Risulta parimenti infondata l'eccezione formulata dall'opponente in ordine alla mancata prova dell'erogazione del credito oggetto del finanziamento.
In allegato alla comparsa di costituzione e risposta parte opposta ha allegato il seguente documento
(numerato sub 6, come altro file allegato allo stesso atto difensivo, ma, diversamente da quest'ultimo, privo di nominazione):
Come correttamente eccepito da parte opposta, da tale documento emerge la prova dell'erogazione del credito;
non solo il signor non ha contestato la titolarità dell'IBAN su cui risulta Pt_1
effettuato il bonifico, dunque non ha contestato la titolarità del conto corrente, ma non ha neanche prodotto, come ben avrebbe potuto, copia dell'estratto del proprio conto corrente, relativo al trimestre di riferimento, da cui eventualmente evincere la mancata ricezione della somma oggetto del bonifico.
4.4. Le eccezioni formulate da parte opponente in ordine all'indeterminatezza del quantum oggetto della pretesa creditoria ed in ordine alla correttezza del calcolo degli interessi moratori risultano infondate.
Nella comparsa di costituzione e risposta parte opposta, in modo puntuale e dettagliato, ha dedotto i criteri in ragione dei quali è stato quantificato l'importo del debito maturato dal signor Pt_1 supportando le argomentazioni svolte con la produzione documentale del piano di ammortamento, degli estratti conto e del prospetto degli interessi di mora.
I dati contabili dedotti da parte convenuta sono processualmente qualificabili quali fatti in relazione ai quali parte opponente non ha formulato contestazioni altrettanto puntuali e dettagliate, essendosi limitata a contestazioni dal carattere generico.
Altrettanto generico è risultato l'argomentare difensivo di parte opponente in relazione alla dedotta applicazione di tassi di interessi ultralegali;
tale affermazione, come correttamente eccepito da parte opposta, non è risultata supportata da puntuali deduzioni, la parte avendo mancato di indicare, in modo specifico, quando tassi sarebbero stati applicati da parte opposta in violazione del disposto contrattuale. La richiesta consulenza tecnica d'ufficio, non ammessa, avrebbe avuto pertanto inevitabile natura esplorativa.
4.5. In ordine all'eccepita natura vessatoria della clausola che prevede il tasso di mora è sufficiente riportare tramite screenshot la prova della specifica sottoscrizione della clausola n. 15 (là dove sono stati pattuiti gli interessi moratori) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ.
Vale precisare da ultimo, a fine di completezza, che l'eccezione formulata da parte opponente non è sussumibile nel disposto dell'art. 33, II comma lett. f) del Dlgs n. 206/2005 atteso che parte opponente non ha eccepito che la clausola n. 15 del contratto di finanziamento prevede in caso di inadempimento il pagamento di una somma “di importo manifestamente eccessivo”; tale manifesta eccessività non è stata puntualmente dedotta da parte opponente che ha mancato di dedurre puntuali e circostanziate allegazioni idonee a consentire la formulazione di un giudizio sulla manifesta eccessiva onerosità degli interessi richiesti a titolo di mora.
5. Responsabilità aggravata di parte opponente. La condotta processuale del signor Pt_1 merita di essere sanzionata ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c., norma volta a sanzionare l'abuso del processo e a preservare la funzionalità del sistema giustizia, oltre che a reprimere il danno arrecato a controparte coinvolta in un procedimento condotto con comportamenti negligenti.
Essere parte di un giudizio comporta l'onere di condurre seriamente la dialettica processuale, nella dialettica ravvisandosi il proprium del processo. Parte opponente ha mostrato di non contraddire con i rilievi difensivi di controparte, limitandosi a rinnovare gli argomenti già svolti, nei termini già svolti, come se il processo, nella prospettiva dell'opponente, consistesse in un procedere monologante.
Non contraddire con gli argomenti difensivi della controparte si risolve in un uso distorto del diritto di difesa.
Questo Giudice ritiene equo determinare il quantum da versare a parte opposta in una somma pari all'importo minimo che il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, prevede per le fasi istruttoria e decisoria della causa, da sussumere nello scaglione da € 26.001 ad € 52.000, pari complessivamente ad € 2.356,00, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, devono essere applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per ciascuna fase processuale;
pertanto, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 7.616,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
6.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la somma liquidata a titolo di spese del giudizio deve essere distratta in favore del difensore di parte opposta, Avv. Teodora Teofilatto, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto ingiuntivo n. 3500/2021, emesso dal Tribunale di Bergamo l'11 novembre 2021.
3. Dispone l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 3500/2021, emesso dal Tribunale di
Bergamo l'11 novembre 2021.
4. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_1
liquida in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA, da distrarsi in favore del difensore di parte opposta, Avv. Teodora Teofilatto, che si è dichiarato antistatario. 5. Condanna a pagare in favore di l'importo di € 2.356,00, oltre Parte_1 CP_1
interessi legali ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Bergamo,1 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo