Articolo 6 della Legge 9 febbraio 1942, n. 194
Articolo 5Articolo 7
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9 aprile 1942
Art. 6. Iscrizione degli impiegati pubblici.

Gli impiegati pubblici ai quali, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, sia consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo. Essi sono soggetti alla disciplina stabilita dalla presente legge soltanto per cio' che concerne l'esercizio autonomo della professione.


Entrata in vigore il 9 aprile 1942
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