Articolo 1 della Legge 27 febbraio 1974, n. 68
Articolo 2
Versione
7 aprile 1974
Art. 1.
Il deposito su libretto di risparmio dell'assegno giornaliero spettante agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877 , e' limitato alla meta' dello importo dell'assegno stesso. L'altra meta' e' corrisposta per contanti ai predetti allievi.
L'assegno giornaliero e l'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi e agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanita' militare interforze sono amministrati con le norme dell' articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273 , limitatamente alla meta' del loro importo. L'altra meta' e' corrisposta per contanti agli allievi e aspiranti ufficiali.
Entrata in vigore il 7 aprile 1974