CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 12/02/2026, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2374/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, LA
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10089/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Piazza Municipio 80074 Casamicciola Terme NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - LIQ GIUD n. 500020104605 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22283/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 Snc di Nominativo_1 e Nominativo_2 in persona del l.r.p.t C.F./ P.IVA P.IVA_1, con sede in Indirizzo_1, Casamicciola Terme - 80074 (NA), ricorreva contro la So. Ge.T. S.p.a. ed il Comune di Comune di Casamicciola Terme avverso il Preavviso di ricorso per liquidazione giudiziale n. 500020104605, numero atto Atto n. 0000351998 del 17/05/2025, notificato in data 21.05.2025, con il quale la So.G.E.T. S.p.a. intimava alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 113.489,67, preavvisando che, in difetto del pagamento della somma de qua nel termine di giorni 30, si sarebbe proceduto ad iscrizione ricorso per la dichiarazione di Liquidazione Giudiziale presso il Tribunale Civile di competenza territoriale. Alla base di tale preavviso veniva posto il presunto mancato pagamento, da parte della ricorrente, delle somme dovute a titolo di TARI relativa all'annualità 2014.
Motivi del ricorso: Difetto legittimazione attiva in capo a SOGET;
Carenza di potere per emissione di accertamenti riferiti ad anni precedenti al 2020; Nominativo_3 notifica degli atti presupposti;
Difetto di motivazione;
Carenza di potere - Firma dell'atto impositivo da parte di soggetto diverso dal funzionario responsabile del
Comune; Maturata prescrizione/decadenza; Mancata notifica di intimazione prima dell'avvio di azioni esecutive/cautelari; Nullità avviso di accertamento notificato a mezzo poste private.
Si costituiva in giudizio il Comune di Casamicciola Terme, che ribadiva la correttezza del proprio operato:
l'attività di riscossione della SO. G.E.T. S.P.A. risulta posta in essere in virtù del contratto di affidamento del
15 settembre 2017 rep. N. 1510/2017 della durata di 5 anni – poi prorogato - avente ad oggetto il recupero dei tributi e le entrate extra tributarie dell'Ente; osservava che la pretesa tributaria riguarda tributi oggetto della convenzione originaria. Evidenziava che il contratto in questione rispetta tutti i requisiti (bando, affidamento tramite convenzione e ratifica per atto pubblico. Evidenziava altresì che la convenzione risulta regolarmente “estesa” alla luce delle sospensioni della riscossione stabilite dal legislatore per far fronte alla emergenza del terremoto che ha interessato Casamicciola Terme. Nel merito, osservava che l'atto impugnato si fonda su un preavviso di ricorso di liquidazione giudiziale n. 500020104605 atto numero 0000351998 del
17/05/2025 notificato in data 21/05/2025, originato da un mancato pagamento delle somme dovute a titolo di TARI relativa all'annualità 2014 e accertamenti del 2019 e 2024, non opposti nei termini di Legge.
Si costituiva in giudizio la So.G.E.T. S.p.a., che produceva: Accertamento IMU 2014 del 09.12.2019, notificato il 11.01.2020; Ingiunzione n. 273994 del 04.11.2024, notificata a mezzo pec in data 14.11.2024; Ingiunzione
n. 318388 del 10.12.2024, notificata a mezzo pec in data 14.11.2024; Preavviso di pignoramento del
15.07.2025, notificato a mezzo pec in data 24.07.2025, atti tutti mai opposti ad eccezione dell'ingiunzione n. 318388.2024, per la quale vi è stato già un giudizio tributario, definito con sentenza CGT Napoli n.
14588.2025, favorevole all'Ente.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato. Infondato è il motivo di ricorso relativo al difetto legittimazione attiva in capo a SOGET ed alla carenza di potere per emissione di accertamenti riferiti ad anni precedenti al 2020. Secondo parte ricorrente, il contratto di concessione tra il Comune di Casamicciola Terme e So.G.E.T. S.p.A. è scaduto il 31 dicembre 2022 e non risulta validamente prorogato secondo le disposizioni normative: il contratto rep 1510 stipulato in data
15/12/2017 dell'originaria durata di 5 anni a partire dalla data di avvio delle attività dell'11/06/2018 aveva quale scadenza naturale la data del 10/06/2023.
In realtà, il contratto Rep 1510 stipulato tra la concessionaria ed il Comune in data 15/12/2017, dall'originaria durata di cinque anni a partire dalla data di avvio delle attività dell'11/06/2018, aveva quale scadenza naturale la data del 10/06/2023. Per effetto degli eventi sismici che hanno interessato, tra le altre, anche la comunità di Casamicciola, veniva emanato dal Governo il D.L. 109 del 28/09/2018 convertito in Legge 130/2018 che all'art. 35 disponeva la sospensione fino al 31.12.2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Ed inoltre, la Legge di
Bilancio 178/2020 ha ulteriormente differito il termine prevedendo che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31/12/2021 e riprendono a decorrere dal 01/01/2022”.
I predetti eventi, del tutto imprevedibili, hanno indotto le parti contrattuali a redigere un'apposita appendice contrattuale in data 18/04/2019, che formalizzava il differimento del termine di scadenza al
05/06/2025, alla quale seguiva la definizione di una seconda appendice contrattuale in data 29/10/2021, che rinnovava la richiamata appendice con ulteriore differimento al 05/06/2026. Ne deriva la piena validità dell'operato dell'ufficio riscossore.
Anche il vizio relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato è insussistente, presentando esso tutti i requisiti di legge previsti dal modello ministeriale ed avendo d'altra parte la società ricorrente potuto svolgere adeguata difesa.
Infondato è altresì il presunto vizio di Carenza di potere, giacchè l'atto impugnato risulta firmato da Nominativo_4, Responsabile del procedimento.
Nel merito, il ricorso è infondato: gli enti resistenti hanno prodotto valide notifiche degli atti prodromici (tra questi, il Preavviso di pignoramento del 15.07.2025, notificato a mezzo pec in data 24.07.2025) che hanno validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale e che, non essendo stati impugnati, sono divenuti inoppugnabili, anche in ordine ad ogni presunto vizio di notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta privata.
Ne deriva il rigetto del ricorso. La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata con il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuno degli enti resistenti.
Napoli, 15 dicembre 2025
Il Presidente
(dott. Alessandro Caputo)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, LA
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10089/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Piazza Municipio 80074 Casamicciola Terme NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - LIQ GIUD n. 500020104605 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22283/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 Snc di Nominativo_1 e Nominativo_2 in persona del l.r.p.t C.F./ P.IVA P.IVA_1, con sede in Indirizzo_1, Casamicciola Terme - 80074 (NA), ricorreva contro la So. Ge.T. S.p.a. ed il Comune di Comune di Casamicciola Terme avverso il Preavviso di ricorso per liquidazione giudiziale n. 500020104605, numero atto Atto n. 0000351998 del 17/05/2025, notificato in data 21.05.2025, con il quale la So.G.E.T. S.p.a. intimava alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 113.489,67, preavvisando che, in difetto del pagamento della somma de qua nel termine di giorni 30, si sarebbe proceduto ad iscrizione ricorso per la dichiarazione di Liquidazione Giudiziale presso il Tribunale Civile di competenza territoriale. Alla base di tale preavviso veniva posto il presunto mancato pagamento, da parte della ricorrente, delle somme dovute a titolo di TARI relativa all'annualità 2014.
Motivi del ricorso: Difetto legittimazione attiva in capo a SOGET;
Carenza di potere per emissione di accertamenti riferiti ad anni precedenti al 2020; Nominativo_3 notifica degli atti presupposti;
Difetto di motivazione;
Carenza di potere - Firma dell'atto impositivo da parte di soggetto diverso dal funzionario responsabile del
Comune; Maturata prescrizione/decadenza; Mancata notifica di intimazione prima dell'avvio di azioni esecutive/cautelari; Nullità avviso di accertamento notificato a mezzo poste private.
Si costituiva in giudizio il Comune di Casamicciola Terme, che ribadiva la correttezza del proprio operato:
l'attività di riscossione della SO. G.E.T. S.P.A. risulta posta in essere in virtù del contratto di affidamento del
15 settembre 2017 rep. N. 1510/2017 della durata di 5 anni – poi prorogato - avente ad oggetto il recupero dei tributi e le entrate extra tributarie dell'Ente; osservava che la pretesa tributaria riguarda tributi oggetto della convenzione originaria. Evidenziava che il contratto in questione rispetta tutti i requisiti (bando, affidamento tramite convenzione e ratifica per atto pubblico. Evidenziava altresì che la convenzione risulta regolarmente “estesa” alla luce delle sospensioni della riscossione stabilite dal legislatore per far fronte alla emergenza del terremoto che ha interessato Casamicciola Terme. Nel merito, osservava che l'atto impugnato si fonda su un preavviso di ricorso di liquidazione giudiziale n. 500020104605 atto numero 0000351998 del
17/05/2025 notificato in data 21/05/2025, originato da un mancato pagamento delle somme dovute a titolo di TARI relativa all'annualità 2014 e accertamenti del 2019 e 2024, non opposti nei termini di Legge.
Si costituiva in giudizio la So.G.E.T. S.p.a., che produceva: Accertamento IMU 2014 del 09.12.2019, notificato il 11.01.2020; Ingiunzione n. 273994 del 04.11.2024, notificata a mezzo pec in data 14.11.2024; Ingiunzione
n. 318388 del 10.12.2024, notificata a mezzo pec in data 14.11.2024; Preavviso di pignoramento del
15.07.2025, notificato a mezzo pec in data 24.07.2025, atti tutti mai opposti ad eccezione dell'ingiunzione n. 318388.2024, per la quale vi è stato già un giudizio tributario, definito con sentenza CGT Napoli n.
14588.2025, favorevole all'Ente.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato. Infondato è il motivo di ricorso relativo al difetto legittimazione attiva in capo a SOGET ed alla carenza di potere per emissione di accertamenti riferiti ad anni precedenti al 2020. Secondo parte ricorrente, il contratto di concessione tra il Comune di Casamicciola Terme e So.G.E.T. S.p.A. è scaduto il 31 dicembre 2022 e non risulta validamente prorogato secondo le disposizioni normative: il contratto rep 1510 stipulato in data
15/12/2017 dell'originaria durata di 5 anni a partire dalla data di avvio delle attività dell'11/06/2018 aveva quale scadenza naturale la data del 10/06/2023.
In realtà, il contratto Rep 1510 stipulato tra la concessionaria ed il Comune in data 15/12/2017, dall'originaria durata di cinque anni a partire dalla data di avvio delle attività dell'11/06/2018, aveva quale scadenza naturale la data del 10/06/2023. Per effetto degli eventi sismici che hanno interessato, tra le altre, anche la comunità di Casamicciola, veniva emanato dal Governo il D.L. 109 del 28/09/2018 convertito in Legge 130/2018 che all'art. 35 disponeva la sospensione fino al 31.12.2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Ed inoltre, la Legge di
Bilancio 178/2020 ha ulteriormente differito il termine prevedendo che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31/12/2021 e riprendono a decorrere dal 01/01/2022”.
I predetti eventi, del tutto imprevedibili, hanno indotto le parti contrattuali a redigere un'apposita appendice contrattuale in data 18/04/2019, che formalizzava il differimento del termine di scadenza al
05/06/2025, alla quale seguiva la definizione di una seconda appendice contrattuale in data 29/10/2021, che rinnovava la richiamata appendice con ulteriore differimento al 05/06/2026. Ne deriva la piena validità dell'operato dell'ufficio riscossore.
Anche il vizio relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato è insussistente, presentando esso tutti i requisiti di legge previsti dal modello ministeriale ed avendo d'altra parte la società ricorrente potuto svolgere adeguata difesa.
Infondato è altresì il presunto vizio di Carenza di potere, giacchè l'atto impugnato risulta firmato da Nominativo_4, Responsabile del procedimento.
Nel merito, il ricorso è infondato: gli enti resistenti hanno prodotto valide notifiche degli atti prodromici (tra questi, il Preavviso di pignoramento del 15.07.2025, notificato a mezzo pec in data 24.07.2025) che hanno validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale e che, non essendo stati impugnati, sono divenuti inoppugnabili, anche in ordine ad ogni presunto vizio di notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta privata.
Ne deriva il rigetto del ricorso. La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata con il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuno degli enti resistenti.
Napoli, 15 dicembre 2025
Il Presidente
(dott. Alessandro Caputo)