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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/11/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 4652/2019,
TRA
, in proprio e nella qualità di esercente la potestà Parte_1
sulla figlia minore nella qualità di eredi di Persona_1
rapp.te e difese dall'avv. Antonio Rosania;
Persona_2
-ATTRICI-
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Federico Giusto;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi,
così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno
2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con atto di citazione premettendo che in data Persona_2
21/5/2018, alle ore 7.30 circa, in Lioni (AV), sulla ss7, in prossimità del km 368, nel mentre si trovava, in qualità di terzo trasportato, a bordo dell'autovettura Lancia Delta targata ED481YH, di proprietà e condotta dal sig. rimaneva coinvolto in un grave incidente Controparte_2
stradale frontale e che l'autovettura entrava in collisione con una FIAT
Panda targata DF184DV, così come risulta dal rapporto redatto dai CC
di Lioni immediatamente intervenuti sul luogo del sinistro, chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti alla Controparte_1
garante il veicolo sul quale l'attore era trasportato al momento del sinistro.
2 Con comparsa si costituiva la convenuta in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t, chiedendo il rigetto della domanda, “preliminarmente in quanto improponibile, improcedibile ed
inammissibile, oltre che nulla ex artt. 163 e 164 c.p.c.“
Istruita la causa, deceduto il 09.02.2021 l'attore con costituzione in giudizio di , in proprio e nella qualità di esercente la Parte_1
potestà sulla figlia minore , quali eredi, depositata la Ctu, Persona_1
precisate le conclusioni, la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più
liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-
sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è
consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno
3 precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più
come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli
(Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014
secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più
liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità.
Invero, affinché si accerti la nullità dell'atto introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione formale dei detti elementi,
bensì è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento
4 anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (cfr. Cass., n. 7137 del
16/05/2002; Cass. n. 2494 del 10/02/2004, Tribunale Santa Maria Capua
Vetere n. 3191 dell'8/08/2023).
Tale indagine va quindi operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e anche dei documenti ad esso allegati. Nel caso in esame, deve ritenersi sufficientemente individuata la domanda parte attrice, essendo stata descritta la dinamica del sinistro,
i danni di cui si chiede il ristoro e le loro cause.
D'altra parte, la pretesa parte attrice risulta perfettamente intesa dalla convenuta costituita, che ha articolato sul punto specifiche difese.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Come noto, il terzo trasportato che agisce per il risarcimento del danno ha un onere della prova semplificato, ovverosia: dovrà solo provare che era a bordo del veicolo e di aver subito dei danni.
La ratio della norma è quella di tutelare il terzo trasportato, quale soggetto debole, con l'applicazione del principio solidaristico secondo cui il trasportato – che abbia subito danni nel sinistro – ha diritto, prima di tutto, ad essere risarcito.
Vulneratus ante omnia reficiendus è un principio espresso anche dalla
Corte di Giustizia Europea nelle sue decisioni nonché dalla
5 giurisprudenza ormai consolidata (Cass., 16181/2015 con ampia motivazione).
Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata, dalla documentazione allegata e in particolare dalle risultanze dell'elaborato peritale a firma del
Dott. , sono emersi la prova del nesso eziologico e Persona_3
l'accertamento della condotta colposa esclusiva in capo alla convenuta.
Come osservato dal consulente d'ufficio, a pag. 8 della sua relazione,
“Appare chiaro e incontrovertibile che le lesioni sofferte dal periziando hanno
provocato modificazioni in peius dello status quo ante nel suo complesso somato-
psichico, realizzando una menomazione tale da non poter tenere la stessa qualità
di vita precedente al danno. INABILITA'TEMPORANEA TOTALE: 5 gg.,
INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE: mediamente al 75% 70 gg,
INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE: mediamente al 50% 60 gg.,
INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE: mediamente al 25% 60 gg. e
INVALIDITA' PERMANENTE: incidenza percentuale sulla Integrità
psicofisica (danno biologico) 9 %.”.
Questo giudice condivide le conclusioni dei consulenti d'ufficio,
che hanno eseguito le verifiche richieste con il mandato peritale sulla scorta dei documenti prodotti, pervenendo a risultati logicamente motivati dai quali non v'è alcun motivo di discostarsi.
6 In ordine al quantum debeatur, secondo Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano, Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, Tabelle
aggiornate "Edizione 2024”, può riconoscersi, la somma di € 20.710,00
(9%, 50 anni), oltre € 250,00 (5 giorni ITT), € 2.625,00 (70 giorni di ITP al
75%), € 1.500,00 (60 giorni ITP al 50%), € 750,00 (60 giorni ITP al 25%),
oltre personalizzazione del 30% di € 6.213,00, per un totale di € 32,048,00.
Rigetta ogni altra domanda perché non provata.
Come richiesto dalla parte attrice a pag. 9 delle note conclusive che poiché “L' corrispondeva al sig. a titolo di indennità temporanea, CP_3 Per_1
danno biologico e spese mediche dallo stesso istituto supportate per gli accertamenti medici, la complessiva somma di € 16.597,00. Pertanto, si ha che
gli siatnti hanno diritto al riconoscimento di un danno c.d. differenziale”.
Ne consegue che alla somma di € 32.048,00 dovrà sottrarsi, come richiesto dall'attore, la somma di € 16.597,00, per un totale di € 15.451,00.
A tale somma, giusta precisazione al punto 11) della citazione,
andrà sottratta anche la somma di € 6.671,00 offerta dall'assicurazione convenuta e trattenuta “a titolo di acconto sul maggior avere", per un totale a riceversi quale differenza di € 8.780,00.
7 In virtù della soccombenza segue la condanna delle spese, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo che vengono quantificate, come da dispositivo, tenendo conto dei parametri vigenti sulla sorta iniziale.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede ai sensi dell'art. 281
sexies cpc:
-accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità, condanna
, in persona del legale rapp.te p.t, al Controparte_1
pagamento in favore delle attrici alla somma di € 8.780,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
-condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t, in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano in complessive € 4.536,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario avv. Antonio Rosania;
-pone le spese di Ctu a carico della convenuta , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t..
8 Avellino, 10.11.2025 Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n. 4652/2019,
TRA
, in proprio e nella qualità di esercente la potestà Parte_1
sulla figlia minore nella qualità di eredi di Persona_1
rapp.te e difese dall'avv. Antonio Rosania;
Persona_2
-ATTRICI-
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Federico Giusto;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi,
così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno
2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Con atto di citazione premettendo che in data Persona_2
21/5/2018, alle ore 7.30 circa, in Lioni (AV), sulla ss7, in prossimità del km 368, nel mentre si trovava, in qualità di terzo trasportato, a bordo dell'autovettura Lancia Delta targata ED481YH, di proprietà e condotta dal sig. rimaneva coinvolto in un grave incidente Controparte_2
stradale frontale e che l'autovettura entrava in collisione con una FIAT
Panda targata DF184DV, così come risulta dal rapporto redatto dai CC
di Lioni immediatamente intervenuti sul luogo del sinistro, chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti alla Controparte_1
garante il veicolo sul quale l'attore era trasportato al momento del sinistro.
2 Con comparsa si costituiva la convenuta in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t, chiedendo il rigetto della domanda, “preliminarmente in quanto improponibile, improcedibile ed
inammissibile, oltre che nulla ex artt. 163 e 164 c.p.c.“
Istruita la causa, deceduto il 09.02.2021 l'attore con costituzione in giudizio di , in proprio e nella qualità di esercente la Parte_1
potestà sulla figlia minore , quali eredi, depositata la Ctu, Persona_1
precisate le conclusioni, la causa viene decisa ex art. 281 sexies cpc all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più
liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-
sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è
consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno
3 precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più
come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli
(Cass. S.U. 24883/2008; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014
secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più
liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità.
Invero, affinché si accerti la nullità dell'atto introduttivo, per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione formale dei detti elementi,
bensì è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, potendo a tal fine farsi utile riferimento
4 anche al contenuto dei mezzi istruttori dedotti (cfr. Cass., n. 7137 del
16/05/2002; Cass. n. 2494 del 10/02/2004, Tribunale Santa Maria Capua
Vetere n. 3191 dell'8/08/2023).
Tale indagine va quindi operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e anche dei documenti ad esso allegati. Nel caso in esame, deve ritenersi sufficientemente individuata la domanda parte attrice, essendo stata descritta la dinamica del sinistro,
i danni di cui si chiede il ristoro e le loro cause.
D'altra parte, la pretesa parte attrice risulta perfettamente intesa dalla convenuta costituita, che ha articolato sul punto specifiche difese.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Come noto, il terzo trasportato che agisce per il risarcimento del danno ha un onere della prova semplificato, ovverosia: dovrà solo provare che era a bordo del veicolo e di aver subito dei danni.
La ratio della norma è quella di tutelare il terzo trasportato, quale soggetto debole, con l'applicazione del principio solidaristico secondo cui il trasportato – che abbia subito danni nel sinistro – ha diritto, prima di tutto, ad essere risarcito.
Vulneratus ante omnia reficiendus è un principio espresso anche dalla
Corte di Giustizia Europea nelle sue decisioni nonché dalla
5 giurisprudenza ormai consolidata (Cass., 16181/2015 con ampia motivazione).
Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata, dalla documentazione allegata e in particolare dalle risultanze dell'elaborato peritale a firma del
Dott. , sono emersi la prova del nesso eziologico e Persona_3
l'accertamento della condotta colposa esclusiva in capo alla convenuta.
Come osservato dal consulente d'ufficio, a pag. 8 della sua relazione,
“Appare chiaro e incontrovertibile che le lesioni sofferte dal periziando hanno
provocato modificazioni in peius dello status quo ante nel suo complesso somato-
psichico, realizzando una menomazione tale da non poter tenere la stessa qualità
di vita precedente al danno. INABILITA'TEMPORANEA TOTALE: 5 gg.,
INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE: mediamente al 75% 70 gg,
INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE: mediamente al 50% 60 gg.,
INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE: mediamente al 25% 60 gg. e
INVALIDITA' PERMANENTE: incidenza percentuale sulla Integrità
psicofisica (danno biologico) 9 %.”.
Questo giudice condivide le conclusioni dei consulenti d'ufficio,
che hanno eseguito le verifiche richieste con il mandato peritale sulla scorta dei documenti prodotti, pervenendo a risultati logicamente motivati dai quali non v'è alcun motivo di discostarsi.
6 In ordine al quantum debeatur, secondo Osservatorio sulla Giustizia
Civile di Milano, Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, Tabelle
aggiornate "Edizione 2024”, può riconoscersi, la somma di € 20.710,00
(9%, 50 anni), oltre € 250,00 (5 giorni ITT), € 2.625,00 (70 giorni di ITP al
75%), € 1.500,00 (60 giorni ITP al 50%), € 750,00 (60 giorni ITP al 25%),
oltre personalizzazione del 30% di € 6.213,00, per un totale di € 32,048,00.
Rigetta ogni altra domanda perché non provata.
Come richiesto dalla parte attrice a pag. 9 delle note conclusive che poiché “L' corrispondeva al sig. a titolo di indennità temporanea, CP_3 Per_1
danno biologico e spese mediche dallo stesso istituto supportate per gli accertamenti medici, la complessiva somma di € 16.597,00. Pertanto, si ha che
gli siatnti hanno diritto al riconoscimento di un danno c.d. differenziale”.
Ne consegue che alla somma di € 32.048,00 dovrà sottrarsi, come richiesto dall'attore, la somma di € 16.597,00, per un totale di € 15.451,00.
A tale somma, giusta precisazione al punto 11) della citazione,
andrà sottratta anche la somma di € 6.671,00 offerta dall'assicurazione convenuta e trattenuta “a titolo di acconto sul maggior avere", per un totale a riceversi quale differenza di € 8.780,00.
7 In virtù della soccombenza segue la condanna delle spese, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo che vengono quantificate, come da dispositivo, tenendo conto dei parametri vigenti sulla sorta iniziale.
PQM
Il tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede ai sensi dell'art. 281
sexies cpc:
-accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità, condanna
, in persona del legale rapp.te p.t, al Controparte_1
pagamento in favore delle attrici alla somma di € 8.780,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
-condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t, in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento delle spese di lite che qui si liquidano in complessive € 4.536,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge, in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario avv. Antonio Rosania;
-pone le spese di Ctu a carico della convenuta , Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t..
8 Avellino, 10.11.2025 Il giudice dott.ssa Lucia Cammarota
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