Articolo 8 della Legge 13 agosto 1959, n. 904
Articolo 7
Versione
17 novembre 1959
Art. 8.
Alla copertura della spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1959-60, ai sensi dell'art. 2, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per tale esercizio, dall' art. 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 , sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

Entrata in vigore il 17 novembre 1959