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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 410/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Viale
Sauli n. 5/22, presso e nello studio dell'Avv. Elena Garzoglio, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova
(GE), Via Fieschi n. 8/10, presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Loria, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per il ricorrente: “- previo rigetto di tutte le domande formulate dalla IGa in punto economico, contrariis rejectis, voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: CP_1 In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) espungere dal fascicolo le produzioni n.ri 6, 7 e 8 allegate da controparte alla propria comparsa di costituzione e risposta, ritenute inammissibili ed irricevibili per le motivazioni di cui sopra, nonché il paragrafo contenuto alle pagine 3 e 4 dell'avversa comparsa di costituzione dall'alinea che inizia con “l'esponente contesta come il IG Parte_1
e sino all'alinea contenuto alla pagine 4 “nulla per i figli ormai autosufficienti (prod. 8)”;
2) Rigettare l'istanza articolata da controparte ex art. 210 c.p.c., poiché manifestamente esplorativa, anche in ragione del fatto che il IG svolge un'attività di lavoro Pt_1
dipendente che, a differenza di quanto artatamente sostenuto da controparte, non gli consente altre forme di reddito;
3) Ancorché in via incidentale, valutata e accertata la violazione dei doveri di cui agli artt.
13 e 28 del Codice Deontologico da parte del difensore della IGa procedere CP_1 alla segnalazione all'Ordine degli Avvocati di Genova per gli accertamenti e i provvedimenti conseguenti.
Nel merito:
A) dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi IG
[...]
e IGa in Genova il 17 maggio 1998 (matrimonio trascritto nel Pt_1 CP_1 registro dello Stato Civile dell'anno 1998, serie A, l'emananda sentenza con tutte le ulteriori incombenze di legge;
B) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Mignanego (GE), via Monte
Pasubio 20, alla IGa nella quale vi continuerà ad abitare con la GL, CP_1
Persona_1
C) confermare in punto economico le previsioni di cui al verbale di separazione omologato, ovvero prevedere la corresponsione mensile alla IGa da parte del CP_1
IG della somma complessiva di euro 1.300,00, di cui euro 1.000,00 Parte_1
mensili per il mantenimento della GL ed euro 300,00 mensili a titolo di assegno Per_1
divorzile in favore della IGa CP_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Conclusioni per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in persona del Giudice adito, Dott. Danilo Corvacchiola, contrariis reiectis: Visto l'art. 4 della legge 1.12.1970, n. 898, come modificato dall'art. 8 della legge 8.3.1987
n. 74, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata CP_1
a Genova, il 18/11/1971, e nato a [...] il [...], contratto in Genova Parte_1 il 17/05/1998 e annotato nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n. 165
P. II Serie A Anno 1998, nel rispetto delle seguenti condizioni:
In Via Riconvenzionale:
- Il SI. corrisponderà alla SI.ra l'importo pari ad €. Parte_1 CP_1
1.000,00 per il mantenimento della GL ed €. 600,00 per il mantenimento della SI.ra Per_1
a decorrere dal mese di Maggio 2023, oltre rivalutazione ISTAT a CP_1
decorrere dal predetto mese;
- Il SI. corrisponderà il 50% delle spese extraordinarie per il Parte_2
mantenimento della GL;
Per_1
- A decorrere dalla data in cui diventerà autosufficiente il SI. Persona_1 Parte_1
corrisponderà alla SI.ra per il di lei mantenimento, l'importo di €. 600,00 CP_1
mensili oltre rivalutazione ISTAT, maturata a decorrere dal mese di maggio 2023 e successivamente maturanda.
In Via Principale:
- Il SI. corrisponderà alla SI.ra l'importo di €. 1.505,86 Parte_1 CP_1
oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di Aprile 2024, di cui € 1.158,36 oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di Aprile 2024 per il mantenimento della GL
ed €. 347,50, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di Aprile 2024 per il Per_1
mantenimento della SI.ra oltre al 50% delle spese extraordinarie per il CP_1
mantenimento della GL . Per_1
- Con riserva di ogni meglio vista e ritenuta azione per il recupero degli aumenti ISTAT, da calcolarsi sui mantenimenti dovuti dal SI. alla GL e alla SI.ra Parte_1 Per_1
a decorrere dall'anno 2016. CP_1
- Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2023, il SI. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Genova in data 17/05/1998 con la SI.ra dalla cui unione era nata sempre a Genova CP_1 (GE) la GL in data 18/04/2002, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente, e da cui si era separato consensualmente come da verbale del 19/04/2016 omologato dal Tribunale di Genova in data 28/04/2016, chiedendo sostanzialmente la conferma delle condizioni ivi stabilite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06/04/2023, si è costituita in giudizio la SI.ra la quale, pur aderendo alla domanda in punto status, ha chiesto che, fermo il CP_1
contributo al mantenimento della GL, le venisse riconosciuto un assegno divorzile pari ad
€ 600,00 mensili o in subordine che venissero confermati gli importi stabiliti in sede di separazione così come in oggi rivalutati.
All'esito della fase presidenziale, fallito ogni tentativo di conciliazione dei coniugi, con ordinanza non reclamata emessa in data 20/04/2023, il Presidente F.F., in persona del dott.
Danilo Corvacchiola, ha confermato le condizioni di separazione, rimettendo le parti dinanzi a sé come G.I.
Concessi quindi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. e ritenuta la causa matura sulla base delle produzioni documentali, all'udienza cartolare del 02/05/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusionali.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di divorzio, a cui la convenuta non si è opposta ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente come da verbale del 19/04/2016 omologato dal Tribunale di Genova in data 28/04/2016 e da allora hanno vissuto separati senza che vi sia stata alcuna possibilità di ricostruzione della comunione morale e materiale fra le parti, come confermato dalle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale.
Quanto alle condizioni di divorzio, non vi è dissidio fra le parti in punto assegnazione della casa ex coniugale sita in Mignanego (GE), Via Monte Pasubio n. 20 alla SI.ra CP_1
che vi continuerà a vivere unitamente alla GL maggiorenne non economicamente autosufficiente, con conferma del contributo paterno al suo mantenimento stabilito in sede di separazione oltre al 50% delle spese straordinarie. Per quanto concerne invece l'assegno divorzile chiesto dalla SI.ra a carico del CP_1
SI. giova brevemente ricordare, in linea di diritto, che la valutazione dei Pt_1 presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 della Legge n. 898/1970 è del tutto autonoma rispetto a quella in sede di separazione, potendo essere la previsione di un contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. solo un indice da tenere in considerazione nella valutazione sulle rispettive condizioni patrimoniali delle parti in sede di divorzio.
Infatti, ai sensi della norma richiamata, l'assegno divorzile può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento o che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo del coniuge “debole” alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
A differenza quindi dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che ha la funzione di mitigare le conseguenze economiche negative del coniuge “debole” consentendogli di mantenere (quasi come un “ammortizzatore coniugale”) un tenore di vita
“tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dell'obbligo di assistenza materiale che non viene meno con la separazione, l'assegno divorzile ha una funzione composita di tipo sia assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 18287/2018, secondo cui “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”.
Ciò in quanto permane la necessità, ad avviso della Suprema Corte, di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi
“dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Tale scelta interpretativa, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
Gli ormai ex coniugi non devono infatti essere considerati come “monadi senza passato” (così
Trib. Roma il 26/09/2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Per applicare tali principi alla fattispecie concreta occorre prendere le mosse dall'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), ricostruendo il patrimonio degli stessi sulla base delle allegazioni delle parti ovvero con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice, per poi verificare se la disparità economico reddituale rilevata sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, non potendo limitarsi al mero raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ma dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi del profilo economico-patrimoniale dell'altro anche in relazione alle potenzialità future, considerando la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante quale chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione.
È infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi- ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione delle Sezioni Unite nella parte in cui si legge: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”.
Fatta tale dovuta premessa, nel caso di specie, l'unico motivo di dissidio fra le parti attiene al quantum dell'assegno divorzile chiesto dalla SI.ra essendo pacifico ed CP_1
incontestato il diritto della stessa a vedersi riconosciuto tale emolumento.
Sul punto va anzitutto evidenziato che, secondo i principi sopra ricordati, la quantificazione dell'assegno divorzile deve tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto sicché privi di alcuna rilevanza, oltre che inammissibili in quanto prodotti in violazione delle norme deontologiche sulla riservatezza delle informazioni ricevute nell'espletamento dell'incarico professionale, sono gli atti e i documenti versati in causa dalla difesa della SI.ra CP_1
aventi ad oggetto altro giudizio relativo al divorzio di un collega del SI. di cui si Pt_1 richiederebbe un'applicazione pressoché analogica della decisione per omogeneità del caso trattato.
Venendo al caso in esame, costituisce sicuramente un dato di partenza significativo l'oggettiva disparità economica a favore del SI. il quale, dall'analisi della Pt_1
documentazione reddituale versata in atti, può contare su un reddito medio annuo da lavoratore dipendente presso la Ansaldo Energia S.p.A. pari a circa € 32.143,25 netti, così ottenuto:
- 730 2020: Reddito Imponibile € 55.985,00 – Imposta Netta € 17.047,00 + Credito
d'imposta € 00,00 – Addizionale Regionale € 1.066,00 – Addizionale Comunale € 448,00 =
€ 37.424,00;
- 730 2021: Reddito Imponibile € 51.237,00 – Imposta Netta € 15.178,00 + Credito
d'imposta € 00,00 – Addizionale Regionale € 957,00 – Addizionale Comunale € 410,00 = €
34.692,00; - 730 2022: Reddito Imponibile € 42.890,00 – Imposta Netta € 11.595,00 + Credito
d'imposta € 00,00 – Addizionale Regionale € 764,00 – Addizionale Comunale € 343,00 = €
30.184,00;
- 730 2023: Reddito Imponibile € 35.102,00 – Imposta Netta € 7.964,00 + Credito d'imposta
€ 00,00 – Addizionale Regionale € 584,00 – Addizionale Comunale € 281,00 = € 26.273,00;
corrispondente quindi ad una disponibilità mensile media pari ad € 2.678,60 per dodici mensilità.
Di contro è incontestato che la SI.ra ia priva di propri redditi e tragga a tutt'oggi CP_1
la principale fonte di sostentamento dall'assegno di mantenimento erogato dal marito.
Ciò posto, in sede di separazione consensuale gli ormai ex coniugi, oltre a concordare un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito pari ad € 300,00 mensili di natura meramente assistenziale, avevano previsto l'obbligo del SI. a trasferire entro e non Pt_1 oltre un anno dall'omologa in favore della SI.ra e a titolo di mantenimento della CP_1
stessa il 50% della proprietà della casa ex coniugale sita in Mignanego (GE), Via Monte
Pasubio n. 20.
È evidente quindi che con tale operazione le parti intendessero espressamente soddisfare anche una funzione perequativo-compensativa ripagando la convenuta del contributo dalla stessa apportato nel corso del lungo matrimonio (durato 18 anni) alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, essendosi ella dedicata principalmente alla cura della casa e all'accudimento della GL, sacrificando così le proprie ambizioni lavorative.
Pertanto, non può in questa sede non tenersi conto di tale statuizione per cui il contributo economico al mantenimento della moglie in allora non era costituito solo dall'assegno periodico ma anche dalla dazione, a titolo gratuito, di una quota dell'immobile.
Di conseguenza, dal momento che tale trasferimento immobiliare non risulta ad oggi mai adempiuto, appare congruo stabilire in favore della SI.ra un assegno divorzile CP_1
pari ad € 500,00 mensili, comprensivo di quella componente perequativo-compensativa già riconosciuta in sede di separazione e mai soddisfatta.
Il tutto con decorrenza dallo scioglimento del vincolo che sancisce la diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento stabilito in sede di separazione. Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa e la reciproca soccombenza in punto assegno divorzile, le stesse possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Genova (GE) in data 17/05/1998 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova al N. 165 Parte II Serie A Anno 1998, tra e Parte_1 CP_1
CONFERMA a carico del padre SI. un contributo mensile al mantenimento Parte_1
della GL , ormai maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, così Per_1
come in oggi rivalutato pari ad € 1.205,00, come in oggi rivalutato oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della SI.ra ferma la CP_1
suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016;
CONFERMA l'assegnazione della casa ex coniugale sita in Mignanego (GE), Via Monte
Pasubio n. 20 alla SI.ra nell'interesse della GL maggiorenne e non CP_1
ancora economicamente indipendente;
PONE a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di € 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente pronuncia;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata. Genova, lì 13/09/2024
Il Giudice Estensore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]9, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Viale
Sauli n. 5/22, presso e nello studio dell'Avv. Elena Garzoglio, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Ricorrente - nei confronti di
, C.F. nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Genova
(GE), Via Fieschi n. 8/10, presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Loria, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti
- Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per il ricorrente: “- previo rigetto di tutte le domande formulate dalla IGa in punto economico, contrariis rejectis, voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: CP_1 In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) espungere dal fascicolo le produzioni n.ri 6, 7 e 8 allegate da controparte alla propria comparsa di costituzione e risposta, ritenute inammissibili ed irricevibili per le motivazioni di cui sopra, nonché il paragrafo contenuto alle pagine 3 e 4 dell'avversa comparsa di costituzione dall'alinea che inizia con “l'esponente contesta come il IG Parte_1
e sino all'alinea contenuto alla pagine 4 “nulla per i figli ormai autosufficienti (prod. 8)”;
2) Rigettare l'istanza articolata da controparte ex art. 210 c.p.c., poiché manifestamente esplorativa, anche in ragione del fatto che il IG svolge un'attività di lavoro Pt_1
dipendente che, a differenza di quanto artatamente sostenuto da controparte, non gli consente altre forme di reddito;
3) Ancorché in via incidentale, valutata e accertata la violazione dei doveri di cui agli artt.
13 e 28 del Codice Deontologico da parte del difensore della IGa procedere CP_1 alla segnalazione all'Ordine degli Avvocati di Genova per gli accertamenti e i provvedimenti conseguenti.
Nel merito:
A) dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi IG
[...]
e IGa in Genova il 17 maggio 1998 (matrimonio trascritto nel Pt_1 CP_1 registro dello Stato Civile dell'anno 1998, serie A, l'emananda sentenza con tutte le ulteriori incombenze di legge;
B) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Mignanego (GE), via Monte
Pasubio 20, alla IGa nella quale vi continuerà ad abitare con la GL, CP_1
Persona_1
C) confermare in punto economico le previsioni di cui al verbale di separazione omologato, ovvero prevedere la corresponsione mensile alla IGa da parte del CP_1
IG della somma complessiva di euro 1.300,00, di cui euro 1.000,00 Parte_1
mensili per il mantenimento della GL ed euro 300,00 mensili a titolo di assegno Per_1
divorzile in favore della IGa CP_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Conclusioni per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, in persona del Giudice adito, Dott. Danilo Corvacchiola, contrariis reiectis: Visto l'art. 4 della legge 1.12.1970, n. 898, come modificato dall'art. 8 della legge 8.3.1987
n. 74, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata CP_1
a Genova, il 18/11/1971, e nato a [...] il [...], contratto in Genova Parte_1 il 17/05/1998 e annotato nei registri dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al n. 165
P. II Serie A Anno 1998, nel rispetto delle seguenti condizioni:
In Via Riconvenzionale:
- Il SI. corrisponderà alla SI.ra l'importo pari ad €. Parte_1 CP_1
1.000,00 per il mantenimento della GL ed €. 600,00 per il mantenimento della SI.ra Per_1
a decorrere dal mese di Maggio 2023, oltre rivalutazione ISTAT a CP_1
decorrere dal predetto mese;
- Il SI. corrisponderà il 50% delle spese extraordinarie per il Parte_2
mantenimento della GL;
Per_1
- A decorrere dalla data in cui diventerà autosufficiente il SI. Persona_1 Parte_1
corrisponderà alla SI.ra per il di lei mantenimento, l'importo di €. 600,00 CP_1
mensili oltre rivalutazione ISTAT, maturata a decorrere dal mese di maggio 2023 e successivamente maturanda.
In Via Principale:
- Il SI. corrisponderà alla SI.ra l'importo di €. 1.505,86 Parte_1 CP_1
oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di Aprile 2024, di cui € 1.158,36 oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di Aprile 2024 per il mantenimento della GL
ed €. 347,50, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di Aprile 2024 per il Per_1
mantenimento della SI.ra oltre al 50% delle spese extraordinarie per il CP_1
mantenimento della GL . Per_1
- Con riserva di ogni meglio vista e ritenuta azione per il recupero degli aumenti ISTAT, da calcolarsi sui mantenimenti dovuti dal SI. alla GL e alla SI.ra Parte_1 Per_1
a decorrere dall'anno 2016. CP_1
- Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/01/2023, il SI. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Genova in data 17/05/1998 con la SI.ra dalla cui unione era nata sempre a Genova CP_1 (GE) la GL in data 18/04/2002, maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
indipendente, e da cui si era separato consensualmente come da verbale del 19/04/2016 omologato dal Tribunale di Genova in data 28/04/2016, chiedendo sostanzialmente la conferma delle condizioni ivi stabilite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06/04/2023, si è costituita in giudizio la SI.ra la quale, pur aderendo alla domanda in punto status, ha chiesto che, fermo il CP_1
contributo al mantenimento della GL, le venisse riconosciuto un assegno divorzile pari ad
€ 600,00 mensili o in subordine che venissero confermati gli importi stabiliti in sede di separazione così come in oggi rivalutati.
All'esito della fase presidenziale, fallito ogni tentativo di conciliazione dei coniugi, con ordinanza non reclamata emessa in data 20/04/2023, il Presidente F.F., in persona del dott.
Danilo Corvacchiola, ha confermato le condizioni di separazione, rimettendo le parti dinanzi a sé come G.I.
Concessi quindi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. e ritenuta la causa matura sulla base delle produzioni documentali, all'udienza cartolare del 02/05/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusionali.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di divorzio, a cui la convenuta non si è opposta ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente come da verbale del 19/04/2016 omologato dal Tribunale di Genova in data 28/04/2016 e da allora hanno vissuto separati senza che vi sia stata alcuna possibilità di ricostruzione della comunione morale e materiale fra le parti, come confermato dalle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale.
Quanto alle condizioni di divorzio, non vi è dissidio fra le parti in punto assegnazione della casa ex coniugale sita in Mignanego (GE), Via Monte Pasubio n. 20 alla SI.ra CP_1
che vi continuerà a vivere unitamente alla GL maggiorenne non economicamente autosufficiente, con conferma del contributo paterno al suo mantenimento stabilito in sede di separazione oltre al 50% delle spese straordinarie. Per quanto concerne invece l'assegno divorzile chiesto dalla SI.ra a carico del CP_1
SI. giova brevemente ricordare, in linea di diritto, che la valutazione dei Pt_1 presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 della Legge n. 898/1970 è del tutto autonoma rispetto a quella in sede di separazione, potendo essere la previsione di un contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. solo un indice da tenere in considerazione nella valutazione sulle rispettive condizioni patrimoniali delle parti in sede di divorzio.
Infatti, ai sensi della norma richiamata, l'assegno divorzile può essere riconosciuto in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati al proprio sostentamento o che non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto della durata del matrimonio e del contributo del coniuge “debole” alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
A differenza quindi dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione che ha la funzione di mitigare le conseguenze economiche negative del coniuge “debole” consentendogli di mantenere (quasi come un “ammortizzatore coniugale”) un tenore di vita
“tendenzialmente analogo” a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù dell'obbligo di assistenza materiale che non viene meno con la separazione, l'assegno divorzile ha una funzione composita di tipo sia assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione nella nota sentenza resa a Sezioni Unite n. 18287/2018, secondo cui “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”.
Ciò in quanto permane la necessità, ad avviso della Suprema Corte, di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi
“dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
Tale scelta interpretativa, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
Gli ormai ex coniugi non devono infatti essere considerati come “monadi senza passato” (così
Trib. Roma il 26/09/2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
Per applicare tali principi alla fattispecie concreta occorre prendere le mosse dall'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), ricostruendo il patrimonio degli stessi sulla base delle allegazioni delle parti ovvero con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice, per poi verificare se la disparità economico reddituale rilevata sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, non potendo limitarsi al mero raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti ma dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi del profilo economico-patrimoniale dell'altro anche in relazione alle potenzialità future, considerando la durata del vincolo coniugale che assume una rilevanza pregnante quale chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione.
È infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi- ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione delle Sezioni Unite nella parte in cui si legge: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”.
Fatta tale dovuta premessa, nel caso di specie, l'unico motivo di dissidio fra le parti attiene al quantum dell'assegno divorzile chiesto dalla SI.ra essendo pacifico ed CP_1
incontestato il diritto della stessa a vedersi riconosciuto tale emolumento.
Sul punto va anzitutto evidenziato che, secondo i principi sopra ricordati, la quantificazione dell'assegno divorzile deve tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto sicché privi di alcuna rilevanza, oltre che inammissibili in quanto prodotti in violazione delle norme deontologiche sulla riservatezza delle informazioni ricevute nell'espletamento dell'incarico professionale, sono gli atti e i documenti versati in causa dalla difesa della SI.ra CP_1
aventi ad oggetto altro giudizio relativo al divorzio di un collega del SI. di cui si Pt_1 richiederebbe un'applicazione pressoché analogica della decisione per omogeneità del caso trattato.
Venendo al caso in esame, costituisce sicuramente un dato di partenza significativo l'oggettiva disparità economica a favore del SI. il quale, dall'analisi della Pt_1
documentazione reddituale versata in atti, può contare su un reddito medio annuo da lavoratore dipendente presso la Ansaldo Energia S.p.A. pari a circa € 32.143,25 netti, così ottenuto:
- 730 2020: Reddito Imponibile € 55.985,00 – Imposta Netta € 17.047,00 + Credito
d'imposta € 00,00 – Addizionale Regionale € 1.066,00 – Addizionale Comunale € 448,00 =
€ 37.424,00;
- 730 2021: Reddito Imponibile € 51.237,00 – Imposta Netta € 15.178,00 + Credito
d'imposta € 00,00 – Addizionale Regionale € 957,00 – Addizionale Comunale € 410,00 = €
34.692,00; - 730 2022: Reddito Imponibile € 42.890,00 – Imposta Netta € 11.595,00 + Credito
d'imposta € 00,00 – Addizionale Regionale € 764,00 – Addizionale Comunale € 343,00 = €
30.184,00;
- 730 2023: Reddito Imponibile € 35.102,00 – Imposta Netta € 7.964,00 + Credito d'imposta
€ 00,00 – Addizionale Regionale € 584,00 – Addizionale Comunale € 281,00 = € 26.273,00;
corrispondente quindi ad una disponibilità mensile media pari ad € 2.678,60 per dodici mensilità.
Di contro è incontestato che la SI.ra ia priva di propri redditi e tragga a tutt'oggi CP_1
la principale fonte di sostentamento dall'assegno di mantenimento erogato dal marito.
Ciò posto, in sede di separazione consensuale gli ormai ex coniugi, oltre a concordare un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito pari ad € 300,00 mensili di natura meramente assistenziale, avevano previsto l'obbligo del SI. a trasferire entro e non Pt_1 oltre un anno dall'omologa in favore della SI.ra e a titolo di mantenimento della CP_1
stessa il 50% della proprietà della casa ex coniugale sita in Mignanego (GE), Via Monte
Pasubio n. 20.
È evidente quindi che con tale operazione le parti intendessero espressamente soddisfare anche una funzione perequativo-compensativa ripagando la convenuta del contributo dalla stessa apportato nel corso del lungo matrimonio (durato 18 anni) alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, essendosi ella dedicata principalmente alla cura della casa e all'accudimento della GL, sacrificando così le proprie ambizioni lavorative.
Pertanto, non può in questa sede non tenersi conto di tale statuizione per cui il contributo economico al mantenimento della moglie in allora non era costituito solo dall'assegno periodico ma anche dalla dazione, a titolo gratuito, di una quota dell'immobile.
Di conseguenza, dal momento che tale trasferimento immobiliare non risulta ad oggi mai adempiuto, appare congruo stabilire in favore della SI.ra un assegno divorzile CP_1
pari ad € 500,00 mensili, comprensivo di quella componente perequativo-compensativa già riconosciuta in sede di separazione e mai soddisfatta.
Il tutto con decorrenza dallo scioglimento del vincolo che sancisce la diversa natura dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento stabilito in sede di separazione. Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa e la reciproca soccombenza in punto assegno divorzile, le stesse possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Genova (GE) in data 17/05/1998 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova al N. 165 Parte II Serie A Anno 1998, tra e Parte_1 CP_1
CONFERMA a carico del padre SI. un contributo mensile al mantenimento Parte_1
della GL , ormai maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, così Per_1
come in oggi rivalutato pari ad € 1.205,00, come in oggi rivalutato oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della SI.ra ferma la CP_1
suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016;
CONFERMA l'assegnazione della casa ex coniugale sita in Mignanego (GE), Via Monte
Pasubio n. 20 alla SI.ra nell'interesse della GL maggiorenne e non CP_1
ancora economicamente indipendente;
PONE a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di € 500,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente pronuncia;
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata. Genova, lì 13/09/2024
Il Giudice Estensore
Dott. Danilo Corvacchiola
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini