Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10545/17 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio,
in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10545 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017 avente ad oggetto: convalida di intimazione di sfratto per morosità,
risoluzione del contratto di locazione, pagamento dei canoni inadempiuti e vertente
TRA
Parte 1 c.f. C.F. 1 Parte 2 , c. f .
C.F. 2 Parte 3 c.f. C.F. 3
, ,
Parte 4 c.f. C.F. 4 e Parte_5 c.f.
,
, nella qualità di coeredi del sig. [...] C.F. 5 Per 1 nato a [...], in data [...], e deceduto in Salerno,
il 18.3.2017, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonello Matrone,
c.f. C.F. 6 dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio
ATTORI
E
, nato a [...], il [...], deceduto in Roma, il 10.10.2019 Per 2
CONVENUTA NON COSTITUITA
OGGETTO: convalida di intimazione di sfratto per morosità, risoluzione del contratto di locazione e pagamento dei canoni inadempiuti
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, le parti istanti intimavano lo sfratto per morosità nei confronti dei sigg.ri Parte_6 e Persona 2 citandoli
,
davanti al Tribunale di Salerno all'udienza del 22.11.2017, giusta contratto sottoscritto in data 15.01.2016 e registrato il 12.02.2016, all'Ufficio del Registro di Salerno con nr
1274, con il quale avevano concesso in locazione agli intimati un immobile, sito in
Giffoni Valle Piana (SA), alla Via Valentino Fortunato, in località S. Maria a Vico,
composto da tre capannoni agricoli adibiti a scuderia, casetta in legno posta alle spalle dei capannoni, fienile posto alla destra del capannone lato fiume, gazebo, box giuria,
tondino coperto, paddock, 2 campi per equitazione, dietro corresponsione del canone mensile convenuto in € 800,00 (ottocento/00), da pagare anticipatamente entro il cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente della parte locatrice.
Gli attori deducevano che parte conduttrice non aveva provveduto al pagamento dei canoni relativi ai mesi di agosto e settembre 2017 e che, pertanto, sussistevano i presupposti per l'intimato sfratto. All'udienza di comparizione davanti al Giudice del Tribunale di Salerno, si costituiva con comparsa il sig. Parte 6 , a mezzo del proprio procuratore Avv. Laura
Pica, facendo rilevare che “...il suo rapporto di locazione con il proprietario si era estinto già nel mese di giugno 2017, per cui non può essere chiamato a rispondere di morosità maturate in relazione a periodi successivi (agosto/settembre 2017).
وinfatti, ha già lasciato la conduzione dell'immobile oggetto del Parte_6
surrichiamato contratto fin dal giugno 2017, in conformità, peraltro, a quanto affermato dal co-conduttore avv. Persona 2 in allegata pec del 17.6.2017, inoltrata agli avv. ti Lamberti e De Costanza, in relazione ad analogo giudizio R.G. n. 1483/2017,
pendente dinanzi al medesimo Tribunale, il quale manifestava espressamente la propria
'volontà di subentrare nel contratto di locazione anche per la sua quota parte, quando effettivamente lascerà la struttura libera da cose e da animali, assumendomi da quella data i relativi oneri'.
Per effetto di quanto sopra, avendo già regolato i propri rapporti obbligatori con i proprietari fino alla data dell'avvenuto rilascio della cosa locata, con subentro dell'avv. Per 2 nella propria quota, cha ha assunto l'obbligo di effettuare il pagamento per l'intero, il sig. Parte 6 nulla deve in relazione ai mesi di agosto e settembre 2017,
in cui è stata rilevata la morosità nel pagamento dei canoni..." Si costituiva, altresì, l'Avv. Persona_2 in proprio e a mezzo del proprio
,
procuratore Avv. Antonio D'Acunto, premettendo di aver sanato la lamentata morosità,
con bonifico della somma di € 2.400,00 del 24 ottobre 2017, si opponeva, quindi, alla richiesta convalida e, contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo una riduzione del canone mensile ad € 400,00, perché, a suo dire, erano aumentati in maniera spropositata i costi di gestione, in special modo quello relativo alla fornitura di energia elettrica.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in udienza, non convalidava lo sfratto, non concedeva ordinanza ai sensi del 665 cpc, disponeva il mutamento del rito e rinviava all'udienza del 04.01.2018, previo esperimento del tentativo di mediazione.
Veniva espletata la mediazione, definita con verbale negativo, e, dopo due rinvii nello stato, all'udienza di discussione del 4.06.2018, stante la persistente morosità del conduttore, in accoglimento della richiesta degli attori, che chiedevano ordinarsi il solo.
rilascio dell'immobile, con sentenza non definitiva n. 2034/2018, pubblicata il
4.6.2018, rep. n. 2787 del 5.6.2018, il G.I. cosi provvedeva: "accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra le parti per grave inadempimento dei resistenti, fissando all'uopo il rilascio dell'immobile per la data non anteriore al 15.09.2018, fissa l'udienza del 09 luglio per l'espletamento dei mezzi istruttori;
spese al definitivo".
Alle udienze del 9.07.2018, 20.09.2018 e 05.11.2018, venivano escussi i testi indicati dal conduttore, per cui il Giudice rinviava per la decisione al 14.01.2019, assegnando il termine per note fino al 20.12.2018.
Nelle more del giudizio, e solo dopo aver eseguito l'esecuzione, avvalendosi dell'ausilio della forza pubblica, il conduttore Avv. Persona 2 in data
13.12.2018, rilasciava l'immobile de quo. All'udienza del 18.11.2022, il difensore di Persona 2 dava atto dell'avvenuto decesso del proprio assistito avvenuto in data 10 ottobre 2019, per cui veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Pertanto, si disponeva la riassunzione del presente giudizio nei confronti della figlia.
minore (nel frattempo divenuta maggiorenne) del convenuto, CP 1 nata a
,
Roma, 1'8.6.2005, figlia dell'avv. Persona 2 legalmente rappresentata dalla madre, quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla stessa, in persona della
ノnata ad Avellino, il 20.2.1970, residente in Roma, alla via sig.ra Persona_3
Caltagirone, n. 15, alla quale veniva, dunque, direttamente notificato copia del ricorso in riassunzione e di decreto di fissazione udienza in data 16 aprile 2024.
Con provvedimento del 16.10.2024, il Giudice fissava l'udienza del 9.1.2025, con termine fino a 3 giorni prima per il deposito di note sintetiche relative a tutta la vicenda,
rinviata al 6.2.2025, con provvedimento del 3.12.2024.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ed infatti, dalla documentazione in atti, non contraddetta da nessuna prova contraria di parte convenuta, risulta che, in data 13/12/2018, erano maturati canoni non pagati per
17 mensilità per € 13.600,00, oltre le spese legali per il presente processo e per l'esecuzione.
La domanda riconvenzionale proposta dal conduttore, alla luce dell'inadempimento accertato con sentenza nr. 2034/2018 ('Il conduttore non ha fornito la prova di aver pagato i canoni'; 'dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra le parti per grave inadempimento dei resistenti'), è infondata e va, pertanto, rigettata. Infatti, la domanda di riduzione del canone dovuta alla lievitazione dei prezzi di gestione dell'immobile non è stata provata, atteso che i testi escussi nulla hanno aggiunto rispetto all'oggetto del giudizio, limitando esclusivamente a confermare circostanze del tutto estranee al rapporto contrattuale. Pt 2Tra l'altro, dopo la riacquisizione dei beni al patrimonio degli eredi
(13.12.2018), dalla documentazione in atti nessuna somma risulta mai versata a titolo di canoni di locazione maturati dal locatore fino alla data del rilascio coattivo degli immobili;
inoltre, nonostante la riassunzione nei confronti della figlia dell'avv. Per 2 , la stessa non risulta costituita nel presente procedimento.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale accoglie la domanda e condanna il convenuto e, per esso, la sua erede, al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti fino al giorno dell'effettivo rilascio, quantificati in complessivi 13.600,00 (€ 800,00 per 17
mensilità), oltre interessi nella misura legale dal giorno della domanda all'effettivo pagamento e rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto e, per esso, la sua erede, al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti fino al giorno dell'effettivo rilascio, quantificati in complessivi € 13.600,00 (€ 800,00 per 17 mensilità), oltre interessi nella misura legale dal giorno della domanda all'effettivo pagamento;
rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto;
condanna
,nata a [...], 1'8.6.2005, nella qualità di erede CP 1
Persona 2 al pagamento, in favore di Parte 1 di
Parte 2 Parte 3 Parte 5 nella qualità di coeredi del sig. Persona 1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.076,00, di cui € 76,00 per spese ed il residuo per onorari,
oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarato anticipo.
Salerno, 27 marzo 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio