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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3427/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 3427/2025
tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AB AL SP, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, via Salvo d'Acquisto, n.
11;
RICORRENTE
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta CP_1 C.F._2
Eccessi, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, Largo Parolini, n. 6
RESISTENTE
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: «1) dichiarare la separazione personale dei
coniugi e che hanno contratto matrimonio in data 22.07.2000 nel Parte_1 CP_1
Comune di Asiago (VI), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Asiago, registro degli atti di matrimonio Anno 2000, Numero 5 Parte II, Serie A, ufficio 1 e
ordinare le conseguenti annotazioni;
2) assegnare la casa familiare sita in Contrà Privà n. 21 a Bassano del Grappa (36061-VI) al
marito con ogni arredo, corredo e pertinenza salvo quanto concordato tra i coniugi CP_1
e dettagliatamente descritto su foglio separato che si allega (Doc. 7);
3) disporre che la moglie lasci la casa familiare entro 120 giorni dalla data dell'udienza di
comparizione davanti al Presidente del Tribunale unitamente ai suoi beni personali;
4) a carico del padre, , disporre l'obbligo di contribuzione al mantenimento della CP_1
figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, nella misura di Euro 350,00 Per_1
mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi alla madre in via
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
5) disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie il 75% di tutte CP_1
le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia così come indicate nel Protocollo in
vigore presso il Tribunale di Vicenza;
6) a carico del marito, , disporre l'obbligo di contribuzione al mantenimento della CP_1
moglie , nella misura di Euro 400,00 mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
2 7) l'obbligo di versare a moglie e figlia il contributo al mantenimento decorrerà dal mese in cui
la moglie si trasferirà a vivere in altra abitazione;
8) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Asiago perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
9) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per
l'espatrio;
10) spese di lite compensate tra le parti.».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni indicate nei propri scritti difensivi.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 22.7.2000, con regime di separazione dei beni;
2) come da tale relazione sia nata in data [...] la figlia ora studentessa universitaria;
3) come la comunione Per_1
materiale e spirituale tra i coniugi si sia oramai invece deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi è possibilità di riconciliazione.
Nel rappresentare, per come meglio descritto in ricorso, il quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni riportate in calce ai propri scritti difensivi.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel riferire dell'avvenuto raggiungimento di un accordo per una bonaria definizione della controversia, ha rassegnato le conclusioni riportate in calce ai propri scritti difensivi.
In pari data, parte ricorrente depositava nota difensiva a conferma di quanto prospettato dalla controparte in sede di costituzione. 3 Le parti chiedevano poi, in ragione dell'accordo medio tempore raggiunto, la celebrazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con contestuale richiesta di trasformazione del rito.
Il Giudice accoglieva tali istanze, giusto provvedimento del 3.11.2025, fissando udienza per il giorno 18.11.2025.
Seguiva deposito di note di trattazione scritta a cura delle parti.
All'esito dell'udienza, il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Conclusioni rassegnate in data 21.11.2025.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta poi alla conferma delle condizioni concordate dalle parti.
Neppure vi è motivo di disattendere le determinazioni concordemente raggiunte in ordine al contributo al mantenimento, specie con riferimento alla prole, poiché congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della prole stessa.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe, omologa la separazione personale dei coniugi;
4 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
3) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 3427/2025
tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AB AL SP, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, via Salvo d'Acquisto, n.
11;
RICORRENTE
e
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta CP_1 C.F._2
Eccessi, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, Largo Parolini, n. 6
RESISTENTE
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: «1) dichiarare la separazione personale dei
coniugi e che hanno contratto matrimonio in data 22.07.2000 nel Parte_1 CP_1
Comune di Asiago (VI), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Asiago, registro degli atti di matrimonio Anno 2000, Numero 5 Parte II, Serie A, ufficio 1 e
ordinare le conseguenti annotazioni;
2) assegnare la casa familiare sita in Contrà Privà n. 21 a Bassano del Grappa (36061-VI) al
marito con ogni arredo, corredo e pertinenza salvo quanto concordato tra i coniugi CP_1
e dettagliatamente descritto su foglio separato che si allega (Doc. 7);
3) disporre che la moglie lasci la casa familiare entro 120 giorni dalla data dell'udienza di
comparizione davanti al Presidente del Tribunale unitamente ai suoi beni personali;
4) a carico del padre, , disporre l'obbligo di contribuzione al mantenimento della CP_1
figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, nella misura di Euro 350,00 Per_1
mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi alla madre in via
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
5) disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie il 75% di tutte CP_1
le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia così come indicate nel Protocollo in
vigore presso il Tribunale di Vicenza;
6) a carico del marito, , disporre l'obbligo di contribuzione al mantenimento della CP_1
moglie , nella misura di Euro 400,00 mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
2 7) l'obbligo di versare a moglie e figlia il contributo al mantenimento decorrerà dal mese in cui
la moglie si trasferirà a vivere in altra abitazione;
8) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Asiago perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
9) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per
l'espatrio;
10) spese di lite compensate tra le parti.».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni indicate nei propri scritti difensivi.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 22.7.2000, con regime di separazione dei beni;
2) come da tale relazione sia nata in data [...] la figlia ora studentessa universitaria;
3) come la comunione Per_1
materiale e spirituale tra i coniugi si sia oramai invece deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi è possibilità di riconciliazione.
Nel rappresentare, per come meglio descritto in ricorso, il quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni riportate in calce ai propri scritti difensivi.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel riferire dell'avvenuto raggiungimento di un accordo per una bonaria definizione della controversia, ha rassegnato le conclusioni riportate in calce ai propri scritti difensivi.
In pari data, parte ricorrente depositava nota difensiva a conferma di quanto prospettato dalla controparte in sede di costituzione. 3 Le parti chiedevano poi, in ragione dell'accordo medio tempore raggiunto, la celebrazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con contestuale richiesta di trasformazione del rito.
Il Giudice accoglieva tali istanze, giusto provvedimento del 3.11.2025, fissando udienza per il giorno 18.11.2025.
Seguiva deposito di note di trattazione scritta a cura delle parti.
All'esito dell'udienza, il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Conclusioni rassegnate in data 21.11.2025.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta poi alla conferma delle condizioni concordate dalle parti.
Neppure vi è motivo di disattendere le determinazioni concordemente raggiunte in ordine al contributo al mantenimento, specie con riferimento alla prole, poiché congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della prole stessa.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe, omologa la separazione personale dei coniugi;
4 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
3) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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