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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/04/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il Giudice Unico, GOP, Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.4112 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2022
TRA
L' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Savito e Parte_1
Giuseppe Savito, giusta mandato in atti
OPPONENTE –
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, come da mandato in atti
OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 28.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.704/2022-R.G.10/2022, reso dal Tribunale di Taranto in data 03.05.2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 29.888,39,
oltre interessi legali e spese, in favore della società opposta. Eccepiva l'opponente la nullità del decreto ingiuntivo reso per inesistenza della procura alle liti e per la esuberanza della somma chiesta con la procedura monitoria. Domandava la declaratoria di nullità e inefficacia del decreto ingiuntivo reso, con sua consequenziale revoca, e condanna dell'opposta al pagamento delle spese del giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta l'opposta, la quale, contestava tutto quanto avverso dedotto e concluso insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la vittoria delle spese del giudizio.
La causa, istruita mediante produzione documentale, veniva rinviata all'udienza del 28 Aprile
2025 per la discussione orale, ex art.281 sexies c.p.c..
In detta udienza le parti comunicavano di avere definito transattivamente la questione e chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere senza disporre nulla sulle spese del giudizio.
La chiesta dichiarazione può essere resa in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.(Cass. civ., Sez.I,
19/03/1990, n.2267)
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario , una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. (Cass. civ., Sez.un., 28/09/2000, n.1048)
In via di prima approssimazione, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere segue al sopravvenire, lite pendente, di eventi che eliminano oggettivamente la necessità e l'utilità di stabilire la concreta volontà di legge circa la controversia dedotta in giudizio. Condizione necessaria perché si abbia cessazione della materia del contendere è che le relative cause siano sopravvenute, ovvero siano intervenute in un momento successivo rispetto a quello della pendenza della lite ed inoltre che non residuino interessi insoddisfatti delle parti rispetto alla controversia. Al fatto causa di cessazione dovrebbe infatti seguire una perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto perché possa dirsi oggettivamente venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto della controversia.
La pronuncia di cessazione, pur mettendo capo ad una sentenza che chiude il processo non esime il giudicante da una pronuncia sulle spese processuali, la quale sembra tuttavia seguire una disciplina processuale differenziata rispetto a quella generale prevista dall'art. 91 c.p.c.
La prassi dominante adotta per la distribuzione finale dei costi il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, che comporta una delibazione sulla fondatezza della domanda, cui segue l'individuazione del soccombente in base ad un giudizio ipotetico.
Malgrado il principio sopra enunciato, nulla dispone in merito alle spese del giudizio, stante la richiesta congiunta formalizzata dalle parti.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_2
nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.704/2022- R.G.10/2022, reso dal Tribunale di
Taranto il 03.05.2022;
2) Nulla dispone in merito alle spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, 28-04-2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte