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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3389 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2016, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Potenza al P.le Rizzo n. 12, presso e nello studio dell'avv. Salvatore
Laguardia, che rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Potenza alla via G. Verdi n. 9 presso e nello studio dell'avv. Faustina Musciacchio dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione;
Attori-Opponenti
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Verona al viale S. Bernardino 5A, presso lo studio dell'avv. Marco Rossi che la difende e rappresenta, in forza di procura generali alle liti allegata in atti;
Convenuta-Opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/12/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, gli attori opponenti, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 616/2016, emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma pari ad € 24.305,93 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di per insoluto derivante da prestito personale. Controparte_1
Gli opponenti chiedevano in via principale declaratoria di nullità o, comunque, privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto poiché illegittimo in fatto e in diritto, in via subordinata accertare la minor somma dovuta.
Nel merito, a sostegno dell'opposizione, veniva dedotta la carenza di prova scritta poiché non era stato prodotto in atti l'estratto conto recante la certificazione di cui all'art. 50 d. lgs. 385/93; dagli atti si rileva, affermavano gli opponenti, che nessuna certificazione necessaria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo era stata prodotta. Inoltre, gli opponenti hanno contestato l'illegittimità dei tassi di interessi applicati con riferimento agli interessi corrispettivi, agli interessi moratori, in contrasto con il tasso soglia ex L. 108/96, che hanno portato all'applicazione di un TEG superiore rispetto a quello contrattuale;
nonché la nullità dell'applicazione degli interessi di mora.
2) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposta
[...]
chiedendo, innanzitutto la riunione dei due procedimenti di opposizione CP_1
promossi da e , avverso il medesimo decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo. Nel merito, in via principale, dichiarare le opposizioni infondate con conferma del decreto ingiuntivo.
A sostegno deduceva che il decreto ingiuntivo era stato emesso su idonea prova scritta, poiché sull'estratto conto allegato a sostegno della domanda, in calce era correttamente riportata la dichiarazione di cui all'art. 50 TUB, inoltre, risultava per via documentale sia il contratto che il pagamento di n. 58 rate su 120 dovute, previste dal piano di rimborso.
Sull'usura eccepita da controparte con riferimento sia al TAEG che agli interessi di mora, l'opposta ne affermava l'infondatezza poiché il TAEG indicato nel contratto, era del tutto corretto e teneva conto di ogni costo rilevato nel calcolo del medesimo, così come il tasso contrattuale previsto nel contratto n. 12009485 era ben al di sotto del tasso soglia. Sulla mancata pattuizione dei tassi di mora l'opposta evidenziava che all'art. 6 del contratto prodotto già in sede monitoria era prevista la sua applicazione in caso di ritardato pagamento e detta clausola era stata sottoscritta specificamente dalla SI.ra . Parte_1
3) In corso di causa, il G.I. rigettava la richiesta provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini per esperire la procedura di mediazione che si concludeva con esito negativo, con la medesima ordinanza del 21/06/2017 il G.I. disponeva la riunione del procedimento n. 3530/2016 al procedimento n. 3389/2016.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 12/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente la controversia ha ad oggetto il contratto del 13/01/2009, che la SI.ra. ed il sig. , in qualità di coobbligato, Parte_1 Parte_2
stipulavano con n. 12009485 per il finanziamento Controparte_2 di € 30.720,00 da rimborsarsi con 120 rate mensili di € 450, come da contratto (doc. 2 fascicolo monitorio). L'opponente provvedeva al pagamento di 58 rate su 120, omettendo di versare le ulteriori rate dalla n. 61 alla n. 120, inadempiente risultava anche il sig. (doc. 6 fascicolo monitorio). A seguito di ciò la Santander Parte_2
Consumer Bank Spa in data 02/02/2015, dichiarava la SI.ra. Parte_1
decaduta dal beneficio del termine, invitandola al pagamento in unica soluzione degli importi ancora dovuti.
Con atto del 24/07/2015 Santander Consumer Bank Spa, cedeva a Controparte_1
il credito derivante dal contratto n. 12009485 (doc. 3 fascicolo monitorio), e CP_1
[...
, con raccomandata datata 24/07/2015, ricevuta in data 26/08/2015, notificava l'avvenuta cessione del credito all'odierna opponente, chiedendone il pagamento.
Precisato quanto sopra, risulta dalla documentazione agli atti che sussiste idonea prova scritta ex art. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, quindi, detta eccezione è da ritenersi infondata.
Invero, la in qualità di cessionario, di Santander Consumer Bank Controparte_1
Spa, ha fondato la propria pretesa creditoria sul contratto di cessione, intervenuto tra le parti in data 24/07/2015 e comunicato ai debitori opponenti con raccomandata ricevuta in data 26/08/2015, ed avente ad oggetto il credito derivante dal contratto n.
12009485.
Parte opponente ha eccepito la mancata produzione, in sede monitoria, di un estratto conto certificato ex art 50 TUB.
Anche tale eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, com'è noto, la predetta norma prevede che la BA d'AL e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione, previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile, anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
Dunque, la produzione di un estratto conto certificato è una mera facoltà riconosciuta, peraltro, alle sole banche, mentre, nel caso di specie il credito azionato dalla società
era in capo al creditore originario Santander Consumer Bank Spa, Controparte_1 che non era una “banca”, bensì un intermediario autorizzato.
Comunque, a sostegno della domanda è allegato in atti estratto conto (doc. 6 fasc. monitoria) ove in calce è riportata la dichiarazione di cui all'art. 50 TUB.
Inoltre, è allegato in atti il contratto n. 12009485 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) sottoscritto da e . Parte_1 Parte_2
Documentato in atti vi è l'adempimento parziale del contratto avendo corrisposto 58 rate su 120, previste del contratto di finanziamento.
Quindi, il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Potenza legittimamente e sulla scorta di idonea documentazione.
5) Nel merito.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nel caso di specie, la fonte negoziale, del diritto fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, risulta indiscussa e non contestata tra le parti.
Invero, parte opponente non ha contestato l'esistenza di un contratto di prestito personale sottoscritto, con la società Santander Consumer Bank Spa, tale circostanza, oltre a risultare documentalmente provata, è anche incontestato, ed ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n.
69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". In proposito, si deve osservare che il principio di non contestazione consacrato nel novellato art. 115, 1° comma,
c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in).
6) Parte attrice opponente ha di fatto eccepito, con la propria opposizione a decreto ingiuntivo, essenzialmente, l'applicazione di interessi usurari o, comunque, di interessi superiori a quelli convenuti nonché la nullità dell'applicazione degli interessi di mora.
Secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597/2020, condiviso da questo giudicante, “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Per completezza, si deve osservare che per la stessa struttura del contratto di finanziamento, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.
Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo - con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora - e, pertanto, i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro;
detto altrimenti, il debitore può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale, ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi, sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Torino, Prima Sez. Civile,
Sent. 02 marzo 2018 n. 1037; Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n.
10450.
7) Precisato quanto sopra, il G.I. con ordinanza del 05/10/2018 affidava al CTU
i seguenti quesiti: “Verifichi, con riferimento al contratto di finanziamento, se i tassi d'interessi pattuiti - corrispettivo e moratorio, singolarmente considerati, al momento della pattuizione - siano superiori al cd. Tasso soglia, tenuto canto del fatto che, sino alla data del 14.5.2011, ii lasso soglia si calcola aumentando del
50% ii lasso effettivo globale medio (comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse) e, dal
14.5.2011, il lasso soglia si calcola ai sensi dell'art. 2,4° comma L. 108196, come modificato dal D.L. 7012011, convertito in L. 106/2011; in caso di superamento del tasso soglia, ridetermini la consistenza residua del mutuo, alla luce del principio previsto dall'art. 1815 c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (ed. usura originaria).
Verifichi il CTU l'esattezza del TAEG indicato nel contratto e, nell'ipotesi in cui il TAEG effettivo sia diverso da quello indicato nel contralto, determini ii CTU la consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi ai tassi legali sostitutivi. Acquisisca ulteriori documenti, col solo preventivo consenso de/le parti”.
Il consulente ha preliminarmente evidenziato che “il finanziamento e da classificare come Prestito personale effettuato da operatore non bancario superiore ad € 5.000,00 e quindi da inserire nella categoria “Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” per importi superiori ad € 5.000,00”.
Riportava le condizioni contrattuali specificando che l'importo del finanziamento era pari ad € 30.000,00, aumentato ad € 30.720,00 per l'inclusione dell'importo addebitato per diritti di istruttoria € 300,00 e per la stipula della polizza assicurativa sul contraente e sul coobbligato, denominata ALL IN ONE dell'importo di € 420,00. Il contratto era stato stipulato in data 13/01/2009 e la durata era di 120 mesi/rate a partire dal 15/1/2009. Il Tasso corrispettivo era fisso del 12,51 % nominale annuo con un TAEG/ISC dichiarato del 13,68%; Tasso di mora: “il più basso dei tassi soglia relativi alla categoria di operazione interessata, vigente alla data di stipula del Contratto. Per tasso soglia si intende il Tasso
Effettivo Globale medio rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e
Finanze e pubblicato con Decreto sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà”.
Vi era stata adesione alla polizza assicurativa denominata “All in One” stipulata, tramite la stessa Santander Consumer Finanza, come intermediario assicurativo, con la Europ Assistance AL spa, concernente “assistenza medica telefonica, invio artigiano, informazioni legali e fiscali”. Il premio della polizza è stato pari ad € 420,00, come visto sopra, inserito nell'importo del finanziamento.
7.1) Le conclusioni alle quali è giunto il CTU, condivise da questo giudice, sono le seguenti: “II finanziamento risulta essere stato stipulato correttamente entro i limiti del tasso soglia vigente nel trimestre di stipula. Come indicato nella precedente parte della relazione, nel conteggio non sono state incluse le commissioni di estinzione anticipata per le motivazioni addotte nella relazione
(non previste dalle istruzioni per la rilevazione del tasso globale medio ai fini della normativa antiusura, secondo le quali, ii calcolo del TEG va effettuato).
Sano stati invece inserite le commissioni di istruttoria, € 300,00, le commissioni di incasso delle rate, € 2,50 ed il premio assicurativo della Polizza denominata ALL in One, di € 420,00, collegata al finanziamento, stipulata tramite la stessa società finanziaria , questa volta in qualità di Controparte_2
intermediario assicurativo, con la Europ Assistance AL spa. I risultati ottenuti valgono per la verifica degli interessi corrispettivi in fase di stipula. Infatti, per il finanziamento in argomento, di € 30.000,00, aumentato ad € 30.720,00 per la inclusione nel finanziamento delle commissioni di istruttoria di € 300 e della polizza assicurativa di € 420,00, stipulato ed erogato ii 15/1/2009, il confronto fra il TEG applicato ed il Tasso soglia di riferimento del trimestre di stipula ha data i seguenti valori (Allegato A): 14,0934821 (A) TAEG applicato al contratto,
(B) Tasso soglia vigente nel secondo trimestre del TEGM 11,1-1,5-16,65000000
2008 … Di conseguenza non essendoci stati fenomeni usurari il sottoscritto CTU non ha provveduto a ricalcolare il saldo del finanziamento con l'applicazione delle penalità di cui all'art. 1815 secondo comma del codice civile”.
7.2) Relativamente, poi al tasso mora “la maggiorazione per il ritardato pagamento ipotizzabile, non viene inserita nel calcolo del TEG alla data della stipula perché evento non ancora verificatosi e potenzialmente non verificabile
(questo secondo le citate istruzioni della BA d'AL e secondo i Decreti del
MEF ove, in quest'ultimi, viene indicata, fuori dal TEG, la maggiorazione mediamente applicata dal sistema bancario e finanziario in caso di mora sulla base di una indagine statistica effettuata). Non è, quindi, corretto tecnicamente, secondo il criterio della omogeneità del confronto, verificare alla data di stipula un eventuale esubero del tasso di mora applicabile nel contratto rispetto al tasso soglia vigente nel trimestre. Il tasso di mora andrebbe verificato solo successivamente alla stipula per analizzare la usurarietà sopravvenuta eventualmente intervenuta durante la vita del rapporto”.
Tale analisi è condivisa da questo giudice poiché la maggiorazione per il ritardato pagamento è solamente eventuale e va verificata solo successivamente alla stipula quando ciò si presenti, ai fini della usurarietà sopravvenuta. Comunque, anche effettuando i calcoli relativi alle due ipotesi il CTU conclude che “in entrambi i conteggi non emergono fenomeni di pattuizione del tasso di mora da ritenersi nullo perché usurario”.
Per quanto concerne l'eventuale penalità ai sensi dell'art. 1815, secondo comma,
c.c., “non essendosi verificati fenomeni di pattuizioni di tassi di mora da ritenersi usurari non viene effettuata alcuna ricostruzione di conto”. 7.3) Infine, relativamente alla verifica del TAEG calcolato alla data di stipula del contratto rispetto al TAEG/ISC indicato in contratto, il CTU ha evidenziato che la società finanziaria avrebbe applicato un TAEG più elevato di quello evidenziato in contratto, dello 0,4135% derivante sostanzialmente dalla mancata inclusione del premio di € 420,00 per la polizza assicurativa che secondo il CTU deve ritenersi come non facoltativa ma obbligatoria per il cliente.
A tal uopo la convenuta-opposta ha evidenziato che “nel caso in CP_3
esame si ritiene che gli oneri assicurativi previsti in contratto abbiano natura facoltativa, in quanto per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte non è stato obbligatorio sottoscrivere alcuna assicurazione. Il carattere
“facoltativo” della polizza stipulata dal Cliente si evince dall'analisi della documentazione contrattuale, dal momento che la clausola contenente l'adesione alla copertura assicurativa facoltativa risulta separata dal testo contrattuale e oggetto di specifica sottoscrizione nel modulo allegato;
pertanto, la SI.ra
non è mai stata vincolata a sostenere tale onere, ma questo è stato frutto Pt_1
di una sua libera scelta”.
Va precisato che la polizza assicurativa stipulata da con la Parte_1
Europ Assistance AL spa, è relativa all'“assistenza medica telefonica, invio artigiano, informazioni legali e fiscali”, ora richiamando le attuali Istruzioni della BA d'AL per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, le quali al punto 5 della lettera C4 stabiliscono che tra le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente debbano, altresì, essere considerate e conteggiate “… le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI – Cost Protection Insurance o PPI – Payment Protection
Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore”. Di contro, la nota n. 30 al testo delle medesime Istruzioni dispone, inoltre, che “I contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del
TEG”.
Ciò detto, nel caso di specie, la polizza assicurativa sottoscritta con Europ
Assistance AL Spa – All in One, per l'“assistenza medica telefonica, invio artigiano, informazioni legali e fiscali” è accessoria al contratto di finanziamento, quindi, da ritenersi facoltativa e non connessa al credito e, pertanto, va tenuta esclusa dal conteggio del T.A.E.G.
Diversamente, avendo gli opponenti sottoscritto in modo specifico, l'informativa sull'adesione facoltativa della polizza, erano tenuti a dimostrare che essa, invece, rivestiva carattere obbligatorio per la conclusione del contratto di finanziamento e che l'assicurazione, quindi, abbia costituito requisito necessario per ottenere il credito.
In conclusione, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamando la consulenza tecnico-contabile in relazione alla mancata rilevazione di tassi usurari e di pattuizioni nulle del tasso di mora, e ritenendo che il costo della polizza, per i motivi sopraesposti, non vada conteggiato nel calcolo del TAEG, l'opposizione al decreto ingiuntivo nr. 616/2016, emesso dal Tribunale di Potenza in data
14/07/2016, risulta essere infondata e, pertanto, va rigettata con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
8) Infine, e solo per inciso, sul reiterato disconoscimento della firma apposta da parte dell'opponente , occorre, qui, richiamare il principio Parte_2 consolidato in giurisprudenza secondo il quale: “Il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedentemente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto” (Cass. Civ. sent. n.
25049/2004; Cass. Civ. sent. n. 25047/2009; Cass. Civ. sent. n. 10949/2012).
Ne consegue, l'infondatezza dell'istanza considerato che il contratto di finanziamento è stato eseguito dalle parti e vi è stato il pagamento di 58 rate su
120 previste dal piano di ammortamento. 9) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU sono poste a carico delle parti in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui “il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che
l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G.
3389/2016 e R.G. 3530/2016, promossa dai signori e Parte_1
(attori-opponenti) contro (convenuta-opposta), Parte_2 Controparte_1
nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1
, per quanto in parte motiva, e per l'effetto conferma il decreto Parte_2
ingiuntivo nr. 616/2016, emesso dal Tribunale di Potenza in data 14/07/2016;
b) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, in favore dell'opposta, che liquida in € 5.077,00 oltre accessori di legge;
d) Pone definitivamente le spese del consulente tecnico d'ufficio come liquidate con separato atto, a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, in data 01/04/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante