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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1023/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI AN, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2608/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13985/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230126909552000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 595/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13985/22/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma richiedeva per conto di QU GI SPA il pagamento di contributo unificato civile per l'anno 2020.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma ed QU GI sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello QU GI, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia della riscossione, su richiesta di QU GI in base alla iscrizione al ruolo effettuata dal Tribunale di Verona nel 2023 per il pagamento del contributo unificato di euro 169, sostenendo di avere interamente pagato quanto richiesto.
il giudice di primo grado ha accolto la tesi del contribuente annullando la cartella di pagamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello QU Giustizia lamentando violazione e falsa applicazione di legge. Dagli atti emerge che, sin dal primo grado, l'Agenzia della riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta, inoltre, che il contributo relativo alla procedura numero 1037 del 2020 del tribunale di Verona è stato pagato.
Con i suoi motivi di appello Equitalia giustizia sostiene che le parti non possono inviare copia scansionata degli atti di pagamento ma devono andare in cancelleria per conseguire l'annullamento delle marche da bollo, esprime anche dubbi sulla effettiva corrispondenza della documentazione prodotta con quella effettiva.
Ad avviso del Collegio è pacifico che l'unica procedura in relazione alla quale era dovuto il contributo era proprio la numero 1037 del 2020 e, pertanto, la documentazione dell'avvenuto pagamento del contributo non può che riferirsi a tale procedura, tanto più che essa risulta versata al momento della iscrizione al ruolo della procedura.
Si osserva, inoltre, che con l'avvento del processo telematico non serve più annullare fisicamente le marche da bollo in cancelleria, essendo sufficiente depositarne la scansione nel fascicolo telematico, così come è avvenuto nel caso di specie.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI AN, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2608/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13985/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230126909552000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 595/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13985/22/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma richiedeva per conto di QU GI SPA il pagamento di contributo unificato civile per l'anno 2020.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma ed QU GI sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello QU GI, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia della riscossione, su richiesta di QU GI in base alla iscrizione al ruolo effettuata dal Tribunale di Verona nel 2023 per il pagamento del contributo unificato di euro 169, sostenendo di avere interamente pagato quanto richiesto.
il giudice di primo grado ha accolto la tesi del contribuente annullando la cartella di pagamento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello QU Giustizia lamentando violazione e falsa applicazione di legge. Dagli atti emerge che, sin dal primo grado, l'Agenzia della riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta, inoltre, che il contributo relativo alla procedura numero 1037 del 2020 del tribunale di Verona è stato pagato.
Con i suoi motivi di appello Equitalia giustizia sostiene che le parti non possono inviare copia scansionata degli atti di pagamento ma devono andare in cancelleria per conseguire l'annullamento delle marche da bollo, esprime anche dubbi sulla effettiva corrispondenza della documentazione prodotta con quella effettiva.
Ad avviso del Collegio è pacifico che l'unica procedura in relazione alla quale era dovuto il contributo era proprio la numero 1037 del 2020 e, pertanto, la documentazione dell'avvenuto pagamento del contributo non può che riferirsi a tale procedura, tanto più che essa risulta versata al momento della iscrizione al ruolo della procedura.
Si osserva, inoltre, che con l'avvento del processo telematico non serve più annullare fisicamente le marche da bollo in cancelleria, essendo sufficiente depositarne la scansione nel fascicolo telematico, così come è avvenuto nel caso di specie.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.