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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11240 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1437/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1437/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18.07.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA (cf ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di accettante l'eredita con il beneficio di inventario del de cuius sig. CP_1
(cf. ),
[...] Parte_2 C.F._2 Pt_3
(cf. ) e (cf
[...] C.F._3 Parte_4
), nella qualità di accettanti l'eredità con il beneficio C.F._4 d'inventario del de cuius tutti rappresentati e difesi, in Controparte_1 forza di procura rilasciata in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Fernando Ludione, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati, in Napoli alla Via Posillipo, n. 406;
-ATTORI- E (P. Iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Giulio Douet, 31, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Grassia e Carlo de Giorgio, con studio in Napoli, Via N. Tommaseo n. 9, presso il quale ultimo elegge domicilio giusta delega in calce all'atto di costituzione;
-CONVENUTA- E
(cf ) rappresentato e difeso, CP_3 C.F._5 dall' avv.to Gianluca Todino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via R. Morghen n° 181, giusta procura in calce all'atto di costituzione;
-CONVENUTO / TERZO CHIAMATO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che,
novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La parte istante proponeva querela di falso al fine di far accertare e dichiarare la falsità delle firme apposte ai moduli di investimento e disinvestimento a mezzo di CTU calligrafica e, per l'effetto accertare e dichiarare la nullità dei singoli moduli di investimento e disinvestimento e, in accoglimento della domanda;
condannare i convenuti, in solido tra loro, a versare agli odierni attori la somma complessiva di € 466.161,42 da maggiorare di interessi legali dalla domanda al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli odierni attori della somma complessiva di € 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che l'Onorevole Tribunale adito vorrà quantificare anche in via equitativa oltre gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo;
condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario, cpa ed iva come per legge, da attribuire al sottoscritto difensore che si dichiara fin da ora antistatario. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_2 chiedendo: 1) in via preliminare, attesa la dichiarazione di chiamata in causa del terzo contenuta nella comparsa, disporre lo spostamento della prima udienza già fissata per il 10 aprile 2018 ad altra successiva, allo scopo di consentire la citazione del terzo, Sig. residente in [...] Calata S. Francesco n. 59, nel rispetto dei termini a comparire dell'art. 163 bis c.p.c. 2) Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della presente lite, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/10; per l'effetto, assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, con tutte le conseguenze di legge. 3) Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento di € 466.161,42 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, per i motivi tutti esposti in narrativa;
4) In via preliminare di merito. Accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa avversaria, per i titoli di cui alla narrativa. 5) Nel merito, respingere le domande tutte della Dott.ssa Pt_1 e dei sigg. , e , perché infondate in
[...] Pt_2 Pt_3 Parte_4 fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
6) Sempre nel merito, in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave a carico degli attori, che hanno favorito la causazione ed il protrarsi dell'illecito; per l'effetto ridurre in modo corrispondente ex art. 1227 c.c. il diritto al risarcimento del danno e/o dichiararlo estinto per i motivi esposti in narrativa;
7) Sempre nel merito, in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave a carico degli attori, che hanno favorito la causazione ed il protrarsi dell'illecito; per l'effetto ridurre in modo corrispondente ex art. 1227
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c.c. il diritto al risarcimento del danno e/o dichiararlo estinto. 8 In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese dei GN , e , condannare il Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Sig. previa declaratoria dello stesso quale unico responsabile CP_3 dell'illecito per cui è causa, a restituire a Controparte_4 tutte le somme che la stessa dovesse anticipare. 9) Sempre in via
[...] di estremo subordine e riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese dei GN , e Parte_1 Pt_2 Pt_3
condannare gli attori alla restituzione delle somme Parte_4 percepite a titolo di cedole liquidate per i diversi investimenti meglio indicati in atto di citazione nonché alla restituzione degli importi percepiti dalla vendita e/o dal rimborso a scadenza degli stessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si costituiva anche il quale chiedeva CP_3 di accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda attorea per carenza dei requisiti minimi necessari di diritto posti a sostegno della querela proposta, ovvero per omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità; accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda attorea per mancanza del procedimento obbligatorio di mediazione;
rigettare la domanda attorea per carenza di legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c.; rigettare la domanda attorea in quanto improponibile, nulla nonché inammissibile stante la infondatezza in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda riconvenzionale nei confronti del Dr. perchè inammissibile, nonché infondata in fatto e CP_3 in diritto;
condannare ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c. parte attrice stante la assoluta infondatezza della domanda;
condannare chi di ragione alle spese diritti ed onorario di causa oltre IVA c.p.a. e rimborso forfetario ex L.P. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, con riserva, sin da ora di gravame nella ipotesi di provvedimento di accoglimento della domanda. Espletata l'attività istruttoria, esperite la C.T.U. grafologica (in data 13.10.2021) e la CTU contabile (in data 19.01.2023, integrata in data 12.07.2023), la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc con concessione dei termini per il deposito di note ex art. 127 ter cpc. Tuttavia va rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni la parte attrice rinunciava alla querela di falso specificando che era sufficiente il disconoscimento della documentazione contestata. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rilevato che l'atto introduttivo è stato proposto secondo l'art. 2 D. Lgvo 5/2003, norma rimasta in vigore fino al 4.07.2009 e pertanto il rito invocato non può essere applicato alla controversia in esame, dal momento che è sorta successivamente;
a ciò si deve aggiungere il dato che comunque la controversia segue il rito ordinario dal momento che nessuna delle parti convenuta ha accettato tale rito. Inoltre va rilevato che risulta espletato l'invito alla negoziazione assistita (come risulta da verbale di udienza del 24.05.2019: “L'avv. Ludione esibisce verbale negativo di mediazione, riservandosi di depositarlo
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telematicamente”). Ancora preliminarmente è provata la legittimazione attiva degli attori, avendo gli stessi documentato, mediante deposito del certificato di morte di (doc. 1) e dell'atto di accettazione dell'eredità Controparte_1 con beneficio di inventario da parte di e Parte_2 Parte_3
(doc. 2), di essere subentrati nella posizione di Parte_1 CP_1
originario titolare del diritto, per quanto attiene ai crediti vantati. In
[...] tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore. A tal fine deve fornire la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire). Tale onere probatorio “è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass., 18 aprile 2024, n.10519). Infine, in via preliminare, va evidenziato che i termini prescrittivi non sono decorsi in quanto ripetutamente interrotti dalle richieste attoree. Passando al merito della controversia, dall'atto introduttivo del presente giudizio risulta che gli attori hanno inteso disconoscere le firme apposte alle scritture private (ordini di investimento e disinvestimento) e richiedere, quindi, l'accertamento della radicale apocrifia delle stesse, contestando la corrispondenza alla propria della sottoscrizione apposta sulle scritture private (sottoscrizioni in realtà attribuite dagli attori a – Private CP_3 Banker) e chiedendo, pertanto che fosse dichiarata la nullità dei predetti ordini di investimento, nonché che il e la banca siano condannati CP_3 CP_2 al risarcimento del danno. Tanto premesso occorre rilevare che, come noto, “la querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta nonché l'eventuale divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e quanto avvenuto in realtà, al fine di paralizzare l'efficacia probatoria e di rendere inoperante ogni suo possibile effetto giuridico” (Cass., sez. 1, sent. 5 giugno 2006, n. 13190). Con ordinanza n. 18328 del 7 giugno 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha tracciato l'ambito di operatività della querela di falso ribadendo che il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto. La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in
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presenza di determinate condizioni, alla verità del documento e alla veridicità del suo contenuto. Occorre tener presente che la principale caratteristica della querela di falso è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c., il che significa anche che essa investe — e si rende necessaria in quanto si tratti di investire — l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non disconosciuta) «nei rispettivi limiti di operatività» (Cass. n. 47 del 11 gennaio 1988). Pertanto, un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso: art. 2700 c.c.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato — anche quanto alle «dichiarazioni delle parti» e agli «altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza. Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. n. 12707 del 14 maggio 2019; n. 47 del 1988, cit.; n. 3667 del 13 aprile 1987; n. 3042 del 4 maggio 1983; n. 2857 del 18 maggio 1979; n. 534 del 6 febbraio 1978). Nel caso, dunque, della scrittura privata riconosciuta, o non disconosciuta, la querela di falso è (l'unico) rimedio volto (e idoneo) ad escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore;
ad escludere, cioè, che la sua apparenza corrisponda alla sua reale consistenza e ciò sia con riferimento alla sottoscrizione sia con riferimento al testo stesso della dichiarazione, in entrambi i casi per escluderne, in tutto o in parte, l'attribuibilità al suo apparente autore. Deve invece escludersi l'ammissibilità (e l'onere) della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti ovvero un mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale del documento o per denunziare una violazione fiscale, fatti tutti suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova. Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, si ricava che la domanda proposta dagli attori, pur avendo ad oggetto delle scritture private è ammissibile, in quanto volta rilevare un falso materiale, ossia l'attribuibilità della sottoscrizione al suo apparente autore. Per giurisprudenza unanime “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una
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scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes”, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (cfr. cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2000, n. 8362). Tuttavia nel caso di specie va rilevato che nel corso del giudizio la parte attrice rinunciava alla querela di falso ritenendo sufficiente il disconoscimento della documentazione contestata. Nel caso in esame, parte attrice, al fine di provare la falsità delle firme (sia di sia di apposte alle operazioni finanziarie Parte_1 Controparte_1 di cui si chiede dichiararsi la nullità, depositava i documenti recanti le firme apocrife, nonché dei documenti di comparazione recanti firme originali e, al fine di verificare l'apocrifia delle firme contestate, chiedeva ammettersi una CTU grafologica. Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass., n. 14638 del 2 luglio 2004), il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995, n.12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). La Cass. Civ. ha recentemente ribadito tale indirizzo ermeneutico, avendo affermato che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico. D'altro canto, non è a sottacersi che Cass., 9 gennaio 2009, n. 282 sia giunta ad affermare che non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del merito,
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mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune. Il CTU Dott. richiesto di verificare se le sottoscrizioni Persona_1 oggetto di contestazione ed apposte nella documentazione versata in atti siano autografe ovvero apocrife, ha rilevato che “è da ritenere, sulla base dei complessivi dati acquisiti, che tutti i reperti in indagine esaminati in originale ad apparente nome “ ” e “ , sottoposti a Parte_1 Controparte_1 confronto con i reperti conosciuti dei soggetti e Parte_1 CP_1
non sono in alcun modo riconducibili alle grafie autografe”
[...] (pag.186 c.t.U.) concludendo che “valutati i riferimenti scientifici pubblicati, rispettate le procedure raccomandate dalla comunità scientifica di riferimento, valutati i fattori di complessità e di resistenza alle ipotesi formulate, questo esperto può riferire che: - in assenza di limiti, le risultanze emerse dalle analisi autonome e confrontuali tra i reperti sottoscrittivi in indagine ad apparente nome “ ” (ispezionati in originale: q1, Parte_1
q2, q3, q8, q9, q10) e i reperti conosciuti, supportano in modo estremamente forte l'ipotesi che i richiamati reperti in indagine non sono riconducibili alla grafia del soggetto conosciuto;
- in assenza di limiti, le Parte_1 risultanze emerse dalle analisi autonome e confrontuali tra i reperti sottoscrittivi in indagine ad apparente nome “ Controparte_1 (ispezionati in originale: q15 … q51, q60) e i reperti conosciuti, supportano in modo estremamente forte l'ipotesi che i richiamati reperti in indagine non sono riconducibili alla grafia del soggetto conosciuto;
- in Controparte_1 presenza di limiti, le risultanze peritali emerse dalle analisi autonome e confrontuali tra i reperti in indagine ad apparente nome “ ” e Parte_1
“ (acquisiti in copia fotostatica), non supportano nessuna Controparte_1 delle ipotesi prese in considerazione (cfr. scala dei giudizi valore 0)”. Accertata la falsità delle firme apposte alle operazioni in questione, ne consegue la nullità degli ordini di investimento contestati. Occorre, poi, rilevare l'inadempimento contrattuale da parte di , CP_3 Private banker del de cuius, e della . Ciò in quanto, secondo CP_2
Cass. sez. unite n. 26725/2007 : “La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacchè quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare
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eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso”. Del resto, i predetti obblighi trovano la loro fonte già nel contratto n. 66376266 del 27.10.2009 (doc. 3), dalla cui lettura si evincono chiaramente i doveri di comunicazione della banca “la Banca fornisce per iscritto al Cliente alla scadenza del contratto o comunque almeno una volta al termine di ogni anno solare, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari ricompresi quelli sottoscritti dalla Banca in forza di un mandato conferito dal Cliente” (doc. 3 p.17 – comunicazioni alla Clientela). Ancora, nella parte relativa alla rendicontazione si legge che la in relazione ad ogni specifico servizio CP_2 di investimento, invia al Cliente una rendicontazione sull'attività svolta, nel rispetto della periodicità e del contenuto richiesti dalla informativa” sono, inoltre, indicati i documenti che la deve inviare al cliente. Vi è CP_2 addirittura la parte sesta dedicata alle norme speciali relative all'esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari. Ordunque, a fronte delle disposizioni contrattuali e legislative richiamate, né il CP_3 né la hanno dimostrato di aver adempiuto ai predetti obblighi;
né la CP_2 documentazione prodotta in giudizio – consistente negli estratti conto, rendicontazioni gestione patrimoniale, corrispondenza intercorsa tra la banca e gli attori - può costituire prova della conoscenza da parte degli attori, ed ancor prima del de cuius, delle operazioni effettuate, in quanto non vi è prova della effettiva ricezione. Secondo l'insegnamento di consolidata giurisprudenza (da ultimo Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453) su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca, il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale;
“il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020)”. Il presupposto della responsabilità della banca o dell'intermediario è la sussistenza di una
“connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla
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responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928); la norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorchè tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità”. Ancora, ritiene la succitata Cassazione che l'obbligazione solidale della banca per la responsabilità del promotore finanziario viene meno se il nesso di occasionalità necessaria viene meno in relazione al “contegno del danneggiato, allorchè la sua condotta sia caratterizzata da "anomalie" tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore;
in questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore. Nel caso di specie, le parti attrici si sono attivate più volte attraverso lettere raccomandate per monitorare la situazione patrimoniale del de cuius richiedendo gli estratti conto ed altra documentazione indicata (come si evince dalla allegata corrispondenza tra le parti). Alla luce di tutto quanto detto, va dichiarata la responsabilità solidale della e di e, logicamente, rigettata la domanda CP_2 CP_3 riconvenzionale proposta da CP_5 Controparte_6 avverso .
[...] CP_3 Con riferimento al quantum debeatur, codesto Giudicante si riporta alle conclusioni del CTU tecnico-contabile, la quale ha accertato le Persona_2 seguenti conclusioni (confermate in sede di chiarimenti): la sottoscritta ha accertato e quantificato il totale degli investimenti in €501.740,67 ed il totale dei disinvestimenti in €492.531,99. In prosieguo, ha determinato la perdita patrimoniale calcolando il danno emergente ossia il danno che ha provocato un decremento nel patrimonio del creditore, pari ad €9.209,18 quale differenza tra il totale degli investimenti e disinvestimenti, ed il lucro cessante ossia il “mancato guadagno” che l'investitore avrebbe potuto realizzare con un investimento alternativo in BOT a 12 mesi, pari ad €19.757,77. Per tale ultima determinazione, è stata analizzata la periodicità degli investimenti eseguiti ed è stato ritenuto di considerare quale investimento alternativo quello in BOT a 12 mesi. I convenuti vanno, quindi, condannati in solido per un totale complessivo di € 28966,95. Non possono essere accolte le istanze attoree dal momento che, ad eccezione di quanto accertato dal CTU in sede di elaborato, non sono stati provati ulteriori danni e perdite da parte degli istanti. Non può essere, invece, accolta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata dal momento che secondo Cass. Civ., III, n. 26515 del 9.11.2017 l'accertamento se la parte abbia agito con mala fede o colpa grave (art. 96 c.p.c., comma 1) o violato regole della comune prudenza per agire in giudizio (art. 96 c.p.c., comma 2), salvo il controllo sulla motivazione, spetta al giudice di merito, il quale dovrà definire il concetto di
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comune prudenza nell'agire in giudizio facendo riferimento a quei parametri utili per poter individuare la violazione della regola di prudenza. Vi è quindi un onere della prova, da soddisfare onde ottenere il risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c., pur essendo la liquidazione del danno di cui all'art. 96, c. 1, c.p.c. effettuabile di ufficio;
in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur - è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Trib. Roma, 10 luglio 2018, n.14223; Trib. Roma, 2 ottobre 2017, n.18514; Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169). In mancanza, nonché qualora dagli atti non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355). Inde est quo ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c. la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto (Trib. Catania, 18 gennaio 2018, n.214), sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798). Orbene, sebbene il abbia indicato puntualmente indicato le CP_3 circostanze determinanti il danno, non ha fornito alcun elemento che consenta una quantificazione dello stesso. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive della decisione secondo le ragioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di
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ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, parimenti quelle di CTU grafologica e di CTU contabile, liquidate rispettivamente con decreto del 22.12.2021 e del 17.02.2023, che sono poste, in solido, a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando in ordine alla causa promossa da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
così provvede:
[...]
- In accoglimento della domanda attorea condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 28966,95 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- Condanna i convenuti in solido alle spese di lite che si liquidano in euro 518,00 per spese ed euro 3400,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in favore della parte attrice, con attribuzione all'Avv. Fernando Ludione;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreti del 22.12.2021 e del 17.02.2023, a carico dei convenuti in solido tra loro. Così deciso in Napoli, il 26.11.2025.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1437/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18.07.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA (cf ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di accettante l'eredita con il beneficio di inventario del de cuius sig. CP_1
(cf. ),
[...] Parte_2 C.F._2 Pt_3
(cf. ) e (cf
[...] C.F._3 Parte_4
), nella qualità di accettanti l'eredità con il beneficio C.F._4 d'inventario del de cuius tutti rappresentati e difesi, in Controparte_1 forza di procura rilasciata in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Fernando Ludione, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati, in Napoli alla Via Posillipo, n. 406;
-ATTORI- E (P. Iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Giulio Douet, 31, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Grassia e Carlo de Giorgio, con studio in Napoli, Via N. Tommaseo n. 9, presso il quale ultimo elegge domicilio giusta delega in calce all'atto di costituzione;
-CONVENUTA- E
(cf ) rappresentato e difeso, CP_3 C.F._5 dall' avv.to Gianluca Todino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via R. Morghen n° 181, giusta procura in calce all'atto di costituzione;
-CONVENUTO / TERZO CHIAMATO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che,
novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La parte istante proponeva querela di falso al fine di far accertare e dichiarare la falsità delle firme apposte ai moduli di investimento e disinvestimento a mezzo di CTU calligrafica e, per l'effetto accertare e dichiarare la nullità dei singoli moduli di investimento e disinvestimento e, in accoglimento della domanda;
condannare i convenuti, in solido tra loro, a versare agli odierni attori la somma complessiva di € 466.161,42 da maggiorare di interessi legali dalla domanda al saldo effettivo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli odierni attori della somma complessiva di € 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che l'Onorevole Tribunale adito vorrà quantificare anche in via equitativa oltre gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo;
condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario, cpa ed iva come per legge, da attribuire al sottoscritto difensore che si dichiara fin da ora antistatario. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_2 chiedendo: 1) in via preliminare, attesa la dichiarazione di chiamata in causa del terzo contenuta nella comparsa, disporre lo spostamento della prima udienza già fissata per il 10 aprile 2018 ad altra successiva, allo scopo di consentire la citazione del terzo, Sig. residente in [...] Calata S. Francesco n. 59, nel rispetto dei termini a comparire dell'art. 163 bis c.p.c. 2) Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della presente lite, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/10; per l'effetto, assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, con tutte le conseguenze di legge. 3) Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della domanda attorea di condanna dei convenuti al pagamento di € 466.161,42 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, per i motivi tutti esposti in narrativa;
4) In via preliminare di merito. Accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione della pretesa avversaria, per i titoli di cui alla narrativa. 5) Nel merito, respingere le domande tutte della Dott.ssa Pt_1 e dei sigg. , e , perché infondate in
[...] Pt_2 Pt_3 Parte_4 fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
6) Sempre nel merito, in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave a carico degli attori, che hanno favorito la causazione ed il protrarsi dell'illecito; per l'effetto ridurre in modo corrispondente ex art. 1227 c.c. il diritto al risarcimento del danno e/o dichiararlo estinto per i motivi esposti in narrativa;
7) Sempre nel merito, in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza di colpa grave a carico degli attori, che hanno favorito la causazione ed il protrarsi dell'illecito; per l'effetto ridurre in modo corrispondente ex art. 1227
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c.c. il diritto al risarcimento del danno e/o dichiararlo estinto. 8 In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese dei GN , e , condannare il Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Sig. previa declaratoria dello stesso quale unico responsabile CP_3 dell'illecito per cui è causa, a restituire a Controparte_4 tutte le somme che la stessa dovesse anticipare. 9) Sempre in via
[...] di estremo subordine e riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese dei GN , e Parte_1 Pt_2 Pt_3
condannare gli attori alla restituzione delle somme Parte_4 percepite a titolo di cedole liquidate per i diversi investimenti meglio indicati in atto di citazione nonché alla restituzione degli importi percepiti dalla vendita e/o dal rimborso a scadenza degli stessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Si costituiva anche il quale chiedeva CP_3 di accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda attorea per carenza dei requisiti minimi necessari di diritto posti a sostegno della querela proposta, ovvero per omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità; accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda attorea per mancanza del procedimento obbligatorio di mediazione;
rigettare la domanda attorea per carenza di legittimazione ad agire ex art. 100 c.p.c.; rigettare la domanda attorea in quanto improponibile, nulla nonché inammissibile stante la infondatezza in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda riconvenzionale nei confronti del Dr. perchè inammissibile, nonché infondata in fatto e CP_3 in diritto;
condannare ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c. parte attrice stante la assoluta infondatezza della domanda;
condannare chi di ragione alle spese diritti ed onorario di causa oltre IVA c.p.a. e rimborso forfetario ex L.P. con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, con riserva, sin da ora di gravame nella ipotesi di provvedimento di accoglimento della domanda. Espletata l'attività istruttoria, esperite la C.T.U. grafologica (in data 13.10.2021) e la CTU contabile (in data 19.01.2023, integrata in data 12.07.2023), la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc con concessione dei termini per il deposito di note ex art. 127 ter cpc. Tuttavia va rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni la parte attrice rinunciava alla querela di falso specificando che era sufficiente il disconoscimento della documentazione contestata. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rilevato che l'atto introduttivo è stato proposto secondo l'art. 2 D. Lgvo 5/2003, norma rimasta in vigore fino al 4.07.2009 e pertanto il rito invocato non può essere applicato alla controversia in esame, dal momento che è sorta successivamente;
a ciò si deve aggiungere il dato che comunque la controversia segue il rito ordinario dal momento che nessuna delle parti convenuta ha accettato tale rito. Inoltre va rilevato che risulta espletato l'invito alla negoziazione assistita (come risulta da verbale di udienza del 24.05.2019: “L'avv. Ludione esibisce verbale negativo di mediazione, riservandosi di depositarlo
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telematicamente”). Ancora preliminarmente è provata la legittimazione attiva degli attori, avendo gli stessi documentato, mediante deposito del certificato di morte di (doc. 1) e dell'atto di accettazione dell'eredità Controparte_1 con beneficio di inventario da parte di e Parte_2 Parte_3
(doc. 2), di essere subentrati nella posizione di Parte_1 CP_1
originario titolare del diritto, per quanto attiene ai crediti vantati. In
[...] tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore. A tal fine deve fornire la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire). Tale onere probatorio “è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass., 18 aprile 2024, n.10519). Infine, in via preliminare, va evidenziato che i termini prescrittivi non sono decorsi in quanto ripetutamente interrotti dalle richieste attoree. Passando al merito della controversia, dall'atto introduttivo del presente giudizio risulta che gli attori hanno inteso disconoscere le firme apposte alle scritture private (ordini di investimento e disinvestimento) e richiedere, quindi, l'accertamento della radicale apocrifia delle stesse, contestando la corrispondenza alla propria della sottoscrizione apposta sulle scritture private (sottoscrizioni in realtà attribuite dagli attori a – Private CP_3 Banker) e chiedendo, pertanto che fosse dichiarata la nullità dei predetti ordini di investimento, nonché che il e la banca siano condannati CP_3 CP_2 al risarcimento del danno. Tanto premesso occorre rilevare che, come noto, “la querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta nonché l'eventuale divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e quanto avvenuto in realtà, al fine di paralizzare l'efficacia probatoria e di rendere inoperante ogni suo possibile effetto giuridico” (Cass., sez. 1, sent. 5 giugno 2006, n. 13190). Con ordinanza n. 18328 del 7 giugno 2022, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha tracciato l'ambito di operatività della querela di falso ribadendo che il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto. La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in
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presenza di determinate condizioni, alla verità del documento e alla veridicità del suo contenuto. Occorre tener presente che la principale caratteristica della querela di falso è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c., il che significa anche che essa investe — e si rende necessaria in quanto si tratti di investire — l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non disconosciuta) «nei rispettivi limiti di operatività» (Cass. n. 47 del 11 gennaio 1988). Pertanto, un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso: art. 2700 c.c.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato — anche quanto alle «dichiarazioni delle parti» e agli «altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza. Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. n. 12707 del 14 maggio 2019; n. 47 del 1988, cit.; n. 3667 del 13 aprile 1987; n. 3042 del 4 maggio 1983; n. 2857 del 18 maggio 1979; n. 534 del 6 febbraio 1978). Nel caso, dunque, della scrittura privata riconosciuta, o non disconosciuta, la querela di falso è (l'unico) rimedio volto (e idoneo) ad escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore;
ad escludere, cioè, che la sua apparenza corrisponda alla sua reale consistenza e ciò sia con riferimento alla sottoscrizione sia con riferimento al testo stesso della dichiarazione, in entrambi i casi per escluderne, in tutto o in parte, l'attribuibilità al suo apparente autore. Deve invece escludersi l'ammissibilità (e l'onere) della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti ovvero un mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale del documento o per denunziare una violazione fiscale, fatti tutti suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova. Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, si ricava che la domanda proposta dagli attori, pur avendo ad oggetto delle scritture private è ammissibile, in quanto volta rilevare un falso materiale, ossia l'attribuibilità della sottoscrizione al suo apparente autore. Per giurisprudenza unanime “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una
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scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes”, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (cfr. cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2000, n. 8362). Tuttavia nel caso di specie va rilevato che nel corso del giudizio la parte attrice rinunciava alla querela di falso ritenendo sufficiente il disconoscimento della documentazione contestata. Nel caso in esame, parte attrice, al fine di provare la falsità delle firme (sia di sia di apposte alle operazioni finanziarie Parte_1 Controparte_1 di cui si chiede dichiararsi la nullità, depositava i documenti recanti le firme apocrife, nonché dei documenti di comparazione recanti firme originali e, al fine di verificare l'apocrifia delle firme contestate, chiedeva ammettersi una CTU grafologica. Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass., n. 14638 del 2 luglio 2004), il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995, n.12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). La Cass. Civ. ha recentemente ribadito tale indirizzo ermeneutico, avendo affermato che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico. D'altro canto, non è a sottacersi che Cass., 9 gennaio 2009, n. 282 sia giunta ad affermare che non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del merito,
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mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune. Il CTU Dott. richiesto di verificare se le sottoscrizioni Persona_1 oggetto di contestazione ed apposte nella documentazione versata in atti siano autografe ovvero apocrife, ha rilevato che “è da ritenere, sulla base dei complessivi dati acquisiti, che tutti i reperti in indagine esaminati in originale ad apparente nome “ ” e “ , sottoposti a Parte_1 Controparte_1 confronto con i reperti conosciuti dei soggetti e Parte_1 CP_1
non sono in alcun modo riconducibili alle grafie autografe”
[...] (pag.186 c.t.U.) concludendo che “valutati i riferimenti scientifici pubblicati, rispettate le procedure raccomandate dalla comunità scientifica di riferimento, valutati i fattori di complessità e di resistenza alle ipotesi formulate, questo esperto può riferire che: - in assenza di limiti, le risultanze emerse dalle analisi autonome e confrontuali tra i reperti sottoscrittivi in indagine ad apparente nome “ ” (ispezionati in originale: q1, Parte_1
q2, q3, q8, q9, q10) e i reperti conosciuti, supportano in modo estremamente forte l'ipotesi che i richiamati reperti in indagine non sono riconducibili alla grafia del soggetto conosciuto;
- in assenza di limiti, le Parte_1 risultanze emerse dalle analisi autonome e confrontuali tra i reperti sottoscrittivi in indagine ad apparente nome “ Controparte_1 (ispezionati in originale: q15 … q51, q60) e i reperti conosciuti, supportano in modo estremamente forte l'ipotesi che i richiamati reperti in indagine non sono riconducibili alla grafia del soggetto conosciuto;
- in Controparte_1 presenza di limiti, le risultanze peritali emerse dalle analisi autonome e confrontuali tra i reperti in indagine ad apparente nome “ ” e Parte_1
“ (acquisiti in copia fotostatica), non supportano nessuna Controparte_1 delle ipotesi prese in considerazione (cfr. scala dei giudizi valore 0)”. Accertata la falsità delle firme apposte alle operazioni in questione, ne consegue la nullità degli ordini di investimento contestati. Occorre, poi, rilevare l'inadempimento contrattuale da parte di , CP_3 Private banker del de cuius, e della . Ciò in quanto, secondo CP_2
Cass. sez. unite n. 26725/2007 : “La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacchè quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare
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eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso”. Del resto, i predetti obblighi trovano la loro fonte già nel contratto n. 66376266 del 27.10.2009 (doc. 3), dalla cui lettura si evincono chiaramente i doveri di comunicazione della banca “la Banca fornisce per iscritto al Cliente alla scadenza del contratto o comunque almeno una volta al termine di ogni anno solare, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari ricompresi quelli sottoscritti dalla Banca in forza di un mandato conferito dal Cliente” (doc. 3 p.17 – comunicazioni alla Clientela). Ancora, nella parte relativa alla rendicontazione si legge che la in relazione ad ogni specifico servizio CP_2 di investimento, invia al Cliente una rendicontazione sull'attività svolta, nel rispetto della periodicità e del contenuto richiesti dalla informativa” sono, inoltre, indicati i documenti che la deve inviare al cliente. Vi è CP_2 addirittura la parte sesta dedicata alle norme speciali relative all'esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio e alla ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari. Ordunque, a fronte delle disposizioni contrattuali e legislative richiamate, né il CP_3 né la hanno dimostrato di aver adempiuto ai predetti obblighi;
né la CP_2 documentazione prodotta in giudizio – consistente negli estratti conto, rendicontazioni gestione patrimoniale, corrispondenza intercorsa tra la banca e gli attori - può costituire prova della conoscenza da parte degli attori, ed ancor prima del de cuius, delle operazioni effettuate, in quanto non vi è prova della effettiva ricezione. Secondo l'insegnamento di consolidata giurisprudenza (da ultimo Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453) su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca, il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale;
“il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020)”. Il presupposto della responsabilità della banca o dell'intermediario è la sussistenza di una
“connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla
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responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928); la norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorchè tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità”. Ancora, ritiene la succitata Cassazione che l'obbligazione solidale della banca per la responsabilità del promotore finanziario viene meno se il nesso di occasionalità necessaria viene meno in relazione al “contegno del danneggiato, allorchè la sua condotta sia caratterizzata da "anomalie" tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore;
in questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore. Nel caso di specie, le parti attrici si sono attivate più volte attraverso lettere raccomandate per monitorare la situazione patrimoniale del de cuius richiedendo gli estratti conto ed altra documentazione indicata (come si evince dalla allegata corrispondenza tra le parti). Alla luce di tutto quanto detto, va dichiarata la responsabilità solidale della e di e, logicamente, rigettata la domanda CP_2 CP_3 riconvenzionale proposta da CP_5 Controparte_6 avverso .
[...] CP_3 Con riferimento al quantum debeatur, codesto Giudicante si riporta alle conclusioni del CTU tecnico-contabile, la quale ha accertato le Persona_2 seguenti conclusioni (confermate in sede di chiarimenti): la sottoscritta ha accertato e quantificato il totale degli investimenti in €501.740,67 ed il totale dei disinvestimenti in €492.531,99. In prosieguo, ha determinato la perdita patrimoniale calcolando il danno emergente ossia il danno che ha provocato un decremento nel patrimonio del creditore, pari ad €9.209,18 quale differenza tra il totale degli investimenti e disinvestimenti, ed il lucro cessante ossia il “mancato guadagno” che l'investitore avrebbe potuto realizzare con un investimento alternativo in BOT a 12 mesi, pari ad €19.757,77. Per tale ultima determinazione, è stata analizzata la periodicità degli investimenti eseguiti ed è stato ritenuto di considerare quale investimento alternativo quello in BOT a 12 mesi. I convenuti vanno, quindi, condannati in solido per un totale complessivo di € 28966,95. Non possono essere accolte le istanze attoree dal momento che, ad eccezione di quanto accertato dal CTU in sede di elaborato, non sono stati provati ulteriori danni e perdite da parte degli istanti. Non può essere, invece, accolta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata dal momento che secondo Cass. Civ., III, n. 26515 del 9.11.2017 l'accertamento se la parte abbia agito con mala fede o colpa grave (art. 96 c.p.c., comma 1) o violato regole della comune prudenza per agire in giudizio (art. 96 c.p.c., comma 2), salvo il controllo sulla motivazione, spetta al giudice di merito, il quale dovrà definire il concetto di
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comune prudenza nell'agire in giudizio facendo riferimento a quei parametri utili per poter individuare la violazione della regola di prudenza. Vi è quindi un onere della prova, da soddisfare onde ottenere il risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c., pur essendo la liquidazione del danno di cui all'art. 96, c. 1, c.p.c. effettuabile di ufficio;
in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur - è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Trib. Roma, 10 luglio 2018, n.14223; Trib. Roma, 2 ottobre 2017, n.18514; Cass. Civ., 6 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass. Civ., 15 aprile 2013 n. 9080; Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. Civ., 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. Civ., 12 dicembre 2005, n. 27383; Cass. Civ., 9 settembre 2004, n. 18169). In mancanza, nonché qualora dagli atti non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno (Cass. Civ., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. Civ., 19 luglio 2004, n. 13355). Inde est quo ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c. la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subìto (Trib. Catania, 18 gennaio 2018, n.214), sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798). Orbene, sebbene il abbia indicato puntualmente indicato le CP_3 circostanze determinanti il danno, non ha fornito alcun elemento che consenta una quantificazione dello stesso. Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive della decisione secondo le ragioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di
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ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, parimenti quelle di CTU grafologica e di CTU contabile, liquidate rispettivamente con decreto del 22.12.2021 e del 17.02.2023, che sono poste, in solido, a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando in ordine alla causa promossa da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
così provvede:
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- In accoglimento della domanda attorea condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 28966,95 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- Condanna i convenuti in solido alle spese di lite che si liquidano in euro 518,00 per spese ed euro 3400,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in favore della parte attrice, con attribuzione all'Avv. Fernando Ludione;
- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreti del 22.12.2021 e del 17.02.2023, a carico dei convenuti in solido tra loro. Così deciso in Napoli, il 26.11.2025.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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