Articolo 38 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 37Articolo 39
Versione
27 settembre 1941
Art. 38.

La misura della pensione indiretta e' stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilita' non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso, come appresso:
a) vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 65 per cento; con tre orfani, il 70 per cento; con quattro o piu' orfani, il 75 per cento.
b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani, il 50 per cento; quattro o piu' orfani, il 60 per cento.

Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani del salariato che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 36.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 37, la pensione determinata come alla precedente lettera a), viene cosi' ripartita:
il 40 per cento della pensione del salariato alla vedova;

il rimanente diviso in parti eguali tra gli orfani.

La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.

Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione e' variata in conformita' delle percentuali suindicate.

La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non puo' essere inferiore a lire milleduecento, purche' non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dal salariato nell'ultimo anno di servizio, ferma l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 33.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941