Articolo 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 356
Articolo 4
Versione
10 novembre 1991
Art. 5. 1. Dopo l' articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , sono inseriti i seguenti:
"Art. 4- bis . - 1. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.
Art. 4- ter . - 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9- bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 , come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 .
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9- ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 , come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 , e' sostituito dal seguente: 'Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina'".
Entrata in vigore il 10 novembre 1991