Art. 9.
Nelle classi della scuola media l'opera di controllo disciplinare sara' prestata, dall'assistente di cui all' articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601 , in tutte le ore di lezione effettuate dall'insegnante cieco.
Nelle classi della scuola media l'opera di controllo disciplinare sara' prestata, dall'assistente di cui all' articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601 , in tutte le ore di lezione effettuate dall'insegnante cieco.