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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 989/2023 promossa Da
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Truglio. Parte_1
APPELLANTE Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli
[...] avv.ti Giovan Battista Di Vincenzo e Salvatore Cacioppo .
APPELLATO
All'udienza del 14 novembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza del 16/5/2023 il Tribunale di Marsala rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante, diretto ad ottenere il riconoscimento, da parte dell' , CP_1 dell'indennità per inabilità temporanea non già (come già riconosciuta dall' ) dalla CP_1 data del primo certificato medico attestante la malattia, bensì da un momento antecedente, precisamente dal 1/9/2020, data in cui militari libici avevano abbordato il peschereccio, sul quale l'appellante era impegnato in attività lavorativa nel corso di una battuta di pesca, avevano trattenuto e fatto sbarcare quest'ultimo nel porto di Bengasi, dove lo avevano poi ristretto in carcere sino al 17/12/2020. Da quel momento, aveva dedotto il ricorrente, si era venuta a delineare una situazione che ne aveva oggettivamente impedito lo svolgimento di attività lavorativa e che pertanto era assimilabile all'inabilità assoluta derivante da infortunio, come tale indennizzabile. Osservava di contro il Tribunale che il presupposto del diritto all'indennità per l'inabilità temporanea assoluta è una impossibilità fisica ed assoluta, derivante da infortunio o malattia, di prestare la propria attività lavorativa, conseguente ad uno stato patologico, certificato da un medico e a tale situazione non poteva essere assimilato lo stato costrittivo di prigionia, denunciato dal lavoratore. Soggiungeva inoltre, che dall'evento denunciato all' era sì derivato uno stato CP_1 patologico, ma lo stesso risultava attestato solo a partire dal 4/01/2021; era dunque corretto il provvedimento adottato dall che aveva riconosciuto l'indennità per CP_1 inabilità temporanea solo da tale data.
Avverso tale sentenza ha proposto appello . Parte_1
L' ha resistito al gravame. CP_1
Istruita con CTU medica, all'udienza del 14/11/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appello è infondato. Deduce l'appellante che il trattenimento presso un centro di detenzione libico, dallo stesso subito a partire dal 1/9/2020, avrebbe nella specie rappresentato un infortunio sul lavoro, in quanto concretizzatosi in una causa violenta, verificatasi in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa, da cui sarebbe derivata un'inabilità temporanea assoluta per tutto il tempo della detenzione;
la circostanza che la prima certificazione dello stato invalidante risalisse soltanto al 4/01/2021 era nella specie dipesa dal fatto che durante lo stato di restrizione lo stesso non aveva potuto acquisire alcuna certificazione medica e che, dopo il suo rilascio, era stato sottoposto a quarantena quale misura di prevenzione da contagio per COVID. Occorre premettere che, ai fini della qualificazione di un evento quale “infortunio sul lavoro” occorre non solo, come dedotto dall'appellante, che sia integrata una causa violenta e che la stessa si verifichi in occasione dell'espletamento di un'attività lavorativa, ma occorre necessariamente che da tale evento sia derivata a danno del lavoratore “la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni” (art. 2 d.p.r. n. 1124/1965) ovvero un danno biologico (art. 13, d.lgs. n. 38 del 2000). La fondatezza della domanda dipende, pertanto, nel caso di specie, dal positivo accertamento della retrodatazione dello stato di inabilità, nei termini sopra descritti, al momento, indicato dall'appellante, in cui costui venne sequestrato dalle autorità libiche, non potendo il mero stato di detenzione, in difetto di prova di tale inabilità, dare luogo alla chiesta tutela indennitaria, non rientrando tale evento tra quelli oggetto dell'assicurazione obbligatoria a carico dell' . CP_1
A tale stregua, tenuto conto della dedotta impossibilità, da parte dell'appellante, di procurarsi, durante il periodo di prigionia, documentazione medica attestante i postumi invalidanti asseritamente riportati a seguito del menzionato evento, è stata disposta CTU al fine di accertare, sulla base della documentazione in atti e dell'esame dell'appellante, se la patologia riscontrata dal Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, tale da determinare l'inabilità assoluta al lavoro, si fosse già manifestata in data anteriore a quella del suo accertamento, e di specificarne, in caso positivo, la decorrenza. Ebbene, all'esito dell'esame peritale il CTU nominato ha evidenziato che l'assenza di alcuna certificazione o documentazione medica in grado di provare la sussistenza di un'inabilità lavorativa per il periodo dal 1/9/2020 al 4/1/2021, costituisce condizione ostativa all'accertamento della sussistenza di una situazione di “malattia” anche per detto periodo. Non può esservi, pertanto, alcuno spazio per l'accoglimento dell'appello.
Malgrado la soccombenza non si dà luogo a condanna alle spese a carico dell'appellante, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 368/2023 emessa dal Tribunale di Marsala in data 16 maggio 2023. Dichiara non dovute dall'appellante le spese del giudizio di appello e pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. CP_1
Palermo 14 novembre 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco