TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 2052
TAR
Ordinanza presidenziale 19 febbraio 2024
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della P.A.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 186, commi 2, 5 e 6 d.lgs. n. 36/2023; carenza di potere; eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, carenza di motivazione ed erroneità dei presupposti

    Il potere dell’AC di definire le modalità di calcolo delle quote, ai sensi dell’art. 186, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, non si risolve in una mera indicazione matematica, ma include il potere di specificare un modus applicativo dei criteri legali, al fine di assicurare omogeneità d’azione e facilitare la negoziazione. La delibera non introduce criteri ultronei rispetto a quelli previsti dalla legge e i criteri stabiliti non comprimono irragionevolmente l’autonomia delle parti, lasciando margini di negoziazione e la possibilità di valorizzare i criteri anche a zero. Le griglie previste contengono limiti massimi di aumento, ma non impongono un aumento specifico, preservando la discrezionalità delle parti.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della nota ministeriale

    Poiché tutte le censure rivolte alla delibera AC n. 265/2023 sono state respinte, anche le doglianze relative all’illegittimità derivata delle note ministeriali, che ne fanno applicazione, sono infondate. Le note ministeriali hanno natura non provvedimentale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della nota ministeriale

    Poiché tutte le censure rivolte alla delibera AC n. 265/2023 sono state respinte, anche le doglianze relative all’illegittimità derivata delle note ministeriali, che ne fanno applicazione, sono infondate. Le note ministeriali hanno natura non provvedimentale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata della nota ministeriale

    Poiché tutte le censure rivolte alla delibera AC n. 265/2023 sono state respinte, anche le doglianze relative all’illegittimità derivata delle note ministeriali, che ne fanno applicazione, sono infondate. Le note ministeriali hanno natura non provvedimentale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata delle note AC

    Poiché tutte le censure rivolte alla delibera AC n. 265/2023 sono state respinte, anche le doglianze relative all’illegittimità derivata delle note AC, che ne fanno applicazione, sono infondate. Le note AC hanno natura non provvedimentale.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 186, commi 5 e 6, d.lgs. n. 36/2023; carenza di potere; eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, carenza di motivazione ed erroneità dei presupposti

    La delibera AC n. 265/2023, pur prevedendo che per le concessioni autostradali i criteri siano calcolati sulla base dei piani economici finanziari (art. 186, comma 6), non impedisce che le modalità applicative dei criteri generali (comma 5) siano utilizzate anche per i concessionari autostradali, in compatibilità con la disposizione speciale. Il comma 6 non esclude l’intervento dell’AC ai sensi del comma 5. La disposizione di interpretazione autentica di cui all’art. 15, l. n. 193/2024 ha confermato l’applicabilità delle disposizioni anche ai concessionari autostradali, incluso il comma 5.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 2052
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2052
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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