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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1440/2024
promossa da:
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(Avv. Parte_1
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione gratuito patrocinio
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., 170 d.p.r. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, l'Avv. Parte_1
in qualità di difensore, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei
[...]
compensi ai sensi degli artt. 82, 130, 131 D.P.R. 115/2002 del 16.04.2024, emesso dal Tribunale di Lucca per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore per l'attività prestata in favore di
[...]
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile n. 5105/2019. Parte_2
A fondamento della propria domanda deduceva che, nel procedimento civile R.G. 5105/2019 dinanzi all'intestato Tribunale, aveva assistito , che era stata convenuta dal fratello Parte_2 CP_2
[...
, il quale aveva, inoltre, citato quali litisconsorti necessari la madre e gli altri due CP_3
fratelli, e;
che, in data 13.02.2020, aveva presentato Persona_1 Persona_2 Parte_2
a mezzo Pec istanza di ammissione al gratuito patrocinio davanti al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lucca, il quale, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, in data
09.05.2020 deliberava di ammettere l'istante al gratuito patrocinio;
che, con sentenza n. 547/2024, il
Tribunale di Lucca, accogliendo parzialmente le domande formulate dall'attore, condannava i convenuti , e, seppur in una minima parte, e l'attore Controparte_4 Parte_2 Persona_2
al pagamento di conguagli nei confronti degli altri eredi;
che, con la medesima sentenza, CP_2
il Tribunale di Lucca stabiliva che “La soccombenza reciproca delle parti… non può non avere
ricadute con riferimento alle spese di lite, apparendo congrua una parziale compensazione, nella
misura di 1/3. Per quanto concerne i restanti 2/3, essi vanno posti a carico dei convenuti, sebbene
non in misura eguale… Più concretamente, e cioè passando agli aspetti più strettamente
quantificatori, l'importo delle spese va calcolato avuto riguardo al valore di causa (costituito dalla
somma del valore della pluralità di domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti, in
ossequio al dettato dell'art. 10 c.p.c.), facendo applicazione di parametri superiori ai medi tabellari
stante l'indubbia complessità della controversia. Risulta dovuto, inoltre, un aumento connesso alla
presenza di più parti a norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, da commisurare al 25%. I 2/3
delle spese, pertanto, corrispondono a euro 15.000,00 oltre spese generali”; che, con istanza di liquidazione del Gratuito Patrocinio depositata in data 21.02.2024, veniva richiesta la liquidazione dei compensi maturati nel giudizio di merito, inquadrando il valore della causa come indeterminabile alto, stante la dichiarazione di valore contenuta nell'atto di citazione e la indubbia complessità della questione, e l'importo già decurtato del 50% ex art 130 T.U. Spese di Giustizia risultava essere pari ed € 13.429,29; che il Collegio, pur applicando il corretto scaglione di riferimento (euro 52.000,01-
260.000,00) ed aumentando 25% il compenso dovuto per la presenza di più parti, senza fornire alcuna motivazione, utilizzava i minimi tabellari previsti, riducendoli poi della metà come previsto dalla legge.
Tanto premesso, il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso,
rilevando la violazione degli articoli 82 e 130 D.P.R. n. 115 del 2002, articoli 4 e 5 D.M. 55 del 2014
sotto il profilo della mancata applicazione dei parametri medi e della omessa motivazione nella determinazione degli onorari del difensore.
In particolare, deduceva che il Giudice aveva determinato gli onorari del difensore applicando la diminuzione del 50% ai parametri medi, quindi applicando i c.d. parametri “minimi”, e dimezzando l'importo risultante in applicazione dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002; che, in applicazione dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 4 e 5 D.M. 55 del 2014, doveva ritenersi corretta l'applicazione dei parametri medi indicati nello scaglione di riferimento, anziché dei parametri minimi;
che, nella sentenza n. 547/2024 con cui è stato definito il giudizio, il Giudice, nel liquidare le spese di soccombenza, aveva ritenuto corretto addirittura aumentare al massimo ben tre fasi del procedimento
(fase di studio, introduttiva e decisionale), adducendo la seguente motivazione: “facendo
applicazione di parametri superiori ai medi tabellari stante l'indubbia complessità della
controversia”; che l'applicazione dei parametri medi, sui quali applicare il dimezzamento previsto dall'art. 130 T.U. Spese di Giustizia, era giustificata dalla indubbia complessità della controversia;
che anche l'esito della lite, rappresentato dalla reciproca soccombenza, non consentiva di applicare parametri inferiori ai medi, atteso il criterio assunto dal Tribunale di Lucca per la quantificazione dei compensi professionali liquidati in favore dell'attore, rappresentati per lo più dai valori massimi;
che il provvedimento di liquidazione in questione era, altresì, criticabile in quanto il Collegio non aveva fornito alcuna motivazione dell'importante scostamento rispetto all'applicazione dei parametri medi.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Parte resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. La causa è stata documentalmente istruita.
All'udienza del 18.12.2024, il Giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che l'art. 82 D.P.R. 115/2002, nel prevedere i criteri che il Giudice deve seguire nella liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
stabilisce che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con
decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed
indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti
assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
La disposizione sopraindicata deve, inoltre, essere coordinata con l'art. 130 D.P.R. 115/2002, in base al quale “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di
parte sono ridotti della metà”.
Nel caso di specie, il procedimento iscritto al n. 5105/2019 r.g., in cui il ricorrente ha prestato la propria attività difensiva, aveva ad oggetto la domanda di divisione dell'asse ereditario di Per_3
previo esperimento dell'azione di riduzione, nonché accertamento della simulazione e
[...]
nullità di atti di liberalità compiuti dal de cuius e dal coniuge.
Invero, in considerazione delle questioni affrontate nel procedimento, ritenute dal Collegio di indubbia complessità e tali da giustificare, in sede di liquidazione delle spese di lite, l'applicazione di valori superiori ai medi nello scaglione di valore di riferimento, ben può ritenersi che la liquidazione dei compensi per il ricorrente, difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio, possa essere fatta prendendo come parametro di riferimento le tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento
(da euro 52.001,00 a euro 260.000,00). Pertanto, considerato lo scaglione di valore sopraindicato e applicate le tariffe medie per lo stesso previsti, l'aumento del 25% per la pluralità delle parti e la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130
D.P.R. 115/2002, in riforma del decreto impugnato, può essere liquidata all'Avv. Parte_1
per l'attività svolta nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5105/2019 r.g, quale difensore di ammessa al gratuito patrocinio, la somma di euro 8.814,38 per compensi, oltre Iva, Parte_2
Cap e spese generali come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
facendo applicazione, in considerazione della semplicità della questione trattata, della natura contumaciale della causa, delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria che non si e' svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, in riforma del decreto impugnato, liquida all'Avv.
[...]
per l'attività svolta nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5105/2019 r.g., quale Parte_1
difensore di ammessa al gratuito patrocinio, la somma di euro 8.814,38 per Parte_2
compensi, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.
2) Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente procedimento,
che liquida in euro 1.700,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, CU e spese di notifica.
Lucca, 18.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1440/2024
promossa da:
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(Avv. Parte_1
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione gratuito patrocinio
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., 170 d.p.r. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, l'Avv. Parte_1
in qualità di difensore, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei
[...]
compensi ai sensi degli artt. 82, 130, 131 D.P.R. 115/2002 del 16.04.2024, emesso dal Tribunale di Lucca per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore per l'attività prestata in favore di
[...]
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile n. 5105/2019. Parte_2
A fondamento della propria domanda deduceva che, nel procedimento civile R.G. 5105/2019 dinanzi all'intestato Tribunale, aveva assistito , che era stata convenuta dal fratello Parte_2 CP_2
[...
, il quale aveva, inoltre, citato quali litisconsorti necessari la madre e gli altri due CP_3
fratelli, e;
che, in data 13.02.2020, aveva presentato Persona_1 Persona_2 Parte_2
a mezzo Pec istanza di ammissione al gratuito patrocinio davanti al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lucca, il quale, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, in data
09.05.2020 deliberava di ammettere l'istante al gratuito patrocinio;
che, con sentenza n. 547/2024, il
Tribunale di Lucca, accogliendo parzialmente le domande formulate dall'attore, condannava i convenuti , e, seppur in una minima parte, e l'attore Controparte_4 Parte_2 Persona_2
al pagamento di conguagli nei confronti degli altri eredi;
che, con la medesima sentenza, CP_2
il Tribunale di Lucca stabiliva che “La soccombenza reciproca delle parti… non può non avere
ricadute con riferimento alle spese di lite, apparendo congrua una parziale compensazione, nella
misura di 1/3. Per quanto concerne i restanti 2/3, essi vanno posti a carico dei convenuti, sebbene
non in misura eguale… Più concretamente, e cioè passando agli aspetti più strettamente
quantificatori, l'importo delle spese va calcolato avuto riguardo al valore di causa (costituito dalla
somma del valore della pluralità di domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti, in
ossequio al dettato dell'art. 10 c.p.c.), facendo applicazione di parametri superiori ai medi tabellari
stante l'indubbia complessità della controversia. Risulta dovuto, inoltre, un aumento connesso alla
presenza di più parti a norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, da commisurare al 25%. I 2/3
delle spese, pertanto, corrispondono a euro 15.000,00 oltre spese generali”; che, con istanza di liquidazione del Gratuito Patrocinio depositata in data 21.02.2024, veniva richiesta la liquidazione dei compensi maturati nel giudizio di merito, inquadrando il valore della causa come indeterminabile alto, stante la dichiarazione di valore contenuta nell'atto di citazione e la indubbia complessità della questione, e l'importo già decurtato del 50% ex art 130 T.U. Spese di Giustizia risultava essere pari ed € 13.429,29; che il Collegio, pur applicando il corretto scaglione di riferimento (euro 52.000,01-
260.000,00) ed aumentando 25% il compenso dovuto per la presenza di più parti, senza fornire alcuna motivazione, utilizzava i minimi tabellari previsti, riducendoli poi della metà come previsto dalla legge.
Tanto premesso, il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso,
rilevando la violazione degli articoli 82 e 130 D.P.R. n. 115 del 2002, articoli 4 e 5 D.M. 55 del 2014
sotto il profilo della mancata applicazione dei parametri medi e della omessa motivazione nella determinazione degli onorari del difensore.
In particolare, deduceva che il Giudice aveva determinato gli onorari del difensore applicando la diminuzione del 50% ai parametri medi, quindi applicando i c.d. parametri “minimi”, e dimezzando l'importo risultante in applicazione dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002; che, in applicazione dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002 e degli artt. 4 e 5 D.M. 55 del 2014, doveva ritenersi corretta l'applicazione dei parametri medi indicati nello scaglione di riferimento, anziché dei parametri minimi;
che, nella sentenza n. 547/2024 con cui è stato definito il giudizio, il Giudice, nel liquidare le spese di soccombenza, aveva ritenuto corretto addirittura aumentare al massimo ben tre fasi del procedimento
(fase di studio, introduttiva e decisionale), adducendo la seguente motivazione: “facendo
applicazione di parametri superiori ai medi tabellari stante l'indubbia complessità della
controversia”; che l'applicazione dei parametri medi, sui quali applicare il dimezzamento previsto dall'art. 130 T.U. Spese di Giustizia, era giustificata dalla indubbia complessità della controversia;
che anche l'esito della lite, rappresentato dalla reciproca soccombenza, non consentiva di applicare parametri inferiori ai medi, atteso il criterio assunto dal Tribunale di Lucca per la quantificazione dei compensi professionali liquidati in favore dell'attore, rappresentati per lo più dai valori massimi;
che il provvedimento di liquidazione in questione era, altresì, criticabile in quanto il Collegio non aveva fornito alcuna motivazione dell'importante scostamento rispetto all'applicazione dei parametri medi.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Parte resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. La causa è stata documentalmente istruita.
All'udienza del 18.12.2024, il Giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere che l'art. 82 D.P.R. 115/2002, nel prevedere i criteri che il Giudice deve seguire nella liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
stabilisce che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con
decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed
indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti
assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
La disposizione sopraindicata deve, inoltre, essere coordinata con l'art. 130 D.P.R. 115/2002, in base al quale “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di
parte sono ridotti della metà”.
Nel caso di specie, il procedimento iscritto al n. 5105/2019 r.g., in cui il ricorrente ha prestato la propria attività difensiva, aveva ad oggetto la domanda di divisione dell'asse ereditario di Per_3
previo esperimento dell'azione di riduzione, nonché accertamento della simulazione e
[...]
nullità di atti di liberalità compiuti dal de cuius e dal coniuge.
Invero, in considerazione delle questioni affrontate nel procedimento, ritenute dal Collegio di indubbia complessità e tali da giustificare, in sede di liquidazione delle spese di lite, l'applicazione di valori superiori ai medi nello scaglione di valore di riferimento, ben può ritenersi che la liquidazione dei compensi per il ricorrente, difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio, possa essere fatta prendendo come parametro di riferimento le tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento
(da euro 52.001,00 a euro 260.000,00). Pertanto, considerato lo scaglione di valore sopraindicato e applicate le tariffe medie per lo stesso previsti, l'aumento del 25% per la pluralità delle parti e la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130
D.P.R. 115/2002, in riforma del decreto impugnato, può essere liquidata all'Avv. Parte_1
per l'attività svolta nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5105/2019 r.g, quale difensore di ammessa al gratuito patrocinio, la somma di euro 8.814,38 per compensi, oltre Iva, Parte_2
Cap e spese generali come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
facendo applicazione, in considerazione della semplicità della questione trattata, della natura contumaciale della causa, delle tariffe minime dello scaglione di valore di riferimento (da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria che non si e' svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, in riforma del decreto impugnato, liquida all'Avv.
[...]
per l'attività svolta nell'ambito del procedimento iscritto al n. 5105/2019 r.g., quale Parte_1
difensore di ammessa al gratuito patrocinio, la somma di euro 8.814,38 per Parte_2
compensi, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.
2) Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente procedimento,
che liquida in euro 1.700,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, CU e spese di notifica.
Lucca, 18.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli