Articolo 9 della Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1
Articolo 8Articolo 10
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23 agosto 2016
Art. 9. Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. L' articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».
Entrata in vigore il 23 agosto 2016
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