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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1761/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ANNALISA CECCHETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in San Giuliano Terme (PI), via Lenin n.216, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUCA PAOLINI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Virgilio n.162, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) La figlia sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Pietrasanta (LU), via Campania, 12. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo dei genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
1 Prima settimana: due giorni della settimana, individuati, in base al calendario mensile, di comune accordo tra i coniugi, secondo i turni di lavori della signora e delle trasferte sig. Pt_1 Pt_2 dall'uscita da scuola sino al giorno seguente al rientro a scuola;
Seconda settimana: un giorno della settimana, individuato in base al calendario mensile, di comune accordo tra i coniugi, secondo i turni di lavori della signora e delle trasferte sig. Pt_1 Pt_2 dall'uscita da scuola sino al giorno seguente al rientro a scuola nonché il venerdì dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola del lunedì mattina successivo. Durante il periodo estivo, coincidente con la chiusura dell'anno scolastico, il padre potrà tenere con sé la piccola secondo i seguenti tempi di permanenza: Per_1
Prima settimana: due giorni a settimana anche non consecutivi, individuati, in base al calendario mensile, di comune accordo tra i coniugi, secondo i turni di lavori della signora e delle Pt_1 trasferte sig. dall'uscita al rientro il giorno successivo nel centro estivo che sarà di anno in Pt_2 anno scelto di comune accordo dei genitori. Seconda settimana: un giorno della settimana, individuato secondo un calendario mensile, di comune accordo tra i coniugi, secondo i turni di lavori della signora e delle trasferte sig. Pt_1 Pt_2 dall'uscita al rientro nel centro estivo che sarà di anno in anno scelto di comune accordo dei genitori. Nell'ipotesi in cui la bambina non dovesse frequentare il centro estivo il padre nei giorni suindicati si recherà a prendere presso il domicilio della madre alle ore 10 per ivi riportarla nei giorni Per_1 individuati sopra sempre alle ore 10 del giorno successivo. Sarà il padre a provvedere, dopo ciascun pernottamento, ad accompagnare la figlia a scuola o dalla madre. Relativamente alle festività, salvo diverso accordo intervenuto liberamente tra le parti, i genitori trascorreranno le stesse con la figlia in modo alternato. A decorrere dalle festività natalizie 2025/2026, salvo diverso accordo, nel rispetto del criterio dell'alternanza, la piccola trascorrerà con il padre la vigilia di Natale e Santo Stefano e con Per_1 la madre il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno secondo le modalità sopradescritte, e così gli anni a seguire sempre in modo alternato tra i genitori. Relativamente alle festività pasquali la figlia trascorrerà con ciascun genitore, ad anni Per_1 alterni, la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, l'anno successivo viceversa, alternando altresì le ulteriori festività del calendario (ad esempio: 25 aprile, Santo Patrono, Ferragosto, Primo Maggio…). Ciascun genitore, previo accordo con l'altro, potrà trascorrere con la figlia un periodo di vacanze di quindici giorni, di cui solo sette (nel massimo) consecutivi, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore la destinazione della vacanza ed un recapito dove l'altro genitore e la figlia siano sempre raggiungibili. Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori secondo la volontà e i desideri della piccola . Per_1
4) Il signor si impegna a corrispondere mensilmente alla signora a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia , entro il cinque di ogni mese, la somma di € 300,00, Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, mediante bonifico bancario.
5) I genitori concorreranno alle spese straordinarie necessarie alla figlia nella misura del 50 Per_1
% ciascuno con la precisazione che il genitore che ha anticipato tali spese dovrà essere rimborsato dall'altro genitore entro il termine di quindici giorni dall'invio dei documenti giustificativi di tali spese. Nel caso di spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo consenso, ciascun
2 genitore comunicherà all'altro la relativa richiesta anche tramite e-mail, sms o whatsapp e, in caso di assenza di diniego espresso nei cinque giorni successivi (fatta salva di richiesta di preventivi alternativi), la spesa si riterrà autorizzata. Le parti convengono che il carattere della straordinarietà sia riconosciuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti voci di spesa: Spese straordinarie per le quali non risulta necessario il preventivo consenso dei genitori:
- Spese mediche sanitarie: le spese connotate dal carattere di necessità e urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base o dal pediatra, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i tickets sanitari e le spese farmaceutiche conseguenti (quali a titolo esemplificativo le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche e acustiche).
- Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado, refezione scolastica, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite didattiche scolastiche organizzate in ambito giornaliero, trasporto pubblico (abbonamento autobus o scuolabus, treno o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino), spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
- Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo -scuola e baby sitter (se già prevista in costanza di matrimonio o quando si rende necessaria tale esigenza per impossibilità dell'altro genitore e delle altre figure gratuite come ad esempio i nonni), spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione della figlia (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della figlia, se acquistato con il consenso di entrambi i genitori, spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola o amici. Spese straordinarie che necessitano di previo accordo dei genitori con necessità di relativa documentazione:
- Spese mediche sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti presso specialisti privati ma erogati anche dal SSN, esami diagnostici presso strutture private, analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti da entrambi i genitori.
- Spese scolastiche: lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica e acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per l'università all'estero, spese per alloggio fuori sede relativo alla frequenza universitaria e utenze domestiche, corsi post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private.
- Spese extrascolastiche: baby sitter se non presenti in costanza di matrimonio, viaggi e vacanze effettuati in autonomia dalla figlia, attività sportiva anche non agonistica (compresa la spesa dell'attrezzatura e di quanto necessario per partecipare a gare e tornei comprendendo le spese di trasporto), attività ludico-ricreative, cellulare, spese relative all'imposta di bollo e assicurazione RC del mezzo in uso alla figlia se acquistato senza il consenso dell'altro genitore, conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private, spese per comunione, cresima. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
3 6)Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo circa le modalità di restituzione di un prestito infruttifero di € 1500,00, concesso, a suo tempo, dalla signora in favore del signor Pt_1 Pt_2 nonché del rimborso delle spese straordinarie per la figlia anticipate per intero dalla signora Per_1
dal momento della separazione di fatto sino ad oggi, per un totale di € 421,55 -. Totale da Pt_1 corrispondere/restituire € 1.921,55 -: il sig. i impegna a corrispondere, in favore della signora Pt_2
la somma mensile di € 100,00 in diciotto rate, nonché una rata finale, a saldo, di € 121,55 Pt_1
(prima rata Marzo 2025) con bonifico bancario entro il cinque di ogni mese. 7) La signora a far data dal maggio 2024, momento in cui il sig. lasciava la casa Pt_1 Pt_2 familiare, ha provveduto interamente al mantenimento ordinario della figlia , pertanto, il sig. Per_1 riconosce all'altro coniuge la somma pari ad € 900,00 quale somma arretrata a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento della figlia, somma che il sig. i impegna a restituire in dodici rate Pt_2 con decorrenza dal mese di Marzo 2025. Il sig. provvederà inoltre a rifondere alla sig.ra Pt_2 la somma di € 139,50 per addebito Vodafone entro il 31.3.2025. Pt_1
8) Fatta eccezione per le obbligazioni di restituzione, di cui al punto 6) e al punto 7) assunte dal sig. nei confronti della signora e per le altre obbligazioni assunte con la sottoscrizione Pt_2 Pt_1 del presente atto, i coniugi reciprocamente riconoscono e dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale e economico. Di reputarsi integralmente soddisfatti in ogni loro pretesa e, conseguentemente, di nulla più pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione in dipendenza del pregresso matrimonio.
9) L'assegno unico ed universale per la figlia a carico ex d.lgs. n. 230/2021 e successive specificazioni/integrazioni verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla signora Pt_1
10) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia fermo restando l'obbligo di preventivo accordo tra i genitori ai fini Per_1 dell'espatrio della stessa minore.
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti non riconoscendosi reciprocamente alcun mantenimento.
12) I coniugi si impegnano a tenere un comportamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
13) I coniugi concordano, nel caso in cui intraprendessero una nuova relazione sentimentale con carattere di stabilità, di introdurre la nuova figura del compagno o della compagna con modalità graduale sempre nel rispetto dell'interesse superiore della figlia.
14) Le competenze e le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 12/9/2021, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
22/10/2021), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
4 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 12/9/2021, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 31, Parte 1, dell'Anno 2021, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ANNALISA CECCHETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in San Giuliano Terme (PI), via Lenin n.216, giusta procura in atti e
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUCA PAOLINI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Virgilio n.162, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) La figlia sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Pietrasanta (LU), via Campania, 12. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo dei genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
1 Prima settimana: due giorni della settimana, individuati, in base al calendario mensile, di comune accordo tra i coniugi, secondo i turni di lavori della signora e delle trasferte sig. Pt_1 Pt_2 dall'uscita da scuola sino al giorno seguente al rientro a scuola;
Seconda settimana: un giorno della settimana, individuato in base al calendario mensile, di comune accordo tra i coniugi, secondo i turni di lavori della signora e delle trasferte sig. Pt_1 Pt_2 dall'uscita da scuola sino al giorno seguente al rientro a scuola nonché il venerdì dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola del lunedì mattina successivo. Durante il periodo estivo, coincidente con la chiusura dell'anno scolastico, il padre potrà tenere con sé la piccola secondo i seguenti tempi di permanenza: Per_1
Prima settimana: due giorni a settimana anche non consecutivi, individuati, in base al calendario mensile, di comune accordo tra i coniugi, secondo i turni di lavori della signora e delle Pt_1 trasferte sig. dall'uscita al rientro il giorno successivo nel centro estivo che sarà di anno in Pt_2 anno scelto di comune accordo dei genitori. Seconda settimana: un giorno della settimana, individuato secondo un calendario mensile, di comune accordo tra i coniugi, secondo i turni di lavori della signora e delle trasferte sig. Pt_1 Pt_2 dall'uscita al rientro nel centro estivo che sarà di anno in anno scelto di comune accordo dei genitori. Nell'ipotesi in cui la bambina non dovesse frequentare il centro estivo il padre nei giorni suindicati si recherà a prendere presso il domicilio della madre alle ore 10 per ivi riportarla nei giorni Per_1 individuati sopra sempre alle ore 10 del giorno successivo. Sarà il padre a provvedere, dopo ciascun pernottamento, ad accompagnare la figlia a scuola o dalla madre. Relativamente alle festività, salvo diverso accordo intervenuto liberamente tra le parti, i genitori trascorreranno le stesse con la figlia in modo alternato. A decorrere dalle festività natalizie 2025/2026, salvo diverso accordo, nel rispetto del criterio dell'alternanza, la piccola trascorrerà con il padre la vigilia di Natale e Santo Stefano e con Per_1 la madre il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno secondo le modalità sopradescritte, e così gli anni a seguire sempre in modo alternato tra i genitori. Relativamente alle festività pasquali la figlia trascorrerà con ciascun genitore, ad anni Per_1 alterni, la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, l'anno successivo viceversa, alternando altresì le ulteriori festività del calendario (ad esempio: 25 aprile, Santo Patrono, Ferragosto, Primo Maggio…). Ciascun genitore, previo accordo con l'altro, potrà trascorrere con la figlia un periodo di vacanze di quindici giorni, di cui solo sette (nel massimo) consecutivi, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore la destinazione della vacanza ed un recapito dove l'altro genitore e la figlia siano sempre raggiungibili. Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori secondo la volontà e i desideri della piccola . Per_1
4) Il signor si impegna a corrispondere mensilmente alla signora a titolo di Pt_2 Pt_1 contributo al mantenimento della figlia , entro il cinque di ogni mese, la somma di € 300,00, Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, mediante bonifico bancario.
5) I genitori concorreranno alle spese straordinarie necessarie alla figlia nella misura del 50 Per_1
% ciascuno con la precisazione che il genitore che ha anticipato tali spese dovrà essere rimborsato dall'altro genitore entro il termine di quindici giorni dall'invio dei documenti giustificativi di tali spese. Nel caso di spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo consenso, ciascun
2 genitore comunicherà all'altro la relativa richiesta anche tramite e-mail, sms o whatsapp e, in caso di assenza di diniego espresso nei cinque giorni successivi (fatta salva di richiesta di preventivi alternativi), la spesa si riterrà autorizzata. Le parti convengono che il carattere della straordinarietà sia riconosciuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti voci di spesa: Spese straordinarie per le quali non risulta necessario il preventivo consenso dei genitori:
- Spese mediche sanitarie: le spese connotate dal carattere di necessità e urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base o dal pediatra, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i tickets sanitari e le spese farmaceutiche conseguenti (quali a titolo esemplificativo le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche e acustiche).
- Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado, refezione scolastica, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite didattiche scolastiche organizzate in ambito giornaliero, trasporto pubblico (abbonamento autobus o scuolabus, treno o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino), spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
- Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo -scuola e baby sitter (se già prevista in costanza di matrimonio o quando si rende necessaria tale esigenza per impossibilità dell'altro genitore e delle altre figure gratuite come ad esempio i nonni), spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione della figlia (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della figlia, se acquistato con il consenso di entrambi i genitori, spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola o amici. Spese straordinarie che necessitano di previo accordo dei genitori con necessità di relativa documentazione:
- Spese mediche sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti presso specialisti privati ma erogati anche dal SSN, esami diagnostici presso strutture private, analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti da entrambi i genitori.
- Spese scolastiche: lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica e acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per l'università all'estero, spese per alloggio fuori sede relativo alla frequenza universitaria e utenze domestiche, corsi post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private.
- Spese extrascolastiche: baby sitter se non presenti in costanza di matrimonio, viaggi e vacanze effettuati in autonomia dalla figlia, attività sportiva anche non agonistica (compresa la spesa dell'attrezzatura e di quanto necessario per partecipare a gare e tornei comprendendo le spese di trasporto), attività ludico-ricreative, cellulare, spese relative all'imposta di bollo e assicurazione RC del mezzo in uso alla figlia se acquistato senza il consenso dell'altro genitore, conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private, spese per comunione, cresima. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
3 6)Le parti danno atto di aver raggiunto un accordo circa le modalità di restituzione di un prestito infruttifero di € 1500,00, concesso, a suo tempo, dalla signora in favore del signor Pt_1 Pt_2 nonché del rimborso delle spese straordinarie per la figlia anticipate per intero dalla signora Per_1
dal momento della separazione di fatto sino ad oggi, per un totale di € 421,55 -. Totale da Pt_1 corrispondere/restituire € 1.921,55 -: il sig. i impegna a corrispondere, in favore della signora Pt_2
la somma mensile di € 100,00 in diciotto rate, nonché una rata finale, a saldo, di € 121,55 Pt_1
(prima rata Marzo 2025) con bonifico bancario entro il cinque di ogni mese. 7) La signora a far data dal maggio 2024, momento in cui il sig. lasciava la casa Pt_1 Pt_2 familiare, ha provveduto interamente al mantenimento ordinario della figlia , pertanto, il sig. Per_1 riconosce all'altro coniuge la somma pari ad € 900,00 quale somma arretrata a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento della figlia, somma che il sig. i impegna a restituire in dodici rate Pt_2 con decorrenza dal mese di Marzo 2025. Il sig. provvederà inoltre a rifondere alla sig.ra Pt_2 la somma di € 139,50 per addebito Vodafone entro il 31.3.2025. Pt_1
8) Fatta eccezione per le obbligazioni di restituzione, di cui al punto 6) e al punto 7) assunte dal sig. nei confronti della signora e per le altre obbligazioni assunte con la sottoscrizione Pt_2 Pt_1 del presente atto, i coniugi reciprocamente riconoscono e dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale e economico. Di reputarsi integralmente soddisfatti in ogni loro pretesa e, conseguentemente, di nulla più pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione in dipendenza del pregresso matrimonio.
9) L'assegno unico ed universale per la figlia a carico ex d.lgs. n. 230/2021 e successive specificazioni/integrazioni verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla signora Pt_1
10) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia fermo restando l'obbligo di preventivo accordo tra i genitori ai fini Per_1 dell'espatrio della stessa minore.
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti non riconoscendosi reciprocamente alcun mantenimento.
12) I coniugi si impegnano a tenere un comportamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
13) I coniugi concordano, nel caso in cui intraprendessero una nuova relazione sentimentale con carattere di stabilità, di introdurre la nuova figura del compagno o della compagna con modalità graduale sempre nel rispetto dell'interesse superiore della figlia.
14) Le competenze e le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 12/9/2021, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
22/10/2021), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
4 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 12/9/2021, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 31, Parte 1, dell'Anno 2021, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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