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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/07/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 326/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 4/2025 emessa il 15/1/2025 ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale
[...]
, in persona del Suo legale rappresentante p.t.. Parte_1
TRA
(C.F./P.IVA: ), in persona del liquidatore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in San Giovanni Rotondo (FG - 71013), Controparte_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Pasquale CASO Controparte_2 reclamante E (C.F. Controparte_3
, in persona del Suo Curatore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Controparte_4
Paola DE SIO (codice fiscale – pec: , elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi DI LEO, sito in Bari alla Via N. Piccinni 33
nonché
in persona del Suo legale rappresentante p.t., contumace Controparte_5
in persona del Suo legale rappresentante p.t., Controparte_6 contumace
Reclamati
FATTO e DIRITTO
Va premesso in fatto che la era stata posta in liquidazione volontaria in Parte_1 data 11/07/2024, con successiva cancellazione dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di GG in data 07/08/2024. La liquidazione volontaria era chiusa con deposito del bilancio finale di liquidazione presso la
C.C.I.A.A. di GG , depositato unitamente al riparto finale in favore del sig. Controparte_1 unico socio, già amministratore e poi liquidatore, per euro 650,00, pur in presenza di passività e stato di insolvenza per oltre euro 300.000,00 (come poi accertato in sede di stato passivo definitivo, depositato e dichiarato esecutivo il 25/03/2025);
La e la in qualità Controparte_5 Controparte_6 di parti creditrici nei confronti della , proponevano ricorso al Tribunale di GG, Parte_1 chiedendo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della debitrice, depositando documentazione a sostegno;
Il Tribunale di GG, all'esito dell'istruttoria, riteneva sussistente lo stato di insolvenza della Pt_1
e con sentenza n. 4/2025 del 15/1/2025 e disponeva l'apertura della procedura di liquidazione
[...] giudiziale, ritenendo che, dagli atti dell'istruttoria, era risultato che la società resistente fosse un'impresa commerciale.
Con reclamo depositato in data 17 febbraio 2025 ha adito questa Corte di Appello al Parte_1 fine di veder revocare la sentenza n. 4/2025 dal Tribunale di GG con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
La reclamante con l'unico motivo di impugnazione contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c, C.C.I.I., affermando di non poter essere sottoposta a liquidazione giudiziale, stante la propria natura di impresa agricola e a sostegno allega documentazione da cui si evincerebbe la vendita a terzi unicamente di prodotti propri.
Costituitasi, la ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso Controparte_7 stante la asserita nullità insanabile del reclamo e la improcedibilità dello stesso, per “assenza e comunque per difetto di procura alle liti dal momento che il ricorso è stato proposto in forza della procura rilasciata per il giudizio davanti al Tribunale di GG per la liquidazione giudiziale e non per proporre il reclamo” con conseguente invalidità insanabile della medesima.
Nel merito ha chiesto il rigetto del reclamo sostenendone l'infondatezza.
All'odierna udienza cartolare, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
****
A giudizio della Corte l'eccezione di nullità del reclamo, per difetto di procura, non è fondata. Si legge infatti nel mandato alle liti depositato che la procura è stata rilasciata per la procedura di liquidazione. E' vero che si fa riferimento alla pendenza presso il Tribunale di GG ma ciò che va valorizzato è il riferimento alla procedura di liquidazione che ben può svolgersi in più gradi. Il reclamo non può, comunque essere accolto.
Rilevato che la ha impugnato la sentenza del Tribunale di GG unicamente con Parte_1 riferimento alla ritenuta non soggezione a liquidazione della stessa stante la sua natura agricola, senza nulla obiettare con riferimento alla debitoria e allo stato di insolvenza, questa Corte ritiene di condividere la motivazione resa dal primo giudice, peraltro suffragata dalla pressoché unanime giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Come, infatti, rilevato anche dal Tribunale di GG, nella pronuncia impugnata, le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività - con conseguente irrilevanza anche dell'attività agricola esercitata (Cass.
14180/2022) - poiché esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento stesso della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, e non già quale conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività, come avviene per gli imprenditori individuali.
Difatti, mentre gli imprenditori individuali sono identificati dall'esercizio in concreto dell'attività, per le società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione (Cass. 23157/2018; cfr. Cass.
6968/2019, 28015/2013, 21991/2012). Più precisamente, ai fini dell'esenzione dal fallimento di un'impresa, costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale, non rileva l'attività agricola effettivamente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall'imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività; le società costituite per svolgere attività commerciale possono essere soggette a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di tale attività, in quanto la qualifica di imprenditore commerciale è acquisita sin dalla costituzione delle stesse sulla base dello statuto societario (Cassazione civile sez. I, 16/01/2024,
n.1577). Nella fattispecie concreta, l'esame della visura societaria e l'atto costitutivo, allegati in atti, hanno evidenziato che la odierna debitrice, parte reclamante, non è impresa agricola in quanto iscritta non già quale impresa agricola nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese, ma quale impresa “ordinaria”.
Inoltre, l'oggetto sociale indica, unitamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento animali, anche tutta una serie di attività commerciali.
Segnatamente, si legge: “la società, nel rispetto e nei limiti previsti dalla legge e con esclusione di tutte le attività riservate a particolari tipi di società, ha per oggetto le seguenti attività: - coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento animali;
- acquistare o assumere in affitto, in comodato o in qualsiasi altra forma terreni e suoli per adibirli alla coltivazione di frutta, verdura, ortaggi, legumi, cereali e prodotti agricoli in genere;
- condurre direttamente o indirettamente terreni e suoli coltivabili;
- esercitare allevamento zootecnico;
- manipolare, conservare, trasformare e commercializzare all'ingrosso o al dettaglio prodotti agricoli;
- svolgere attività ed assumere operai per conto proprio e/o di terzi;
- commercializzare attrezzature, macchinari, sementi, concimi, fitofarmaci, antiparassitari e materiali di consumo per l'agricoltura; - realizzare opere edili e strutture metalliche destinate all'esercizio dell'impresa agricola;
- svolgere attività di import export dei prodotti frutto dell'impresa sociale;
- svolgere attività di autotrasporto per conto proprio e/o di terzi per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima o aerea di prodotti agricoli e per l'agricoltura; - lavori agricoli per conto terzi: aratura, trebbiatura, potatura ecc.. ed ogni altra lavorazione necessaria alla coltivazione ed alla conduzione del fondo;
la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, anche se non compresa nell'elenco di cui sopra (esclusa la raccolta del risparmio) oltre che finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sia ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, compiere ogni operazione immobiliare e commerciale, assumere partecipazioni, sia direttamente che indirettamente, in altre società, consorzi o imprese in genere aventi scopi analoghi, affini o comunque connessi all'oggetto sociale e, fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori, compiere ogni operazione mobiliare e finanziaria, non nei confronti del pubblico;
tali operazioni devono avere carattere non prevalente e/o strumentale rispetto all'oggetto sociale….”.
Ne deriva che la , essendo costituita in forma societaria Parte_1
e prevedendo nell'oggetto statutario anche l'esercizio di attività commerciali, non poteva essere ritenuta esente dalla liquidazione giudiziale, che correttamente e legittimamente è stata aperta.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, va evidenziato che a mente dell'art. 2697, comma 2,
c.c., - e in forza del generale principio di vicinanza della prova- mentre chi chiede la apertura della liquidazione giudiziale (in precedenza la dichiarazione di fallimento) di un imprenditore qualificato come agricolo, deve provare ed allegare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a dimostrare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale, quindi la qualità di imprenditore del soggetto debitore e la sua incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento, grava invece su chi invochi l'esenzione dalla liquidazione (prima, dal fallimento), assumendo la riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo (in questo senso, Cass. 2153/2023, 3647/2023), sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, “…soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali…” (Cass. 16614/2016,
1049/2021, 9353/2022, 9308/2023, 32977/2023). Nel caso concreto, è evidente che sarebbe stato onere della reclamante provare la sussistenza di fatti impeditivi, quindi eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali dell'impresa, o l'esistenza di uno “status” imprenditoriale speciale (imprenditore agricolo) che lo sottraesse alla liquidazione, in quanto, come ripetuto, secondo gli esiti dell'istruttoria prefallimentare, la è annoverabile fra gli imprenditori commerciali, come tale soggetta a Pt_1 liquidazione giudiziale.
Nella specie, la reclamante, né durante la fase pre-fallimentare né nel giudizio di reclamo ha prodotto la documentazione contabile ed i libri sociali obbligatori, né ha offerto la prova di una effettiva attività esclusivamente e/o prevalentemente agricola, tale da superare le risultanze probatorie ed evidenze documentali della visure e comunque dello statuto, e neppure ha offerto una prova certa e inequivoca di un ciclo biologico e produttivo continuo delle piante destinate alla vendita, limitandosi, nella presente fase ad allegare documentazione generica e incompleta riferita allo svolgimento di attività agricola non utile a dimostrarne l'effettiva e concreta esecuzione ovvero la continuità ed interezza del ciclo produttivo sino alla commercializzazione. ha infatti depositato con il reclamo n. 4 fatture di vendita (la n. 1-3-4-8 del 2023) Parte_1 relative ad arco temporale irrisorio (gennaio -febbraio 2023), alcuni contratti di affitto agrario
(relativi a brevi periodi e a terreni di modesta estensione in una zona geografica diversa da quella in cui aveva la sede legale) e alcuni contratti di lavoro stagionale e a tempo determinato, senza produrre i libri e le scritture obbligatorie (segnatamente il libro unico del lavoro).
Peraltro, i contratti di compartecipazione allegati sono privi di data certa ed opponibile alla liquidazione e dagli stessi emerge che il ruolo della società è incentrato principalmente sulla commercializzazione del prodotto, con esclusione delle fasi effettive della coltivazione e della lavorazione. Inoltre, nei contratti la è indicata come contraente di una “compartecipazione senza Parte_1 conduzione”, a conferma di un ruolo essenzialmente commerciale, estraneo al ciclo produttivo ed alla gestione dei fondi, affidati alle controparti negoziali.
Come evidenziato dalla Curatela, dalla documentazione allegata emerge uno squilibrio tra le materie prime acquistate (accumulando una ingente debitoria) ed i prodotti coltivati e trasformati, così da doversi escludere l'utilizzazione delle sementi, delle piantine, dei concimi, del carburante, in cicli di coltivazione effettuata per la società oggi sottoposta a liquidazione giudiziale, a favore della loro cessione, a vario titolo, a terzi e comunque della vendita a terzi di prodotti della terra non coltivati (e non propri).
Né la reclamante ha fornito spiegazioni in ordine alla sproporzione tra la merce acquistata per la produzione e la merce poi prodotta e venduta o la manodopera assunta, considerata, altresì,
l'assenza di beni strumentali, posto che le immobilizzazioni materiali (trattori, automezzi, autoveicoli e mezzi agricoli) risultano essere state alienate prima della liquidazione, con svilimento del patrimonio sociale;
per contro, ha evidenziato la Curatela, che alla data della liquidazione non sono rinvenute né scorte né materiali né beni strumentali, a conferma della natura prettamente commerciale dell'attività svolta dalla società.
Va poi segnalato che la merce acquistata in parte veniva consegnata presso località diverse dalla sede sociale (Campomarino e San Giovanni Rotondo), senza dimostrazione di una attività ivi svolta;
inoltre, in San Giovanni Rotondo (sede legale mai rinvenuta), non è stato possibile individuare né una sede operativa, né una sede legale, né il possesso di beni immobili da destinare all'agricoltura.
CP_ Inoltre, dalla documentazione richiamata dalla reclamante emerge che i lavoratori agricoli non fossero gli unici dipendenti della società e dalla nota dell'Agenzia delle Entrate, prodotta da Pt_1 si evince l'esistenza e l'attuazione, da parte della medesima, oltre che dei contratti di affitto, di altre operazioni di contenuto patrimoniale (di valore pari ad euro 10.000,00), e non, in cui la stessa srls risulta dante causa, ma di cui nulla riferisce.
Tanto in uno con la circostanza che non vi è stata la produzione dei libri e delle scritture, cosicché resta esclusa la possibilità di riscontri da parte di questo Ufficio.
Infine, le passività, riscontrate già nella fase prefallimentare per oltre 300.000,00 – ma verosimilmente suscettibili, a seguito della udienza di verifica delle domande di insinuazione tempestive, di aumento sino a oltre euro 400.000,00- appaiono eccessive per un'azienda agricola che ha svolto solo due esercizi interi di attività e che è stata posta in liquidazione, e poi cancellata, in evidente dissesto (nonostante il bilancio depositato del primo esercizio anno 2022 fosse stato chiuso con un utile civile di € 169.187,00).
Nella specie nulla ha allegato la reclamante per provare, come era suo onere, l'esenzione dalla qualifica di imprenditore commerciale mediante la prova della sussistenza di condizioni tali da ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli nell'alveo della definizione data dal terzo comma dell'articolo 2135 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3647 del 07/02/2023 (Rv. 666869
- 01)-. La esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno se non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse previste dall'articolo 2135, comma 3, del Cc assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex articolo 2135, comma 1, del Cc, il corrispondente onere probatorio, che nella specie non è stato assolto ed è precluso a questa Corte di valutare complessivamente l'attività svolta e le sue caratteristiche effettive non essendo stati prodotti i libri contabili.
Tanto premesso, come riscontrato dal primo giudice, non ha dimostrato Parte_1 il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e dall'unico bilancio depositato ed acquisito agli atti d'ufficio si rileva il superamento delle soglie di cui all'art. 2, lett. d), C.C.I. nell'esercizio del 2022: - totale attivo: € 396.008; - totale valore della produzione: € 415.386;
- totale debiti: € 226.32; i debiti scaduti e non pagati sono inoltre superiori all'importo di € 30.000,00
(art. 49, 5° comma, CCII), come si rileva chiaramente dallo stato passivo allegato e dalle domande di insinuazione.
Emerge infine uno stato di insolvenza conclamato, stante l'impotenza funzionale non transitoria di soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, in considerazione dell'assenza di una sede sociale, di beni inventariabili (come da dichiarazione del legale rappresentante), e della liquidazione volontaria protrattasi per soli 27 giorni prima della cancellazione della società.
Non può inoltre sottacersi il mancato pagamento dei fornitori, anche a seguito di scritture transattive, e l'esistenza di numerosi e rilevanti debiti di natura tributaria e previdenziale, come documentato dalle domande di insinuazione al passivo presentate dall' Controparte_9 CP_
e dall' a conferma del fatto che la società, nel corso dei due anni in cui è stata
[...] operativa non ha onorato le proprie obbligazioni, anche per importi di variabile entità, nei confronti dei fornitori e dei creditori istituzionali, così aggravando il dissesto per l'imputazione di rilevanti importi dovuti a sanzioni ed interessi.
Ebbene sul punto va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che
l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.” (Cfr. Cass. Sez. 6-1, n. 23437/2017).
L'insolvenza consiste pertanto nell'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività – cfr. anche Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 32280 del 02/11/2022 (Rv. 666226 - 01).
Nella specie, inoltre, la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta, dedotta dal Tribunale, non risulta in alcun modo contrastata dalla reclamante per dimostrarne l'infondatezza.
Lo stato di insolvenza non risulta quindi in alcun modo smentito dalla reclamante.
Il reclamo va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della Curatela reclamata secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni).
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da
[...]
., Parte_1
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la reclamante al pagamento, in favore dei reclamati la somma complessiva di
3.473,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12
Così deciso in Bari, l'8.07.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 326/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 4/2025 emessa il 15/1/2025 ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale
[...]
, in persona del Suo legale rappresentante p.t.. Parte_1
TRA
(C.F./P.IVA: ), in persona del liquidatore e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in San Giovanni Rotondo (FG - 71013), Controparte_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Pasquale CASO Controparte_2 reclamante E (C.F. Controparte_3
, in persona del Suo Curatore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Controparte_4
Paola DE SIO (codice fiscale – pec: , elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi DI LEO, sito in Bari alla Via N. Piccinni 33
nonché
in persona del Suo legale rappresentante p.t., contumace Controparte_5
in persona del Suo legale rappresentante p.t., Controparte_6 contumace
Reclamati
FATTO e DIRITTO
Va premesso in fatto che la era stata posta in liquidazione volontaria in Parte_1 data 11/07/2024, con successiva cancellazione dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di GG in data 07/08/2024. La liquidazione volontaria era chiusa con deposito del bilancio finale di liquidazione presso la
C.C.I.A.A. di GG , depositato unitamente al riparto finale in favore del sig. Controparte_1 unico socio, già amministratore e poi liquidatore, per euro 650,00, pur in presenza di passività e stato di insolvenza per oltre euro 300.000,00 (come poi accertato in sede di stato passivo definitivo, depositato e dichiarato esecutivo il 25/03/2025);
La e la in qualità Controparte_5 Controparte_6 di parti creditrici nei confronti della , proponevano ricorso al Tribunale di GG, Parte_1 chiedendo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della debitrice, depositando documentazione a sostegno;
Il Tribunale di GG, all'esito dell'istruttoria, riteneva sussistente lo stato di insolvenza della Pt_1
e con sentenza n. 4/2025 del 15/1/2025 e disponeva l'apertura della procedura di liquidazione
[...] giudiziale, ritenendo che, dagli atti dell'istruttoria, era risultato che la società resistente fosse un'impresa commerciale.
Con reclamo depositato in data 17 febbraio 2025 ha adito questa Corte di Appello al Parte_1 fine di veder revocare la sentenza n. 4/2025 dal Tribunale di GG con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
La reclamante con l'unico motivo di impugnazione contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c, C.C.I.I., affermando di non poter essere sottoposta a liquidazione giudiziale, stante la propria natura di impresa agricola e a sostegno allega documentazione da cui si evincerebbe la vendita a terzi unicamente di prodotti propri.
Costituitasi, la ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso Controparte_7 stante la asserita nullità insanabile del reclamo e la improcedibilità dello stesso, per “assenza e comunque per difetto di procura alle liti dal momento che il ricorso è stato proposto in forza della procura rilasciata per il giudizio davanti al Tribunale di GG per la liquidazione giudiziale e non per proporre il reclamo” con conseguente invalidità insanabile della medesima.
Nel merito ha chiesto il rigetto del reclamo sostenendone l'infondatezza.
All'odierna udienza cartolare, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
****
A giudizio della Corte l'eccezione di nullità del reclamo, per difetto di procura, non è fondata. Si legge infatti nel mandato alle liti depositato che la procura è stata rilasciata per la procedura di liquidazione. E' vero che si fa riferimento alla pendenza presso il Tribunale di GG ma ciò che va valorizzato è il riferimento alla procedura di liquidazione che ben può svolgersi in più gradi. Il reclamo non può, comunque essere accolto.
Rilevato che la ha impugnato la sentenza del Tribunale di GG unicamente con Parte_1 riferimento alla ritenuta non soggezione a liquidazione della stessa stante la sua natura agricola, senza nulla obiettare con riferimento alla debitoria e allo stato di insolvenza, questa Corte ritiene di condividere la motivazione resa dal primo giudice, peraltro suffragata dalla pressoché unanime giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Come, infatti, rilevato anche dal Tribunale di GG, nella pronuncia impugnata, le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività - con conseguente irrilevanza anche dell'attività agricola esercitata (Cass.
14180/2022) - poiché esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento stesso della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, e non già quale conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività, come avviene per gli imprenditori individuali.
Difatti, mentre gli imprenditori individuali sono identificati dall'esercizio in concreto dell'attività, per le società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione (Cass. 23157/2018; cfr. Cass.
6968/2019, 28015/2013, 21991/2012). Più precisamente, ai fini dell'esenzione dal fallimento di un'impresa, costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale, non rileva l'attività agricola effettivamente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall'imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività; le società costituite per svolgere attività commerciale possono essere soggette a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di tale attività, in quanto la qualifica di imprenditore commerciale è acquisita sin dalla costituzione delle stesse sulla base dello statuto societario (Cassazione civile sez. I, 16/01/2024,
n.1577). Nella fattispecie concreta, l'esame della visura societaria e l'atto costitutivo, allegati in atti, hanno evidenziato che la odierna debitrice, parte reclamante, non è impresa agricola in quanto iscritta non già quale impresa agricola nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese, ma quale impresa “ordinaria”.
Inoltre, l'oggetto sociale indica, unitamente alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento animali, anche tutta una serie di attività commerciali.
Segnatamente, si legge: “la società, nel rispetto e nei limiti previsti dalla legge e con esclusione di tutte le attività riservate a particolari tipi di società, ha per oggetto le seguenti attività: - coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento animali;
- acquistare o assumere in affitto, in comodato o in qualsiasi altra forma terreni e suoli per adibirli alla coltivazione di frutta, verdura, ortaggi, legumi, cereali e prodotti agricoli in genere;
- condurre direttamente o indirettamente terreni e suoli coltivabili;
- esercitare allevamento zootecnico;
- manipolare, conservare, trasformare e commercializzare all'ingrosso o al dettaglio prodotti agricoli;
- svolgere attività ed assumere operai per conto proprio e/o di terzi;
- commercializzare attrezzature, macchinari, sementi, concimi, fitofarmaci, antiparassitari e materiali di consumo per l'agricoltura; - realizzare opere edili e strutture metalliche destinate all'esercizio dell'impresa agricola;
- svolgere attività di import export dei prodotti frutto dell'impresa sociale;
- svolgere attività di autotrasporto per conto proprio e/o di terzi per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima o aerea di prodotti agricoli e per l'agricoltura; - lavori agricoli per conto terzi: aratura, trebbiatura, potatura ecc.. ed ogni altra lavorazione necessaria alla coltivazione ed alla conduzione del fondo;
la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, anche se non compresa nell'elenco di cui sopra (esclusa la raccolta del risparmio) oltre che finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sia ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, compiere ogni operazione immobiliare e commerciale, assumere partecipazioni, sia direttamente che indirettamente, in altre società, consorzi o imprese in genere aventi scopi analoghi, affini o comunque connessi all'oggetto sociale e, fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori, compiere ogni operazione mobiliare e finanziaria, non nei confronti del pubblico;
tali operazioni devono avere carattere non prevalente e/o strumentale rispetto all'oggetto sociale….”.
Ne deriva che la , essendo costituita in forma societaria Parte_1
e prevedendo nell'oggetto statutario anche l'esercizio di attività commerciali, non poteva essere ritenuta esente dalla liquidazione giudiziale, che correttamente e legittimamente è stata aperta.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, va evidenziato che a mente dell'art. 2697, comma 2,
c.c., - e in forza del generale principio di vicinanza della prova- mentre chi chiede la apertura della liquidazione giudiziale (in precedenza la dichiarazione di fallimento) di un imprenditore qualificato come agricolo, deve provare ed allegare i fatti costitutivi della pretesa, ossia la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi idonei, in astratto, a dimostrare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale, quindi la qualità di imprenditore del soggetto debitore e la sua incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento, grava invece su chi invochi l'esenzione dalla liquidazione (prima, dal fallimento), assumendo la riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo (in questo senso, Cass. 2153/2023, 3647/2023), sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, “…soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali…” (Cass. 16614/2016,
1049/2021, 9353/2022, 9308/2023, 32977/2023). Nel caso concreto, è evidente che sarebbe stato onere della reclamante provare la sussistenza di fatti impeditivi, quindi eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali dell'impresa, o l'esistenza di uno “status” imprenditoriale speciale (imprenditore agricolo) che lo sottraesse alla liquidazione, in quanto, come ripetuto, secondo gli esiti dell'istruttoria prefallimentare, la è annoverabile fra gli imprenditori commerciali, come tale soggetta a Pt_1 liquidazione giudiziale.
Nella specie, la reclamante, né durante la fase pre-fallimentare né nel giudizio di reclamo ha prodotto la documentazione contabile ed i libri sociali obbligatori, né ha offerto la prova di una effettiva attività esclusivamente e/o prevalentemente agricola, tale da superare le risultanze probatorie ed evidenze documentali della visure e comunque dello statuto, e neppure ha offerto una prova certa e inequivoca di un ciclo biologico e produttivo continuo delle piante destinate alla vendita, limitandosi, nella presente fase ad allegare documentazione generica e incompleta riferita allo svolgimento di attività agricola non utile a dimostrarne l'effettiva e concreta esecuzione ovvero la continuità ed interezza del ciclo produttivo sino alla commercializzazione. ha infatti depositato con il reclamo n. 4 fatture di vendita (la n. 1-3-4-8 del 2023) Parte_1 relative ad arco temporale irrisorio (gennaio -febbraio 2023), alcuni contratti di affitto agrario
(relativi a brevi periodi e a terreni di modesta estensione in una zona geografica diversa da quella in cui aveva la sede legale) e alcuni contratti di lavoro stagionale e a tempo determinato, senza produrre i libri e le scritture obbligatorie (segnatamente il libro unico del lavoro).
Peraltro, i contratti di compartecipazione allegati sono privi di data certa ed opponibile alla liquidazione e dagli stessi emerge che il ruolo della società è incentrato principalmente sulla commercializzazione del prodotto, con esclusione delle fasi effettive della coltivazione e della lavorazione. Inoltre, nei contratti la è indicata come contraente di una “compartecipazione senza Parte_1 conduzione”, a conferma di un ruolo essenzialmente commerciale, estraneo al ciclo produttivo ed alla gestione dei fondi, affidati alle controparti negoziali.
Come evidenziato dalla Curatela, dalla documentazione allegata emerge uno squilibrio tra le materie prime acquistate (accumulando una ingente debitoria) ed i prodotti coltivati e trasformati, così da doversi escludere l'utilizzazione delle sementi, delle piantine, dei concimi, del carburante, in cicli di coltivazione effettuata per la società oggi sottoposta a liquidazione giudiziale, a favore della loro cessione, a vario titolo, a terzi e comunque della vendita a terzi di prodotti della terra non coltivati (e non propri).
Né la reclamante ha fornito spiegazioni in ordine alla sproporzione tra la merce acquistata per la produzione e la merce poi prodotta e venduta o la manodopera assunta, considerata, altresì,
l'assenza di beni strumentali, posto che le immobilizzazioni materiali (trattori, automezzi, autoveicoli e mezzi agricoli) risultano essere state alienate prima della liquidazione, con svilimento del patrimonio sociale;
per contro, ha evidenziato la Curatela, che alla data della liquidazione non sono rinvenute né scorte né materiali né beni strumentali, a conferma della natura prettamente commerciale dell'attività svolta dalla società.
Va poi segnalato che la merce acquistata in parte veniva consegnata presso località diverse dalla sede sociale (Campomarino e San Giovanni Rotondo), senza dimostrazione di una attività ivi svolta;
inoltre, in San Giovanni Rotondo (sede legale mai rinvenuta), non è stato possibile individuare né una sede operativa, né una sede legale, né il possesso di beni immobili da destinare all'agricoltura.
CP_ Inoltre, dalla documentazione richiamata dalla reclamante emerge che i lavoratori agricoli non fossero gli unici dipendenti della società e dalla nota dell'Agenzia delle Entrate, prodotta da Pt_1 si evince l'esistenza e l'attuazione, da parte della medesima, oltre che dei contratti di affitto, di altre operazioni di contenuto patrimoniale (di valore pari ad euro 10.000,00), e non, in cui la stessa srls risulta dante causa, ma di cui nulla riferisce.
Tanto in uno con la circostanza che non vi è stata la produzione dei libri e delle scritture, cosicché resta esclusa la possibilità di riscontri da parte di questo Ufficio.
Infine, le passività, riscontrate già nella fase prefallimentare per oltre 300.000,00 – ma verosimilmente suscettibili, a seguito della udienza di verifica delle domande di insinuazione tempestive, di aumento sino a oltre euro 400.000,00- appaiono eccessive per un'azienda agricola che ha svolto solo due esercizi interi di attività e che è stata posta in liquidazione, e poi cancellata, in evidente dissesto (nonostante il bilancio depositato del primo esercizio anno 2022 fosse stato chiuso con un utile civile di € 169.187,00).
Nella specie nulla ha allegato la reclamante per provare, come era suo onere, l'esenzione dalla qualifica di imprenditore commerciale mediante la prova della sussistenza di condizioni tali da ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli nell'alveo della definizione data dal terzo comma dell'articolo 2135 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3647 del 07/02/2023 (Rv. 666869
- 01)-. La esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno se non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse previste dall'articolo 2135, comma 3, del Cc assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex articolo 2135, comma 1, del Cc, il corrispondente onere probatorio, che nella specie non è stato assolto ed è precluso a questa Corte di valutare complessivamente l'attività svolta e le sue caratteristiche effettive non essendo stati prodotti i libri contabili.
Tanto premesso, come riscontrato dal primo giudice, non ha dimostrato Parte_1 il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e dall'unico bilancio depositato ed acquisito agli atti d'ufficio si rileva il superamento delle soglie di cui all'art. 2, lett. d), C.C.I. nell'esercizio del 2022: - totale attivo: € 396.008; - totale valore della produzione: € 415.386;
- totale debiti: € 226.32; i debiti scaduti e non pagati sono inoltre superiori all'importo di € 30.000,00
(art. 49, 5° comma, CCII), come si rileva chiaramente dallo stato passivo allegato e dalle domande di insinuazione.
Emerge infine uno stato di insolvenza conclamato, stante l'impotenza funzionale non transitoria di soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, in considerazione dell'assenza di una sede sociale, di beni inventariabili (come da dichiarazione del legale rappresentante), e della liquidazione volontaria protrattasi per soli 27 giorni prima della cancellazione della società.
Non può inoltre sottacersi il mancato pagamento dei fornitori, anche a seguito di scritture transattive, e l'esistenza di numerosi e rilevanti debiti di natura tributaria e previdenziale, come documentato dalle domande di insinuazione al passivo presentate dall' Controparte_9 CP_
e dall' a conferma del fatto che la società, nel corso dei due anni in cui è stata
[...] operativa non ha onorato le proprie obbligazioni, anche per importi di variabile entità, nei confronti dei fornitori e dei creditori istituzionali, così aggravando il dissesto per l'imputazione di rilevanti importi dovuti a sanzioni ed interessi.
Ebbene sul punto va richiamato il condivisibile principio di legittimità secondo cui “Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che
l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento.” (Cfr. Cass. Sez. 6-1, n. 23437/2017).
L'insolvenza consiste pertanto nell'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività – cfr. anche Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 32280 del 02/11/2022 (Rv. 666226 - 01).
Nella specie, inoltre, la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i fatti esteriori con cui si manifesta, dedotta dal Tribunale, non risulta in alcun modo contrastata dalla reclamante per dimostrarne l'infondatezza.
Lo stato di insolvenza non risulta quindi in alcun modo smentito dalla reclamante.
Il reclamo va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della Curatela reclamata secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni).
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da
[...]
., Parte_1
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la reclamante al pagamento, in favore dei reclamati la somma complessiva di
3.473,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12
Così deciso in Bari, l'8.07.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria Mitola