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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
206/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari rilevato che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Irene Lo Bue del Foro di Parma, Fabio
Ganci del Foro di Palermo, Walter Miceli del Foro di Palermo, , Giovanni
Rinaldi del foro di Biella e Nicola Zampieri del Foro di Vicenza
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. Paolo Bernardi e dai Funzionari dott.ssa Felicita Buscaino e dott. Mario Calò resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per il ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Contr personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art.
282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2022/23 e 2024/25, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, CP_3
danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Pag. 2 di 6 Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) sempre in via preliminare, dichiarare con ordinanza la litispedenza ex art. 39 c.p.c. stante la contemporanea pendenza, dinnanzi ad altro Giudice, di altro giudizio con identità di petitum e causa petendi, promosso dal medesimo ricorrente avverso la convenuta amministrazione ed iscritto al RGN 68/2025, la cui prossima udienza sarà trattata in modalità cartolare e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo quantomeno con riferimento alla pretesa relativa all'a.s. 2022/23. 3) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato e, per l'effetto, si chiede rigettarsi in ogni caso la domanda riferita all'a.s. 2024/25, ove ritenuta ammissibile, essendo il ricorrente un supplente annuale a cui il beneficio sarà riconosciuto ed attribuito in corso d'anno così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità della
Pag. 3 di 6 fattispecie giuridica, della dedotta contemporanea pendenza di altro identico giudizio e della reciproca parziale soccombenza”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n.
107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1
qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, hanno esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto di CP_1
discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/23 e 2024/25, oltre interessi o rivalutazione legale.
Si è costituito il che ha eccepito la carenza di giurisdizione Controparte_1
del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e sulla nota n. 15219 del CP_4
15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con
Pag. 4 di 6 contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari.”
Nel merito, il ha rilevato l'infondatezza del ricorso, deducendo che la Carta CP_1
docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L.
n.107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
In riferimento all'a.s. 2024/25, il ha dedotto che la pretesa è infondata, in CP_1
quanto la Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio 2025), all'art. 1, commi da
572 a 574, ha esteso la Carta del docente ai supplenti con contratto di supplenza annuale (fino al 31 agosto) su posto vacante e disponibile, secondo un importo che, in luogo dei 500 euro in somma fissa, sarà determinato annualmente, con apposito decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.
La domanda andrà dunque rigettata, essendo il docente contrattualizzato, per l'a.s.
2024/25, con incarico dal 09.09.2024 al 31.08.2025 e quindi già fruitore ex lege del beneficio.
Il ha infine segnalato che risulta pendente presso questo Tribunale (RG CP_1
68/2025) un altro giudizio promosso dal ricorrente (con il patrocinio di altro difensore) avente ad oggetto la medesima pretesa riferita all'a.s. 2022/23;
Ai sensi dell'art. 39 c.p.c., stante la contemporanea pendenza di due giudizi, è stato chiesto di ordinare la cancellazione della causa quantomeno con riferimento alla pretesa relativa all'a.s. 2022/23.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
-Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo proposta dal . CP_1
Pag. 5 di 6 La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi eurounitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
-Nelle note di trattazione scritta la ricorrente ha rinunciato alla domanda riferita all'a.s. 2022/2023.
Per quanto riguarda l'a.s. 2024/2025 , il beneficio è riconosciuto ex lege e come riconosciuto dal Ministero andrà corrisposto secondo la previsione di cui alla Legge
n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio 2025) che all'art. 1, commi da 572 a 574 ha modificato l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015.
Deve dirsi pertanto cessata la materia del contendere su tale annualità vista la previsione legislativa e il riconoscimento del . CP_1
Le spese sono a carico del ricorrente in quanto il ricorso non doveva essere proposto e vanno liquidate considerata la diminuzione di legge per essere il CP_1
rappresentato dai propri funzionari.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 206/2025:
1) Dichiara estinta la domanda per rinuncia quanto all' a.s. 2022/2023;
2) Dichiara cessata la materia del contendere quanto all'a.s.2024/2025.
3) Condanna il ricorrente a corrispondere al Controparte_1
euro 400,00 oltre spese generali.
Reggio Emilia, così deciso il 28/6/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari rilevato che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Irene Lo Bue del Foro di Parma, Fabio
Ganci del Foro di Palermo, Walter Miceli del Foro di Palermo, , Giovanni
Rinaldi del foro di Biella e Nicola Zampieri del Foro di Vicenza
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso ex art 417 bis c.p.c. dall
[...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente dott. Paolo Bernardi e dai Funzionari dott.ssa Felicita Buscaino e dott. Mario Calò resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per il ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Contr personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art.
282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2022/23 e 2024/25, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, CP_3
danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Pag. 2 di 6 Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del CP_1
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) sempre in via preliminare, dichiarare con ordinanza la litispedenza ex art. 39 c.p.c. stante la contemporanea pendenza, dinnanzi ad altro Giudice, di altro giudizio con identità di petitum e causa petendi, promosso dal medesimo ricorrente avverso la convenuta amministrazione ed iscritto al RGN 68/2025, la cui prossima udienza sarà trattata in modalità cartolare e, per l'effetto, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo quantomeno con riferimento alla pretesa relativa all'a.s. 2022/23. 3) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato e, per l'effetto, si chiede rigettarsi in ogni caso la domanda riferita all'a.s. 2024/25, ove ritenuta ammissibile, essendo il ricorrente un supplente annuale a cui il beneficio sarà riconosciuto ed attribuito in corso d'anno così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità della
Pag. 3 di 6 fattispecie giuridica, della dedotta contemporanea pendenza di altro identico giudizio e della reciproca parziale soccombenza”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto il per ottenere il Parte_1 Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n.
107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1
qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, hanno esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto di CP_1
discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/23 e 2024/25, oltre interessi o rivalutazione legale.
Si è costituito il che ha eccepito la carenza di giurisdizione Controparte_1
del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, in quanto il ricorso è basato sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23/09/2015 disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica e sulla nota n. 15219 del CP_4
15/10/ 2015 la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, con
Pag. 4 di 6 contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari.”
Nel merito, il ha rilevato l'infondatezza del ricorso, deducendo che la Carta CP_1
docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L.
n.107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente;
nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
In riferimento all'a.s. 2024/25, il ha dedotto che la pretesa è infondata, in CP_1
quanto la Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio 2025), all'art. 1, commi da
572 a 574, ha esteso la Carta del docente ai supplenti con contratto di supplenza annuale (fino al 31 agosto) su posto vacante e disponibile, secondo un importo che, in luogo dei 500 euro in somma fissa, sarà determinato annualmente, con apposito decreto ministeriale, fino a un tetto massimo di 500 euro.
La domanda andrà dunque rigettata, essendo il docente contrattualizzato, per l'a.s.
2024/25, con incarico dal 09.09.2024 al 31.08.2025 e quindi già fruitore ex lege del beneficio.
Il ha infine segnalato che risulta pendente presso questo Tribunale (RG CP_1
68/2025) un altro giudizio promosso dal ricorrente (con il patrocinio di altro difensore) avente ad oggetto la medesima pretesa riferita all'a.s. 2022/23;
Ai sensi dell'art. 39 c.p.c., stante la contemporanea pendenza di due giudizi, è stato chiesto di ordinare la cancellazione della causa quantomeno con riferimento alla pretesa relativa all'a.s. 2022/23.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
-Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo proposta dal . CP_1
Pag. 5 di 6 La questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla carta docente di cui all'art 1 comma 121 L n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo che si ritiene leso da una previsione discriminatoria dei docenti a tempo determinato in contrasto con i principi eurounitari e di cui viene richiesta la disapplicazione.
-Nelle note di trattazione scritta la ricorrente ha rinunciato alla domanda riferita all'a.s. 2022/2023.
Per quanto riguarda l'a.s. 2024/2025 , il beneficio è riconosciuto ex lege e come riconosciuto dal Ministero andrà corrisposto secondo la previsione di cui alla Legge
n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio 2025) che all'art. 1, commi da 572 a 574 ha modificato l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015.
Deve dirsi pertanto cessata la materia del contendere su tale annualità vista la previsione legislativa e il riconoscimento del . CP_1
Le spese sono a carico del ricorrente in quanto il ricorso non doveva essere proposto e vanno liquidate considerata la diminuzione di legge per essere il CP_1
rappresentato dai propri funzionari.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 206/2025:
1) Dichiara estinta la domanda per rinuncia quanto all' a.s. 2022/2023;
2) Dichiara cessata la materia del contendere quanto all'a.s.2024/2025.
3) Condanna il ricorrente a corrispondere al Controparte_1
euro 400,00 oltre spese generali.
Reggio Emilia, così deciso il 28/6/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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