Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01032/2025REG.PROV.COLL.
N. 01044/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2022, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Fabio Lo Verso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bagheria, corso Butera 53;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
contro
Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Giuseppe Ilardo, Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Trovato in Palermo, via delle Alpi, n. 52;
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS-, del Tribunale Amministrativo per la Sicilia – Palermo - Sez. II, resa inter partes, che ha respinto il ricorso principale e quello per motivi aggiunti n. -OMISSIS- R.R.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bagheria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la Consigliera LA La NG e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Viene appellata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il T.a.r. ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento:
quanto al ricorso principale:
- del provvedimento del 26 settembre 2018, Prot. n. -OMISSIS-, reso dal Responsabile Apicale della Direzione 9 Edilizia Privata del Comune di Bagheria con cui si denegavano le istanze di condono edilizio presentate in data 21 luglio 1986 prot. -OMISSIS- ed in data 30 settembre 1986 prot. -OMISSIS- per il mantenimento di un immobile costituito da tre elevazioni fuori terra e soprastante terrazzo, ubicato in -OMISSIS- (-OMISSIS-), catastalmente identificato nel Fg. 8 pila 2622;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- dell'ordinanza di demolizione n. 62 del 19 novembre 2018 resa dal Responsabile apicale pro-tempore della Direzione 9 — Governo e pianificazione del Territorio — del Comune di Bagheria.
2. Il giudizio di appello è stato dichiarato interrotto per ben due volte a causa del decesso della signora -OMISSIS- e poi del signor -OMISSIS-.
Con ricorso depositati in segreteria in data 20 marzo 2025 gli attuali appellanti in qualità di eredi hanno riassunto il presente giudizio richiamando tutti i motivi argomentati nell’atto di appello ritenendo che la sentenza del TAR, nel respingere i motivi posti a fondamento dei ricorsi in primo grado avrebbe disatteso le normative in materia, il quadro costituzionale e la peculiarità del caso concreto.
3. Il Comune di Bagheria si è costituito in giudizio a sostegno delle legittimità dell’operato dell’amministrazione e della statuizione del T.a.r. che ritiene immune dai vizi denunciati.
In particolare il Comune, richiamati i precedenti del CGA espressamente attinenti all’area su cui insistono i fabbricati in oggetto, ha smentito che quest’ultimi siano stati edificati su area B3 perimetrata ex art. 21, comma 2, l.r. n. 78/1971, con i parametri di cui all’art. 2 del DM 1444/1968.
Il Comune chiarisce che il piano adottato nel 1982 non è mai stato approvato e non è applicabile, piuttosto con D.P.R. della Regione NA n. 608 del 17 novembre 1998, c.d. P.R.G. Stralcio di -OMISSIS- del 1989 (nel quale l’edificio in parola ricade entro la fascia di 150 mt dalla battigia), è stata approvata per quell’area la destinazione quale « zona E1 di rispetto della costa », ove « non sono consentite costruzioni oltre le esistenti connesse con la diretta utilizzazione del verde con la sua conservazione e custodia » e con successiva deliberazione del Commissario ad acta n. 238/Comm del 23 novembre 1998, è stato adottato il P.R.G., definitivamente approvato col D.Dir. n. 148/DRU dell’ 8 aprile 2002, dove l’area oggetto di interesse era ancora sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta in quanto ricadente nei 150 mt dalla battigia.
Per cui l’area in questione ha come destinazione “zona E1 di rispetto della costa”, quindi verde agricolo.
4.Le parti hanno depositato memorie e all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta indecisione.
DIRITTO
5. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I) « error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione di legge dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976. – Violazione delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia ».
Si censura la sentenza per avere applicato il vincolo di inedificabilità costiera in modo assoluto e aprioristico, senza tener conto delle specifiche peculiarità della zona e valutare la compatibilità effettiva tra le opere esistenti e l’interesse paesaggistico tutelato.
Il TAR aderendo a un orientamento giurisprudenziale rigido, non ha tenuto conto in alcun modo della presenza di una preesistente cortina edificata, estesa per oltre 280 metri, e tale da ostacolare definitivamente il godimento e la visuale della costa, omettendo il necessario bilanciamento tra tutela del paesaggio e altri interessi di rango costituzionale come il diritto di proprietà (art. 42 Cost.) e il principio di ragionevolezza.
Si contesta la mancata considerazione della verificazione tecnica che attesta una distanza dalla battigia superiore a 150 m in linea retta e che l’art. 15 l.r. n. 78/1976 non possa essere applicato automaticamente in aree già urbanizzate e classificate come “zona B”.
Parte appellante afferma che la zona sia già stata qualificata come “B” in precedenti atti pianificatori (PRG stralcio 1982, PRG 1998) e che comunque possieda le caratteristiche oggettive di area urbanizzata, con conseguente insussistenza del presupposto per applicare il divieto incondizionato di cui all’art. 15.
II) «E rror in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della legge reg./le n° 78/1976 in relazione agli artt. 2,3,24 e 97 cost. – Illegittimità del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria. – Eccesso di potere per disparità di trattamento. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 legge reg./le 78/1976 in relazione ai principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione. –Violazione del principio di affidamento di buona fede. difetto di istruttoria »
Si denuncia il difetto di una motivazione concreta sul pubblico interesse a supporto del diniego della sanatoria, in una zona ormai saturata da edificazioni. Si ci duole altresì della mancanza di una motivazione rafforzata, anche in considerazione del lunghissimo lasso di tempo trascorso (oltre 32 anni), che avrebbe sugli istanti un affidamento qualificato.
Si pone l’accento anche sulla disparità di trattamento tra aree omogenee della costa siciliana, ove la sanatoria è stata concessa per opere ben più vicine alla battigia e si reputa sproporzionata la demolizione dell’immobile per cui è causa che non potrebbe arrecare alcun beneficio all’assetto del territorio a beneficio del paesaggio ma soltanto un sacrificio inutile e sproporzionato del diritto di proprietà.
III) « Questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 della legge reg./le n. 37/1985 e dell’art. 15 comma 1, lettera a), della legge reg./le n. 78/1976 per violazione degli artt. 3, comma 1, 5, 2, 42, comma 2, e 97 comma 1, 116, comma 1, e 117, comma 1 cost., dell’art. 14 statuto speciale, degli artt. 8 e 14 CEDU, dell’art. 1 primo protocollo CEDU e dell’art. 31 carta sociale europea »
Si solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 l.r. n. 78/1976 e dell’art. 23 l. r. n. 37/1985, come interpretati dal TAR, poiché un’applicazione assoluta del divieto dei 150 metri sarebbe sproporzionata e lesiva dei diritti di proprietà e abitazione (Costituzione, CEDU). Una siffatta interpretazione produrrebbe solo effetti punitivi per gli appellanti non idonei alla tutela del paesaggio soprattutto in un’area già danneggiata da precedenti edificazioni.
IV) «E rror in iudicando: violazione e/o falsa applicazione di legge dell’art. 15 l. reg./le n° 78 del 12/06/1976, in relazione all’art 23 della legge regionale n° 37/1985, e all’art. 2 comma 3 l. reg./le n° 15/1991. violazione dell’art. 11 disp. preliminari c.c. Difetto di motivazione ».
Il T.a.r. avrebbe errato nel non avere tenuto nella debita considerazione la ratio dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976 come norma destinata a orientare l’azione pianificatoria dei Comuni e non retroattiva. Si richiama la violazione dell’art. 11 delle Preleggi e l’omessa considerazione delle pregresse qualificazioni urbanistiche della zona (PRG 1982, PRG 1998).
V) « Riguardo al secondo motivo cd. “aggiunto” error in iudicando per difetto di motivazione ».
Sul motivo aggiunto, la sentenza dovrebbe essere riformata perché ha omesso di valutare la rilevanza degli atti amministrativi sovraordinati e la loro incidenza sul presupposto applicativo dell’art. 15 l.r. n. 78/1976. La motivazione del TAR è erronea per non aver attribuito la giusta valenza alla variante al PRG che riclassificava la zona come “B”, al difetto di istruttoria (foto aeree, verifiche tecniche, pareri), nonché all’affidamento generato dagli atti comunali.
VI) « Error in iudicando: erronea considerazione sul rientro dell’immobile nel limite di 150 metri dalla battigia».
Si richiamano le risultanze della verificazione tecnica disposta dal TAR in primo grado, dalla quale emerge una distanza in linea retta (parallela alla -OMISSIS-) di 160,69 metri e una distanza minima, misurata sul punto più prossimo alla scogliera, pari a 133,14 metri, per cui l’ingiunta demolizione non sarebbe giustificata in quanto la maggior parte dell’edificio è oltre la fascia dei 150 m, e pertanto, sarebbe più corretto applicare la sanzione pecuniaria e non la riduzione in pristino.
VII) (indicato VIII nell’appello) «Sulla domanda risarcimento danni».
Si lamenta il fatto che il T.a.r. non sia pronunciato sulla domanda risarcitoria.
Invero gli appellanti hanno sopportato notevoli costi rilevanti per l’acquisito del terreno, per l’avvio dell’ iter per l’ottenimento della concessione in sanatoria, per le oblazioni versate, per costi progettuali e amministrativi, confidando sugli atti e sul comportamento tenuto dal Comune che ha ingenerato un legittimo affidamento. Si chiede, pertanto, l’esame della domanda risarcitoria con la conseguente condanna del Comune al risarcimento del danno subito.
6. L’appello è infondato.
Le argomentazioni di parte appellante che possono essere trattate congiuntamente, non sono condivisibili.
6.1. La questione in esame è incentrata su un edificio acquisito, in quote successive e iure hereditatis , dagli appellanti e realizzato nella frazione marinara di -OMISSIS- -OMISSIS- del Comune di Bagheria nel 1983, in epoca successiva al 31 dicembre 1976 a una distanza inferiore a 150 mt dalla battigia, come accertato a seguito di verificazione disposta nel corso del giudizio di primo grado.
Il verificatore, all’esito delle sue indagini ha concluso « l’edificio si trova dento i 150 mt. dalla battigia nel punto più vicino – ml 133,14, dove il mare entra in contatto con la terraferma » ed ha espressamente dichiarato in merito alla perizia giurata, depositata da parte appellante al fine di smentire l’ubicazione dell’immobile nell’ambito della fascia di inedificabilità assoluta e quindi oltre i 150 metri, che detta perizia « risulta essere in contrasto con i rilievi accertati dalla misurazione in loco in data 13/07/2021 (vedi All.15) e dalla lettura dei rilievi aerofotogrammetrici degli anni 1976 e 1983 riportati nella perizia giurata »
Il verificatore ha spiegato di aver esaminato: la perizia giurata redatta dall’Ing. Francesco Cacopardi, Direttore Tecnico della SAS TD di Palermo, il rilievo aerofotogrammetrico del volo maggio 1986, il rilievo del volo della SAS TD dicembre 1983 e il rilievo effettuato in data 13/07/2021, unitamente al CTP, Geom. CI Di Stefano, riscontrando una distanza minima del fabbricato in esame dalla battigia di ml. 133,14 nel punto più vicino alla scogliera, tale distanza è ritenuta attendibile anche per gli anni 1981-1983-1986, in quanto la linea di battigia è rimasta invariata essendo la costa frastagliata e formata da scogli affioranti e che l’erosione del mare per detta scogliera è impercettibile.
6.2. L’immobile è stato realizzato a una distanza inferiore a metri 150 dalla battigia nella frazione di -OMISSIS- -OMISSIS-, area questa che, per l’attività istruttoria compiuta dal CGA in altro procedimento relativo a altro immobile ricadente nella medesima zona (le cui risultanze sono condivisibili e sovrapponibili al caso in esame) (CGARS n. 218/2023) non ha mai avuto i requisiti della Zona “B”.
Più esattamente nello specifico precedente a seguito di apposita istruttoria, si è appurato che il Comune di Bagheria con la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 17 marzo 1972, ha approvato la delimitazione del perimetro del centro abitato del Comune di Bagheria e che l’unico PRG approvato fino all’approvazione del PRG stralcio di -OMISSIS- del 1998 è stato il Piano del 1976, in cui la zona ricadeva in area “Stralciata per nuovi studi” e la edificazione era consentita con i parametri della zona di verde agricolo, mentre i piani del 1982, del 1985 e del 1989, che assegnavano all’area la destinazione urbanistica “B3. Edilizia a villini”, pur adottati dal Consiglio Comunale, non sono mai stati approvati e, di conseguenza, non sono mai entrati in vigore.
Il PRG stralcio di -OMISSIS- ha poi ottenuto la definitiva approvazione ed è incontestato che attualmente all’area in discorso sia attribuita la destinazione urbanistica E1.
Ciò detto è provato che l’immobile di parte appellante sia al momento della sua realizzazione (1982-1983), sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria (1986) non ricadesse in zona B.
L’immobile è quindi abusivo perché realizzato in assenza di titoli edilizi in una area, entro i 150 metri dalla battigia, già a suo tempo inedificabile ai sensi dell’art. 15 l.r. n. 78/1976.
Quest’ultimo articolo alla lett. a) prevede che, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali, deve osservarsi, « in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B », in aggiunta alle disposizioni vigenti, anche la prescrizione secondo cui « le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati ».
L’art. 23 della L.R. n. 37 del 1985, prevede che « restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell’art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976 ».
Nel caso di specie l’immobile degli appellanti non ricade in Zona B, ma in Zona E, ed è stato realizzato certamente dopo il 31 dicembre 1976. Ne consegue la legittimità del diniego di sanatoria adottato dal Comune.
6.3. Sono infondati anche gli eccepiti vizi di difetto di motivazione rafforzata e di violazione del legittimo affidamento.
Parte appellante ritiene che il lungo tempo trascorso (oltre trent’anni), unito alla consapevolezza che il Comune predisponendo alcuni atti pianificatori abbia tentato di qualificare l’area su cui insiste il fabbricato come “B” e alla oggettiva caratteristica di area di fatto urbanizzata avrebbe generato in essa un legittimo affidamento alla definizione positiva della pratica.
Gli appellanti invocano quella giurisprudenza amministrativa e costituzionale che sostiene che in casi di protratta inerzia l’amministrazione debba motivare il diniego indicando un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dal mero ripristino della legalità violata.
Motivazione quest’ultima che nel caso di specie mancherebbe del tutto.
Com’è noto a fronte della commissione di un illecito edilizio, non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell’Amministrazione nel provvedere su eventuali istanze di sanatoria o condono degli abusi realizzati. Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima(cfr., anche di recente, CGA n. 864/2025 del 5.11.2025; Cons. Stato Sez. II, 18/03/2020, n. 1925 e, in termini analoghi, Cons. Stato Sez. VI, 22/02/2021, n. 1552 e Cons. giust. amm. Sicilia,22/02/2021, n. 135).
L’ordinamento può tutelare l’affidamento solo quando sia incolpevole, al contrario, la realizzazione e il consapevole mantenimento di un’opera abusiva concretizzano una volontaria attività del privato contra legem.
Pertanto, in punto di motivazione, il Collegio ritiene corretta la statuizione del T.a.r. che, aderendo alla prevalente giurisprudenza che non richiede alcuna specifica motivazione sull’interesse pubblico, ha ritenuto che in materia edilizia la repressione degli abusi e il diniego delle richieste di condono in mancanza dei requisiti di legge siano atti vincolati che non richiedono alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, proprio perché non si può ammettere l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che – come detto - il tempo non può giammai legittimare.
Anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9 del 2017 ha enunciato il seguente principio di diritto « il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ».
6.4. Ancora parte appellante ritiene che i provvedimenti impugnati non realizzino un giusto equilibrio tra interesse pubblico e privato, imponendo un sacrificio sproporzionato, soprattutto in considerazione dell’autorizzazione di opere analoghe da parte dello stesso Comune in zona e della rilevanza della completa urbanizzazione della zona. Secondo la prospettazione difensiva, l’art. 15 della L. R. n. 78/1976 mira a garantire la tutela paesaggistica e la libera fruizione del mare, ma tale finalità viene meno laddove l’area risulti integralmente edificata. In simili contesti, l’’applicazione automatica del divieto assoluto risulta sproporzionata e irragionevole.
L'art.15, lett. a), della l.r. n. 78/1976, come detto, impone un vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B.
L’unica circostanza idonea e decisiva a stabilire se la zona in cui è stata realizzata l’opera abusiva in esame sia soggetta al vincolo di inedificabilità di cui alla l.r. n. 78/1976, è il suo regime urbanistico al giugno 1976.
In pratica detta normativa si è semplicemente limitata a “fotografare” il regime delle eccezioni al vincolo d’inedificabilità delle aree poste a tutela delle zone costiere, come al momento esistente, escludendo da detto regime(d’inedificabilità) solo quelle zone (come individuate ai sensi del D.M.1444/68) che illo tempore , avevano già subito interventi edificatori (nei sensi e limiti di cui al prefato D.M. 1444/68), e stabilendo per il futuro la prevalenza di dette disposizioni vincolistiche su eventuali “ulteriori” interventi programmatori secondari a opera delle autorità preposte alla pianificazione urbanistica del territorio (C.G.A. n. 603/2022REG. del 19 maggio 2022).
La ratio della norma va individuata nella tutela dell’interesse pubblico primario, costituzionalmente garantito, alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero dell’intera Regione NA, in grado di resistere, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, a eventuali tentativi di incisione realizzati dagli Enti locali attraverso varianti della zonizzazione in essere, introdotte nei propri strumenti pianificatori (C.G.A. n. 1220 del 2010;n.160/2016; n. 554/2018 e n. 297/2019).
Questo Consiglio ha più volte puntualizzato che non rileva la situazione di fatto esistente nella zona territoriale presa in considerazione nel giugno 1976, quantunque riconducibile ai parametri normativi previsti per la sua qualificazione come zona B, ma la sua formale qualificazione, nello strumento urbanistico allora vigente, quale zona B. Specificando che non è necessario che la formale qualificazione quale zona B sia inserita in un P.R.G., ben potendo essere contenuta anche in altri atti generali, quali la perimetrazione eseguita a norma dell’art. 18 della legge n. 865/1971, a condizione che risulti formalizzata in un atto pianificatorio, non potendo in ogni caso darsi rilievo a mere situazioni di fatto, a posteriori ricostruite più o meno fedelmente (CGA n. 1220 del 2010; n.160/2016; n. 554/2018 e n. 297/2019).
Al di fuori dei casi in cui vi è la prova che l'opera ricade in zona A) e B) già qualificata come tale o perimetrata come tale prima del 31 dicembre 1976 (prova che nel presente giudizio non risulta fornita), è del tutto estraneo alla problematica relativa alla tutela del vincolo paesaggistico il riferimento alla eventuale urbanizzazione di fatto e completa edificazione della zona in cui ricade il fabbricato abusivo, alla stregua del valore assolutamente prevalente che proprio la Costituzione assegna alla difesa del paesaggio, rispetto al quale ogni altro interesse è sicuramente recessivo poiché l'interesse paesaggistico viene considerato dalla giurisprudenza costituzionale prevalente nella gerarchia degli interessi pubblici.
Sul punto anche la giurisprudenza di questo Consiglio (C.G.A. 12 aprile 2022, n. 454) esclude la rilevanza della circostanza, alla stregua della prevalenza dell'interesse costituzionalmente prevalente alla tutela del paesaggio che condivide con il patrimonio culturale lo stesso livello di protezione costituzionale: « È del tutto estraneo alla problematica relativa alla tutela del vincolo paesaggistico il riferimento alla eventuale urbanizzazione di fatto e completa edificazione della zona in cui ricade il fabbricato abusivo, alla stregua del valore assolutamente prevalente che proprio la Costituzione assegna alla difesa del paesaggio, rispetto al quale ogni altro interesse è sicuramente recessivo poiché l'interesse paesaggistico viene considerato dalla giurisprudenza costituzionale prevalente nella gerarchia degli interessi pubblici » (C.G.A.R.S. n. 864/2025; 662/2021).
Ciò detto, non assume alcun rilievo la circostanza, ribadita dagli appellanti, che nel tempo l’area sia stata interessata da un fenomeno edificatorio né può ritenersi che il danno paesaggistico ormai verificato possa incidere sull’esistenza del vincolo.
6.5. Il vincolo di inedificabilità assoluta imposto dall’art. 15 si come coordinato con l’art. 23 della l.r. n. 37/1985 resiste alle censure di legittimità costituzionale sollevate da parte appellante.
Il diritto di edificare deve essere conformato alle leggi che disciplinano lo sviluppo urbanistico del territorio e le modalità di edificazione, specie dove l’interesse che si intende tutelare, come nel caso in esame, sia quello della tutela del paesaggio e della difesa delle coste.
Per cui detto vincolo di inedificabilità assoluta, non viola l’art. 42 della Cost. proprio perché non comporta alcuna espropriazione ma disciplina lo ius aedificandi nel rispetto di ragioni di ordine pubblico e di tutela di valori primari come il paesaggio.
Sul punto sembra utile rilevare che qualsiasi vincolo urbanistico, ovvero dettato per la tutela di beni di particolare rilievo, determini la compressione di facoltà inerenti al diritto di proprietà; compressione assolutamente conforme alla Costituzione, e in particolare all’art. 117 e all’art. 42, come è desumibile dalla complessiva lettura e corretta interpretazione della Carta Costituzionale (Cons. giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sez. giurisdizionale, 11 febbraio 2022, n. 188).
L’art. 15, oltre a essere compatibile con l’art. 117 Cost. che riconosce alle Regioni competenza in materia di governo del territorio, ben si coordina con l’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 che riconosce il rilevante valore paesaggistico delle coste sottoponendole a tutela ex lege ; prevedendo un vincolo uniforme per l’intera fascia costiera non sacrifica l’autonomia comunale ma ne rappresenta un limite per superiori interessi pubblici.
Inoltre il detto articolo non appare in contrasto con l’art. 116, comma 1, Cost. in quanto la Regione Sicilia esercita le proprie competenze esclusive e concorrenti in materia urbanistica nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento e nulla le vieta di imporre, in considerazione della concreta situazione del territorio, vincoli più restrittivi rispetto al quadro normativo statale nel pieno esercizio della potestà esclusiva riconosciutale dalla Costituzione.
Sul punto va evidenziato l’indiscutibile particolare valore ambientale che connota le coste della Sicilia, nonché la situazione di degrado in cui versano parte di tali coste; e, a fronte di tali emergenze, non appare irragionevole la scelta legislativa di assicurare ai terreni limitrofi alle coste della Sicilia una particolare tutela, idonea a garantire la preservazione del loro valore ambientale (v. T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, 12/4/2010, n. 4928; T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, 4/11/2009, n. 1732 e T.a.r. Sicilia – Palermo, sez. III, 4/3/2008, n. 287).
Il legislatore regionale ha dettato un regime vincolistico dei beni ricadenti in prossimità del mare; e la circostanza che tale regime determini vincoli più intensi rispetto a quelli esistenti nel resto dell’Italia è la legittima conseguenza delle attribuzioni spettanti in materia alla Regione NA (a statuto speciale) che sarebbero evidentemente svuotate di qualsiasi reale contenuto ove non fosse possibile apportare in sede regionale alcuna variazione rispetto alla normativa vigente in campo nazionale.
6.6. Parte appellante invoca altresì le normative europee ritenendo che il provvedimento impugnato incida sproporzionatamente sul proprio bene e sulla propria vita privata e familiare senza alcun bilanciamento proporzionato degli interessi in gioco.
Il Collegio ritiene che il vincolo di inedificabilità assoluta in oggetto sia in linea con la normativa europea.
Lo stesso, infatti, non è in contrasto con gli artt. 8 e 14 CEDU, art. 1 del protocollo CEDU e con l’art. 31 della Carta Sociale Europea, atteso che, come già detto, non è una misura espropriativa ma una norma che regola lo ius aedificandi a tutela del paesaggio costiero della Regione siciliana, né si pone in contrasto col diritto a un’abitazione dignitosa, al rispetto della vita privata e familiare o del domicilio, diritti questi che certamente non possono riconoscere al privato un diritto incondizionato di edificare consentendo costruzioni in aree sottoposte a particolare tutela paesaggistica. Anche la Corte EDU ha più volte riconosciuto che le misure di governo del territorio, purché generali e sorrette da interesse pubblico, costituiscono restrizioni legittime rimesse all’apprezzamento discrezionale degli Stati e delle Regioni.
7. L’infondatezza delle argomentazioni proposte comporta il rigetto dell’appello e della domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune che ha rispettato una precisa normativa regionale, pienamente conforme con i principi costituzionali ed europei.
L’eventuale danno per gli appellanti deriva dalla condotta illecita per aver costruito abusivamente dei propri danti causa e non dal comportamento illegittimo dell’amministrazione che, in materia edilizia, è vincolata ad adottare provvedimenti di carattere repressivo ogni qualvolta rilevi opere abusive.
8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione NA, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante alle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000 oltre spese e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
LA La NG, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA La NG | RT VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.