CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1032
CGARS
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976. Violazione delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia

    L’immobile è stato realizzato a una distanza inferiore a 150 metri dalla battigia in un’area che non ha mai avuto i requisiti della Zona B. Il PRG del 1976 classificava l’area come “Stralciata per nuovi studi” con edificazione consentita secondo i parametri del verde agricolo. I piani successivi che la qualificavano come “B3” non sono mai stati approvati. L’area è attualmente classificata come E1 (verde agricolo). Pertanto, l’immobile è abusivo perché realizzato in assenza di titoli edilizi in un’area inedificabile ai sensi dell’art. 15 l.r. n. 78/1976.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della legge reg./le n° 78/1976 in relazione agli artt. 2,3,24 e 97 cost. – Illegittimità del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria. – Eccesso di potere per disparità di trattamento. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 legge reg./le 78/1976 in relazione ai principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione. –Violazione del principio di affidamento di buona fede. difetto di istruttoria

    Non è invocabile alcun legittimo affidamento in caso di illecito edilizio, neanche in presenza di ritardi dell'Amministrazione. La mera inerzia non rende legittimo ciò che è illegittimo. La repressione degli abusi edilizi e il diniego delle richieste di condono in mancanza dei requisiti di legge sono atti vincolati che non richiedono specifica valutazione di interesse pubblico. Il tempo non legittima situazioni di fatto abusive.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 della legge reg./le n. 37/1985 e dell’art. 15 comma 1, lettera a), della legge reg./le n. 78/1976 per violazione degli artt. 3, comma 1, 5, 2, 42, comma 2, e 97 comma 1, 116, comma 1, e 117, comma 1 cost., dell’art. 14 statuto speciale, degli artt. 8 e 14 CEDU, dell’art. 1 primo protocollo CEDU e dell’art. 31 carta sociale europea

    Il vincolo di inedificabilità assoluta non viola l’art. 42 della Cost. in quanto disciplina lo ius aedificandi nel rispetto di ragioni di ordine pubblico e tutela del paesaggio, senza comportare espropriazione. È compatibile con l’art. 117 Cost. e si coordina con l’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004. Non contrasta con l’art. 116, comma 1, Cost. in quanto la Regione Sicilia esercita le proprie competenze nel rispetto dei principi fondamentali. Il vincolo è giustificato dal particolare valore ambientale delle coste siciliane e dalla necessità di tutela.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge dell’art. 15 l. reg./le n° 78 del 12/06/1976, in relazione all’art 23 della legge regionale n° 37/1985, e all’art. 2 comma 3 l. reg./le n° 15/1991. violazione dell’art. 11 disp. preliminari c.c. Difetto di motivazione

    L’unica circostanza decisiva per stabilire se la zona sia soggetta al vincolo è il suo regime urbanistico al giugno 1976. La normativa tutela l’interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali del perimetro costiero, resistendo a tentativi di incisione tramite varianti urbanistiche. Non rileva la situazione di fatto esistente o la qualificazione come zona B in atti non approvati o non formalizzati in atti pianificatori prima del 31 dicembre 1976.

  • Rigettato
    Riguardo al secondo motivo cd. “aggiunto” error in iudicando per difetto di motivazione

    Le argomentazioni relative alla variante al PRG, al difetto di istruttoria e all'affidamento sono state disattese per le medesime ragioni esposte nei punti precedenti riguardo alla classificazione urbanistica della zona e al principio di non invocabilità del legittimo affidamento in caso di illecito edilizio.

  • Rigettato
    Erronea considerazione sul rientro dell’immobile nel limite di 150 metri dalla battigia

    La verificazione disposta dal CGA ha accertato una distanza minima dalla battigia di 133,14 metri nel punto più vicino alla scogliera. Tale misurazione è ritenuta attendibile e contrasta con la perizia di parte appellante. L'immobile è quindi abusivo perché realizzato entro i 150 metri dalla battigia in area inedificabile.

  • Rigettato
    Sulla domanda risarcimento danni

    L'eventuale danno per gli appellanti deriva dalla condotta illecita dei propri danti causa che hanno costruito abusivamente, non dal comportamento illegittimo dell'amministrazione. L'amministrazione, in materia edilizia, è vincolata ad adottare provvedimenti repressivi ogni qualvolta rileva opere abusive.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1032
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 1032
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo