Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di NE, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.4.2025 , nella causa iscritta al n. 4708 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
nata il [...] ad [...] , assistita in via amministrativa dal Patronato Parte_1
ENASC Sede Provinciale Via Napoli n. 156/158 NE (cod. 33/147), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Fallarino Cgiusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NE alla Via Dei Cappuccini n. 11;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Presidente pro-tempore e Controparte_1
Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO PASUT ) in virtù di procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Via Calandra, 16 82100
BENEVENTO presso l'Avvocatura dell'Istituto;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2024 la ricorrente in epigrafe ha chiesto di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di bracciante agricola presso De
IC ZO per l'anno 2023 e di condannare i resistenti alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale nonché di condannare l' sede di CP_1
NE al pagamento della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023.
CP_ Si è costituito l' che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo accolto la domanda di disoccupazione .
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Preliminarmente si osserva che De IC ZO, indicato nell'intestazione del ricorso, non
è stato convenuto in giudizio non essendovi prova della notifica del ricorso.
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Ebbene, in ragione della regolarizzazione contributiva nonché dell'accoglimento della domanda di disoccupazione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nel caso di specie, tali requisiti ricorrono in quanto l'accoglimento della domanda è sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale e ha determinato l'integrale cessazione della materia di lite.
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CP_ Quanto alle spese di lite, sussistono gravi motivi per la compensazione considerato che l' ha agito nel rispetto della normativa in quanto i contributi sono stati versati tardivamente dal datore.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese.
NE, 14.4.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana Mari