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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 373 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Lorenzo Baiamonte, presso il cui studio sito in Palermo, Via Tripoli n. 30, è elettivamente domiciliata appellante CONTRO
Controparte_1 appellato contumace e CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, appresentato e difeso CP_2 dall'Avv. Antonino Rizzo ed elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 17 aprile 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n. 1055/2022, emessa l'8.11.2022, il Tribunale G.L. di Marsala, in accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_1
annullò per intervenuta prescrizione l'intimazione di pagamento
[...]
n.29920229000319550000, notificata il 4.5.2022, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di €15.543,16 derivante da sei precedenti avvisi di addebito (AVA n. 59920120002024865000 notificato il 12.12.12; AVA n. 59920130000207914000 notificato il 10.04.2013; AVA n. 59920150001188824000 notificato il 26.11.2015; AVA n. 59920160000820746000 notificato il 6.07.2016; AVA n. 59920160002336141000 notificato il 19.12.2016). Pag.1 Avverso tale decisione, con ricorso depositato in Cancelleria in data 1.05.2023, ha interposto appello l' lamentando Parte_2 errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice laddove ha ritenuto prescritta la pretesa creditoria contenuta negli AVA nn. 59920150001188824000, 59920160000820746000 e 59920160002336141000, senza aver scomputato dal calcolo della prescrizione il periodo di sospensione dei termini delle notifiche di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione disposto dalla legge per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19. L' si è costituito in giudizio con memoria depositata il 6.4.2025 CP_2 chiedendo a questa Corte di “decidere secondo giustizia sull'appello”.
pur ritualmente citata, è rimasta Controparte_1 contumace. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è inammissibile per difetto di legittimazione dell' a CP_3 proporre appello, perché in base all'art. 81 cpc nessuno può fare valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi consentiti e salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato. Come già affermato da questa Corte in casi analoghi (tra le tante cfr. sent. n.774/2023), infatti, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la Cassazione ha chiarito che la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) ed è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. In particolare, è stato sottolineato che, mentre "deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal
Pag.2 creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa")”. L'orientamento è stato ribadito proprio per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione di da Cass. n.16752/23 e Parte_1
n.14052/23. Da ciò deriva che non è legittimata ad Parte_1 impugnare la statuizione di primo grado, riguardante giust'appunto il merito della pretesa contributiva, non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007) e non essendovi dubbio che le questioni inerenti la supposta sospensione del decorso del termine estintivo quinquennale, siano funzionali al rigetto dell'eccezione di prescrizione. Ne deriva la inammissibilità del gravame.
3) L'esito del giudizio di appello giustifica il regolamento delle spese di questo grado nei termini di cui in parte dispositiva. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella qui dichiarata contumacia di
[...]
dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza Controparte_1
n.1055/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala. Nulla sulle spese di questo grado di giudizio nei confronti della parte contumace. Compensa le spese di questo grado nei confronti dell' CP_2
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 17 aprile 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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