Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4922/2023 rg, sul ricorso depositato il 18/10/2023 proposto da (difeso da avv. Laura Azzarà ) Parte_1
nei confronti di , in persona del Ministro Controparte_1
in carica (difeso da Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria ) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c. e che ha fatto pervenire le note scritte la parte ricorrente,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1
attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 per l'anno di servizio a termine dedotto con il ricorso anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per anno scolastico , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016,
1
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_1
dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, condannarsi il Controparte_1
al pagamento in favore dell'istante della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore
[...]
ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Vittoria di spese di giudizio, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario
Parte ricorrente deduceva che:
è docente della Scuola secondaria di II^ grado, per l'insegnamento di Storia e Filosofia (classe di concorso A019), attualmente in servizio presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio
Calabria, in virtù di contratto a tempo indeterminato stipulato il 01 settembre 2021; che in precedenza l'istante ha svolto servizio, in favore dell'amministrazione resistente in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati:
Anno scolastico 2018/2019: servizio dal 15/11/2018 al 30/06/2019 per n.8 ore settimanali di lezione presso il Liceo Statale “G.Rechichi” di Polistena;
Anno scolastico 2019/2020: servizio dal 14/10/2019 al 30/06/2020, presso l'Istituto Gemelli Careri di Oppido Mamertina, per n.18 ore settimanali;
Anno scolastico 2020/2021: servizio dal 15/10/2020 al 30/06/2021, presso il Liceo Classico “T.
Campanella” di Reggio Calabria, per n.18 ore settimanali;
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda.
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
CARTA ELETTRONICA DOCENTE
2 La domanda concerne il beneficio della c.d Carta docente , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
3 natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale .
Orbene, nel caso di specie , dai contratti di lavoro della parte ricorrente emergono supplenze svolte con inizio anteriore al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche
( 30 giugno ) in tutti gli anni richiesti
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto per gli anni richiesti , con condanna del CP_1
a procedere all'attribuzione della Carta Docente oltre accessori di legge . CP_1
In ordine alla permanenza nel sistema scolastico la parte ricorrente ha dedotto e prodotto
l'assunzione a tempo indeterminato il che riscontra la permanenza nel sistema scolastico.
Il diritto infine sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede come fatto costitutivo del diritto una domanda specifica né la parte resistente dimostra come fosse possibile alla ricorrente accedere alla piattaforma.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 10.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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