Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 02/12/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01380/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01756/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2025, proposto da
Tecnosoluzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B75B66B6FE, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cair Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Farmac Zabban S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Penelope Vecli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1042 del 25 settembre 2025, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale BT ha provveduto all'aggiudicazione definitiva, ai sensi del D.lgs. 36/2023, dell'appalto per la fornitura in somministrazione per 36 mesi di dispositivi medici vari necessari per le UU.OO. di Pediatria dell'SL BT per il Lotto n. 1 in favore della società Cair Italia s.r.l., CIG: B75B66B6FE;
- ove occorra, dei verbali di gara n. 1 del 7 luglio 2025, n. 2 del 21 luglio 2025, n. 3 dell'8 agosto 2025, n. 4 del 27 agosto 2025;
- della proposta di aggiudicazione e della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ove esistente, ancorché non conosciute;
- dell'atto di approvazione dei verbali di gara, ove esistente ancorché non conosciuto;
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, della deliberazione del Commissario Straordinario n. 479 del 19 giugno 2025 l'SL BT; della determina n. 4456 del 4 agosto 2025; del parere del dott. Giuseppe Tedeschi del 9 agosto 2025; del Disciplinare di Gara e del Capitolato tecnico;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
e per la condanna
dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro nell'aggiudicazione e nel contratto, ove nelle more stipulato e previa declaratoria della sua inefficacia; in subordine per equivalente;
in via subordinata, per la riedizione della gara e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria, di Cair Italia S.r.l. e di Farmac Zabban S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. RE EN e uditi per le parti i difensori, avv. Leonardo Maruotti, anche in sostituzione dell’avv. Francesco Romano, per la parte ricorrente, avv. Giuseppe De Candia, su delega orale dell’avv. Andrea Scarpellini Camilli, per l'SL resistente, avv. Vittorio Di Salvatore, su delega orale dell’avv. Michele Dionigi, delegato per iscritto dall'avv. Penelope Vecli per la Farmac, avv. Maria Teresa Badolato, su delega dell’avv. Belli, per la Cair Italia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con ricorso notificato il 30.10.2025 e depositato il 6.11.2025, la società ricorrente, classificatasi al terzo posto nella graduatoria del Lotto n. 1 della procedura indetta dalla SL BT per la fornitura di dispositivi medici pediatrici, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, comunicatagli in data 25.9.2025. Ha allegato di aver formulato istanza di accesso agli atti, ricevendo riscontro in data 15.10.2025. Ha dedotto, col primo motivo, l'illegittimità dell'ammissione sia dell'aggiudicataria che della seconda classificata, sostenendo che i prodotti da queste offerti (kit tiralatte) sarebbero privi della certificazione di assenza di residui di agenti sterilizzanti, richiesta dalla legge di gara a pena di esclusione; ha dedotto, altresì, col secondo motivo, l'illegittimità dell'aggiudicazione per mancata verifica dell'anomalia dell'offerta dell’aggiudicataria, la quale avrebbe presentato un ribasso del 69,09%, formulando un’offerta pari ad un terzo di quella delle altre concorrenti, le cui richieste economiche distano invece poco tra loro.
Premesso altresì, che si sono costituite in giudizio l’SL BT e le controinteressate, contestando le avverse deduzioni. In particolare, l 'SL ha difeso la legittimità del proprio operato, evidenziando che la conformità tecnica dei dispositivi offerti sarebbe stata validata dal parere del clinico esperto e che, in assenza di una specifica previsione nella legge di gara ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023, non sussisteva alcun obbligo di esclusione automatica dell'offerta né di attivazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia. L’aggiudicataria, invece, ha sostenuto che la richiesta certificazione sarebbe tecnicamente inesigibile, dovendosi ritenere equivalente la documentazione attestante il rispetto dei limiti di sicurezza previsti dagli standard armonizzati ISO 11135. La seconda classificata, infine, con memoria di costituzione del 24.11.2025, ha chiesto il rigetto del primo motivo ma ha aderito alle prospettazioni della ricorrente in ordine all'anomalia dell'offerta della prima classificata, chiedendo quindi l'annullamento dell'aggiudicazione.
Preso atto che all’udienza del 26.11.2025 la causa è passata in decisione, dando avviso della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata.
Ritenuto che il ricorso sia infondato e vada quindi respinto.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la censura è infondata nel merito poiché la clausola della lex specialis che richiede una certificazione di totale "assenza" di residui di agenti sterilizzanti deve essere interpretata secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità nonché alla luce del principio di equivalenza funzionale. Deve ritenersi che una certificazione di questo tipo non sarebbe tecnicamente esigibile, alla luce dei rilievi dei controinteressati, non superati dalla tesi della ricorrente, né è comunque prevista dagli standard internazionali. Le controinteressate hanno infatti prodotto documentazione tecnica (Marcatura CE e dichiarazioni di conformità), già depositata in sede di formulazione delle proprie offerte, attestante il rispetto degli standard armonizzati (in particolare UNI EN ISO 11135 e ISO 10993-7) che fissano i limiti di tolleranza e sicurezza per i residui di ossido di etilene. Tale documentazione deve ritenersi quindi idonea a soddisfare l'interesse pubblico sotteso alla clausola (la sicurezza sanitaria del dispositivo), rendendo l'offerta equivalente a quanto richiesto, non potendosi pretendere l'esclusione per la mancata produzione di un documento il cui contenuto letterale ("assenza totale") risulta scientificamente inesigibile.
Ritenuto, invece, quanto alla mancata verifica dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, che tale questione non possa essere scrutinata per carenza di interesse, poiché a seguito della reiezione del primo motivo di ricorso la seconda classificata rimarrebbe legittimamente collocata in graduatoria in posizione poziore rispetto alla ricorrente (terza classificata).
Considerato, infine, quanto alla peculiare circostanza che la controinteressata-seconda classificata abbia formulato conclusioni pure di annullamento dell'aggiudicazione, che tale "adesione" processuale alla domanda principale risulta inidonea ad ampliare il thema decidendum e a surrogare la carenza di interesse della ricorrente. Nel processo amministrativo, infatti, il controinteressato che intenda impugnare atti o segmenti della procedura a sé sfavorevoli (e quindi ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione per subentrare nella posizione utile) ha l'onere di proporre un autonomo ricorso o, sussistendone i presupposti, un ricorso incidentale.
Ritenuto quindi, che le conclusioni rassegnate nella memoria difensiva, prive delle forme e dei termini del gravame (incidentale o autonomo), non costituiscono una domanda giudiziale ammissibile capace di investire il Collegio del potere di sindacare la legittimità dell'aggiudicazione sotto profili che non produrrebbero comunque alcun vantaggio alla ricorrente principale, nonostante la palese anomalia rilevata ed i dubbi effettivi sulla sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria.
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada respinto, disponendo la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, in considerazione del tipo e contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC BL, Presidente
RE Ieva, Primo Referendario
RE EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE EN | NC BL |
IL SEGRETARIO