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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
VG 2540/2024
V. Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa BARBARA CAO Presidente
Dott. ALESSANDRO PETRONZI Giudice rel.
Dott.ssa MARTINA R. MANENTI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17/10/2024 da
1) Parte_1
nata TÙ (CO) il 22 dicembre 1982
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Federica Maspero
e
2) Parte_2
Nato a Poggiardo (LE) il 05 settembre 1978
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
1
con l'Avv. Federica Maspero
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR NS (CO) in data 21 giugno 2008
(anno 2008, atto n.12, reg. degli atti di matrimonio, parte 2, serie A dell'anno 2008);
SEPARAZIONE: separati consensualmente con verbale in data 18 aprile 2017
omologato con decreto del 26 aprile 2017, depositato in data 8 maggio 2017
con i seguenti FIGLI MINORI
- nata il [...] a [...] Parte_3
- nato il [...] a [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/10/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i coniugi congiuntamente, con Pt_3 Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in AR NS (CO), via Leopardi
n.11;
2) Il signor , attualmente è domiciliato in via Scarlatti n.39, Vighizzolo di TÙ Parte_2
(CO), ed è in procinto di modificare anche la propria residenza;
3) I coniugi adotteranno in maniera disgiunta le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli, in occasione della loro permanenza presso l'abitazione materna o paterna, mentre le decisioni inerenti l'educazione, l'istruzione e salute di e , saranno prese congiuntamente da Pt_3 Per_1
entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei loro figli;
4) il padre avrà facoltà di vedere i due figli minori durante la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e con le loro rispettive attività sportive e ricreative- previo accordo con
2 la madre- ogni volta che ne farà richiesta, e comunque per almeno un giorno infrasettimanale, quando li preleverà intorno alle ore 18.00, li terrà con sé per cena ed il pernottamento, per poi riaccompagnarli a scuola la mattina successiva;
avrà inoltre facoltà di tenere con sé e per un intero Pt_3 Per_1
fine settimana, a settimane alternate, in modo particolare dal venerdì pomeriggio dalle ore 19.00 circa alla domenica sera alle ore 21.00 circa, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
se durante un fine settimana di pertinenza della RA quest'ultima fosse di turno al lavoro e non potesse Pt_1
pertanto trascorrere il week end con i figli, questi ultimi staranno con il padre;
la RA avrà Pt_1
facoltà di recuperare queste giornate nel primo fine settimana successivo utile, previo accordo con il signor;
Pt_2
5) il padre si impegna a curare la preparazione scolastica e gli impegni extrascolastici dei due figli, allorquando gli stessi si trovino presso di lui;
6) e trascorreranno le vacanze di Natale e di Capodanno con i genitori con modalità Pt_3 Per_1 tali da garantirne l'alternanza annuale, salvo diversi accordi fra i coniugi;
i due minori trascorreranno il giorno di Natale 2024 con la madre, mentre il Capodanno 2025 con il padre (dal 30 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025), e così ad anni alterni.
Per quanto concerne le festività pasquali, i genitori terranno i figli ad anni alterni, per pari periodo;
pertanto trascorreranno il giorno di Pasqua 2025 ed il lunedì dell'Angelo con il padre, ed i restanti giorni di vacanza con la madre, e così ad anni alterni, sempre fatti salvi diversi accordi che tengano conto della volontà dei minori.
Inoltre si prevede l'alternanza delle festività infrasettimanali e dei cosiddetti “ponti festivi” previsti anche dal calendario scolastico, così come viene confermata la facoltà per il padre di tenere con sé i figli, durante il periodo estivo, per tre settimane anche non consecutive, che andranno concordate, entro il giorno 30.05 di ogni anno, tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori.
7) le parti convengono che il signor verserà alla RA , a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi), somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo della vita, e che sarà versata secondo le seguenti modalità: € 700,00 alla RA entro il giorno 30 di ogni mese;
l'importo Pt_1
sarà accreditato sul Conto Corrente intestato alla stessa, alle coordinate già note;
mentre i restanti €
100,00 saranno versati dal sig. direttamente su c/c postali aperti all'uopo per i due minori Pt_2
(€ 50,00 ciascuno), alle coordinate che ci si riserva di indicare, quale contributo per le piccole spese autonome e/o risparmi dei ragazzi.
3 Le parti convengono altresì che l'assegno unico, dell'importo di € 114,00, spetterà per intero alla RA . Parte_1
8) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le CP_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di
inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la
sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_4
in data 21 giugno 2008, in AR NS (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AR NS
(anno 2008, atto n. 12, reg. degli atti di matrimonio, parte 2, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
5 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA ME perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23 MAGGIO 2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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