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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1574/2022 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ conSIliere
Gianluca Bordon ‒ conSIliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con l'avv. E_ C.F._1
E_
contro
( ), con l'avv. ON C.F._2
FRIGOTTO GIUSEPPE e l'avv. FRIGOTTO ALBERTO
( ), con l'avv. CHERSEVANI Controparte_2 P.IVA_1
PAOLO MARIA oggetto: responsabilità professionale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante : E_
nel merito dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini di comparizione e di tutti gli atti successivi e conseguenti in
1 primo grado;
dichiararsi quindi nulla, o annullarsi/revocarsi la sentenza impugnata.
In via subordinata: nel caso in cui la Corte d'appello ritenga di decidere nel merito, rigettarsi tutte le domande di controparte.
In via subordinata e in caso di accoglimento anche parziale delle stesse, dichiararsi tenuta a manlevare l'avv. Controparte_3
di quanto eventualmente lo stesso sia condannato a pagare e PT
conseguentemente condannarsi direttamente detta compagnia al pagamento di quanto liquidato ed in ulteriore subordine a rifonderlo.
In via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di nullità sopra formulata, riformarsi l'impugnata sentenza rigettando tutte le domande di parte attrice.
In ogni caso: con rifusione di spese e competenze del grado, compresi accessori e spese generali.
L'appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande, dato atto che non è stato proposto appello incidentale;
atteso che controparte non aderisce alla domanda di accertamento della nullità della sentenza di primo grado chiede la definizione del giudizio con una sentenza di contenuto meramente processuale, visto il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
In subordine e in caso di rinnovazione dell'istruttoria si oppone alle istanze istruttorie di controparte in quanto esplorative ivi compresa la prova per testi in quanto generica ed in ulteriore subordine chiede di essere abilitato a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi indicando a teste , via Madonna 100/P, IG;
Tes_1
per la parte appellata : ON
I) dichiararsi inammissibile, nullo e comunque respingersi integralmente l'appello proposto dall'avv. avverso la E_
2 sentenza di I grado n. 1201/22 del Tribunale di IC, pubblicata l'11.7.2022, per le ragioni illustrate negli atti di parte;
CP_1
II) dichiararsi inammissibile, nulla e comunque respingersi ogni eccezione, difesa, domanda, anche in via istruttoria, e produzione avversaria, per le ragioni illustrate negli atti e nelle note d'udienza depositati per parte . CP_1
Sulle domande, anche istruttorie, eccezioni e produzioni nuove delle controparti, si dichiara di non accettare il contraddittorio, in quanto inammissibili per tardività e decadenza per le ragioni illustrate in corso di causa;
III) confermarsi integralmente la sentenza n. 1201/2022 del Tribunale di IC, pubblicata l'11.7.2022 emessa nel giudizio di I grado n.
1200/2020 R.G.; e in ogni caso accogliersi le domande svolte in I grado da , rideterminate alla luce delle statuizioni della ON
sentenza n. 1201/2022 del Tribunale di IC, come segue:
1) accertarsi e dichiararsi che , in qualità di erede dei ON
genitori e , è succeduta agli stessi nel Persona_1 Persona_2
diritto a conseguire l'indennità ex art. 17 l. 865/1971 quali coltivatori diretti dei terreni in Comune di IG (VI) mapp. 174, 175, 178 Sez.
E Foglio V espropriati, nonché nell'incarico professionale dagli stessi conferito all'avv. , volto ad ottenere il riconoscimento E_
dallo stesso Comune di IG (VI) di tale indennità.
2) previo accertamento del totale inadempimento al contratto d'opera professionale intercorso con (e, prima ancora con i ON
suoi danti causa e ) dall'autunno Persona_1 Persona_2
1995 sino all'anno 2019, imputabile all'avv. , E_
pronunciarsi la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art.1453
3 c.c., per i motivi tutti esposti negli atti, anche di I grado, di parte
; ON
3) conseguentemente, dichiararsi tenuto e condannarsi l'avv.
[...]
alla restituzione in favore di di tutte le PT ON
somme percepite a titolo di compensi professionali e spese in forza del contratto d'opera professionale medesimo, pari quanto meno a €
4.424,36 oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data di ciascuna fattura al saldo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cc, o in subordine ai sensi dell'art. 1284 comma 1 cc;
4) dichiararsi altresì tenuto e condannarsi l'avv. a E_
risarcire a tutti i danni dalla stessa subiti e subendi, ON
sia in conseguenza dell'inadempimento del contratto d'opera professionale di cui sopra, sia in conseguenza dei fatti illeciti posti in essere dallo stesso avv. e descritti negli atti, anche di I grado, PT
di parte , quantificati in almeno: ON
• € 64.282,20 per danni patrimoniali, di cui:
- € 7.746,08 per la perdita dell'indennità dovuta a , Persona_1
oltre interessi legali dal 27.5.1980 alla data della citazione introduttiva del presente giudizio (pari ad € 12.720,66), e così per € 20.466,74 per capitale più interessi sino alla data della citazione;
- € 16.582,91 per la perdita dell'indennità dovuta a Persona_2
oltre interessi legali dal 27.5.1980 alla data della citazione introduttiva del presente giudizio (pari ad € 27.232,55), e così per € 43.815,46 per capitale più interessi sino alla data della citazione;
ovvero la diversa somma, maggiore o minore, risultante da istruttoria e ritenuta di giustizia, anche mediante quantificazione in via equitativa ex art. 2056 c.c., oltre agli ulteriori interessi legali maturati e maturandi
4 sino al saldo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c., e rivalutazione monetaria se dovuta.
5) In ogni caso respingersi ogni e qualsiasi domanda, anche istruttoria, difesa e/o eccezione avversaria.
IV) Condannare l'avv. all'integrale rifusione in favore E_
di di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e ON
spese generali al 15%, sia del giudizio di I grado (n. 1200/2020 R.G.
Trib. IC) sia del presente grado d'appello.
V) In via istruttoria.
Si ritiene che le prove orali assunte in I grado siano valide, efficaci, opponibili all'appellante ed esaurienti, per le ragioni dedotte negli atti di causa.
In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta comunque necessaria la rinnovazione e/o integrazione dell'istruttoria svolta in I grado, si rinnovano (sempre per quanto ritenuto di necessità) le istanze istruttorie formulate per parte in tale ON
giudizio, ribadendone l'ammissibilità e rilevanza e chiedendo il rigetto di ogni eccezione ed opposizione avversaria al riguardo.
• Richiesta di prove testimoniali e per interrogatorio formale.
Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'avv.
e per testi sulle seguenti circostanze: E_
Diritto di e al pagamento Persona_1 Persona_2
dell'indennità ex art. 17 l. 865/1971 da parte del Comune di IG
(VI), in quanto coltivatori diretti.
1) Vero che e hanno personalmente Persona_1 Persona_2
e direttamente coltivato il terreno in IG (VI) mapp. 174 Sez. E, foglio V, di cui erano nudi proprietari e Controparte_4
di , e usufruttuaria Controparte_5 CP_6 Parte_2
5 continuativamente dall'anno 1950 sino all'occupazione d'urgenza nell'aprile 1979 e successivo esproprio del Comune di IG del maggio 1980.
2) Vero che il terreno in IG (VI) mapp. 174 Sez. E, foglio V di cui al soprastante capitolo corrisponde al mapp. N. 49N nell'atto di divisione 12.10.1950 - doc. 43 attoreo di I grado.
3) Vero che il terreno in IG (VI) mapp. 174 Sez. E, foglio V fu coltivato da e in forza di contratto Persona_1 Persona_2
di affitto verbale, intercorso dapprima con l'usufruttuaria Pt_2
e, alla morte di questa nel 1952, con i proprietari
[...] [...]
e . CP_4 Controparte_5
4) Vero che per l'affitto del terreno in IG (VI) mapp. 174 Sez. E, foglio V OT NI e versavano un canone ai Persona_2
proprietari SI.ri CP_4
5) Vero che e hanno personalmente Persona_1 Persona_2
e direttamente coltivato il terreno in IG (VI) mapp. 175 Sez. E, foglio V, di cui erano nudi proprietari e Controparte_4
di , e usufruttuaria la stessa Controparte_5 CP_6 Per_2
, continuativamente dagli anni 1949-'50 e sino all'occupazione
[...]
d'urgenza nell'aprile 1979 e successivo esproprio del Comune di
IG del maggio 1980.
6) Vero che il terreno in IG (VI) mapp. 175 Sez. E, foglio V corrisponde al mapp. N.49O indicato nell'atto di divisione 12.10.1950 prodotto come doc. 43 attoreo di I grado.
7) Vero che e hanno coltivato a Persona_1 Persona_2
vigneto il terreno in IG (VI) mapp. 178 Sez. E, foglio V, di cui erano nudi proprietari Controparte_7 CP_4 CP_8
, e di , e usufruttuaria la stessa
[...] CP_9 CP_4 CP_10
6 continuativamente dagli anni 1949-'50 e sino Persona_2
all'occupazione d'urgenza nell'aprile 1979 e successivo esproprio del
Comune di IG del maggio 1980.
8) Vero che il terreno in IG (VI) mapp. 178 Sez. E, foglio V di cui al soprastante capitolo corrisponde al mapp. N. 49R indicato nell'atto di divisione 12.10.1950 prodotto come doc. 43 attoreo di I grado.
9) Vero che e hanno personalmente Persona_1 Persona_2
coltivato il terreno di loro proprietà in IG (VI) del mapp. 177 Sez.
E, foglio V, continuativamente dal 1950 e sino all'occupazione d'urgenza nell'aprile 1979 e successivo esproprio del Comune di
IG del maggio 1980.
10) Vero che il terreno in IG (VI) mapp. 177 Sez. E, foglio V di cui al soprastante capitolo corrisponde al mapp. N. 49Q indicato nell'atto di divisione 12.10.1950 prodotto come doc. 43 attoreo di I grado.
11) Vero che tutti i mappali 174, 175, 177 e 178 Sez. E Foglio 5 C.T.
Comune di IG consistevano in fondi rustici coltivati a vigneto, di estensione pari a complessivi mq 11.676.
12) Vero che per i terreni coltivati i SI.ri e Persona_1 Per_2
versavano anche contributi consortili all'ex Consorzio di
[...]
bonifica Zerpano Adige Guà.
13) Vero che il versamento dei contributi consortili da parte di Per_1
e riguardava anche i terreni mapp. 174, 175,
[...] Persona_2
178, che essi coltivavano in forza di usufrutto e di contratto verbale di affitto con i proprietari.
14) Vero che al versamento di contributi all'ex Consorzio di bonifica
Zerpano Adige Guà si riferisce la comunicazione con relativo conteggio a data 8.8.1985 prodotta come doc. 48 attoreo di I grado, da cui emerge
7 che l'espropriante non aveva ancora, a tale data, dato ON1
notizia al Consorzio dell'avvenuto esproprio.
15) Vero che in data 23.2.1987 veniva depositata al Comune di IG
l'istanza di prodotta come doc. 3 di parte attrice in I Persona_1
grado, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'indennità ex art. 17 l. 865/1971 in qualità di coltivatore diretto del mapp. 174 Sez. E, foglio V.
16) Vero che l'istanza di doc. 3 di parte attrice di cui Persona_1
al soprastante capitolo veniva messa al protocollo dal Comune di
IG (VI) con numero 2852 prot.
17) Vero che in data 1.6.1987 veniva depositata al Comune di IG
l'istanza di doc. 4 di parte attrice in I grado, avente ad Persona_2
oggetto la richiesta di pagamento dell'indennità ex art. 17 l. 865/1971 in qualità di coltivatrice diretta dei mapp. 175, 178 Sez. E, foglio V.
18) Vero che l'istanza di doc. 4 di parte attrice di cui Persona_2
al soprastante capitolo veniva messa al protocollo dal Comune di
IG (VI) con numero 8273 prot. Incarico professionale conferito all'avv. da e nel E_ Persona_1 Persona_2
1995. Omessa informativa ai clienti.
19) Vero che, nell'autunno del 1995, e Persona_1 Per_2
, accompagnati dal genero , si rivolgevano
[...] Parte_3
all'avv. con studio in IG (VI) Via Scortegagna n. E_
8 20) Vero che l'avv. accettava l'incarico di cui al E_
soprastante capitolo.
21) Vero che in occasione del conferimento dell'incarico all'avv.
nell'autunno 1995, i SIg.ri e E_ Persona_1
accompagnati dal genero , Persona_2 Parte_3
consegnarono al legale tutta la documentazione relativa alla pratica in loro possesso, tra cui le richieste di indennità del 23.2.1987 e 1.6.1987 messe al protocollo del Comune di IG (docc. 3 e 4 attorei di I grado).
22) Vero che, dopo il conferimento dell'incarico di cui ai capitoli soprastanti, i SIg.ri e , attendevano Persona_1 Persona_2
notizie dall'avv. per circa un anno. PT
23) Vero che i SIg.ri e chiedevano Persona_1 Persona_2
più volte, verbalmente e per iscritto (tra l'altro, con fax del 25.9.1996), anche per il tramite del genero , di essere aggiornati Parte_3
sullo stato dell'incarico.
24) Dica il teste se le richieste d'informativa dei SIg.ri Per_1
e indicate al capitolo precedente abbiano
[...] Persona_2
ricevuto risposta dall'avv. . E_
Subentro di nel 1997, quale erede dei genitori, ON
nell'incarico professionale già conferito all'avv. da E_
e . Persona_1 Persona_2
Omessa informativa alla cliente.
25) Vero che, dopo il decesso dei genitori, con racc. 15.10.1997, la figlia , ne dava notizia all'avv. , rinnovando ON PT
la richiesta d'informazioni sullo stato della pratica, comunicando che sarebbe proseguita a suo nome.
9 26) Vero che, solo a seguito di ciò, con lettera 24.10.1997, l'avv.
comunicava di aver “messo in mora” il Comune per il PT
pagamento dell'indennità di occupazione dal 3.5.1979 al 27.5.1980, dell'indennità “di espropriazione dovuta a quale Persona_2
usufruttuaria e coltivatrice diretta” e di quella dovuta a “ Per_1
quale coltivatore diretto del fondo”.
[...]
Omessa interruzione della prescrizione del diritto all'indennità da parte dell'avv. . E_
27) Dica il teste se l'avv. abbia consegnato o esibito E_
alla cliente SI.ra qualche documentazione ON
dell'attività svolta e di quella descritta al soprastante capitolo.
28) Dica il teste se vi siano state informative di data anteriore al
24.10.1997 da parte dell'avv. ai clienti , PT Persona_1
e . Persona_2 ON
Incarico giudiziale conferito da all'avv. ON [...]
, per l'atto di citazione avanti il Tribunale di IC. PT
29) Vero che, dopo il subentro nella pratica in luogo dei danti causa e la SI.ra Persona_1 Persona_2 ON
conferiva mandato all'avv. di procedere in giudizio per E_
ottenere il pagamento dell'indennità ex art. 17 l. 865/1971.
30) Vero che l'avv. , in forza del mandato conferitogli dalla PT
SI.ra , notificava il 24.2.1998 l'atto di citazione ON
avanti il Tribunale di IC (doc. 9 e 34 attorei di I grado).
Omessa ed erronea informazione dell'avv. alla cliente circa PT
l'esito del giudizio n. 430/98 R.G. Trib. IC.
31) Vero che, in merito al giudizio instaurato con l'atto di citazione di cui al soprastante capitolo (n. 430/98 R.G.), la SI.ra sollecitava CP_1
10 ripetutamente notizie dall'avv. , anche tramite il marito SI. PT
. Parte_3
32) Vero che le richieste di informativa di cui al soprastante capitolo ricevevano dall'avv. risposte evasive e generiche. E_
33) Dica il teste se l'avv. abbia dato alla SI.ra E_ CP_1
notizia della pronuncia della sentenza n. 1209/2002
[...]
Tribunale di IC (doc. 18 attoreo di I grado) fino al mese di maggio
2007.
34) Vero che, fino al mese di maggio 2007, alle insistenti richieste d'informativa della SI.ra e del marito ON Parte_3
, l'avv. rispondeva di avere pazienza perché
[...] E_
i tempi della giustizia erano lunghi, lasciando intendere di essere ancora in attesa della sentenza conclusiva del giudizio n. 430/98 R.G. Trib.
IC.
35) Vero che, a maggio 2007, su incarico di , ON Parte_3
si recava personalmente alla Cancelleria civile del Tribunale
[...]
di IC, dove apprendeva della pronuncia della sentenza n.
1209/2002 nel giudizio n. 430/1998 R.G. e ne estraeva copia.
36) Vero che, portato a conoscenza della pronuncia della sentenza n.
1209/2002 del Tribunale di IC, l'avv. sosteneva che la PT
stessa non gli era mai stata comunicata dalla Cancelleria.
Incarico giudiziale conferito da all'avv. ON [...]
per l'atto di citazione avanti la Corte d'Appello di Venezia. PT
37) Vero che, dopo l'esame della sentenza n. 1209/2002 Tribunale di
IC, l'avv. conSIliava alla cliente di PT ON
notificare nuovo atto di citazione avanti la Corte d'Appello di Venezia, raccogliendo dalla cliente una nuova procura alle liti.
11 38) Vero che, dopo l'esame della sentenza n. 1209/2002 Tribunale di
IC, l'avv. consegnava alla cliente E_ CP_1
la bozza di atto di citazione con data di prima udienza in
[...]
bianco, di cui al doc. 19 attoreo di I grado.
Omessa ed erronea informazione dell'avv. alla cliente circa PT
l'instaurazione del giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia.
39) Vero che, a seguito di richieste della cliente e ON
del marito , l'avv. comunicava che Parte_3 E_
la data dell'udienza era stata fissata per il 4.12.2009.
40) Vero che l'avv. annotava a penna, come E_
promemoria per la cliente, la data d'udienza del 4.12.2009 sulla bozza della citazione di cui al doc. 19 attoreo di I grado, che SIlava anche sulla prima facciata.
41) Vero che l'avv. inviava a la E_ ON
lettera del 18.2.2010 (doc. 21 attoreo di I grado) solo a seguito di ripetute richieste di informazioni rivoltegli dalla cliente e del marito.
42) Vero che, dopo la lettera del 18.2.2010 (doc. 21 attoreo di I grado), la SI.ra , anche per il tramite del marito ON Parte_3
, ha ripetutamente chiesto altre informazioni sullo stato della
[...]
sua pratica all'avv. ed al suo studio. E_
43) Dica il teste se dal 2010 in avanti l'avv. abbia dato E_
notizie del giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia di cui ai capitoli soprastanti, alla cliente SI.ra . ON
44) Vero che la SI.ra ha chiesto notizie della sua ON
pratica, tramite il marito , anche direttamente allo Parte_3
studio dell'avv. Paolo Romor di Venezia, indicato dall'avv. PT
come domiciliatario.
12 45) Dica il teste se lo studio dell'avv. Paolo Romor di Venezia abbia confermato l'esistenza di una pratica a nome della SI.ra CP_1
e abbia dato notizie della stessa.
[...]
46) Vero che ad aprile 2019, su incarico della SI.ra , ON
anche lo studio dell'avv. Giuseppe Frigotto richiedeva informazioni all'avv. sullo stato della pratica trattata per conto della E_
cliente.
47) Vero che ad aprile 2019, su incarico della SI.ra , ON
lo studio dell'avv. Giuseppe Frigotto compiva un accesso alla
Cancelleria della Corte d'Appello di Venezia per avere notizie del giudizio instaurato dall'avv. nell'interesse della cliente. PT
48) Dica il teste se nell'aprile 2019, alla Cancelleria della Corte
d'Appello di Venezia risultasse iscritto a ruolo un giudizio contro il
Comune di IG (VI) promosso dall'avv. E_
nell'interesse della SI.ra . ON
Pagamenti ricevuti dall'avv. per il rapporto E_
professionale intercorso con e prima Persona_1 Persona_2
e con la loro erede poi. ON
49) Vero che, nel corso del rapporto professionale intercorso con i SIg.ri e , e poi con la loro erede Persona_1 Persona_2
SI.ra , l'avv. ha percepito per ON E_
l'attività svolta complessivi € 10.000,00 in contanti, suddivisi in più acconti.
50) Vero che la somma indicata nella fattura n. 41/98 del 23.2.1998 di cui al doc. 10 attoreo di I grado è stata versata all'avv. E_
in contanti, su incarico della SI.ra , dal SI. ON Parte_3
.
[...]
13 51) Vero che la somma indicata nella fattura n. 3/2001 del 31.1.2001 di cui al doc. 15 attoreo di I grado, è stata versata all'avv. E_
in contanti, su incarico della SI.ra , dal SI. ON Parte_3
.
[...]
52) Vero che il fondo spese di € 2.844,00, richiesto con la lettera del
18.2.2010 (doc. 21 attoreo di I grado) per il “pagamento del contributo unificato e quant'altro di competenza del Tribunale di Venezia”, è stato versato all'avv. in contanti, su incarico della SI.ra E_
, dal SI. . ON Parte_3
53) Vero che per il fondo spese di cui al capitolo soprastante è stata emessa dallo studio associato la fattura n. 26/2010 di ON2
cui al doc. 22 attoreo di I grado.
54) Dica il teste se, a parte le somme portate dalle fatture n. 41 del
23.2.1998 di Lire 1.224.000, n. 3 del 31.1.2001 di Lire 1.836.000 e n.
26 del 10.5.2010 di € 2.844,00, siano state emesse altre fatture per i residui importi versati dalla SI.ra e per suo conto. ON
Si indicano a testi:
- di IG (VI), Via Fontana Murà n. 2/A (tutti i Parte_3
capitoli);
- di IG (VI), Via Pozzola n. 12 (capitoli da n. 1 a Testimone_2
n. 20);
- dott. (già collaboratrice dello Studio Legale Associato Testimone_3
Frigotto di S. Bonifacio) di ON di RA (VR), Via Roma n.
11/A (capitoli n. 47 e n. 48).
• Richiesta di ordine di esibizione ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c.
a) L'attrice ha inutilmente richiesto all'avv. la E_
documentazione originale a suo tempo consegnata al legale dai SIg.ri e relativa alla procedura di Persona_1 Persona_2
14 esproprio condotta dal Comune di IG e comunque tutta la documentazione originale attinente alle circostanze dedotte nel giudizio n. 430/98 R.G. Trib. Verona.
Data la mancata restituzione spontanea, ove ritenuto necessario, si chiede che il Tribunale voglia ordinare, ai sensi degli artt. 210 e ss.
c.p.c. all'avv. ed al Comune E_
di IG (VI) l'esibizione di tutti i documenti e atti in loro possesso relativamente:
- al procedimento amministrativo di esproprio e di liquidazione delle indennità relative ai mapp. 174, 175, 177, 178 per cui è causa;
- alle domande di riconoscimento d'indennità ex art. 17 l. 865/1971, formulate e depositate al protocollo o comunque inoltrate al Comune da e in quanto affittuario e Persona_1 Persona_2
usufruttuaria, ed entrambi coltivatori, dei fondi predetti;
- al giudizio civile n. 430/98 R.G. Tribunale di IC, compresi i verbali di udienza ed i fascicoli di parte con relativi documenti (non essendo stato possibile a estrarre copia presso il ON
Tribunale di IC dei fascicoli di parte, in quanto cartacei non più presenti nel fascicolo d'ufficio e non messi a disposizione da nessuno dei due legali costituiti uno dei quali, avv. Enrico Vettori, legale del
, non più nemmeno in attività). ON1
In particolare, si chiede l'acquisizione in originale dei verbali d'udienza, contenenti anche le dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio n. 430/98 R.G. Tribunale di IC (già prodotti in copia come doc. 33 attoreo di I grado) poiché il teste (la cui Testimone_4
testimonianza fu acquisita nel suddetto giudizio n. 430/98 R.G. Trib.
IC) è nel frattempo deceduto e non può essere nuovamente sentito nel presente giudizio.
15 b) In ogni caso, si chiede che venga ordinata, ex artt. 210 e ss. c.p.c. all'avv. l'esibizione di tutti i documenti originali E_
consegnatigli da , e Persona_1 Persona_2 CP_1
, o da altri per loro conto, per l'espletamento o in occasione
[...]
dell'incarico professionale intercorso.
• Si eccepisce la decadenza dell'appellante dal diritto di formulare istanze istruttorie a prova diretta e l'intervenuta rinuncia dello stesso alle istanze a prova contraria di cui alle note d'udienza 15.12.2022, non riproposte nelle memorie 183 c.p.c. (non depositate); in ogni caso, si ribadisce l'opposizione a tali istanze di prova contraria avversarie, perché tardive, riguardando istanze istruttorie attoree di I grado su cui l'avv. non ha preso posizione con l'appello e fatti non PT
specificamente contestati, né espressamente, né implicitamente.
Si eccepisce parimenti la decadenza di dal diritto Controparte_2
di formulare istanze istruttorie;
per la parte appellata : Controparte_2
voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia:
In via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento azionato dalla SI.ra nei confronti ON
dell'avv. e per gli effetti rigettare la relativa domanda E_
risarcitoria, ovvero rigettare la domanda di garanzia formulata dall'avv.
nei confronti di;
E_ Controparte_2
Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata da nei confronti dell'avv. ON [...]
, poiché infondata, in fatto ed in diritto, e non provata, e per PT
gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di . Controparte_2
16 Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla SI.ra , dichiarare ON
tenuta a garantire il proprio assicurato nei limiti della Controparte_2
polizza n. 370647586, con esclusione di qualsiasi danno derivante da condotta dolosa del professionista nonché delle somme dovute all'assicurato a titolo di restituzione dei compensi percepiti, e comunque entro il massimale di € 1.000.000 per sinistro ed € 2.000.000 per annualità e con uno scoperto del 5% per ogni sinistro, con un minimo di € 500,00;
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'avv. , visto E_
l'art. 1298 c.c. ed il mandato congiuntamente rilasciato dalla SI.ra all'avv. e all'avv. Romor, porre a carico di CP_1 PT CP_2
le sole somme dovute in relazione alla responsabilità dell'avv. CP_2
, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà con E_
gli altri obbligati solidali, avv. Paolo Romor.
In ogni caso: con vittoria di competenze professionali, spese imponibili, anticipazioni esenti, spese generali, IVA e CPA.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1201/2022 il tribunale di IC ha così deciso:
«1) accerta e dichiara risolto ex art. 1453 cc il contratto di prestazione
d'opera professionale, intercorso tra e l'avvocato ON
per grave inadempimento del convenuto alle E_
obbligazioni di cui all'incarico professionale conferito dall'attrice per il conseguimento, nella veste di unica erede di e Persona_1
, dell'indennità di esproprio ex art. 17, legge n. Persona_2
17 865/1971 di spettanza dei propri genitori, quali coltivatori diretti dei terreni censiti nel catasto del Comune di IG (VI), Foglio V, Sez. E, mapp. 174, 175, 178; 2) per l'effetto, condanna il convenuto [ E_
] alla restituzione della somma di € 4.424,36 percepita a titolo
[...]
di competenze professionali, oltre interessi legali dalla data di ciascuna fattura sino al saldo, nonché al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'inadempimento, nella misura di € 64.282,20, comprensiva degli interessi legali maturati dal 27 maggio 1980 sino alla data della domanda, oltre agli ulteriori interessi legali maturati e maturandi sino al saldo;
3) condanna, altresì, l'avv. E_
alla rifusione in favore di delle spese processuali, ON
liquidate in complessivi € 8.626,80 di cui € 831,80 per esborsi ed €
7.795,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge».
2. Il tribunale ha accertato il grave inadempimento dell'avv.
, rimasto contumace per tutto il corso del procedimento, per le PT
obbligazioni contrattualmente assunte con l'incarico a lui conferito da e e poi dalla figlia e unica erede Persona_1 Persona_2
, per ottenere l'indennità ex art. 17 l. 865/1971 ON
spettante ai genitori in quanto coltivatori diretti dei mapp. 174, 175, 178
Sez. E, foglio V, del Comune di IG (VI) – terreni sottoposti a provvedimento di esproprio con D.G.R. Veneto n. 1233 divenuto esecutivo il 27.5.1980.
3. Il Tribunale ha conseguentemente riconosciuto la responsabilità professionale dell'avvocato, considerando provato per presunzioni il nesso eziologico tra la condotta del legale e il danno subito dall'attrice, quale erede di e . Infatti, i consorti Persona_1 Persona_2
e avevano i requisiti per l'indennità aggiuntiva di CP_1 Per_2
18 esproprio ex art. 17 l. 865/1971 e la figlia ha ON
acquisito iure successionis il diritto a percepire l'indennizzo.
4. Tale diritto, tuttavia, sorto in data 27.5.1980, si è prescritto poiché, nonostante i coniugi abbiano interrotto la prescrizione con due istanze, una del 23.2.1987 di e una dell'1.6.1987 di Persona_1
e dato incarico all'avv. nel 1995, Persona_2 PT
quest'ultimo ha instaurato un giudizio nei confronti del CP_11
(RG n. 430/1998 del Tribunale di IC) solo, tardivamente,
[...]
nel 1998.
5. Inoltre, l'avv. non ha mai comunicato a PT CP_1
la pubblicazione della sentenza n. 1209/2002 che ha definito
[...]
il giudizio RG n. 430/1998 dichiarando l'incompetenza per materia del
Tribunale di IC in favore della Corte d'appello di Venezia, con conseguente passaggio in giudicato per decorrenza del termine di impugnazione. Infine, quando ha saputo l'esito del ON
processo nel 2007, l'avv. ha conSIliato di procedere con un PT
nuovo atto di citazione davanti alla Corte d'appello, senza però iscrivere a ruolo la causa.
6. È stata pertanto dichiarata la risoluzione della prestazione d'opera professionale tra l'avv. e con PT ON
condanna del legale a restituire € 4.424,36 percepiti come compenso, oltre interessi legali dalla data della fattura al saldo, nonché a risarcire il danno patrimoniale derivante dall'inadempimento pari a € 64.282,20 comprensivo di interessi legali dal 27.5.1980 sino alla domanda.
7. Con atto di citazione del 9.8.2022 ha proposto E_
appello deducendo tre motivi.
8. L'appellata si è costituita con comparsa del ON
24.11.2022 resistendo al gravame.
19 9. Con comparsa del 11.5.2023 si è costituita in Controparte_2
seguito a ordinanza del 21.12.2022 che ha autorizzato la chiamata della compagnia richiesta da parte appellante.
10. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
11. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da . Parte ON
appellata sostiene che l'appellante ha dedotto unicamente la nullità della citazione di primo grado senza far valere contestualmente i motivi di doglianza nel merito, oltre a proporre un appello inammissibile ex art. 342, 2° comma cpc e 348-bis e ter cpc.
12. L'eccezione è infondata: parte appellante, infatti, non solo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del termine a comparire ex art. 164 cpc, e chiesto in subordine la rimessione in termini per le eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le istanze istruttorie e la chiamata in causa di terzo, ma ha pure censurato l'errata valutazione dei fatti della sentenza di primo grado, nonché eccepito l'intervenuta prescrizione del credito. In tal modo, quindi, non si è limitata a dedurre la nullità dell'atto di citazione e degli atti successivi compresa la sentenza, ma ha opposto anche eccezioni relative al merito.
13. Col primo motivo (pagg. 2-6), lamenta: «nullità E_
della citazione introduttiva per violazione dei termini di comparizione ex art. 164 cpc e di tutti gli atti successivi comprensivi la sentenza citata; in subordine: rimessione in termini del convenuto per le eccezioni non rilevabili d'ufficio ed istanze istruttorie;
chiamata in causa di terzo in garanzia». Rileva la nullità poiché la citazione è stata notificata il giorno 12.2.2020 (doc. 2), e ha indicato come data per
20 l'udienza di prima comparizione il 26.5.2020; l'udienza si è tenuta il
14.7.2020, pertanto ritiene non rispettato il termine di 90 giorni, dovendosi calcolare anche la sospensione straordinaria dei termini processuali dovuta all'emergenza sanitaria ex art. 83 dl 18/2020 e art. 36, comma 1, dl 23/2020.
14. Il motivo è fondato. L'art. 83, secondo comma, del d.l. 17 marzo
2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), nello stabilire la sospensione per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (poi prorogato al giorno 11 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020,
n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), del decorso dei termini per «il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili», ha specificatamente previsto che «quando il termine è computato a ritroso
e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita
l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto». Questo SInifica che, nel caso in cui un termine a ritroso comprenda anche in minima parte la stasi processuale imposta dalla speciale legislazione pandemica, questo termine deve decorrere dopo cessata la sospensione e sino alla data dell'udienza da cui operare il computo, allo scopo di garantire alla controparte il pieno svolgimento dell'attività difensiva. Pertanto, se l'udienza fissata in citazione non rispetta il termine a comparire a causa del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica, l'udienza va differita ex officio ad altra data, nel caso di convenuto non costituito (vd. Cass. 10139/2024).
15. Il mancato rispetto del termine a comparire, non rilevato dal tribunale, non comporta tuttavia la rimessione della causa in primo grado: la Cass. SU 2258/2022 ha stabilito che: «nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia
21 stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 cpc e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 cpc».
16. In atto di appello alla p. 4 l'avv. ha chiesto di essere PT
rimesso in termini e la Corte ha disposto in conformità con ordinanza del 6.6.2023, anche se poi l'appellante non ha depositato alcuna memoria ex art. 183, 6° comma cpc. Detto questo, la causa può essere decisa nel merito sulla base dei documenti ritualmente acquisiti e delle prove orali assunte, delle quali non è stata richiesta la rinnovazione, né la stessa appare comunque ragionevole, tenuto conto che i fatti risalgono all'anno 1995 (vd. cap. 21 della memoria ex art. 186 cpc), mentre la prova è stata assunta il 23.9.2021.
17. Col secondo motivo (pagg.
4-6 e pag. 8) l'appellante deduce:
«prescrizione dell'azione di responsabilità professionale per tutti i fatti antecedenti alla sentenza del Tribunale di IC n. 1209/2002».
Sostiene che è caduta in prescrizione l'azione di responsabilità professionale nei suoi confronti per «la mancata interruzione della prescrizione nei confronti del comune qualora il credito non fosse già prescritto o l'erroneità della citazione presso il Tribunale di IC;
è prescritta altresì l'azione di ripetizione delle somme versate a titolo di competenze professionali per detto procedimento, esauritosi con la sentenza del Tribunale di IC» (vd. p. 4 citazione appellante).
22 18. Anche la compagnia sostiene la tesi della prescrizione, rilevando che l'unica richiesta di risarcimento fatta da al ON
professionista è quella del 15.5.2019 (doc. 30, lettera con cui l'avv.
chiede al collega un risarcimento di € 24.770,00), ma Pt_3 PT
riguarda la mancata iscrizione a ruolo della causa davanti alla Corte
d'Appello, mentre solo nel successivo atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, la ha esteso la richiesta di danni anche CP_1
alla negligenza professionale dell'avv. (comparsa p. 4). PT
19. Secondo la compagnia, dunque, la diffida del 2019 riguarda una condotta negligente diversa rispetto a quella articolata nell'atto di citazione di primo grado e «tra il conferimento dell'incarico all'avv.
, autunno 1995, ovvero quella in cui è maturata la PT
prescrizione del diritto risarcitorio, gennaio/giugno 1997, e la data in cui lo stesso ha ricevuto la prima richiesta di risarcimento danni, febbraio 2020, sono decorsi 25 anni», con conseguente perdita del credito risarcitorio.
20. Il motivo non è fondato. In tema di prescrizione, la giurisprudenza si è più volte espressa a proposito del «giorno in cui il diritto può essere fatto valere» ex art. 2935 cc, rilevando che i presupposti per il suo esercizio sono la durata del termine e la possibilità di conoscere il proprio diritto da parte del titolare. Se il primo criterio è rigido e predeterminato (salvo le cause di interruzione e sospensione), il secondo richiede una disamina della vicenda specifica (vd. Cass.
24270/2020). Con la sentenza 576/2008 le Sezioni Unite sono intervenute a individuare il dies a quo spostandolo dal giorno in cui si verifica il fatto a quello della conoscibilità del danno, ovvero al momento in cui il danno si manifesta come oggettivamente riconoscibile, anche in relazione alla sua rilevanza giuridica;
a tale
23 principio si deve applicare quello di «rapportabilità causale» e, di conseguenza, vanno considerate anche le «…informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, la loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per
l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti) e la loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest'ultimo eventualmente colpevole di non avere fornito quelle informazioni alla vittima, nei casi in cui era a ciò tenuto» (Cass. SU
576/2008, 27337/2008). Il riferimento va quindi all'«ordinaria diligenza» necessaria a percepire le conseguenze dannose (vd. Cass.
24270/2020).
21. Nel caso in esame, l'odierna appellata ha appreso il comportamento negligente e l'inerzia dell'avv. solo ad aprile PT
2019 quando, rivolgendosi all'avv. , ha scoperto che il Pt_3
precedente legale non aveva incardinato alcuna causa nel suo interesse in Corte d'appello a Venezia – vd. doc. 26, e_mail del 10.4.2019, e verbale del 23.9.2021, teste : «nel marzo 2018 ho iniziato, Testimone_3
presso lo studio , la pratica forense, che è terminata nel Pt_3
settembre 2019. Da settembre 2019 non svolgo attività alcuna presso
e/o per conto dello studio . Non ho mai svolto attività alcuna Pt_3
on riferimento a pratiche riguardanti la SI.ra , eccezion fatta CP_1
per una trasferta presso la Cancelleria della Corte d'Appello di
Venezia, da me effettuata per conto dell'avv. Frigotto Giuseppe, nella primavera del 2019; l'accesso presso la Cancelleria aveva scopo di verificare l'esistenza di un procedimento pendente in Corte d'Appello promosso dall'avv. nell'interesse della SI.ra ; dalla PT CP_1
24 verifica da me effettuata presso la Cancelleria non risultarono procedimenti pendenti e definiti che vedevano quale parte la SI.ra
e di ciò informai in dominus avv. ». ON Pt_3
22. L'appellante e la compagnia assicuratrice sostengono che avrebbe potuto rilevare i profili di responsabilità ON
dell'avv. leggendo la sentenza 1209/2002 del tribunale di PT
IC, conosciuta dalla nel 2007 dopo accesso alla CP_1
cancelleria del tribunale da parte del marito, – vd. Parte_3
verbale del 23.9.2021, cap. 33: «sebbene io e mia moglie chiedessimo all'avv. notizie sull'esito della causa, lo stesso ci riferiva di PT
portare pazienza;
ciò avvenne sino al 2007, quando, personalmente, su insistente richiesta di mia moglie, mi recai presso l'ufficio del Giudice di IC, il quale mi disse che il procedimento era definito da anni e mi invitò a recarmi presso la cancelleria per chiedere una copia della sentenza, come in effetti feci».
23.). In realtà, l'avvocato ha sicuramente esposto alla cliente la possibilità avviare il nuovo giudizio dinnanzi alla Corte d'appello, come si ricava dall'atto di citazione del 4.6.2007 da lui redatto (doc. 19) suk presupposto che fosse ancora possibile agire nei confronti del per ottenere l'indennità di € 24.770,00. ON1
24. D'altro canto, la sentenza 1209/2002 del tribunale di IC
(doc. 18) si limita a dichiarare l'incompetenza per materia senza entrare nel merito della prescrizione del diritto di , sicché per ON
quanto si evince dagli elementi probatorio acquisiti, sussiste l'inadempimento al contratto d'opera dell'avvocato.
25. Quest'ultimo sostiene anche di non aver avuto rapporti professionali con e nel 1995, Persona_1 Persona_2
dichiarando «il sottoscritto non ha mai visto queste persone né ha
25 ricevuto un mandato, che difatti non è depositato» (vd. p. 5 atto di citazione appellante). Tuttavia, ha prodotto ON
documenti che dimostrano il contrario, ovvero che i rapporti tra le parti sono iniziati ben prima dell'instaurazione della causa del '98; vi sono infatti un fax spedito in data 25.9.1996 da per conto Parte_3
di e con oggetto «esproprio terreni Persona_1 Persona_2
in Almisano di IG e sulle iniziative prese» (doc. 6), una raccomandata del 15.10.1997 mandata da all'avv. ON
, con la quale avvisa il legale della morte dei genitori e chiede PT
«di essere messa al corrente dettagliatamente delle iniziative e dei risultati in relazione all'incarico professionale che i miei genitori le avevano conferito nell'autunno del 1995 a mezzo di mio marito
riguardante le indennità di esproprio spettanti dei Parte_3
terreni di Almisano» (doc. 7), e la risposta dello stesso avv. PT
del 24.10.1997 (doc. 8). A ciò va aggiunta la testimonianza di Parte_3
che conferma il conferimento dell'incarico all'avv.
[...] PT
nell'autunno del 1995 (vd. verbale ud. 23.9.2021, cap. 21, teste Parte_3
).
[...]
26.Si rammenta che per giurisprudenza di legittimità «il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale, non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, ad substantiam oppure ad probationem, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti» (Cass. 3506/2020). Premesso quindi che l'incarico conferito all'avv. dai genitori di va fatto PT ON
risalire all'autunno del 1995, il successivo mandato firmato nel 1998 da
, figlia e unica erede dei genitori, relativo alla ON
26 medesima vertenza, ha interrotto la prescrizione sulla responsabilità professionale del legale.
27. Infine, non si ritiene fondata l'eccezione di in Controparte_2
merito al contenuto dell'atto di citazione per la Corte di Appello, inviata dall'avv. nel 2007 a , che considererebbe PT ON
esclusivamente le somme dovute come erede di (e Persona_2
rinunciate di conseguenza quelle del padre ). Nell'atto, Persona_1
infatti, vengono menzionati entrambi i genitori e, inoltre, nelle conclusioni, è richiesta la corresponsione di € 24.770,83
(corrispondenti a lire 47.963.025) ovvero la somma delle due indennità
(doc. 19).
28. Col terzo motivo (pagg. 7-8) l'appellante deduce: «errata valutazione dei fatti». Sostiene che il tribunale ha erroneamente considerato provato, nel corso del precedente giudizio con RG
430/1998, il diritto all'indennità aggiuntiva di esproprio a favore di e , rilevando che il credito sarebbe Persona_1 Persona_2
stato riconosciuto se il giudizio fosse stato riassunto presso la Corte di appello di Venezia. L'appellante ritiene che non siano stati valutati, però, alcuni elementi quali la mancanza di un contratto di affitto di fondo rustico scritto;
l'età dei genitori di e l'assenza ON
di opposizione alla stima da parte dei coniugi entro trenta CP_1
giorni ex art. 19 l. 866/1971 in vigore dal 30.1.1977 al 29.6.2003.
29. La compagnia per parte sua sostiene che non vi sia prova di quale fosse l'esatto incarico professionale conferito all'avv. , non PT
risultando con chiarezza se e volessero ottenere CP_1 Per_2
l'indennità aggiuntiva di esproprio ex art. 17 l. 865/1971 oppure contestare la stima dell'indennità espropriativa ex art. 19 l. 865/1971.
Inoltre, ritiene che non vi fossero i presupposti per ottenere il
27 pagamento dell'indennità di esproprio, poiché il comune di IG in data 13.11.1981 aveva provveduto a indennizzare e CP_1 Per_2
per l'esproprio subito;
e infine, che nel corso del giudizio lo stesso comune convenuto aveva sostenuto che la domanda vertesse non sull'indennità aggiuntiva di esproprio, bensì sull'opposizione alla stima dell'indennità.
30. Il motivo non è fondato. L'orientamento costante della Suprema
Corte, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato nei confronti del cliente per negligente svolgimento dell'attività, prevede che debbano essere dimostrati il danno e il nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente. (Cass. 6970/2021; Cass.
10966/2004; Cass. 34787/2022) Di conseguenza, «la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone» (vd.
Cass. 11901/2002; Cass. 9917/2010; Cass. 22376/2012; Cass.
2638/2013; Cass. 1984/2016; Cass. 25112/2017; Cass. 13873/2020;
Cass. 4655/2021; Cass. 33466/2022).
31. Nel caso in esame, bisogna considerare se la condotta professionale tenuta dall'avv. ha prodotto un danno quale PT
conseguenza secondo il principio del «più probabile che non».
32. Dagli atti si ricava che e Persona_1 Persona_2
hanno conferito l'incarico al legale di recuperare l'indennità aggiuntiva di esproprio loro dovuta in quanto coltivatori diretti dei mapp.
174,175,178 Sez. E. foglio V del Comune di IG nel 1995.
28 33.L'anno dell'incarico è confermato, come evidenziato in precedenza, dalla testimonianza di resa in primo Parte_3
grado e dalla raccomandata inviata il 15.10.1997 di ON
all'avvocato (vd. doc. 7); il fatto che l'incarico riguardasse l'indennità aggiuntiva di esproprio è confermato dall'atto di citazione presentato al
Tribunale di IC (RG 430/1998), nel quale l'avvocato fa sempre riferimento all'indennità dovuta ex art. 17 l.865/1971 (vd. doc. 9).
34. La sentenza n. 1209/2002 declina la competenza a favore della
Corte di Appello: «dichiara la propria incompetenza per materia a conoscere della domanda proposta da , essendo ON
competente a riconoscere della stessa domanda, ex art. 19 l. n.
865/1971, la Corte di Appello di Venezia» (vd. doc. 18), dove il riferimento all'art. 19 l. 865/1971 non sta a indicare che avesse CP_1
richiesto l'opposizione alla stima, bensì il riferimento che fa l'articolo alla competenza delle Corti territoriali. Sul punto si richiama la Cass.
2693/2018: «la speciale competenza della corte d'appello in unico grado, prevista dall'art. 19 l. n. 865 del 1971 per l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, si estende anche alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17, comma 2, della medesima legge in favore del fittavolo, colono, mezzadro o compartecipante». L'oggetto della causa verteva quindi non sull'opposizione alla stima, con termine di prescrizione di
30 giorni, ma sull'indennità aggiuntiva ex art 17 l. 865/1791, che ha funzione compensativa del sacrificio sopportato dai coltivatori diretti a causa della definitiva perdita del terreno dove viene esercitata l'attività agricola e che, seppur trovi titolo nel provvedimento ablatorio, ha un termine di prescrizione decennale (Cass. 18237/2004).
29 35. La qualifica di coltivatori diretti di e Persona_1 Per_2
si ritiene provata dalle testimonianze di ,
[...] Parte_3
e rese nel giudizio RG n. 430/1998 Testimone_4 Testimone_2
(vd. doc. 33), dai documenti prodotti e in particolare dai contributi consortili richiesti a e ell'anno 1985 relativi ai mapp. CP_1 Per_2
174, 175, 178 e 177 (doc. 48).
36. Pertanto, la tardiva interruzione della prescrizione, avvenuta solo nel 1997, da parte dell'avv. (vd. doc. 8) ha senza dubbio PT
determinato un danno a sicché va affermato il nesso ON
eziologico tra il comportamento omissivo del professionista e il mancato ottenimento dell'indennità aggiuntiva di esproprio ex art. 17 l.
865/1971.
37. L'eccezione sollevata da «sulla procura Controparte_2
rilasciata dalla SI.ra all'avv. Romor per il giudizio avanti la CP_1
Corte di Appello di Venezia» (pagg.
8-9 comparsa di costituzione e quindi sulla responsabilità in solido di entrambi i legali, non CP_2
appare dirimente, poiché il mandato a lato della bozza non presenta alcuna firma da parte dell'avv. Romor Paolo (vd. doc. 19).
38. Non è fondata l'eccezione sollevata da in Controparte_2
merito alla «polizza n. 370647586» (pagg.
9-11 comparsa di costituzioni con la quale sostiene che la condotta dell'avv. CP_2
integri gli estremi del dolo e non della colpa, esonerando così PT
la compagnia assicurativa dalla manleva nei confronti.
39. La compagnia ricorda che l'art. 4, lettera d), esclude la copertura per i sinistri derivanti da «dolo dell'assicurato». Passa quindi a elencare gli elementi che dimostrano non la colpa, ma il dolo dell'avv. , PT
quali: l'aver mentito quando ha affermato di aver interrotto la prescrizione nel 1997; l'aver introdotto il giudizio davanti al Tribunale
30 di IC, pur nella consapevolezza che il diritto risarcitorio dell'odierna appellata era prescritto;
l'aver atteso cinque anni prima di comunicare il deposito della sentenza del Tribunale di IC, confiscando così il diritto dell'odierna appellata di proporre appello;
l'aver mentito sulla notifica e successiva iscrizione a ruolo, nel 2007, di un nuovo procedimento avanti la Corte d'Appello di Venezia volto a ottenere il pagamento, dal Comune di IG, di € 24.770,83 (comparsa d'appello p. 10).
40. Nessuno degli indicati comportamenti può integrare il dolo, mancando la prova che siano stati posti in essere dal legale con la deliberata intenzione di danneggiare la parte mandante: di conseguenza,
è tenuta a garantire l'assicurato nei limiti della Controparte_2
polizza n. 370647586 entro il massimale di € 1.000.000 per sinistro ed
€ 2.000.000 per annualità, e con uno scoperto del 5% per ogni sinistro art. 10 delle condizioni di polizza).
41. Le spese del grado sono regolate secondo soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014). Non si possono liquidare le spese del primo grado: infatti, «nel caso di nullità della citazione di primo grado…per inosservanza del termine
a comparire…la deduzione della nullità come motivo di gravame…impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante» (Cass. 19265/2023).
31 42. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza trib. IC 1201/2022;
2. dichiara risolto il contratto d'opera tra e l'avv. ON
per grave inadempimento del secondo all'incarico E_
conferito dall'attrice per conseguire, nella veste di unica erede di e , l'indennità di esproprio ex art. 17 Persona_1 Persona_2
l. 865/1971 spettante ai propri genitori, quali coltivatori diretti dei terreni censiti nel catasto del Comune di IG (VI), Foglio V, Sez. E, mapp. 174, 175, 178;
3. condanna a restituire € 4.424,36 percepiti a E_
titolo di compenso, oltre interessi legali dalla data di ciascuna fattura sino al saldo, nonché a risarcire il danno patrimoniale derivante dall'inadempimento nella misura di € 64.282,20, comprensiva degli interessi legali maturati dal 27.5.1980 sino alla data della domanda, oltre agli ulteriori interessi legali maturati e maturandi sino al saldo;
4. condanna a garantire nei Controparte_2 E_
limiti della polizza n. 370647586 entro il massimale di € 1.000.000 per sinistro, ed € 2.000.000 per annualità, e con uno scoperto del 5% per ogni sinistro;
32 5. condanna a rifondere le spese del grado a E_
liquidate in € 5.000,00 (scaglione da € 52.001,00 a ON
€ 260.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
6. condanna a tenere indenne dalla Controparte_2 E_
condanna alle spese di lite di cui al numero che precede;
7. l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
manda alla cancelleria per competenza;
8. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 4.4.2025.
Il Presidente
Marco Campagnolo
33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 - 36045, incaricandolo di svolgere le attività necessarie al conseguimento dell'indennità ex art. 17 l. 865/1971 in qualità di affittuario e usufruttuaria, ed entrambi coltivatori diretti dei fondi, già richiesta al Comune di IG (VI) con le istanze del 23.2.1987 n. 2852 prot. e dell'1.6.1987 n. 8273 prot.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1574/2022 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ conSIliere
Gianluca Bordon ‒ conSIliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con l'avv. E_ C.F._1
E_
contro
( ), con l'avv. ON C.F._2
FRIGOTTO GIUSEPPE e l'avv. FRIGOTTO ALBERTO
( ), con l'avv. CHERSEVANI Controparte_2 P.IVA_1
PAOLO MARIA oggetto: responsabilità professionale;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante : E_
nel merito dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini di comparizione e di tutti gli atti successivi e conseguenti in
1 primo grado;
dichiararsi quindi nulla, o annullarsi/revocarsi la sentenza impugnata.
In via subordinata: nel caso in cui la Corte d'appello ritenga di decidere nel merito, rigettarsi tutte le domande di controparte.
In via subordinata e in caso di accoglimento anche parziale delle stesse, dichiararsi tenuta a manlevare l'avv. Controparte_3
di quanto eventualmente lo stesso sia condannato a pagare e PT
conseguentemente condannarsi direttamente detta compagnia al pagamento di quanto liquidato ed in ulteriore subordine a rifonderlo.
In via ulteriormente subordinata: nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di nullità sopra formulata, riformarsi l'impugnata sentenza rigettando tutte le domande di parte attrice.
In ogni caso: con rifusione di spese e competenze del grado, compresi accessori e spese generali.
L'appellante dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove domande, dato atto che non è stato proposto appello incidentale;
atteso che controparte non aderisce alla domanda di accertamento della nullità della sentenza di primo grado chiede la definizione del giudizio con una sentenza di contenuto meramente processuale, visto il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
In subordine e in caso di rinnovazione dell'istruttoria si oppone alle istanze istruttorie di controparte in quanto esplorative ivi compresa la prova per testi in quanto generica ed in ulteriore subordine chiede di essere abilitato a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi indicando a teste , via Madonna 100/P, IG;
Tes_1
per la parte appellata : ON
I) dichiararsi inammissibile, nullo e comunque respingersi integralmente l'appello proposto dall'avv. avverso la E_
2 sentenza di I grado n. 1201/22 del Tribunale di IC, pubblicata l'11.7.2022, per le ragioni illustrate negli atti di parte;
CP_1
II) dichiararsi inammissibile, nulla e comunque respingersi ogni eccezione, difesa, domanda, anche in via istruttoria, e produzione avversaria, per le ragioni illustrate negli atti e nelle note d'udienza depositati per parte . CP_1
Sulle domande, anche istruttorie, eccezioni e produzioni nuove delle controparti, si dichiara di non accettare il contraddittorio, in quanto inammissibili per tardività e decadenza per le ragioni illustrate in corso di causa;
III) confermarsi integralmente la sentenza n. 1201/2022 del Tribunale di IC, pubblicata l'11.7.2022 emessa nel giudizio di I grado n.
1200/2020 R.G.; e in ogni caso accogliersi le domande svolte in I grado da , rideterminate alla luce delle statuizioni della ON
sentenza n. 1201/2022 del Tribunale di IC, come segue:
1) accertarsi e dichiararsi che , in qualità di erede dei ON
genitori e , è succeduta agli stessi nel Persona_1 Persona_2
diritto a conseguire l'indennità ex art. 17 l. 865/1971 quali coltivatori diretti dei terreni in Comune di IG (VI) mapp. 174, 175, 178 Sez.
E Foglio V espropriati, nonché nell'incarico professionale dagli stessi conferito all'avv. , volto ad ottenere il riconoscimento E_
dallo stesso Comune di IG (VI) di tale indennità.
2) previo accertamento del totale inadempimento al contratto d'opera professionale intercorso con (e, prima ancora con i ON
suoi danti causa e ) dall'autunno Persona_1 Persona_2
1995 sino all'anno 2019, imputabile all'avv. , E_
pronunciarsi la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art.1453
3 c.c., per i motivi tutti esposti negli atti, anche di I grado, di parte
; ON
3) conseguentemente, dichiararsi tenuto e condannarsi l'avv.
[...]
alla restituzione in favore di di tutte le PT ON
somme percepite a titolo di compensi professionali e spese in forza del contratto d'opera professionale medesimo, pari quanto meno a €
4.424,36 oltre interessi legali maturati e maturandi dalla data di ciascuna fattura al saldo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cc, o in subordine ai sensi dell'art. 1284 comma 1 cc;
4) dichiararsi altresì tenuto e condannarsi l'avv. a E_
risarcire a tutti i danni dalla stessa subiti e subendi, ON
sia in conseguenza dell'inadempimento del contratto d'opera professionale di cui sopra, sia in conseguenza dei fatti illeciti posti in essere dallo stesso avv. e descritti negli atti, anche di I grado, PT
di parte , quantificati in almeno: ON
• € 64.282,20 per danni patrimoniali, di cui:
- € 7.746,08 per la perdita dell'indennità dovuta a , Persona_1
oltre interessi legali dal 27.5.1980 alla data della citazione introduttiva del presente giudizio (pari ad € 12.720,66), e così per € 20.466,74 per capitale più interessi sino alla data della citazione;
- € 16.582,91 per la perdita dell'indennità dovuta a Persona_2
oltre interessi legali dal 27.5.1980 alla data della citazione introduttiva del presente giudizio (pari ad € 27.232,55), e così per € 43.815,46 per capitale più interessi sino alla data della citazione;
ovvero la diversa somma, maggiore o minore, risultante da istruttoria e ritenuta di giustizia, anche mediante quantificazione in via equitativa ex art. 2056 c.c., oltre agli ulteriori interessi legali maturati e maturandi
4 sino al saldo, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c., e rivalutazione monetaria se dovuta.
5) In ogni caso respingersi ogni e qualsiasi domanda, anche istruttoria, difesa e/o eccezione avversaria.
IV) Condannare l'avv. all'integrale rifusione in favore E_
di di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e ON
spese generali al 15%, sia del giudizio di I grado (n. 1200/2020 R.G.
Trib. IC) sia del presente grado d'appello.
V) In via istruttoria.
Si ritiene che le prove orali assunte in I grado siano valide, efficaci, opponibili all'appellante ed esaurienti, per le ragioni dedotte negli atti di causa.
In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta comunque necessaria la rinnovazione e/o integrazione dell'istruttoria svolta in I grado, si rinnovano (sempre per quanto ritenuto di necessità) le istanze istruttorie formulate per parte in tale ON
giudizio, ribadendone l'ammissibilità e rilevanza e chiedendo il rigetto di ogni eccezione ed opposizione avversaria al riguardo.
• Richiesta di prove testimoniali e per interrogatorio formale.
Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'avv.
e per testi sulle seguenti circostanze: E_
Diritto di e al pagamento Persona_1 Persona_2
dell'indennità ex art. 17 l. 865/1971 da parte del Comune di IG
(VI), in quanto coltivatori diretti.
1) Vero che e hanno personalmente Persona_1 Persona_2
e direttamente coltivato il terreno in IG (VI) mapp. 174 Sez. E, foglio V, di cui erano nudi proprietari e Controparte_4
di , e usufruttuaria Controparte_5 CP_6 Parte_2
5 continuativamente dall'anno 1950 sino all'occupazione d'urgenza nell'aprile 1979 e successivo esproprio del Comune di IG del maggio 1980.
2) Vero che il terreno in IG (VI) mapp. 174 Sez. E, foglio V di cui al soprastante capitolo corrisponde al mapp. N. 49N nell'atto di divisione 12.10.1950 - doc. 43 attoreo di I grado.
3) Vero che il terreno in IG (VI) mapp. 174 Sez. E, foglio V fu coltivato da e in forza di contratto Persona_1 Persona_2
di affitto verbale, intercorso dapprima con l'usufruttuaria Pt_2
e, alla morte di questa nel 1952, con i proprietari
[...] [...]
e . CP_4 Controparte_5
4) Vero che per l'affitto del terreno in IG (VI) mapp. 174 Sez. E, foglio V OT NI e versavano un canone ai Persona_2
proprietari SI.ri CP_4
5) Vero che e hanno personalmente Persona_1 Persona_2
e direttamente coltivato il terreno in IG (VI) mapp. 175 Sez. E, foglio V, di cui erano nudi proprietari e Controparte_4
di , e usufruttuaria la stessa Controparte_5 CP_6 Per_2
, continuativamente dagli anni 1949-'50 e sino all'occupazione
[...]
d'urgenza nell'aprile 1979 e successivo esproprio del Comune di
IG del maggio 1980.
6) Vero che il terreno in IG (VI) mapp. 175 Sez. E, foglio V corrisponde al mapp. N.49O indicato nell'atto di divisione 12.10.1950 prodotto come doc. 43 attoreo di I grado.
7) Vero che e hanno coltivato a Persona_1 Persona_2
vigneto il terreno in IG (VI) mapp. 178 Sez. E, foglio V, di cui erano nudi proprietari Controparte_7 CP_4 CP_8
, e di , e usufruttuaria la stessa
[...] CP_9 CP_4 CP_10
6 continuativamente dagli anni 1949-'50 e sino Persona_2
all'occupazione d'urgenza nell'aprile 1979 e successivo esproprio del
Comune di IG del maggio 1980.
8) Vero che il terreno in IG (VI) mapp. 178 Sez. E, foglio V di cui al soprastante capitolo corrisponde al mapp. N. 49R indicato nell'atto di divisione 12.10.1950 prodotto come doc. 43 attoreo di I grado.
9) Vero che e hanno personalmente Persona_1 Persona_2
coltivato il terreno di loro proprietà in IG (VI) del mapp. 177 Sez.
E, foglio V, continuativamente dal 1950 e sino all'occupazione d'urgenza nell'aprile 1979 e successivo esproprio del Comune di
IG del maggio 1980.
10) Vero che il terreno in IG (VI) mapp. 177 Sez. E, foglio V di cui al soprastante capitolo corrisponde al mapp. N. 49Q indicato nell'atto di divisione 12.10.1950 prodotto come doc. 43 attoreo di I grado.
11) Vero che tutti i mappali 174, 175, 177 e 178 Sez. E Foglio 5 C.T.
Comune di IG consistevano in fondi rustici coltivati a vigneto, di estensione pari a complessivi mq 11.676.
12) Vero che per i terreni coltivati i SI.ri e Persona_1 Per_2
versavano anche contributi consortili all'ex Consorzio di
[...]
bonifica Zerpano Adige Guà.
13) Vero che il versamento dei contributi consortili da parte di Per_1
e riguardava anche i terreni mapp. 174, 175,
[...] Persona_2
178, che essi coltivavano in forza di usufrutto e di contratto verbale di affitto con i proprietari.
14) Vero che al versamento di contributi all'ex Consorzio di bonifica
Zerpano Adige Guà si riferisce la comunicazione con relativo conteggio a data 8.8.1985 prodotta come doc. 48 attoreo di I grado, da cui emerge
7 che l'espropriante non aveva ancora, a tale data, dato ON1
notizia al Consorzio dell'avvenuto esproprio.
15) Vero che in data 23.2.1987 veniva depositata al Comune di IG
l'istanza di prodotta come doc. 3 di parte attrice in I Persona_1
grado, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'indennità ex art. 17 l. 865/1971 in qualità di coltivatore diretto del mapp. 174 Sez. E, foglio V.
16) Vero che l'istanza di doc. 3 di parte attrice di cui Persona_1
al soprastante capitolo veniva messa al protocollo dal Comune di
IG (VI) con numero 2852 prot.
17) Vero che in data 1.6.1987 veniva depositata al Comune di IG
l'istanza di doc. 4 di parte attrice in I grado, avente ad Persona_2
oggetto la richiesta di pagamento dell'indennità ex art. 17 l. 865/1971 in qualità di coltivatrice diretta dei mapp. 175, 178 Sez. E, foglio V.
18) Vero che l'istanza di doc. 4 di parte attrice di cui Persona_2
al soprastante capitolo veniva messa al protocollo dal Comune di
IG (VI) con numero 8273 prot. Incarico professionale conferito all'avv. da e nel E_ Persona_1 Persona_2
1995. Omessa informativa ai clienti.
19) Vero che, nell'autunno del 1995, e Persona_1 Per_2
, accompagnati dal genero , si rivolgevano
[...] Parte_3
all'avv. con studio in IG (VI) Via Scortegagna n. E_
8 20) Vero che l'avv. accettava l'incarico di cui al E_
soprastante capitolo.
21) Vero che in occasione del conferimento dell'incarico all'avv.
nell'autunno 1995, i SIg.ri e E_ Persona_1
accompagnati dal genero , Persona_2 Parte_3
consegnarono al legale tutta la documentazione relativa alla pratica in loro possesso, tra cui le richieste di indennità del 23.2.1987 e 1.6.1987 messe al protocollo del Comune di IG (docc. 3 e 4 attorei di I grado).
22) Vero che, dopo il conferimento dell'incarico di cui ai capitoli soprastanti, i SIg.ri e , attendevano Persona_1 Persona_2
notizie dall'avv. per circa un anno. PT
23) Vero che i SIg.ri e chiedevano Persona_1 Persona_2
più volte, verbalmente e per iscritto (tra l'altro, con fax del 25.9.1996), anche per il tramite del genero , di essere aggiornati Parte_3
sullo stato dell'incarico.
24) Dica il teste se le richieste d'informativa dei SIg.ri Per_1
e indicate al capitolo precedente abbiano
[...] Persona_2
ricevuto risposta dall'avv. . E_
Subentro di nel 1997, quale erede dei genitori, ON
nell'incarico professionale già conferito all'avv. da E_
e . Persona_1 Persona_2
Omessa informativa alla cliente.
25) Vero che, dopo il decesso dei genitori, con racc. 15.10.1997, la figlia , ne dava notizia all'avv. , rinnovando ON PT
la richiesta d'informazioni sullo stato della pratica, comunicando che sarebbe proseguita a suo nome.
9 26) Vero che, solo a seguito di ciò, con lettera 24.10.1997, l'avv.
comunicava di aver “messo in mora” il Comune per il PT
pagamento dell'indennità di occupazione dal 3.5.1979 al 27.5.1980, dell'indennità “di espropriazione dovuta a quale Persona_2
usufruttuaria e coltivatrice diretta” e di quella dovuta a “ Per_1
quale coltivatore diretto del fondo”.
[...]
Omessa interruzione della prescrizione del diritto all'indennità da parte dell'avv. . E_
27) Dica il teste se l'avv. abbia consegnato o esibito E_
alla cliente SI.ra qualche documentazione ON
dell'attività svolta e di quella descritta al soprastante capitolo.
28) Dica il teste se vi siano state informative di data anteriore al
24.10.1997 da parte dell'avv. ai clienti , PT Persona_1
e . Persona_2 ON
Incarico giudiziale conferito da all'avv. ON [...]
, per l'atto di citazione avanti il Tribunale di IC. PT
29) Vero che, dopo il subentro nella pratica in luogo dei danti causa e la SI.ra Persona_1 Persona_2 ON
conferiva mandato all'avv. di procedere in giudizio per E_
ottenere il pagamento dell'indennità ex art. 17 l. 865/1971.
30) Vero che l'avv. , in forza del mandato conferitogli dalla PT
SI.ra , notificava il 24.2.1998 l'atto di citazione ON
avanti il Tribunale di IC (doc. 9 e 34 attorei di I grado).
Omessa ed erronea informazione dell'avv. alla cliente circa PT
l'esito del giudizio n. 430/98 R.G. Trib. IC.
31) Vero che, in merito al giudizio instaurato con l'atto di citazione di cui al soprastante capitolo (n. 430/98 R.G.), la SI.ra sollecitava CP_1
10 ripetutamente notizie dall'avv. , anche tramite il marito SI. PT
. Parte_3
32) Vero che le richieste di informativa di cui al soprastante capitolo ricevevano dall'avv. risposte evasive e generiche. E_
33) Dica il teste se l'avv. abbia dato alla SI.ra E_ CP_1
notizia della pronuncia della sentenza n. 1209/2002
[...]
Tribunale di IC (doc. 18 attoreo di I grado) fino al mese di maggio
2007.
34) Vero che, fino al mese di maggio 2007, alle insistenti richieste d'informativa della SI.ra e del marito ON Parte_3
, l'avv. rispondeva di avere pazienza perché
[...] E_
i tempi della giustizia erano lunghi, lasciando intendere di essere ancora in attesa della sentenza conclusiva del giudizio n. 430/98 R.G. Trib.
IC.
35) Vero che, a maggio 2007, su incarico di , ON Parte_3
si recava personalmente alla Cancelleria civile del Tribunale
[...]
di IC, dove apprendeva della pronuncia della sentenza n.
1209/2002 nel giudizio n. 430/1998 R.G. e ne estraeva copia.
36) Vero che, portato a conoscenza della pronuncia della sentenza n.
1209/2002 del Tribunale di IC, l'avv. sosteneva che la PT
stessa non gli era mai stata comunicata dalla Cancelleria.
Incarico giudiziale conferito da all'avv. ON [...]
per l'atto di citazione avanti la Corte d'Appello di Venezia. PT
37) Vero che, dopo l'esame della sentenza n. 1209/2002 Tribunale di
IC, l'avv. conSIliava alla cliente di PT ON
notificare nuovo atto di citazione avanti la Corte d'Appello di Venezia, raccogliendo dalla cliente una nuova procura alle liti.
11 38) Vero che, dopo l'esame della sentenza n. 1209/2002 Tribunale di
IC, l'avv. consegnava alla cliente E_ CP_1
la bozza di atto di citazione con data di prima udienza in
[...]
bianco, di cui al doc. 19 attoreo di I grado.
Omessa ed erronea informazione dell'avv. alla cliente circa PT
l'instaurazione del giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia.
39) Vero che, a seguito di richieste della cliente e ON
del marito , l'avv. comunicava che Parte_3 E_
la data dell'udienza era stata fissata per il 4.12.2009.
40) Vero che l'avv. annotava a penna, come E_
promemoria per la cliente, la data d'udienza del 4.12.2009 sulla bozza della citazione di cui al doc. 19 attoreo di I grado, che SIlava anche sulla prima facciata.
41) Vero che l'avv. inviava a la E_ ON
lettera del 18.2.2010 (doc. 21 attoreo di I grado) solo a seguito di ripetute richieste di informazioni rivoltegli dalla cliente e del marito.
42) Vero che, dopo la lettera del 18.2.2010 (doc. 21 attoreo di I grado), la SI.ra , anche per il tramite del marito ON Parte_3
, ha ripetutamente chiesto altre informazioni sullo stato della
[...]
sua pratica all'avv. ed al suo studio. E_
43) Dica il teste se dal 2010 in avanti l'avv. abbia dato E_
notizie del giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia di cui ai capitoli soprastanti, alla cliente SI.ra . ON
44) Vero che la SI.ra ha chiesto notizie della sua ON
pratica, tramite il marito , anche direttamente allo Parte_3
studio dell'avv. Paolo Romor di Venezia, indicato dall'avv. PT
come domiciliatario.
12 45) Dica il teste se lo studio dell'avv. Paolo Romor di Venezia abbia confermato l'esistenza di una pratica a nome della SI.ra CP_1
e abbia dato notizie della stessa.
[...]
46) Vero che ad aprile 2019, su incarico della SI.ra , ON
anche lo studio dell'avv. Giuseppe Frigotto richiedeva informazioni all'avv. sullo stato della pratica trattata per conto della E_
cliente.
47) Vero che ad aprile 2019, su incarico della SI.ra , ON
lo studio dell'avv. Giuseppe Frigotto compiva un accesso alla
Cancelleria della Corte d'Appello di Venezia per avere notizie del giudizio instaurato dall'avv. nell'interesse della cliente. PT
48) Dica il teste se nell'aprile 2019, alla Cancelleria della Corte
d'Appello di Venezia risultasse iscritto a ruolo un giudizio contro il
Comune di IG (VI) promosso dall'avv. E_
nell'interesse della SI.ra . ON
Pagamenti ricevuti dall'avv. per il rapporto E_
professionale intercorso con e prima Persona_1 Persona_2
e con la loro erede poi. ON
49) Vero che, nel corso del rapporto professionale intercorso con i SIg.ri e , e poi con la loro erede Persona_1 Persona_2
SI.ra , l'avv. ha percepito per ON E_
l'attività svolta complessivi € 10.000,00 in contanti, suddivisi in più acconti.
50) Vero che la somma indicata nella fattura n. 41/98 del 23.2.1998 di cui al doc. 10 attoreo di I grado è stata versata all'avv. E_
in contanti, su incarico della SI.ra , dal SI. ON Parte_3
.
[...]
13 51) Vero che la somma indicata nella fattura n. 3/2001 del 31.1.2001 di cui al doc. 15 attoreo di I grado, è stata versata all'avv. E_
in contanti, su incarico della SI.ra , dal SI. ON Parte_3
.
[...]
52) Vero che il fondo spese di € 2.844,00, richiesto con la lettera del
18.2.2010 (doc. 21 attoreo di I grado) per il “pagamento del contributo unificato e quant'altro di competenza del Tribunale di Venezia”, è stato versato all'avv. in contanti, su incarico della SI.ra E_
, dal SI. . ON Parte_3
53) Vero che per il fondo spese di cui al capitolo soprastante è stata emessa dallo studio associato la fattura n. 26/2010 di ON2
cui al doc. 22 attoreo di I grado.
54) Dica il teste se, a parte le somme portate dalle fatture n. 41 del
23.2.1998 di Lire 1.224.000, n. 3 del 31.1.2001 di Lire 1.836.000 e n.
26 del 10.5.2010 di € 2.844,00, siano state emesse altre fatture per i residui importi versati dalla SI.ra e per suo conto. ON
Si indicano a testi:
- di IG (VI), Via Fontana Murà n. 2/A (tutti i Parte_3
capitoli);
- di IG (VI), Via Pozzola n. 12 (capitoli da n. 1 a Testimone_2
n. 20);
- dott. (già collaboratrice dello Studio Legale Associato Testimone_3
Frigotto di S. Bonifacio) di ON di RA (VR), Via Roma n.
11/A (capitoli n. 47 e n. 48).
• Richiesta di ordine di esibizione ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c.
a) L'attrice ha inutilmente richiesto all'avv. la E_
documentazione originale a suo tempo consegnata al legale dai SIg.ri e relativa alla procedura di Persona_1 Persona_2
14 esproprio condotta dal Comune di IG e comunque tutta la documentazione originale attinente alle circostanze dedotte nel giudizio n. 430/98 R.G. Trib. Verona.
Data la mancata restituzione spontanea, ove ritenuto necessario, si chiede che il Tribunale voglia ordinare, ai sensi degli artt. 210 e ss.
c.p.c. all'avv. ed al Comune E_
di IG (VI) l'esibizione di tutti i documenti e atti in loro possesso relativamente:
- al procedimento amministrativo di esproprio e di liquidazione delle indennità relative ai mapp. 174, 175, 177, 178 per cui è causa;
- alle domande di riconoscimento d'indennità ex art. 17 l. 865/1971, formulate e depositate al protocollo o comunque inoltrate al Comune da e in quanto affittuario e Persona_1 Persona_2
usufruttuaria, ed entrambi coltivatori, dei fondi predetti;
- al giudizio civile n. 430/98 R.G. Tribunale di IC, compresi i verbali di udienza ed i fascicoli di parte con relativi documenti (non essendo stato possibile a estrarre copia presso il ON
Tribunale di IC dei fascicoli di parte, in quanto cartacei non più presenti nel fascicolo d'ufficio e non messi a disposizione da nessuno dei due legali costituiti uno dei quali, avv. Enrico Vettori, legale del
, non più nemmeno in attività). ON1
In particolare, si chiede l'acquisizione in originale dei verbali d'udienza, contenenti anche le dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio n. 430/98 R.G. Tribunale di IC (già prodotti in copia come doc. 33 attoreo di I grado) poiché il teste (la cui Testimone_4
testimonianza fu acquisita nel suddetto giudizio n. 430/98 R.G. Trib.
IC) è nel frattempo deceduto e non può essere nuovamente sentito nel presente giudizio.
15 b) In ogni caso, si chiede che venga ordinata, ex artt. 210 e ss. c.p.c. all'avv. l'esibizione di tutti i documenti originali E_
consegnatigli da , e Persona_1 Persona_2 CP_1
, o da altri per loro conto, per l'espletamento o in occasione
[...]
dell'incarico professionale intercorso.
• Si eccepisce la decadenza dell'appellante dal diritto di formulare istanze istruttorie a prova diretta e l'intervenuta rinuncia dello stesso alle istanze a prova contraria di cui alle note d'udienza 15.12.2022, non riproposte nelle memorie 183 c.p.c. (non depositate); in ogni caso, si ribadisce l'opposizione a tali istanze di prova contraria avversarie, perché tardive, riguardando istanze istruttorie attoree di I grado su cui l'avv. non ha preso posizione con l'appello e fatti non PT
specificamente contestati, né espressamente, né implicitamente.
Si eccepisce parimenti la decadenza di dal diritto Controparte_2
di formulare istanze istruttorie;
per la parte appellata : Controparte_2
voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia:
In via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento azionato dalla SI.ra nei confronti ON
dell'avv. e per gli effetti rigettare la relativa domanda E_
risarcitoria, ovvero rigettare la domanda di garanzia formulata dall'avv.
nei confronti di;
E_ Controparte_2
Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, la domanda risarcitoria formulata da nei confronti dell'avv. ON [...]
, poiché infondata, in fatto ed in diritto, e non provata, e per PT
gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di . Controparte_2
16 Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla SI.ra , dichiarare ON
tenuta a garantire il proprio assicurato nei limiti della Controparte_2
polizza n. 370647586, con esclusione di qualsiasi danno derivante da condotta dolosa del professionista nonché delle somme dovute all'assicurato a titolo di restituzione dei compensi percepiti, e comunque entro il massimale di € 1.000.000 per sinistro ed € 2.000.000 per annualità e con uno scoperto del 5% per ogni sinistro, con un minimo di € 500,00;
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dall'avv. , visto E_
l'art. 1298 c.c. ed il mandato congiuntamente rilasciato dalla SI.ra all'avv. e all'avv. Romor, porre a carico di CP_1 PT CP_2
le sole somme dovute in relazione alla responsabilità dell'avv. CP_2
, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà con E_
gli altri obbligati solidali, avv. Paolo Romor.
In ogni caso: con vittoria di competenze professionali, spese imponibili, anticipazioni esenti, spese generali, IVA e CPA.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 1201/2022 il tribunale di IC ha così deciso:
«1) accerta e dichiara risolto ex art. 1453 cc il contratto di prestazione
d'opera professionale, intercorso tra e l'avvocato ON
per grave inadempimento del convenuto alle E_
obbligazioni di cui all'incarico professionale conferito dall'attrice per il conseguimento, nella veste di unica erede di e Persona_1
, dell'indennità di esproprio ex art. 17, legge n. Persona_2
17 865/1971 di spettanza dei propri genitori, quali coltivatori diretti dei terreni censiti nel catasto del Comune di IG (VI), Foglio V, Sez. E, mapp. 174, 175, 178; 2) per l'effetto, condanna il convenuto [ E_
] alla restituzione della somma di € 4.424,36 percepita a titolo
[...]
di competenze professionali, oltre interessi legali dalla data di ciascuna fattura sino al saldo, nonché al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'inadempimento, nella misura di € 64.282,20, comprensiva degli interessi legali maturati dal 27 maggio 1980 sino alla data della domanda, oltre agli ulteriori interessi legali maturati e maturandi sino al saldo;
3) condanna, altresì, l'avv. E_
alla rifusione in favore di delle spese processuali, ON
liquidate in complessivi € 8.626,80 di cui € 831,80 per esborsi ed €
7.795,00 per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge».
2. Il tribunale ha accertato il grave inadempimento dell'avv.
, rimasto contumace per tutto il corso del procedimento, per le PT
obbligazioni contrattualmente assunte con l'incarico a lui conferito da e e poi dalla figlia e unica erede Persona_1 Persona_2
, per ottenere l'indennità ex art. 17 l. 865/1971 ON
spettante ai genitori in quanto coltivatori diretti dei mapp. 174, 175, 178
Sez. E, foglio V, del Comune di IG (VI) – terreni sottoposti a provvedimento di esproprio con D.G.R. Veneto n. 1233 divenuto esecutivo il 27.5.1980.
3. Il Tribunale ha conseguentemente riconosciuto la responsabilità professionale dell'avvocato, considerando provato per presunzioni il nesso eziologico tra la condotta del legale e il danno subito dall'attrice, quale erede di e . Infatti, i consorti Persona_1 Persona_2
e avevano i requisiti per l'indennità aggiuntiva di CP_1 Per_2
18 esproprio ex art. 17 l. 865/1971 e la figlia ha ON
acquisito iure successionis il diritto a percepire l'indennizzo.
4. Tale diritto, tuttavia, sorto in data 27.5.1980, si è prescritto poiché, nonostante i coniugi abbiano interrotto la prescrizione con due istanze, una del 23.2.1987 di e una dell'1.6.1987 di Persona_1
e dato incarico all'avv. nel 1995, Persona_2 PT
quest'ultimo ha instaurato un giudizio nei confronti del CP_11
(RG n. 430/1998 del Tribunale di IC) solo, tardivamente,
[...]
nel 1998.
5. Inoltre, l'avv. non ha mai comunicato a PT CP_1
la pubblicazione della sentenza n. 1209/2002 che ha definito
[...]
il giudizio RG n. 430/1998 dichiarando l'incompetenza per materia del
Tribunale di IC in favore della Corte d'appello di Venezia, con conseguente passaggio in giudicato per decorrenza del termine di impugnazione. Infine, quando ha saputo l'esito del ON
processo nel 2007, l'avv. ha conSIliato di procedere con un PT
nuovo atto di citazione davanti alla Corte d'appello, senza però iscrivere a ruolo la causa.
6. È stata pertanto dichiarata la risoluzione della prestazione d'opera professionale tra l'avv. e con PT ON
condanna del legale a restituire € 4.424,36 percepiti come compenso, oltre interessi legali dalla data della fattura al saldo, nonché a risarcire il danno patrimoniale derivante dall'inadempimento pari a € 64.282,20 comprensivo di interessi legali dal 27.5.1980 sino alla domanda.
7. Con atto di citazione del 9.8.2022 ha proposto E_
appello deducendo tre motivi.
8. L'appellata si è costituita con comparsa del ON
24.11.2022 resistendo al gravame.
19 9. Con comparsa del 11.5.2023 si è costituita in Controparte_2
seguito a ordinanza del 21.12.2022 che ha autorizzato la chiamata della compagnia richiesta da parte appellante.
10. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
11. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da . Parte ON
appellata sostiene che l'appellante ha dedotto unicamente la nullità della citazione di primo grado senza far valere contestualmente i motivi di doglianza nel merito, oltre a proporre un appello inammissibile ex art. 342, 2° comma cpc e 348-bis e ter cpc.
12. L'eccezione è infondata: parte appellante, infatti, non solo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del termine a comparire ex art. 164 cpc, e chiesto in subordine la rimessione in termini per le eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le istanze istruttorie e la chiamata in causa di terzo, ma ha pure censurato l'errata valutazione dei fatti della sentenza di primo grado, nonché eccepito l'intervenuta prescrizione del credito. In tal modo, quindi, non si è limitata a dedurre la nullità dell'atto di citazione e degli atti successivi compresa la sentenza, ma ha opposto anche eccezioni relative al merito.
13. Col primo motivo (pagg. 2-6), lamenta: «nullità E_
della citazione introduttiva per violazione dei termini di comparizione ex art. 164 cpc e di tutti gli atti successivi comprensivi la sentenza citata; in subordine: rimessione in termini del convenuto per le eccezioni non rilevabili d'ufficio ed istanze istruttorie;
chiamata in causa di terzo in garanzia». Rileva la nullità poiché la citazione è stata notificata il giorno 12.2.2020 (doc. 2), e ha indicato come data per
20 l'udienza di prima comparizione il 26.5.2020; l'udienza si è tenuta il
14.7.2020, pertanto ritiene non rispettato il termine di 90 giorni, dovendosi calcolare anche la sospensione straordinaria dei termini processuali dovuta all'emergenza sanitaria ex art. 83 dl 18/2020 e art. 36, comma 1, dl 23/2020.
14. Il motivo è fondato. L'art. 83, secondo comma, del d.l. 17 marzo
2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), nello stabilire la sospensione per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (poi prorogato al giorno 11 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020,
n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), del decorso dei termini per «il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili», ha specificatamente previsto che «quando il termine è computato a ritroso
e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita
l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto». Questo SInifica che, nel caso in cui un termine a ritroso comprenda anche in minima parte la stasi processuale imposta dalla speciale legislazione pandemica, questo termine deve decorrere dopo cessata la sospensione e sino alla data dell'udienza da cui operare il computo, allo scopo di garantire alla controparte il pieno svolgimento dell'attività difensiva. Pertanto, se l'udienza fissata in citazione non rispetta il termine a comparire a causa del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica, l'udienza va differita ex officio ad altra data, nel caso di convenuto non costituito (vd. Cass. 10139/2024).
15. Il mancato rispetto del termine a comparire, non rilevato dal tribunale, non comporta tuttavia la rimessione della causa in primo grado: la Cass. SU 2258/2022 ha stabilito che: «nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia
21 stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 cpc e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell'art. 294 cpc».
16. In atto di appello alla p. 4 l'avv. ha chiesto di essere PT
rimesso in termini e la Corte ha disposto in conformità con ordinanza del 6.6.2023, anche se poi l'appellante non ha depositato alcuna memoria ex art. 183, 6° comma cpc. Detto questo, la causa può essere decisa nel merito sulla base dei documenti ritualmente acquisiti e delle prove orali assunte, delle quali non è stata richiesta la rinnovazione, né la stessa appare comunque ragionevole, tenuto conto che i fatti risalgono all'anno 1995 (vd. cap. 21 della memoria ex art. 186 cpc), mentre la prova è stata assunta il 23.9.2021.
17. Col secondo motivo (pagg.
4-6 e pag. 8) l'appellante deduce:
«prescrizione dell'azione di responsabilità professionale per tutti i fatti antecedenti alla sentenza del Tribunale di IC n. 1209/2002».
Sostiene che è caduta in prescrizione l'azione di responsabilità professionale nei suoi confronti per «la mancata interruzione della prescrizione nei confronti del comune qualora il credito non fosse già prescritto o l'erroneità della citazione presso il Tribunale di IC;
è prescritta altresì l'azione di ripetizione delle somme versate a titolo di competenze professionali per detto procedimento, esauritosi con la sentenza del Tribunale di IC» (vd. p. 4 citazione appellante).
22 18. Anche la compagnia sostiene la tesi della prescrizione, rilevando che l'unica richiesta di risarcimento fatta da al ON
professionista è quella del 15.5.2019 (doc. 30, lettera con cui l'avv.
chiede al collega un risarcimento di € 24.770,00), ma Pt_3 PT
riguarda la mancata iscrizione a ruolo della causa davanti alla Corte
d'Appello, mentre solo nel successivo atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, la ha esteso la richiesta di danni anche CP_1
alla negligenza professionale dell'avv. (comparsa p. 4). PT
19. Secondo la compagnia, dunque, la diffida del 2019 riguarda una condotta negligente diversa rispetto a quella articolata nell'atto di citazione di primo grado e «tra il conferimento dell'incarico all'avv.
, autunno 1995, ovvero quella in cui è maturata la PT
prescrizione del diritto risarcitorio, gennaio/giugno 1997, e la data in cui lo stesso ha ricevuto la prima richiesta di risarcimento danni, febbraio 2020, sono decorsi 25 anni», con conseguente perdita del credito risarcitorio.
20. Il motivo non è fondato. In tema di prescrizione, la giurisprudenza si è più volte espressa a proposito del «giorno in cui il diritto può essere fatto valere» ex art. 2935 cc, rilevando che i presupposti per il suo esercizio sono la durata del termine e la possibilità di conoscere il proprio diritto da parte del titolare. Se il primo criterio è rigido e predeterminato (salvo le cause di interruzione e sospensione), il secondo richiede una disamina della vicenda specifica (vd. Cass.
24270/2020). Con la sentenza 576/2008 le Sezioni Unite sono intervenute a individuare il dies a quo spostandolo dal giorno in cui si verifica il fatto a quello della conoscibilità del danno, ovvero al momento in cui il danno si manifesta come oggettivamente riconoscibile, anche in relazione alla sua rilevanza giuridica;
a tale
23 principio si deve applicare quello di «rapportabilità causale» e, di conseguenza, vanno considerate anche le «…informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, la loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per
l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti) e la loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest'ultimo eventualmente colpevole di non avere fornito quelle informazioni alla vittima, nei casi in cui era a ciò tenuto» (Cass. SU
576/2008, 27337/2008). Il riferimento va quindi all'«ordinaria diligenza» necessaria a percepire le conseguenze dannose (vd. Cass.
24270/2020).
21. Nel caso in esame, l'odierna appellata ha appreso il comportamento negligente e l'inerzia dell'avv. solo ad aprile PT
2019 quando, rivolgendosi all'avv. , ha scoperto che il Pt_3
precedente legale non aveva incardinato alcuna causa nel suo interesse in Corte d'appello a Venezia – vd. doc. 26, e_mail del 10.4.2019, e verbale del 23.9.2021, teste : «nel marzo 2018 ho iniziato, Testimone_3
presso lo studio , la pratica forense, che è terminata nel Pt_3
settembre 2019. Da settembre 2019 non svolgo attività alcuna presso
e/o per conto dello studio . Non ho mai svolto attività alcuna Pt_3
on riferimento a pratiche riguardanti la SI.ra , eccezion fatta CP_1
per una trasferta presso la Cancelleria della Corte d'Appello di
Venezia, da me effettuata per conto dell'avv. Frigotto Giuseppe, nella primavera del 2019; l'accesso presso la Cancelleria aveva scopo di verificare l'esistenza di un procedimento pendente in Corte d'Appello promosso dall'avv. nell'interesse della SI.ra ; dalla PT CP_1
24 verifica da me effettuata presso la Cancelleria non risultarono procedimenti pendenti e definiti che vedevano quale parte la SI.ra
e di ciò informai in dominus avv. ». ON Pt_3
22. L'appellante e la compagnia assicuratrice sostengono che avrebbe potuto rilevare i profili di responsabilità ON
dell'avv. leggendo la sentenza 1209/2002 del tribunale di PT
IC, conosciuta dalla nel 2007 dopo accesso alla CP_1
cancelleria del tribunale da parte del marito, – vd. Parte_3
verbale del 23.9.2021, cap. 33: «sebbene io e mia moglie chiedessimo all'avv. notizie sull'esito della causa, lo stesso ci riferiva di PT
portare pazienza;
ciò avvenne sino al 2007, quando, personalmente, su insistente richiesta di mia moglie, mi recai presso l'ufficio del Giudice di IC, il quale mi disse che il procedimento era definito da anni e mi invitò a recarmi presso la cancelleria per chiedere una copia della sentenza, come in effetti feci».
23.). In realtà, l'avvocato ha sicuramente esposto alla cliente la possibilità avviare il nuovo giudizio dinnanzi alla Corte d'appello, come si ricava dall'atto di citazione del 4.6.2007 da lui redatto (doc. 19) suk presupposto che fosse ancora possibile agire nei confronti del per ottenere l'indennità di € 24.770,00. ON1
24. D'altro canto, la sentenza 1209/2002 del tribunale di IC
(doc. 18) si limita a dichiarare l'incompetenza per materia senza entrare nel merito della prescrizione del diritto di , sicché per ON
quanto si evince dagli elementi probatorio acquisiti, sussiste l'inadempimento al contratto d'opera dell'avvocato.
25. Quest'ultimo sostiene anche di non aver avuto rapporti professionali con e nel 1995, Persona_1 Persona_2
dichiarando «il sottoscritto non ha mai visto queste persone né ha
25 ricevuto un mandato, che difatti non è depositato» (vd. p. 5 atto di citazione appellante). Tuttavia, ha prodotto ON
documenti che dimostrano il contrario, ovvero che i rapporti tra le parti sono iniziati ben prima dell'instaurazione della causa del '98; vi sono infatti un fax spedito in data 25.9.1996 da per conto Parte_3
di e con oggetto «esproprio terreni Persona_1 Persona_2
in Almisano di IG e sulle iniziative prese» (doc. 6), una raccomandata del 15.10.1997 mandata da all'avv. ON
, con la quale avvisa il legale della morte dei genitori e chiede PT
«di essere messa al corrente dettagliatamente delle iniziative e dei risultati in relazione all'incarico professionale che i miei genitori le avevano conferito nell'autunno del 1995 a mezzo di mio marito
riguardante le indennità di esproprio spettanti dei Parte_3
terreni di Almisano» (doc. 7), e la risposta dello stesso avv. PT
del 24.10.1997 (doc. 8). A ciò va aggiunta la testimonianza di Parte_3
che conferma il conferimento dell'incarico all'avv.
[...] PT
nell'autunno del 1995 (vd. verbale ud. 23.9.2021, cap. 21, teste Parte_3
).
[...]
26.Si rammenta che per giurisprudenza di legittimità «il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale, non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, ad substantiam oppure ad probationem, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti» (Cass. 3506/2020). Premesso quindi che l'incarico conferito all'avv. dai genitori di va fatto PT ON
risalire all'autunno del 1995, il successivo mandato firmato nel 1998 da
, figlia e unica erede dei genitori, relativo alla ON
26 medesima vertenza, ha interrotto la prescrizione sulla responsabilità professionale del legale.
27. Infine, non si ritiene fondata l'eccezione di in Controparte_2
merito al contenuto dell'atto di citazione per la Corte di Appello, inviata dall'avv. nel 2007 a , che considererebbe PT ON
esclusivamente le somme dovute come erede di (e Persona_2
rinunciate di conseguenza quelle del padre ). Nell'atto, Persona_1
infatti, vengono menzionati entrambi i genitori e, inoltre, nelle conclusioni, è richiesta la corresponsione di € 24.770,83
(corrispondenti a lire 47.963.025) ovvero la somma delle due indennità
(doc. 19).
28. Col terzo motivo (pagg. 7-8) l'appellante deduce: «errata valutazione dei fatti». Sostiene che il tribunale ha erroneamente considerato provato, nel corso del precedente giudizio con RG
430/1998, il diritto all'indennità aggiuntiva di esproprio a favore di e , rilevando che il credito sarebbe Persona_1 Persona_2
stato riconosciuto se il giudizio fosse stato riassunto presso la Corte di appello di Venezia. L'appellante ritiene che non siano stati valutati, però, alcuni elementi quali la mancanza di un contratto di affitto di fondo rustico scritto;
l'età dei genitori di e l'assenza ON
di opposizione alla stima da parte dei coniugi entro trenta CP_1
giorni ex art. 19 l. 866/1971 in vigore dal 30.1.1977 al 29.6.2003.
29. La compagnia per parte sua sostiene che non vi sia prova di quale fosse l'esatto incarico professionale conferito all'avv. , non PT
risultando con chiarezza se e volessero ottenere CP_1 Per_2
l'indennità aggiuntiva di esproprio ex art. 17 l. 865/1971 oppure contestare la stima dell'indennità espropriativa ex art. 19 l. 865/1971.
Inoltre, ritiene che non vi fossero i presupposti per ottenere il
27 pagamento dell'indennità di esproprio, poiché il comune di IG in data 13.11.1981 aveva provveduto a indennizzare e CP_1 Per_2
per l'esproprio subito;
e infine, che nel corso del giudizio lo stesso comune convenuto aveva sostenuto che la domanda vertesse non sull'indennità aggiuntiva di esproprio, bensì sull'opposizione alla stima dell'indennità.
30. Il motivo non è fondato. L'orientamento costante della Suprema
Corte, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato nei confronti del cliente per negligente svolgimento dell'attività, prevede che debbano essere dimostrati il danno e il nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente. (Cass. 6970/2021; Cass.
10966/2004; Cass. 34787/2022) Di conseguenza, «la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone» (vd.
Cass. 11901/2002; Cass. 9917/2010; Cass. 22376/2012; Cass.
2638/2013; Cass. 1984/2016; Cass. 25112/2017; Cass. 13873/2020;
Cass. 4655/2021; Cass. 33466/2022).
31. Nel caso in esame, bisogna considerare se la condotta professionale tenuta dall'avv. ha prodotto un danno quale PT
conseguenza secondo il principio del «più probabile che non».
32. Dagli atti si ricava che e Persona_1 Persona_2
hanno conferito l'incarico al legale di recuperare l'indennità aggiuntiva di esproprio loro dovuta in quanto coltivatori diretti dei mapp.
174,175,178 Sez. E. foglio V del Comune di IG nel 1995.
28 33.L'anno dell'incarico è confermato, come evidenziato in precedenza, dalla testimonianza di resa in primo Parte_3
grado e dalla raccomandata inviata il 15.10.1997 di ON
all'avvocato (vd. doc. 7); il fatto che l'incarico riguardasse l'indennità aggiuntiva di esproprio è confermato dall'atto di citazione presentato al
Tribunale di IC (RG 430/1998), nel quale l'avvocato fa sempre riferimento all'indennità dovuta ex art. 17 l.865/1971 (vd. doc. 9).
34. La sentenza n. 1209/2002 declina la competenza a favore della
Corte di Appello: «dichiara la propria incompetenza per materia a conoscere della domanda proposta da , essendo ON
competente a riconoscere della stessa domanda, ex art. 19 l. n.
865/1971, la Corte di Appello di Venezia» (vd. doc. 18), dove il riferimento all'art. 19 l. 865/1971 non sta a indicare che avesse CP_1
richiesto l'opposizione alla stima, bensì il riferimento che fa l'articolo alla competenza delle Corti territoriali. Sul punto si richiama la Cass.
2693/2018: «la speciale competenza della corte d'appello in unico grado, prevista dall'art. 19 l. n. 865 del 1971 per l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, si estende anche alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17, comma 2, della medesima legge in favore del fittavolo, colono, mezzadro o compartecipante». L'oggetto della causa verteva quindi non sull'opposizione alla stima, con termine di prescrizione di
30 giorni, ma sull'indennità aggiuntiva ex art 17 l. 865/1791, che ha funzione compensativa del sacrificio sopportato dai coltivatori diretti a causa della definitiva perdita del terreno dove viene esercitata l'attività agricola e che, seppur trovi titolo nel provvedimento ablatorio, ha un termine di prescrizione decennale (Cass. 18237/2004).
29 35. La qualifica di coltivatori diretti di e Persona_1 Per_2
si ritiene provata dalle testimonianze di ,
[...] Parte_3
e rese nel giudizio RG n. 430/1998 Testimone_4 Testimone_2
(vd. doc. 33), dai documenti prodotti e in particolare dai contributi consortili richiesti a e ell'anno 1985 relativi ai mapp. CP_1 Per_2
174, 175, 178 e 177 (doc. 48).
36. Pertanto, la tardiva interruzione della prescrizione, avvenuta solo nel 1997, da parte dell'avv. (vd. doc. 8) ha senza dubbio PT
determinato un danno a sicché va affermato il nesso ON
eziologico tra il comportamento omissivo del professionista e il mancato ottenimento dell'indennità aggiuntiva di esproprio ex art. 17 l.
865/1971.
37. L'eccezione sollevata da «sulla procura Controparte_2
rilasciata dalla SI.ra all'avv. Romor per il giudizio avanti la CP_1
Corte di Appello di Venezia» (pagg.
8-9 comparsa di costituzione e quindi sulla responsabilità in solido di entrambi i legali, non CP_2
appare dirimente, poiché il mandato a lato della bozza non presenta alcuna firma da parte dell'avv. Romor Paolo (vd. doc. 19).
38. Non è fondata l'eccezione sollevata da in Controparte_2
merito alla «polizza n. 370647586» (pagg.
9-11 comparsa di costituzioni con la quale sostiene che la condotta dell'avv. CP_2
integri gli estremi del dolo e non della colpa, esonerando così PT
la compagnia assicurativa dalla manleva nei confronti.
39. La compagnia ricorda che l'art. 4, lettera d), esclude la copertura per i sinistri derivanti da «dolo dell'assicurato». Passa quindi a elencare gli elementi che dimostrano non la colpa, ma il dolo dell'avv. , PT
quali: l'aver mentito quando ha affermato di aver interrotto la prescrizione nel 1997; l'aver introdotto il giudizio davanti al Tribunale
30 di IC, pur nella consapevolezza che il diritto risarcitorio dell'odierna appellata era prescritto;
l'aver atteso cinque anni prima di comunicare il deposito della sentenza del Tribunale di IC, confiscando così il diritto dell'odierna appellata di proporre appello;
l'aver mentito sulla notifica e successiva iscrizione a ruolo, nel 2007, di un nuovo procedimento avanti la Corte d'Appello di Venezia volto a ottenere il pagamento, dal Comune di IG, di € 24.770,83 (comparsa d'appello p. 10).
40. Nessuno degli indicati comportamenti può integrare il dolo, mancando la prova che siano stati posti in essere dal legale con la deliberata intenzione di danneggiare la parte mandante: di conseguenza,
è tenuta a garantire l'assicurato nei limiti della Controparte_2
polizza n. 370647586 entro il massimale di € 1.000.000 per sinistro ed
€ 2.000.000 per annualità, e con uno scoperto del 5% per ogni sinistro art. 10 delle condizioni di polizza).
41. Le spese del grado sono regolate secondo soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014). Non si possono liquidare le spese del primo grado: infatti, «nel caso di nullità della citazione di primo grado…per inosservanza del termine
a comparire…la deduzione della nullità come motivo di gravame…impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante» (Cass. 19265/2023).
31 42. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza trib. IC 1201/2022;
2. dichiara risolto il contratto d'opera tra e l'avv. ON
per grave inadempimento del secondo all'incarico E_
conferito dall'attrice per conseguire, nella veste di unica erede di e , l'indennità di esproprio ex art. 17 Persona_1 Persona_2
l. 865/1971 spettante ai propri genitori, quali coltivatori diretti dei terreni censiti nel catasto del Comune di IG (VI), Foglio V, Sez. E, mapp. 174, 175, 178;
3. condanna a restituire € 4.424,36 percepiti a E_
titolo di compenso, oltre interessi legali dalla data di ciascuna fattura sino al saldo, nonché a risarcire il danno patrimoniale derivante dall'inadempimento nella misura di € 64.282,20, comprensiva degli interessi legali maturati dal 27.5.1980 sino alla data della domanda, oltre agli ulteriori interessi legali maturati e maturandi sino al saldo;
4. condanna a garantire nei Controparte_2 E_
limiti della polizza n. 370647586 entro il massimale di € 1.000.000 per sinistro, ed € 2.000.000 per annualità, e con uno scoperto del 5% per ogni sinistro;
32 5. condanna a rifondere le spese del grado a E_
liquidate in € 5.000,00 (scaglione da € 52.001,00 a ON
€ 260.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
6. condanna a tenere indenne dalla Controparte_2 E_
condanna alle spese di lite di cui al numero che precede;
7. l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
manda alla cancelleria per competenza;
8. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 4.4.2025.
Il Presidente
Marco Campagnolo
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22 - 36045, incaricandolo di svolgere le attività necessarie al conseguimento dell'indennità ex art. 17 l. 865/1971 in qualità di affittuario e usufruttuaria, ed entrambi coltivatori diretti dei fondi, già richiesta al Comune di IG (VI) con le istanze del 23.2.1987 n. 2852 prot. e dell'1.6.1987 n. 8273 prot.