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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA LE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. Est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25 giugno 2024 , da
1) Parte_1
nata US SI il 4 NOVEMBRE 1956
cittadina: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...]– VIA MENTANA 19
con l'Avv. CARMEN ACONE
e
2) Parte_3
nato COMO il 26 LUGLIO 1960
cittadino: Cod. Fisc. Pt_4 C.F._2
residente in [...]– VIA TRAU 20
1 con l'Avv. CARMEN ACONE
i quali hanno contratto matrimonio con rito LE ,
in MONZA , in data 22 GIUGNO 1996 ,
(Registi stato civile del Comune di NZ anno 1996 , atto n. 96 , parte II , serie C
);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25 giugno 2024, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
- Pronunciare la separazione personale fra i coniugi e mandando alla Parte_1 Parte_3
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di NZ.
- Prevedere l'obbligo del sig. a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso Parte_3 introduttivo del giudizio, a corrispondere alla sig.ra un assegno di mantenimento di Parte_1
€ 1.000,00 al mese da versarsi entro il 5 di ogni mese alle coordinate IBAN indicate dalla sig.ra assegno da rivalutarsi secondo indici ISTAT sino al momento della corresponsione Pt_1 dell'assegno divorzile una tantum. Il sig. si impegna a far recapitare alla sig.ra na Parte_3 Pt_1 spesa completa, ogni settimana, per un importo massimo di € 100,00 a settimana.
Con rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
2
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_5
E
[...]
Parte_3
che hanno contratto matrimonio in data 22 giugno 1996, in NZ
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NZ
(anno 1996, atto n. 96, parte II, Serie C)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NZ perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
7) PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di divorzio
Così deciso in COMO, il 11.4.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
3
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA LE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. Est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25 giugno 2024 , da
1) Parte_1
nata US SI il 4 NOVEMBRE 1956
cittadina: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...]– VIA MENTANA 19
con l'Avv. CARMEN ACONE
e
2) Parte_3
nato COMO il 26 LUGLIO 1960
cittadino: Cod. Fisc. Pt_4 C.F._2
residente in [...]– VIA TRAU 20
1 con l'Avv. CARMEN ACONE
i quali hanno contratto matrimonio con rito LE ,
in MONZA , in data 22 GIUGNO 1996 ,
(Registi stato civile del Comune di NZ anno 1996 , atto n. 96 , parte II , serie C
);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25 giugno 2024, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
- Pronunciare la separazione personale fra i coniugi e mandando alla Parte_1 Parte_3
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di NZ.
- Prevedere l'obbligo del sig. a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso Parte_3 introduttivo del giudizio, a corrispondere alla sig.ra un assegno di mantenimento di Parte_1
€ 1.000,00 al mese da versarsi entro il 5 di ogni mese alle coordinate IBAN indicate dalla sig.ra assegno da rivalutarsi secondo indici ISTAT sino al momento della corresponsione Pt_1 dell'assegno divorzile una tantum. Il sig. si impegna a far recapitare alla sig.ra na Parte_3 Pt_1 spesa completa, ogni settimana, per un importo massimo di € 100,00 a settimana.
Con rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
2
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_5
E
[...]
Parte_3
che hanno contratto matrimonio in data 22 giugno 1996, in NZ
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NZ
(anno 1996, atto n. 96, parte II, Serie C)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NZ perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
7) PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di divorzio
Così deciso in COMO, il 11.4.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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