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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 317/2022
Oggi 21/01/2025, alle ore 11.30, innanzi al giudice deIGnato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. CAPRA CONSUELO Parte_1
Per l'avv. RIPA Controparte_1
GIOVANNI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 21/01/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 317/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti Capra Consuelo e Monica Fassera, domiciliata in Mantova, via C. Pisacane n.
1/A, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Ripa Giovanni, domiciliata in Cremona, via A. Ponchielli n. 8, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito e in principalità: - accertata e dichiarata la validità dell'accordo orale intervenuto tra le parti, per tutti i motivi esposti in atto, dichiarare che nulla è dovuto all'
[...]
dalla IGnora;
- Controparte_2 Parte_1 per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 977/2021 emesso dal Tribunale di Cremona in data 16/11/2021, pubblicato in data 25/11/21, causa Rg 2263/21. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per parte convenuta: “in via principale e nel merito, respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n° 977/2021 emesso dal Tribunale di Cremona in data 16 novembre
2021, pubblicato in data 25 novembre 2021, con rifusione di spese ed onorari di questo giudizio, oltre che delle spese di attivazione della procedura di negoziazione assistita”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La IG.ra proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 977/2021 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di
[...]
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 capitale di euro 6.039,00, in ragione dell'attività di mediazione svolta in relazione alla vendita dell'immobile sito in Cremona, via Trento e Trieste n. 27.
L'attrice deduceva:
- di essersi “rivolta all'Agenzia Immobiliare Studio Immobiliare 2 s.a.s, corrente in
Cremona (Cr), C.so Vittorio Emanuele II n. 20, nella persona dell'agente immobiliare e amico IG. , per la vendita dell'appartamento ricevuto in eredità, Testimone_1
rilasciando allo stesso formale mandato per la durata di un anno, ovvero sino a settembre
2019. L'importo di vendita richiesto veniva inizialmente fissato in € 180.000”;
- che “a gennaio 2021 il IG. riceveva, a firma del IG. , CP_1 Controparte_3
una proposta di acquisto per l'importo di € 165.000,00, all'evidenza nettamente inferiore al valore effettivo dell'immobile nonché a quanto richiesto dalla stessa proprietaria”;
- di avere “accettato formalmente la proposta formulata dal IG. in data CP_3
25.02.2021”;
- di essersi recata in data 5.6.2021 insieme al IG. presso l'immobile Controparte_4
“per valutare insieme a quest'ultimo il valore di alcuni arredi e oggetti ancora presenti nell'appartamento ed asportare alcuni preziosi e oggetti di valore ancora presenti nella cassaforte dell'immobile…l'immobile si trova al primo piano e le finestre erano state aperte. Impaurita della presenza di persone estranee all'interno, la IG.ra Pt_1 contattava subito il chiedendogli se si trovasse all'interno dell'appartamento, in CP_1
quanto non era stata avvisata da nessuno di eventuali accessi. Alla telefonata, che veniva dalla IG.ra registrata, assisteva anche il IG. Il IG. con Pt_1 CP_4 CP_1
tangibile imbarazzo e colto di sorpresa, asseriva che si trattava dei nuovi futuri acquirenti
(il IG. e la moglie ) i quali avevano pregato l'agente immobiliare CP_3 CP_5 di poter accedere all'immobile in autonomia per effettuare alcuni rilievi”; - di essere rimasta “allibita della risposta dell'agente immobiliare”;
- di essersi “rifiutata, considerato il comportamento scorretto dell'Agente nei propri confronti, di ottemperare al pagamento dell'attività di mediazione pro quota prevista, ritenendo che la violazione commessa dall'agente immobiliare potesse definirsi così grave da giustificare il mancato riconoscimento della provvigione”;
- che “durante la conversazione il IG. con tono accomodante riferiva “comportati CP_1 come meglio credi, non voglio rovinare un'amicizia, a me va bene tutto...vedi tu...ho fatto una leggerezza pensando di fare un favore a questa persona, ho sbagliato...facciamo come vuoi tu” e ancora riferito alla proposta di non riconoscere la quota di mediazione: “non preoccuparti, so già cosa fare!”. Prima di congedarsi, la IG.ra riferiva al Pt_1 CP_1 che si sarebbero quindi rivisti all'atto di rogito fissato per il 14/06/2021. Il IG. CP_1
allora replicava che, dovendo essere “tirata sopra una riga” sulla questione mediazione, lo stesso non aveva necessità di presentarsi. La telefonata si concludeva con l'affermazione del IG. che, alla proposta di non vedersi riconosciuta la mediazione dalla IG.ra CP_1 riferiva va benissimo, non c'è problema”; Pt_1
- che “il file audio prodotto relativamente alle conversazioni telefoniche intervenute in data
05.06.2021 tra la IG.ra e il costituisce prova inequivocabile dell'accordo Pt_1 CP_1
intervenuto tra i due che prevedeva la rinuncia da parte dell'agente immobiliare a richiedere la provvigione per la mediazione”.
Alla stregua di quanto evidenziato la IG.ra chiedeva la revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
La convenuta deduceva:
- che “la IGnora aveva affidato l'incarico di vendere l'appartamento sito in Pt_1
Cremona, viale Trento e Trieste 29, con una prima scrittura del 26 agosto 2019, della durata di un anno, come da doc. 2 già prodotto da controparte. L'incarico veniva rinnovato mediante scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 21 settembre 2020, sempre per la durata di un anno”; - che “l'immobile in questione, a differenza di ciò che afferma controparte, non era
“parzialmente arredato” bensì era completamente vuoto”;
- che “il 5 giugno 2021, dieci giorni prima del rogito già fissato (lo si ripete: dieci giorni prima) il IGnor colui che dieci giorni dopo sarebbe divenuto il proprietario CP_3 dell'appartamento e colui che aveva sottoscritto una proposta di acquisto dell'immobile accettata dall'odierna attrice versando la relativa caparra di € 10.000, chiedeva al IGnor la gentilezza di poter visionare brevemente l'appartamento. Il professionista di sua CP_1
fiducia, , che poi avrebbe seguito i lavori di ristrutturazione, Controparte_6
collaboratore della società di progettazione di interni con studio in Parte_2
Milano si trovava infatti quel giorno a Cremona e aveva richiesto al IGnor di CP_3 vedere l'immobile di persona per verificare alcune misure necessarie al completamento dei disegni del progetto di ristrutturazione. Il IGnor lasciava pertanto al IGnor CP_1 le chiavi per questo incombente”; CP_3
- che “la telefonata prodotta da controparte, lungi dal dimostrare un presunto accordo tra le parti per la rinuncia alla provvigione, in realtà palesa una circostanza molto grave. Si tratta del tentativo della IGnora di adombrare d'illiceità la condotta di Pt_1 Tes_1
addirittura minacciando una denuncia, per tentare di non pagare la provvigione
[...] dovuta”;
- che “la condotta posta in essere dalla IGnora come noto, è illegittima. Pt_1
L'ordinamento vieta espressamente di costringere qualcuno a fare o ad omettere qualcosa mediante la prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente. In questo caso, il male futuro e ingiusto è una denuncia penale infondata”.
L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che è pacifico tra le parti il fatto che la IG.ra
[...] abbia venduto l'immobile sito in Cremona, via Trento e Trieste n. 27 Parte_1 grazie all'attività di mediazione posta in essere dalla società Controparte_1
Anche la correttezza dell'importo preteso dalla convenuta riconducibile alla
[...]
predetta attività di mediazione costituisce fatto non contestato. Secondo la tesi sostenuta nell'atto di citazione, la pretesa economica formulata dalla società dovrebbe essere rigettata, giacché i Controparte_1 contraenti avrebbero perfezionato un accordo “che prevedeva la rinuncia da parte dell'agente immobiliare a richiedere la provvigione per la mediazione”. La tesi attorea è fondata. Invero, dall'esame della conversazione telefonica di cui al documento n. 5 di parte attrice, emerge inequivocabilmente che Controparte_1 CP_1
abbia manifestato la volontà di rinunciare al proprio compenso. La rinuncia è stata effettuata allo scopo di porre fine a liti che potevano insorgere a causa di un comportamento posto in essere dalla stessa convenuta;
comportamento consistente nella consegna delle chiavi dell'immobile di proprietà della IG.ra al Parte_1
IG. prima della stipulazione del negozio di vendita e in Controparte_7
assenza del consenso della proprietaria. Nello specifico Controparte_1
ha accettato di rinunciare al proprio compenso a fronte della rinuncia
[...]
della IG.ra al diritto di proporre querela in relazione ai fatti Parte_1
riguardanti la consegna delle chiavi. In estrema sintesi le parti hanno stipulato un contratto di transazione.
L'omessa stipulazione del negozio in forma scritta non incide sulla validità delle obbligazioni assunte dai contraenti, poiché la forma scritta del contratto è richiesta “ad probationem”. Nel caso di specie la convenuta, non solo non ha sollevato eccezioni circa l'inutilizzabilità della fonte di prova prodotta dall'attrice (l'inammissibilità della prova di un contratto che deve essere dimostrato per iscritto deve essere eccepita dalla parte interessata, in quanto attiene alla tutela processuale di interessi privati), ma soprattutto non ha contestato la verificazione del fatto storico, e cioè non ha contestato l'esistenza della conversazione di cui al documento n. 5 di parte attrice. La qualificazione giuridica del fatto storico spetta esclusivamente al giudice e, per le motivazione già esposte, il fatto storico della conversazione, inteso come la volontà manifestata dalle parti in tale conversazione, è qualificabile come negozio di transazione.
Sebbene le parti non abbiano adempiuto le prestazioni pattuite nel negozio transattivo (la IG.ra ha presentato querela e Parte_1 [...]
P. ha chiesto il pagamento del compenso), nessun contraente Controparte_1
ha chiesto al giudice di pronunciare una sentenza costitutiva di risoluzione contrattuale né vi è alcuna allegazione circa l'intervenuta risoluzione consensuale dell'accordo.
Conseguentemente il contratto di transazione è ancora valido ed efficace, producendo effetti giuridici in questo giudizio e potendo produrre effetti giuridici connessi all'inadempimento posto in essere dall'attrice.
La doglianza della convenuta secondo cui Controparte_1
avrebbe rinunciato al compenso a causa della prospettazione di un male ingiusto è
[...]
infondata, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, la manifestata volontà di sottoporre all'autorità giudiziaria un fatto ritenuto penalmente rilevante al fine di consentire all'autorità giudiziaria di effettuare le proprie valutazioni non rappresenta la prospettazione di un male ingiusto ma rappresenta semplicemente la comunicazione dell'intenzione di esercitare un diritto.
In conclusione il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, in quanto
[...]
ha rinunciato alla provvigione connessa Controparte_1 all'attività di mediazione espletata in favore della IG.ra . Parte_1
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le ulteriori questioni prospettate dalla parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore della IG.ra che si liquidano in euro 145,50 per Parte_1
spese esenti, in euro 2.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 21/01/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 317/2022
Oggi 21/01/2025, alle ore 11.30, innanzi al giudice deIGnato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. CAPRA CONSUELO Parte_1
Per l'avv. RIPA Controparte_1
GIOVANNI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 21/01/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 317/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti Capra Consuelo e Monica Fassera, domiciliata in Mantova, via C. Pisacane n.
1/A, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Ripa Giovanni, domiciliata in Cremona, via A. Ponchielli n. 8, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito e in principalità: - accertata e dichiarata la validità dell'accordo orale intervenuto tra le parti, per tutti i motivi esposti in atto, dichiarare che nulla è dovuto all'
[...]
dalla IGnora;
- Controparte_2 Parte_1 per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 977/2021 emesso dal Tribunale di Cremona in data 16/11/2021, pubblicato in data 25/11/21, causa Rg 2263/21. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per parte convenuta: “in via principale e nel merito, respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n° 977/2021 emesso dal Tribunale di Cremona in data 16 novembre
2021, pubblicato in data 25 novembre 2021, con rifusione di spese ed onorari di questo giudizio, oltre che delle spese di attivazione della procedura di negoziazione assistita”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La IG.ra proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 977/2021 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di
[...]
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_1 capitale di euro 6.039,00, in ragione dell'attività di mediazione svolta in relazione alla vendita dell'immobile sito in Cremona, via Trento e Trieste n. 27.
L'attrice deduceva:
- di essersi “rivolta all'Agenzia Immobiliare Studio Immobiliare 2 s.a.s, corrente in
Cremona (Cr), C.so Vittorio Emanuele II n. 20, nella persona dell'agente immobiliare e amico IG. , per la vendita dell'appartamento ricevuto in eredità, Testimone_1
rilasciando allo stesso formale mandato per la durata di un anno, ovvero sino a settembre
2019. L'importo di vendita richiesto veniva inizialmente fissato in € 180.000”;
- che “a gennaio 2021 il IG. riceveva, a firma del IG. , CP_1 Controparte_3
una proposta di acquisto per l'importo di € 165.000,00, all'evidenza nettamente inferiore al valore effettivo dell'immobile nonché a quanto richiesto dalla stessa proprietaria”;
- di avere “accettato formalmente la proposta formulata dal IG. in data CP_3
25.02.2021”;
- di essersi recata in data 5.6.2021 insieme al IG. presso l'immobile Controparte_4
“per valutare insieme a quest'ultimo il valore di alcuni arredi e oggetti ancora presenti nell'appartamento ed asportare alcuni preziosi e oggetti di valore ancora presenti nella cassaforte dell'immobile…l'immobile si trova al primo piano e le finestre erano state aperte. Impaurita della presenza di persone estranee all'interno, la IG.ra Pt_1 contattava subito il chiedendogli se si trovasse all'interno dell'appartamento, in CP_1
quanto non era stata avvisata da nessuno di eventuali accessi. Alla telefonata, che veniva dalla IG.ra registrata, assisteva anche il IG. Il IG. con Pt_1 CP_4 CP_1
tangibile imbarazzo e colto di sorpresa, asseriva che si trattava dei nuovi futuri acquirenti
(il IG. e la moglie ) i quali avevano pregato l'agente immobiliare CP_3 CP_5 di poter accedere all'immobile in autonomia per effettuare alcuni rilievi”; - di essere rimasta “allibita della risposta dell'agente immobiliare”;
- di essersi “rifiutata, considerato il comportamento scorretto dell'Agente nei propri confronti, di ottemperare al pagamento dell'attività di mediazione pro quota prevista, ritenendo che la violazione commessa dall'agente immobiliare potesse definirsi così grave da giustificare il mancato riconoscimento della provvigione”;
- che “durante la conversazione il IG. con tono accomodante riferiva “comportati CP_1 come meglio credi, non voglio rovinare un'amicizia, a me va bene tutto...vedi tu...ho fatto una leggerezza pensando di fare un favore a questa persona, ho sbagliato...facciamo come vuoi tu” e ancora riferito alla proposta di non riconoscere la quota di mediazione: “non preoccuparti, so già cosa fare!”. Prima di congedarsi, la IG.ra riferiva al Pt_1 CP_1 che si sarebbero quindi rivisti all'atto di rogito fissato per il 14/06/2021. Il IG. CP_1
allora replicava che, dovendo essere “tirata sopra una riga” sulla questione mediazione, lo stesso non aveva necessità di presentarsi. La telefonata si concludeva con l'affermazione del IG. che, alla proposta di non vedersi riconosciuta la mediazione dalla IG.ra CP_1 riferiva va benissimo, non c'è problema”; Pt_1
- che “il file audio prodotto relativamente alle conversazioni telefoniche intervenute in data
05.06.2021 tra la IG.ra e il costituisce prova inequivocabile dell'accordo Pt_1 CP_1
intervenuto tra i due che prevedeva la rinuncia da parte dell'agente immobiliare a richiedere la provvigione per la mediazione”.
Alla stregua di quanto evidenziato la IG.ra chiedeva la revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale, argomentato circa la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
La convenuta deduceva:
- che “la IGnora aveva affidato l'incarico di vendere l'appartamento sito in Pt_1
Cremona, viale Trento e Trieste 29, con una prima scrittura del 26 agosto 2019, della durata di un anno, come da doc. 2 già prodotto da controparte. L'incarico veniva rinnovato mediante scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 21 settembre 2020, sempre per la durata di un anno”; - che “l'immobile in questione, a differenza di ciò che afferma controparte, non era
“parzialmente arredato” bensì era completamente vuoto”;
- che “il 5 giugno 2021, dieci giorni prima del rogito già fissato (lo si ripete: dieci giorni prima) il IGnor colui che dieci giorni dopo sarebbe divenuto il proprietario CP_3 dell'appartamento e colui che aveva sottoscritto una proposta di acquisto dell'immobile accettata dall'odierna attrice versando la relativa caparra di € 10.000, chiedeva al IGnor la gentilezza di poter visionare brevemente l'appartamento. Il professionista di sua CP_1
fiducia, , che poi avrebbe seguito i lavori di ristrutturazione, Controparte_6
collaboratore della società di progettazione di interni con studio in Parte_2
Milano si trovava infatti quel giorno a Cremona e aveva richiesto al IGnor di CP_3 vedere l'immobile di persona per verificare alcune misure necessarie al completamento dei disegni del progetto di ristrutturazione. Il IGnor lasciava pertanto al IGnor CP_1 le chiavi per questo incombente”; CP_3
- che “la telefonata prodotta da controparte, lungi dal dimostrare un presunto accordo tra le parti per la rinuncia alla provvigione, in realtà palesa una circostanza molto grave. Si tratta del tentativo della IGnora di adombrare d'illiceità la condotta di Pt_1 Tes_1
addirittura minacciando una denuncia, per tentare di non pagare la provvigione
[...] dovuta”;
- che “la condotta posta in essere dalla IGnora come noto, è illegittima. Pt_1
L'ordinamento vieta espressamente di costringere qualcuno a fare o ad omettere qualcosa mediante la prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente. In questo caso, il male futuro e ingiusto è una denuncia penale infondata”.
L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che è pacifico tra le parti il fatto che la IG.ra
[...] abbia venduto l'immobile sito in Cremona, via Trento e Trieste n. 27 Parte_1 grazie all'attività di mediazione posta in essere dalla società Controparte_1
Anche la correttezza dell'importo preteso dalla convenuta riconducibile alla
[...]
predetta attività di mediazione costituisce fatto non contestato. Secondo la tesi sostenuta nell'atto di citazione, la pretesa economica formulata dalla società dovrebbe essere rigettata, giacché i Controparte_1 contraenti avrebbero perfezionato un accordo “che prevedeva la rinuncia da parte dell'agente immobiliare a richiedere la provvigione per la mediazione”. La tesi attorea è fondata. Invero, dall'esame della conversazione telefonica di cui al documento n. 5 di parte attrice, emerge inequivocabilmente che Controparte_1 CP_1
abbia manifestato la volontà di rinunciare al proprio compenso. La rinuncia è stata effettuata allo scopo di porre fine a liti che potevano insorgere a causa di un comportamento posto in essere dalla stessa convenuta;
comportamento consistente nella consegna delle chiavi dell'immobile di proprietà della IG.ra al Parte_1
IG. prima della stipulazione del negozio di vendita e in Controparte_7
assenza del consenso della proprietaria. Nello specifico Controparte_1
ha accettato di rinunciare al proprio compenso a fronte della rinuncia
[...]
della IG.ra al diritto di proporre querela in relazione ai fatti Parte_1
riguardanti la consegna delle chiavi. In estrema sintesi le parti hanno stipulato un contratto di transazione.
L'omessa stipulazione del negozio in forma scritta non incide sulla validità delle obbligazioni assunte dai contraenti, poiché la forma scritta del contratto è richiesta “ad probationem”. Nel caso di specie la convenuta, non solo non ha sollevato eccezioni circa l'inutilizzabilità della fonte di prova prodotta dall'attrice (l'inammissibilità della prova di un contratto che deve essere dimostrato per iscritto deve essere eccepita dalla parte interessata, in quanto attiene alla tutela processuale di interessi privati), ma soprattutto non ha contestato la verificazione del fatto storico, e cioè non ha contestato l'esistenza della conversazione di cui al documento n. 5 di parte attrice. La qualificazione giuridica del fatto storico spetta esclusivamente al giudice e, per le motivazione già esposte, il fatto storico della conversazione, inteso come la volontà manifestata dalle parti in tale conversazione, è qualificabile come negozio di transazione.
Sebbene le parti non abbiano adempiuto le prestazioni pattuite nel negozio transattivo (la IG.ra ha presentato querela e Parte_1 [...]
P. ha chiesto il pagamento del compenso), nessun contraente Controparte_1
ha chiesto al giudice di pronunciare una sentenza costitutiva di risoluzione contrattuale né vi è alcuna allegazione circa l'intervenuta risoluzione consensuale dell'accordo.
Conseguentemente il contratto di transazione è ancora valido ed efficace, producendo effetti giuridici in questo giudizio e potendo produrre effetti giuridici connessi all'inadempimento posto in essere dall'attrice.
La doglianza della convenuta secondo cui Controparte_1
avrebbe rinunciato al compenso a causa della prospettazione di un male ingiusto è
[...]
infondata, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, la manifestata volontà di sottoporre all'autorità giudiziaria un fatto ritenuto penalmente rilevante al fine di consentire all'autorità giudiziaria di effettuare le proprie valutazioni non rappresenta la prospettazione di un male ingiusto ma rappresenta semplicemente la comunicazione dell'intenzione di esercitare un diritto.
In conclusione il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, in quanto
[...]
ha rinunciato alla provvigione connessa Controparte_1 all'attività di mediazione espletata in favore della IG.ra . Parte_1
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le ulteriori questioni prospettate dalla parti sono assorbite, poiché inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore della IG.ra che si liquidano in euro 145,50 per Parte_1
spese esenti, in euro 2.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 21/01/2025
Il giudice
Daniele Moro