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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 434/2020
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 30/01/2025, su consenso delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 434 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIOTTI SERGIO, con domicilio eletto in Via B. Lupi n. 14 – Firenze Email_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
( c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentate difese come in atti dall'Avv. LEPRI ELEONORA e dall'Avv. PINO GIAMPIERO, con domicilio eletto in VIA GUIDO MONACO 16 AREZZO - / Email_2
Email_3
RESISTENTI
Oggetto: rapporto di lavoro privato – diritto al superiore inquadramento – differenze retributive.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo, in via principale: A) dichiarare l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dalle convenute nei confronti del ricorrente (essendo i relativi fatti sui quali è fondata del tutto indimostrati) e conseguentemente rigettarla;
B) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'unicità di impresa tra e (ut supra generalizzate) e Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Firenze
conseguentemente dichiarare le suddette società titolari del rapporto di lavoro per cui è causa (con conseguente responsabilità solidale tra le stesse per tutte le obbligazioni dal medesimo derivanti) relativamente al periodo dal 11/05/2016 al 30/11/2018; C) accertare che le mansioni espletate dal ricorrente nel periodo dal 11/05/2016 al 30/11/2018 sono ascrivibili al livello Quadro B del CCNL Turismo Pubblici Esercizi 20/02/2010 e 08/02/2018, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del predetto livello di inquadramento contrattuale e relativo trattamento economico e normativo e, conseguentemente, condannare le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., ed in solido tra di loro (ovvero, in subordine, ciascuna secondo il periodo di rispettiva competenza) al pagamento delle differenze tra compensi corrisposti e quelli dovuti in ipotesi di regolarizzazione contrattuale e dunque per retribuzione ordinaria, straordinaria, mensilità aggiuntive, permessi retribuiti e ferie maturate e non godute e TFR, pari ad € 4.349,27 come evidenziate nella CTU (a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario notturno e festivo e forfetizzato e TFR derivanti dall'inquadramento superiore), oltre all'ulteriore importo di (prima ipotesi) € 38.336,52 o (seconda ipotesi, che include nel percepito lo
“straordinario forfetizzato”) di € 32.093,52, oltre ad € 2.500,00 a titolo di differenze per TFR ex art. 2120 c.c., e così alla somma complessiva di € 45.185,79 e/o di € 38.942,79 e/o a quella somma che risulterà di giustizia e/o che sarà eventualmente determinata in via equitativa, oltre interessi come richiesti in atti (legali fino al 11/02/2020 e moratori ex artt. 1284, comma 4 c.c. e 5 D.lgs. n. 231/2002 dal deposito della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo) e rivalutazione monetaria come per Legge;
IN VIA SUBORDINATA, (alla sola domanda sub C, rimando ferme le domande sub A e B, e nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del livello di inquadramento Quadro B): D) Accertare che le mansioni espletate dal ricorrente nel periodo dal 11/05/2016 al 31/10/2017 sono ascrivibili al I° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi 20/02/2010 (e del 08/02/2018 ove ritenuto applicabile) e, conseguentemente, condannare le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., ed in solido tra di loro al pagamento delle differenze tra compensi corrisposti e quelli dovuti in ipotesi di regolarizzazione contrattuale e dunque per retribuzione ordinaria, straordinaria, mensilità aggiuntive, permessi retribuiti e ferie maturate e non godute e TFR e dunque in misura pari ad € 26.654,00 (ventisemilaseicentocinquantaquattro/00) come risultante dal riepilogo contabile prodotto (cfr. doc. n. 68) e compiegato al presente ricorso, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso con valutazione equitativa;
il tutto oltre interessi legali maturati alla data di deposito del presente ricorso e moratori ex D.lgs. n. 231/2002 (come modificato dal D.l. 132/2014 conv. con mod. l. 10.11. 2014, n. 623) maturandi dal deposito del ricorso medesimo, e rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 (e succ. modif. ed integr.) come da notula allegata (doc. n. 81).
Parti resistenti hanno concluso chiedendo: in tesi, per il rigetto della domanda così come proposta, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, in accoglimento della svolta domanda riconvenzionale, per la condanna del ricorrente al pagamento della complessiva somma di € 10.497,48 o quel più o quel meno che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ipotesi ed in caso di parziale o totale accoglimento della domanda, perché venga detratto da quanto dovuto al ricorrente la complessiva somma di € 22.497,48 in compensazione dei crediti vantati da questa parte per le causali sopra esposte, o quel più o quel meno che risulterà di giustizia.
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1. - Con ricorso depositato in data 12/02/2020 ha convenuto Parte_1 in giudizio le società odierne resistenti perché – previo accertamento dell'esistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e previo riconoscimento del superiore inquadramento – fossero condannate in solido o ciascuna per la parte di competenza, al pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di lavoro corrispondente al livello rivendicato, con gli accessori di legge. Il tutto come da conclusioni in atti.
In sintesi, la domanda si è fondata sui seguenti elementi di fatto.
Il ricorrente ha prestato attività lavorativa - alle dipendenze delle odierne convenute – a far data dal 11/05/2016 e fino al 30/11/2018, data di cessazione del rapporto di lavoro per intervenute dimissioni volontarie del ricorrente;
in particolare, lo stesso è stato assunto dalla in data 11/05/2016 con contratto Controparte_1 di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento nel livello III del CCNL Turismo (Confcommercio) Pubblici Esercizi, qualifica di “operaio” e mansioni di “tuttofare”; sebbene fosse stato formalmente assegnato alla sede di lavoro in a Capalbio, fin dall'inizio veniva impiegato - in forza di disposizione datoriale CP_ del 20/05/2016 - nel ristorante di Firenze recante l'insegna ”, in Largo P. Annigoni nn. 9/A e 9/B.
Il ricorrente ha rappresentato altresì la circostanza di avere sempre svolto, a CP_ rapporto immutato nonostante le cessioni del contratto di lavoro tra CP_1 e rispettivamente avvenute in data 01/11/2017 e
[...] Controparte_2 CP_ in 04/02/2018, le mansioni di direttore del ristorante " " in Firenze, occupandosi nel tempo – osservando gli orari di lavoro segnatamente indicati in ricorso in relazione a ciascun periodo di impiego - di compiti chiaramente riconducibili a tale figura contrattuale, quali: la scelta delle divise, del tipo di caffè, delle stoviglie e degli arredi;
i contatti con fornitori (esclusi prodotti ittici); la gestione e formazione del personale;
la predisposizione dei turni di lavoro;
la gestione della cassa e versamento degli incassi;
l'individuazione di studi grafici per la "carta dei vini"; il coordinamento con gli uffici amministrativi;
la ricerca di nuovi locali per l'espansione dell'attività; il supporto nell'apertura del ristorante a Milano.
Ha sostenuto di avere più volte sollecitato la società datrice - senza esito - a provvedere ad un adeguamento del suo livello di inquadramento e profilo professionale, sul presupposto che le mansioni da lui svolte fossero superiori a quelle riconosciute contrattualmente e solo far data dal mese di novembre 2017, a parziale accoglimento della summenzionata richiesta, la convenuta assegnava al ricorrente il I° livello del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi con qualifica di “operaio” e mansioni di
“responsabile di direzione”. Sennonché, proprio in tale periodo e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre alle mansioni di direttore il ricorrente ricopriva anche il ruolo di “developer manager”, incaricato di occuparsi non soltanto dello sviluppo commerciale del brand ” (organizzando eventi di catering, Controparte_2 partecipando a manifestazioni quali il “Vinitaly” di Verona ed il “Salone del Mobile” di Milano) ma anche della ricerca di potenziali investitori (interessati all'apertura di
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ulteriori unità operative nell'area del centro-nord Italia) e di nuovi fondi e/o locali commerciali presso cui aprire nuove unità operative, effettuando – a tal fine – frequenti trasferte nelle città di Milano, Bologna, Roma e Parma.
A causa della mancata regolarizzazione del suo inquadramento e del trattamento economico, decideva di dimettersi in data 30 novembre 2018, successivamente Pt_1 diffidando entrambe le datrici a riconoscergli quanto a lui dovuto per lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al livello “Quadro B". Parte datrice contesta ogni pretesa avanzata dal lavoratore, screditando le sue capacità professionali e accusandolo di aver violato gli obblighi di fedeltà e correttezza fornendo “continuative consulenze ad aziende e realtà concorrenti a quelle per cui lavorava, senza che a ciò fosse stato espressamente autorizzato”.
2. - Radicato il contraddittorio, si sono costituite le società spiegando un'unica difesa per mezzo della quale hanno dedotto l'infondatezza della domanda, segnatamente contestando la circostanza che il lavoratore abbia svolto mansioni tali da giustificare il livello "Quadro B", sostenendo che operava in una parte dell'unità aziendale, ovvero la sala, senza avere competenza su altre aree, privo di potere decisionale, dovendo riferire al comune legale rappresentante per CP_3 qualsiasi decisione.
Quanto all'orario di lavoro, ha contestato gli orari di lavoro indicati dal ricorrente risultando altresì un ammontare di retribuzioni maggiore rispetto a quello indicato nei conteggi di parte posti a corredo della domanda giudiziale.
A sua volta, la difesa delle resistenti ha spiegato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta abusiva e negligente del ricorrente, stimati almeno in €10.497,48, basata su varie causali: - pasti non pagati consumati dalla moglie di al ristorante;
- sfruttamento di un viaggio premio Pt_1 offerto dalla Casa Vinicola per acquisti raggiunti;
- spese non giustificate;
CP_4 pregiudizio derivante dalla risoluzione del contratto per lo smaltimento degli olii esausti;
- mala gestio relativa all'indicazione degli orari di lavoro propri con un potenziale ulteriore danno – ove riconosciuto il surplus orario - derivante dalle maggiorazioni contributive alle quali sarebbe tenuta parte datrice oltre all'applicazione di eventuali sanzioni, per un ammontare stimato non inferiore a diecimila/dodicimila euro.
A seguito di articolata prova orale e di consulenza tecnico-contabile disposta d'ufficio, la causa viene decisa con le modalità di cui al richiamato art. 127ter c.p.c..
3. - Il ricorrente, in linea principale, ha chiesto il pagamento delle differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento del livello "Quadro B", incluse le differenze per lavoro ordinario, straordinario, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e permessi, e TFR. Per un ammontare di € 37.645,00.
Al fine del riconoscimento di un maggiore orario di lavoro espletato a titolo di straordinario non corrisposto, ha dedotto di avere lavorato dall' 11/05/2016 al 23/05/2016 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal 24/05/2016 e fino al 28/06/2016, dal martedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore 02.00, e la domenica dalle ore 16:00 alle ore 24:00, inoltre nel periodo da maggio a luglio 2016, ancorché il ristorante osservasse la chiusura settimanale il lunedì, per circa 3 mesi, il Sig.re Pt_1 era comandato di essere presente presso il ristorante durante la notte tra il lunedì ed
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il martedì nella fascia oraria 01.00 - 02:00, per consentire ai fornitori la consegna dei prodotti ittici freschi poi somministrati alla clientela. Dal mese di luglio 2016, in concomitanza con l'apertura del ristorante nella fascia oraria del pranzo, il ricorrente era stato impiegato presso il locale dal martedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore 02:00, e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00.
4. - Il vaglio di fondatezza di tali domande deve avvenire necessariamente attraverso l'esame della prova testimoniale.
4.1. - Ebbene, i testi escussi hanno offerto un quadro sufficientemente chiaro riguardo alle mansioni espletate nel tempo dall'odierno ricorrente.
In particolare, il teste (ud. 10 maggio 2022) ha dichiarato: Testimone_1
“Sono stato dipendente prima di poi di Controparte_1 Controparte_2
non ricordo le date di assunzione, ho lavorato senza interruzioni. Ho
[...] CP_ iniziato a lavorare il 4, 5 o 6 maggio 2016; ho sempre lavorato presso il ristorante in Firenze largo Annigoni. Il ristorante non era ancora aperto;
preciso di avere lavorato una settimana o 10 giorni per l'allestimento del ristorante, precedenti l'inaugurazione. Sono stato assunto regolarmente fin dall'inizio, nel periodo di allestimento del ristorante. Preciso che ero stato contattato da in vista dell'apertura del Parte_1 ristorante;
ho avuto colloqui per l'assunzione con ho conosciuto Pt_1 CP_3
il titolare, durante l'allestimento. Il contratto è stato sottoscritto da per la
[...] Pt_1 società; non ricordo il mio inquadramento, svolgevo la mansione di responsabile di sala. Il rapporto di lavoro è cessato, consensualmente nel settembre o ottobre 2019. Non ho avuto alcun contenzioso con le società. Cap. 2) Credo che il ricorrente, per come ho appreso da lui, abbia iniziato a lavorare nel ristorante prima del maggio 2016. Preciso che quando fui da lui contattato mi disse che era da inaugurarsi il ristorante e aveva bisogno di personale. Ricordo che mi mandò sul cellulare due foto del ristorante, una del locale vuoto, e l'altra relativa al trasposto all'interno di un gozzo, che sarebbe poi divenne il bancone bar. Non so dire per quanto tempo il ricorrente sia stato impegnato nel periodo anteriore alla inaugurazione. Credo che abbia cercato il personale, di tutte le mansioni;
non so chi abbia deciso l'allestimento del locale;
assieme a me e ad altri, e altri operai, ha materialmente eseguito Pt_2 l'allestimento. Ordinò le divise, l'ho accompagnato presso il negozio Intimissimi o Golden Boy e le ha ritirate. Non so chi abbia deciso l'acquisto di maglie nere. Non so chi decise il tipo di caffè, il ricorrente ci portò ad una degustazione del caffè Per_1 che fu poi effettivamente ordinato;
non ricordo se anche il sig. fosse presente CP_3 alla degustazione. Il fornitore delle stoviglie fu , nominativo che mi fu Persona_2 indicato dal sig. quando gli segnalai la necessità di misurini per alcolici. Non so Pt_1 chi abbia scelto detto fornitore. Il servizio di pulizia fu svolto all'inizio da una ditta esterna, non so chi l'abbia scelta. Ho visto il ricorrente parlare con il personale della ditta di pulizia. Non so chi abbia individuato i fornitori dei prodotti alimentari;
il fornitore di pasta fresca era tale , con il quale il ricorrente parlava Per_3 quotidianamente alla consegna della pasta. Credo che l'ordine dei prodotti per la cucina fosse gestito dal personale della cucina. Il ricorrente parlava con il fornitore delle bevande, si interfacciava con i fornitori. Il ricorrente parlava con gli agenti, chiedeva loro di formulare offerte;
non so dire se le esaminasse lui o le portasse per la decisione al sig. Il gestionale era gestito dal sig. non so chi abbia CP_3 Parte_3
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scelto il gestionale. Cap. 3) Il ristorante era aperto sei giorni su sette, chiuso il lunedì. Nel primo anno il ricorrente lavorava dal martedì alla domenica;
quando io ero al lavoro l'ho sempre visto presente, per tutto l'orario. Avevo un orario articolato in turni e tempo pieno: quando spezzato era 11,00-14,30 o 15,30 e 18,00-fino all'ultimo cliente, preciso che la cucina chiudeva massimo alle 23,00. Come responsabile di sala terminavo quando era stata completata la mise en place e le sedie erano state alzate per le pulizie. L'orario continuato era 16,30-17,00 fino alla chiusura. Lavoravo cinque giorni la settimana;
preciso che all'inizio ho lavorato sei giorni la settimana. Preciso che il ricorrente accoglieva i clienti e stava alla cassa. Non ricordo che il ricorrente abbia cambiato il proprio orario di lavoro. Sull'orario di cui ai Cap. 7), 8), 10), 12), 13), 14) Ricordo che il ricorrente è stato presente assiduamente nel ristorante durante il mio orario di lavoro;
dopo un periodo che non so indicare ebbe a seguire l'apertura di un ristorante a Milano presso City Life, dove anche io ho lavorato un giorno la settimana per diversi mesi, abbiamo condiviso l'abitazione. Il ricorrente era presente nel ristorante in Firenze per tre o quattro giorni, dal giovedì alla domenica, in quanto giornate lavorative più impegnative. Cap. 4) Il ricorrente ha ricercato il personale per il ristorante, camerieri, cuochi e personale della cucina;
io personalmente ho sostenuto il colloquio con il sig. ho indirizzato al sig. il personale che si presentava Pt_1 Pt_1 per il colloquio. Non ricordo se fosse stato presente il sig. Nel locale il sig. CP_3 è stato presente all'inizio per qualche giorno;
nel proseguo si presentava nel CP_3 ristorante con una frequenza di una volta al mese;
per un certo periodo, che non so indicare, non venne. Cap. 5) Penso che il ricorrente trasmettesse alla sede amministrativa in Capalbio i documenti per l'assunzione, in quanto lui era stabilmente presente nel ristorante. Lui mi ha sottoposto il contratto per la firma. Cap. 6) Confermo il capitolo. Ho personalmente visto la ricezione delle merci da parte del sig.
che controllava la corrispondenza con l'ordine e sottoscriveva la bolla. Preciso Pt_1 che io sistemavo le merci nel magazzino. Cap. 8) Il ricorrente assegnava i tavoli ai camerieri, nel corso delle riunioni preliminari quotidiane, inoltre assegnava le singole mansioni a ciascun cameriere. Il ricorrente formava i turni di lavoro, che erano comunicati tramite un gruppo whatsapp e il foglio cartaceo era prima esposto in bacheca nel ristorante. Le buste paga erano consegnate in cartaceo dal ricorrente e sottoscritte dai dipendenti;
solo da ultimo il turno è stato trasmesso via email. Nel
[... periodo nel quale era meno presente nel ristorante, erano consegnate dal sig.
, che svolgeva attività a supporto, alla cassa o in ausilio ai camerieri. Il ricorrente Pt_4 stava alla cassa, quando era presente. Se presente effettuava la chiusura della cassa, formava la prima nota, effettuava il versamento dei contanti. In sua assenza provvedevano i responsabili di sala;
personalmente un paio di volte ho chiuso la cassa, formato la prima nota ed effettuato il versamento del contante. Il ricorrente contattava i fornitori e trasmetteva gli ordini di vino, acqua, tovagliame, prodotti per pulizie;
gli ordini per la cucina erano fatti dalla chef . Non so chi Persona_4 decidesse chi fossero i fornitori. Non ho visto pagamenti in contanti ai fornitori. Preciso che il ebbe ad organizzare per tutto lo staff di sala e cucina corsi di Pt_1 formazione presso cantine, per la conoscenza del prodotto e la presentazione ai clienti. Cap. 9) Le chiavi del ristorante erano detenute dalla chef, che apriva il ristorante;
altra copia era detenuta dal sig. che effettuava la chiusura serale;
in Pt_1 sua assenza la chiusura era effettuata da un altro responsabile per la chiusura, nel tempo e che effettuavano anche la chiusura della Persona_5 Persona_6 cassa. Cap. 15) Il ricorrente formava i turni di lavoro settimanali per il personale di
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sala; non so se formasse i turni di lavoro per il personale della cucina. Erano esposti in bacheca nel fine settimana, giovedì o venerdì, per la successiva. Le presenze erano rilevate con un badge, la macchina era collocata tra la cucina e il banco bar. Non so dire come fosse documentata la presenza;
non ho visto fogli di presenza stampati. Suppongo che il ricorrente comunicasse le presenze all'amministrazione in Capalbio;
la registrazione era locale. Il ricorrente controllava il lavoro del personale di sala ed era a nostra disposizione, disponibile anche ad aiutarci in sala. Il ricorrente ha seguito anche l'assunzione di personale di categoria protetta, curando il colloquio di
. I permessi e le ferie erano autorizzati dal ricorrente;
non ho mai fatto Per_7 cambi turni. L'assenza era comunicata al ricorrente che si occupava di organizzare la copertura. Non ho visto un registro cartaceo di presenze nel ristorante;
avevamo un badge. Vi erano contratti di apprendistato;
il personale di cucina e della sala era formato, in affiancamento, dai colleghi della cucina e della sala. Non ricordo se il ricorrente abbia organizzato corsi di formazione per gli apprendisti. Non so se il ricorrente abbia dato pareri sul trattamento economico e sui costi del personale. Preciso che io ho avuto un aumento di € 200,00 ed il riconoscimento di un livello superiore, dal IV al III, un po' di tempo dopo che gli avevo chiesto detto miglioramento. Vi erano riunioni tra il ricorrente e il personale di sala, giornaliere, nelle quali dava le disposizioni del giorno, ad esempio comunicava il volume delle prenotazioni e assegnava i compiti;
vi erano poi le riunioni settimanali, nel corso delle quali era esaminato l'andamento della settimana, le eventuali problematiche e le correzioni da apportare. Vi era un confronto, da ultimo il ricorrente decideva. A volte era presente anche il personale della cucina e la chef;
quest'ultima dava gli ordini di servizio e prendeva le decisioni giornaliere. Preciso che qualche volta ho sentito la chef chiedere al ricorrente più personale in cucina. Il piano ferie era formato dal ricorrente sulla base delle richieste del personale;
non so se autorizzasse le ferie del personale di cucina. Il ricorrente effettuò le segnalazioni all'amministrazione per le iniziative disciplinari, ricordo il caso di tale . Non so chi decidesse CP_3 l'assunzione a tempo determinato;
so che il ricorrente decideva la proroga, in quanto era sul campo;
preciso che chiedeva anche il nostro parere. In caso di anomalie nelle buste paga, la questione era sollevata al ricorrente, che cercava di dare il chiarimento, nel caso negativo, ci disse di formalizzare la richiesta con una email alla amministrazione. Cap. 16) Il ricorrente chiedeva ai fornitori di applicare sconti favorevoli alla azienda. La carta dei Vini era compilata dal sig. Riceveva i Pt_1 fornitori di vini e prodotti alimentari, esaminava le offerte e faceva gli ordini. I prodotti ittici erano di produzione della azienda di famiglia. Preciso che la famiglia ha CP_3 una azienda ittica, che forniva al ristorante tutta la linea ittica. Cap. 17) Lo stato del magazzino era supervisionato dal e dai responsabili, io, Pt_1 Persona_6
, ; la supervisione dei servizi igienici era delegata giornalmente ai Pt_2 Parte_5 camerieri. Il ricorrente riceveva le prenotazioni sul telefono cellulare aziendale, circa 100 chiamate al giorno;
riceveva i clienti, se necessario aiutava in sala, era sempre reperibile, anche quando fruiva di riposo;
dava resoconti alla amministrazione sull'andamento del ristorante, non so dire con quale modalità e frequenza. Le fatture di acquisto venivano firmate dal ricorrente, erano raccolte nell'ufficio all'interno del magazzino;
non so come venissero poi gestite. Non ricordo che vi fosse un consulente del lavoro e chi formasse i prospetti paga. I dati delle presenze erano trasmessi dal ricorrente, l'unico ad avere l'accesso al file delle presenze. Niente so sui suoi rapporti con strutture sanitarie. Il ricorrente ebbe a partecipare alle riunioni con i
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grafici per la carta dei vini e presentò le proposte alla società. Il ricorrente ebbe a contattare una ditta per l'allestimento dello spazio esterno con ombrelloni, che fu realizzato prima di una estate, intorno a aprile-maggio. Non so chi ebbe a seguire le relative pratiche amministrative. Non so se il ricorrente abbia anticipato il pagamento di materie prime impiegate nella cucina. Non so se abbia organizzato corsi di formazione dei direttori dei vari ristoranti. So che ha partecipato ad incontri con Tes_2 direttrice del ristorante di Capalbio, RO direttore del ristorante di Milano, direttrice del ristorante di Firenze, responsabile del marketing e Persona_6 Per_8
Non sono mai stato presente nelle riunioni. La sig.ra diventò CP_3 Persona_6 direttrice del ristorante di Firenze, quando il ricorrente iniziò a seguire l'apertura di CP_ altri ristoranti , in Milano e Bologna (quest'ultima non ebbe effettiva realizzazione). La dirigeva e lavorava, faceva tutto quello che faceva prima il stava Persona_6 Pt_1 ai tavoli, stava alla cassa, accoglieva i clienti. Non ho mai visto fare gli ordini alla
Quando vi era una presenza contemporanea di e le Persona_6 Persona_6 Pt_1 disposizioni al personale di sala erano date dalla in una riunione alla quale Persona_6 partecipava anche il che dava i suoi consigli. Il ha continuato a tenere i Pt_1 Pt_1 rapporti con i fornitori. La chef stabiliva il menù, che era centrato sui prodotti ittici. Gli altri ingredienti alimentari erano presentati dai rappresentanti al e alla chef;
il Pt_1 primo si occupava dei costi, la seconda della qualità; dei vini e delle bevande si occupava solo il Non ero a conoscenza degli obiettivi dell'azienda, quando e da Pt_1 chi fossero fissati, con quale cadenza e da chi fossero verificati. Ricordo che nel periodo finale del mio rapporto di lavoro il sig. prese parte ad una riunione con CP_3 tutto il personale, dopo una segnalazione circa irregolarità delle buste paga su permessi, straordinari e trasferte che non risultavano correttamente nelle buste paga. Nel corso della riunione parlò di obiettivi dell'azienda, che se raggiunti, avrebbe comportato dei premi per i dipendenti. Io terminai il rapporto di lavoro poco tempo dopo;
le voci citate furono regolarizzate nelle successive buste paga. Cap. 18) Ho personalmente visto il ricorrente presso il ristorante a Milano;
una volta l'ho accompagnato presso un locale, sempre in vista della apertura di ulteriori ristoranti. Era in ipotesi l'apertura di un ristorante a Bologna. A Parma fu aperto un ristorante dopo Milano;
non ricordo chi ne abbia seguito l'apertura. Forse non ero più in azienda. Cap. 19) Il ristorante a Milano fu aperto a novembre 2017; vi ho lavorato una volta la settimana, svolgendo attività di bar chef, presentavo i prodotti Toscani e all'occorrenza servivo ai tavoli. L'apertura del ristorante in Milano fu supportata dal personale di Firenze;
in quattro vi abbiamo lavorato, io, Parte_6 Tes_3 e . Presso il ristorante di Milano il ricorrente accoglieva i clienti,
[...] Parte_1 in caso di necessità dava una mano in sala. Il direttore del ristorante di Milano era
. Ho appreso dal ricorrente che lui continuava a visionare altri locali Persona_9 in Milano. Non so dire se ricevesse i fornitori, facesse gli ordini, gestisse il personale.”
Ad ore 14,33 viene sospeso il verbale. Ad ore 14,40 il verbale viene riaperto.
ADR avv. Mariotti “Nel ristorante il personale di cucina andava via prima, dopo la chiusura e pulizia della cucina. La cucina chiudeva intorno alle 23,00. Il personale di sala e il sig. andavano via dopo il personale della cucina, alla chiusura del Pt_1 ristorante. Nel primo periodo il ristorante ha chiuso non prima delle 24,30, il giovedì, venerdì e sabato non prima delle 01,00-01,30. Per primo periodo intendo il primo anno. Preciso che successivamente la chiusura è rimasta invariata, è diminuito solo il carico di lavoro. Le presenze erano trasmesse dal ricorrente alla amministrazione. Il
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Mura ha deciso che la svolgesse attività di direttrice del ristorante di Persona_6 Firenze. Ebbe a chiedermi cosa pensassi della come direttrice. In Persona_6 precedenza era stato indicato come direttore dal Entrambi furono Per_5 CP_3 presentati al personale come direttori del ristorante dal che disse che Pt_1 avrebbero svolto le attività in sua assenza. non era presente. individuò il CP_3 Pt_1 personale che avrebbe lavorato a Milano nella fase di apertura del ristorante. In passato il aveva individuato il personale che avrebbe partecipato a eventi quali Pt_1 Vinitaly, Salone del Mobile a Milano, inaugurazione del dehor Vivo a Milano ed altri.”
ADR avv. Lepri “Ho sottoscritto con l'ultimo datore di lavoro una transazione, di risoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione di € 1.600,00 oltre 200,00 per rimborso di una trattenuta per una sanzione amministrativa comminata alla azienda. Ho sottoscritto la transazione presso la sede della . Preciso che il sig. CP_5
un economo, mi chiese di aumentare le ore lavorative, senza incremento Parte_7 della retribuzione. Non ho mai ricevuto il pagamento dello straordinario in quanto era previsto il forfait;
in precedenza lo straordinario non era determinato, l'orario settimanale era variabile, tra 44 e le 50 ore. Il sig. chiese di fissare come Parte_7 orario settimanale fisso, remunerato a forfait, 50 ore settimanali. Dissi di non accettare;
fui messo in ferie. Al rientro decisi di chiudere il rapporto di lavoro e chiesi il rimborso della sanzione amministrativa”.
La seconda teste (ud. del 23 novembre 2022), dipendente Persona_4 di dal 2013, con mansioni di chef, ha riferito quanto segue. Controparte_1
“Sono dipendente di dal 2013, con mansioni di chef, Controparte_1 attualmente lavoro a Parma. La società gestisce una catena di Controparte_1 ristoranti. Ho lavorato presso il ristorante dall'apertura del Controparte_2 ristorante, da maggio 2016 fino a settembre ottobre 2017, quando sono andata a lavorare presso il ristorante di nuova apertura a Milano nel City Life. Il mio orario lavorativo era 9,00-14,30 massimo 15,00 e 18,00-23,00 massimo 23,30 dal martedì alla domenica, domenica solo a pranzo. Lunedì era il giorno di chiusura. Non ricordo quale delle due società emettesse la busta nel periodo di lavoro presso il ristorante in Firenze. Cap. 3) Il ricorrente coordinava il personale di sala del ristorante di Firenze,
, , , . Il Parte_8 Persona_10 Testimone_1 Parte_9 sig. nei primi mesi di attività si presentava almeno due o tre volte la CP_3 settimana, per qualche ora, veniva da Capalbio dove gestiva un ristorante stagionale, da giugno a settembre. Il sig. seguiva anche la sala, parlava con clienti, talvolta CP_3 stava alla cassa, veniva in cucina a controllare il servizio, dava indicazioni al personale di sala, in particolare su come comportarsi con i clienti, alla necessità anche al sig.
non ho ricordi più specifici. Cap. 4) Io ero la responsabile della cucina, Pt_1 composta, oltre che da me ,da 6 o 7 persone, un persona ai fritti, una ai secondi, una agli antipasti, una persona ai primi e due persone al lavaggio. Al massimo, nel tempo, siamo stato 9 o 10. Cap. 5) Io aprivo sempre il ristorante tutte le mattine. La chiusura doveva essere fatta dal spesso, due o tre volte la settimana, andava via prima di Pt_1 me;
l'ho verificato in quanto andavo per salutarlo e lui non c'era. Inoltre, l'ho appreso anche da altri colleghi. Cap. 6) Confermo il capitolo;
preciso che mi è stato raccontato da , l'ultimo ad andare via. Cap. 7) Confermo il capitolo. Preciso che a Persona_10 volte ho visto fare la chiusura della cassa da , due o tre volte la Persona_10 settimana. Cap. 8) Non lo ricordo. Cap. 9) La pausa pranzo o cena era di mezz'ora, 12,00-12,30 e 19,00-19,30. Cap. 10) Confermo il capitolo. Cap. 11) Confermo il ___________________________________________________________________ 9
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capitolo, anche con più frequenza. La moglie del ricorrente vi ha mangiato quasi tutti i giorni;
ricordo che in quel periodo era incinta. Cap. 12) Non ricordo nello specifico. Ricordo che nelle riunioni era trattato l'acquisto dei vini e l'inserimento di nuove cantine. L'ultima decisione era sempre del sig. Cap. 13) Ho già risposto.” CP_3
A controprova “Cap. 2) Non so quali fossero stati gli accordi tra il sig. e il CP_3 Sig. Preciso che io mi occupavo dei prodotti ittici e dei prodotti alimentari della Pt_1 cucina. I prodotti ittici erano forniti dalla azienda del sig. io provvedevo a CP_3 ordinarli. Per i prodotti della cucina mi avvalevo del fornitore aziendale, società Dac e formavo gli ordini. Non mi occupavo dei restanti prodotti o forniture indicate nel capitolo. Cap. 3) Non lo ricordo. Cap. 4) Non lo so. Sono arrivata Firenze una settimana prima della apertura. Non so quanto accaduto prima. Cap. 5) Non lo so. Cap. 6) Non lo so non ricordo. Cap. 7) Non mi risulta che il ricorrente abbia lavorato dalle 15,00 alle 02,00. L'orario del ristorante al pubblico era 12,30-15,00 e 19,30- 23,00. Arrivava al momento della pausa pranzo, a volte dopo, nell'ultimo periodo arrivava alle 13,30 trattenendosi fino alle 14,30-15,00; poi arrivava alla pausa cena, spesso si tratteneva fino alle 23,00-24,00; come ho già detto spesso andava via prima. Cap. 8) Confermo i punti 1, 2, 4, 5. Preciso che in sua assenza altri colleghi effettuavano i versamenti sui conti della società. L'azienda inviava via mail le buste paga e dava chiarimenti sulle stesse, il sig. Io mi occupava dei Persona_11 prodotti ittici, dei prodotti food e delle attrezzature della cucina. I fornitori dei vini sono Toscani, tanti scelti dal sig. nella catena dei ristoranti i vini sono gli stessi. I CP_3 pagamenti dei fornitori sono effettuati con bonifico a 30 o 60 giorni. Cap. 9) No, io ho sempre fatto l'apertura del ristorante;
il ricorrente doveva fare la chiusura, ho già detto che non l'ha fatta sempre. Cap. 10) 11) e 12) Confermo gli orari che ho già indicato. Cap. 13) e 14) Non ricordo che nei periodi indicati novembre 2017-febbraio 2018 e febbraio-novembre 2018 abbia lavorato presso il ristorante in Milano dal lunedì al mercoledì; non mi risulta. Forse è venuto qualche volta, non credo abbia svolto servizio a Milano, che aveva un suo direttore in formazione, . Non Persona_9 ha lavorato con RO. Era presente che si occupa della formazione Persona_12 del personale. Cap. 15) Confermo i punti 1 solo per il personale di sala e 2. Non so chi abbia fatto i colloqui del personale camerieri;
io mi sono occupata del personale di cucina. Confermo i punti 4, 5 solo per il personale di sala. Punto 6 assunzioni categorie protette non lo so. Confermo l'altro punto 6, 7, 8 solo per i camerieri;
dei lavapiatti mi occupavo io. All'inizio gli orari di effettivo lavoro per la cucina erano trascritti da me, che li trasmettevo all'azienda, quelli dei camerieri erano trascritti dal sig. che li trasmetteva. E' stato poi introdotto un badge, con timbratura in entrata Pt_1 e in uscita e pause. All'applicativo aveva accesso solo il sig. vi furono lamentele Pt_1 e fu tolto. Fu introdotto un programma condiviso con l'azienda, nel quale io ho inserito l'orario effettivo della cucina, il sig. quello dei camerieri. Non mi risulta quanto Pt_1 indicato al punto 10. Il personale assunto era affiancato da altro personale in servizio. Degli assunti nella cucina me ne occupavo io. Escludo quanto indicato al punto 11. Erano svolti brevi incontri con il personale per organizzare il servizio;
non erano settimanali. Il ricorrente non partecipava alle riunioni con il personale della cucina. Non so quanto indicato al punto 13. Confermo i punti 14, 15, 16, 17 solo per i camerieri. Cap. 16) Solo quando presente effettuava le attività di cui al punto 1, in prevalenza svolta dal magazziniere. Confermo il punto 2 e 4 solo per i prodotti della sala (bevande, vino), l'approvazione era sempre del sig. La carta dei vini è CP_3
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stata predisposta dopo le riunioni, alle quali partecipavano il sig. il sig. Pt_1 CP_3 sua moglie ed io;
i vini erano proposti dal sig. e il dr. decideva. Non si è Pt_1 CP_3 mai occupato dei prodotti ittici o alimentari. Se si presentavano fornitori li riceveva. Cap. 17) Sulla apertura e chiusura ho già risposto. Non segnalava i giorni in cui era opportuno chiudere il ristorante;
non supervisionava il magazzino e lo stato dei servizi igienici. Riceveva le prenotazioni, come anche il personale di sala presente;
le telefonate errano numerose. Accoglieva i clienti e alle necessitò aiutava il personale di sala. Non conosco la mail del ricorrente;
non so se avesse dato la disponibilità alla reperibilità nei riposi. Il numero dei clienti era segnato in prima nota da chi effettuava la chiusura di cassa, svolta dal ricorrente ed anche da altri dipendenti. Il sig. lo CP_3 interpellava sull'andamento del ristorante. Le fatture erano trasmesse mensilmente dal sig. Non so se abbia individuato il consulente del lavoro o abbia contattato i Pt_1 servizi sanitari per la sorveglianza sanitaria. Sulle operazioni di cassa ho già risposto. Non so se abbia contattato lo studio di grafica per la carta dei vini, seguito l'allestimento del dehor o gli arredi interni. Non ha acquistato materiali o alimenti per la cucina. Non si è occupato dei programmi di formazione dei direttori dei ristoranti o dei corsi di formazione dei dipendenti. Non ha organizzato gli incontri con i direttori dei ristoranti, attività svolta del sig. Non ha trasmesso report mensili su attività CP_3 e obiettivi realizzati, che risultavano nella prima nota. Cap. 18) Non lo so. Cap. 19) Lo escludo”.
ADR avv. Mariotti “Il ristorante di Firenze è stato aperto a pranzo e cena, con gli orari indicati, fino dalla apertura. I prodotti ittici arrivavano di notte, i trasportatori aziendali avevano le chiavi, entravano e mettevano la merce nella cella frigorifera. Lo so perché avevo contatti diretti con l'azienda e mi era indicato volta per volta il nome del trasportatore. Non ho mai fatto pagamenti delle merci. Conosco la procedura aziendale di pagamento con bonifico. Il lavapiatti terminava il lavoro alle 24,00 massimo 01,00, nel caso di maggiore afflusso;
entravano alle 20,00, mangiavano con noi. Quando era in uso il badge, timbravano l'uscita. Quando non era in uso il badge mi comunicavano l'orario di uscita, se diverso da quello del turno. Io terminavo prima. Nel periodo di uso dell'applicativo, inserivo il turno, le variazioni anche dell'orario effettivo, che mi erano comunicate. Non ricordo se in detto ultimo periodo il sig. Pt_1 fosse ancora dipendente. Non partecipavo alle riunioni del personale di sala. Il telefono aziendale era nella sala;
dalla cucina, che è a vista, vedevo e sentivo. Sono socia di . Controparte_1
La teste (ud. 5 dicembre 2023), dipendente di Persona_12 Controparte_1 da 9 anni, ha dichiarato: “…nel periodo 2016-2018 ho seguito l'apertura del
[...] ristorante in Milano in City Life da ottobre 2016 fino a marzo 2017. In Firenze ho fatto l'apertura del ristorante nel 2016. La mia sede ordinaria di lavoro è presso il ristorante in Capalbio, nella stagione da Pasqua fino a settembre. Nel restante periodo lavoro chiamata alla necessità nei diversi ristoranti;
ho un contratto a tempo indeterminato. Normalmente seguo le aperture di nuovi ristoranti. Sono sempre stata direttore del ristorante ed ho formato, nel tempo, queste figure professionali alle quali ho lasciato la direzione dei locali. Ho lavorato con il ricorrente nella organizzazione della serata di apertura del ristorante in Firenze per circa una settimana, nel 2016. In Milano il ricorrente non ha lavorato continuativamente;
è venuto poche volte, sei o sette;
è venuto in occasione della Fiera del Mobile, nel fuori salone, ha portato, assieme a due ragazzi, dei banchi di appoggio per punti di somministrazione. Talvolta è venuto in
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supporto presso il ristorante, per due o tre giorni alla volta;
è stato alla cassa, inoltre ha avuto degli incontri con fornitori di vino. Stava poco tempo nel ristorante. Non osservare un preciso orario di servizio. Cap. 3) Presso il ristorante di Firenze il ricorrente svolgeva compiti di direttore;
si occupava del personale, degli acquisti, della manutenzione. Ho seguito solo l'inaugurazione in Firenze. Il titolare CP_3 lo ha a me presentato come direttore e responsabile. Il sig. segue
[...] CP_3 personalmente le aperture dei ristoranti, anche quella di Firenze. A Milano l'ho constatato personalmente. Inoltre, so che è stato a Firenze in quanto come direttore di ristorante sapevo quale ristorante stesse seguendo ed ero con lui in contatto. Cap.
4) era la responsabile della cucina del ristorante in Firenze. Cap. Persona_13
5) Non lo so. Cap. 6) 7) 8) Non lo so. Non vi ho lavorato. Cap. 9) Confermo il capitolo, è così come in tutti i ristoranti. Cap. 10) Ho già risposto. Il ricorrente ha partecipato alla inaugurazione ed è venuto solo qualche volta. Cap.11) L'ho vista qualche volta a pranzo;
l'ho conosciuta in quella circostanza. Non so con quale frequenza pranzasse nel ristorane. Cap. 12) Il ricorrente seguiva i vini e i liquori ed ha inserito nuovi vini e liquori in tutti i ristoranti: azienda Morelli per i liquori ed altri, che non ricordo. Cap. 13) Confermo il capitolo, come ho già riferito.”
ADR avv. Mariotti “Nel 2016 ero inquadrata come responsabile di sala, non ricordo il livello;
sono stata inquadrata come direttore da ottobre 2016, secondo livello;
all'epoca della apertura del ristorante in Milano ero inquadrata come direttore, secondo livello.”
In controprova Cap. 2) Non sono stata presente al colloquio. Cap. 3) 4) 5) 6) 7) 8) Non lo so non ero a lavorare in Firenze. 9) Mi sembra che avesse le chiavi, in Per_6 assenza del ricorrente. Non sono sicura. Non so chi facesse apertura e chiusura del ristorante. Cap. 10) Non lo so. Cap. 12) Non lo so. Cap. 13) Escludo che il ricorrente abbia lavorato nel ristorante in Milano osservando l'orario indicato nel capitolo;
per il resto non lo so. Cap. 14) Il ricorrente presso il ristorante in Milano non ha fatto i turni e non è mai stato inserito nell'orario di servizio. Cap. 15) Non ho lavorato presso il ristorante di Firenze, ho solo seguito l'inaugurazione. I compiti descritti sono quelli del direttore del locale. Preciso che assieme a me a Milano il ricorrente ha effettuato alcuni colloqui per le assunzioni. Ritengo che non facesse i turni di cucina, solitamente formati dallo chef responsabile della cucina. Cap. 16) Il sig. disse CP_3 che vi erano stati problemi per ordini in eccesso fatti dal ricorrente. L'ordine dei vini dei fornitori già acquisiti è fatta dal direttore del locale. Il nuovo fornitore deve essere autorizzato dal sig. Cap. 17) Il ricorrente non doveva comunicare il giornaliero CP_3 in quanto la chiusura di casa è condivisa ed arriva in automatico al sig. il CP_3 resoconto mensile (fatture, copie delle chiusure di cassa, pos) va inviata agli uffici amministrativi. Preciso che il ricorrente, come tutti i direttori di ristorante, ha svolto quanto indicato nel capitolo fino alla nomina di quale direttrice del Persona_6 ristorante di Firenze. Non so con esattezza che lavoro facesse dopo la nomina di
si occupava della linea vino, ricercava cantine. Cap. 18) Non lo so. Persona_6 Cap. 19) Lo escludo.”
ADR avv. Mariotti “Il ristorante in Milano aveva apertura al pubblico con orario 12,00-15,00 e 19,00-22,30; la chiusura del locale doveva intervenire entro le 24,00, ora di chiusura del . Non c'era giorno di chiusura. Nei primi mesi, Controparte_6 nell'avviamento, ho lavorato assieme al sig. sua moglie e al personale di CP_3 Capalbio;
era sempre di 40 ore settimanali;
in caso di ulteriore orario era effettuato il ___________________________________________________________________ 12
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recupero. Ho lavorato con orario 10,00-15,00 e 19,00 fino alla chiusura, con una certa flessibilità, lavorando più di otto ore al giorno, alla necessità, che poi ho recuperato. I colloqui preassuntivi con il ricorrente, di cui ho riferito, erano relativi al personale da assumere a Milano,.”
Infine il teste (ud., 17 aprile 2024): “ho iniziato a lavorare per il Testimone_4 ristorante con la qualifica di apprendista cameriere nel mese di ottobre 2016, per cui non so nulla di quanto è di mia conoscenza diretta sul capitolo. Tuttavia, posso dire che quando cominciai a lavorare mi fu presentato il come direttore;
ed in effetti Pt_1 quando ho iniziato a lavorare ho constatato che il era colui che aveva la Pt_1 direzione del ristorante. Si occupava infatti di tutti gli aspetti relativi alla gestione ordinaria tra cui i rapporti con i fornitori, l'organizzazione dell'attività di ristorazione, i colloqui con eventuale personale da assumere e quant'altro." A questo punto su accordo delle parti si salta la lettura del capitolo dal 3 a 8 compreso poiché fanno riferimento ad un periodo di cui non può essere a conoscenza il teste in quanto antecedente alla sua assunzione. Si passa a questo punto al capitolo 9: “confermo il capitolo 9. Sul capitolo 10 confermo per quanto mi risulta quanto meno dal periodo successivo alla mia assunzione, nell'ottobre 2016. Capitolo 12 confermo, anche se preciso che come per quasi tutte le attività di ristorazione, non si finiva mai a mezzanotte ma l'orario si prolungava dopo l'una. Sul capitolo 13, non ricordo bene riguardo al ristorante di Milano, di sicuro nel fine settimana il era da noi a Pt_1 Firenze. Sul capitolo 14 vale quanto ho detto per il capitolo 13. Preciso che per quanto io ricordi non so indicare i giorni in cui stava a Milano e quelli in cui stava a Firenze;
sicuramente ricordo che la fine della settimana il era a Firenze. Sul Pt_1 capitolo 15, sempre per quanto posso saperne dal mese di ottobre 2016, confermo le mansioni che mi vengono descritte. Sul capitolo 16, confermo sempre con la precisazione di cui sopra per quanto riguarda il periodo, che il aveva rapporti Pt_1 diretti con i fornitori gestendoli in tutto e per tutto. Sul capitolo 17, confermo in sostanza le numerose mansioni che mi vengono lette, precisando che il aveva di Pt_1 fatto il compito di gestire il ristorante in tutti i suoi aspetti, burocratici, amministrativi e operativi, controllando il personale, rendendo conto all'amm. delle proprie CP_3 attività e assumendo iniziative da portare alla decisione dei vertici aziendali riguardanti l'organizzazione dell'attività di ristorazione. Capitolo 18, confermo che all'epoca il sig. fu incaricato di individuare nuove possibili soluzioni per ampliare l'attività di Pt_1 ristorazione della società cercando nuovi locali fuori Firenze. Sul capitolo 19, confermo quanto ho detto in precedenza ma non so indicare i giorni precisi. Sui capitoli 2 e 4 della domanda riconvenzionale, non so riferire nulla di preciso. Sul capitolo 12, so che il usava il software gestionale e, in sua assenza, chi lo Pt_1 sostituiva. Sui capitoli 13 e 14, risponde è vero”.
4.2. - Dal testimoniale acquisito emerge senza dubbio il ruolo direttivo in capo al ricorrente nella gestione dell'intera attività di ristorazione, non solo limitata ad una sola area così come sostenuto dalla difesa resistente.
4.3. - Il ricorrente, rimanendo alle dichiarazioni dei dipendenti presso il ristorante CP_
in Firenze largo Annigoni, non aveva mansioni prettamente di responsabile di sala, per vero assegnate ad altri dipendenti ( v. teste ), bensì aveva Tes_1 responsabilità di ricerca del personale (per l'apertura del ristorante nel 2016), interfacciandosi con i fornitori e parlando con gli agenti, chiedendo loro di formulare offerte e chiedendo ai fornitori di applicare sconti favorevoli all'azienda. Inoltre: ___________________________________________________________________ 13
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trasmetteva alla sede amministrativa i documenti per l'assunzione e consegnava le buste paga;
riceveva altresì le merci, controllava la corrispondenza con l'ordine e sottoscriveva la bolla;
assegnava i tavoli ai camerieri e formava i turni di lavoro;
contattava i fornitori e trasmetteva gli ordini di vino, acqua, tovaglie e prodotti per pulizie;
organizzava corsi di formazione presso cantine per lo staff;
controllava il lavoro del personale di sala ed era disponibile ad aiutarli;
si occupava di organizzare la copertura in caso di assenza;
si occupava del piano ferie e autorizzava permessi ed effettuava segnalazioni per iniziative disciplinari ( ); disponeva in autonomia Tes_1 la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato;
dava resoconti all'amministrazione sull'andamento del ristorante;
compilava la carta dei vini, riceveva i fornitori di vini e prodotti alimentari, esaminava le offerte e faceva gli ordini e supervisionava lo stato del magazzino;
partecipava alle riunioni con i grafici per la carta dei vini e presentando le proposte alla società. Presso il ristorante di Firenze il ricorrente svolgeva compiti di direttore;
si occupava del personale, degli acquisti, della manutenzione.
Il ruolo rivestito dal meglio si può comprendere dalle dichiarazioni dei testi Pt_1 che hanno confermato che presso il ristorante di Firenze questi svolgeva compiti di Per_1 direttore;
si occupava del personale, degli acquisti, della manutenzione ( teste
“…Il titolare lo ha a me presentato come direttore e responsabile…”). CP_3
Il si occupava infatti di tutti gli aspetti relativi alla gestione ordinaria tra cui i Pt_1 rapporti con i fornitori, ( “ gestendoli in tutto e per tutto…”), l'organizzazione dell'attività di ristorazione, i colloqui con eventuale personale da assumere e quant'altro ( teste ). Pt_4
Quando poi lo stesso lasciò il posto di direttore del ristorante in Firenze subentrandovi “il ricorrente iniziò a seguire l'apertura di altri Persona_6 CP_ ristoranti in Milano e Bologna” (“…all'epoca il sig. fu incaricato di Pt_1 individuare nuove possibili soluzioni per ampliare l'attività di ristorazione della società cercando nuovi locali fuori Firenze…”:teste ). La dirigeva e Pt_4 Persona_6 lavorava e quando vi era una presenza contemporanea di e le Persona_6 Pt_1 disposizioni al personale di sala erano date dalla mentre il dava i suoi Persona_6 Pt_1 consigli e continuava ad avere i rapporti con i fornitori ( teste ). Tes_1
4.4. - Emerso chiaro il quadro probatorio come ora evidenziato, perdono di peso del parziali divergenti dichiarazioni della teste chef presso il ristorante in Per_13 Firenze fino al mese di ottobre 2017 e successivamente presso il ristorante in Milano Mura, la quale ha delimitato i poteri del ricorrente a mere funzioni di coordinamento del personale di sala ( tra cui la in realtà ella stessa direttrice di sala) e Persona_6 privo di autonomia decisionale.
4.5. - Alla stregua di tali considerazioni in fatto può ritenersi fondata la domanda quanto al riconoscimento del superiore inquadramento nel livello Quadro B in favore del ricorrente, in ragione della spiccata natura gestionale con ampi margini di autonomia decisionale dei compititi ai quali il ricorrente era stato preposto dall'amministrazione societaria nella persona del legale rappresentante ed unico punto di riferimento . CP_3
4.6. - Invero, dalla mera lettura delle declaratorie contrattuali (CCNL Turismo Pubblici Esercizi), si evince che il livello iniziale di appartenenza del ricorrente ( III)
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include i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza. Rientrano in questo livello anche i lavoratori specializzati provetti che svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Questi lavoratori possono avere delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori. Esempi di figure professionali inquadrate nel livello III sono: il cuoco unico, il controllo amministrativo, il maitre (che opera in sala secondo istruzioni specifiche ricevute direttamente dal gerente), il sommelier. Giova ricordare che il al momento Pt_1 dell'assunzione, ebbe l'inquadramento nel III livello con la qualifica di "operaio" e le mansioni di "tuttofare".
Diversamente il I livello è caratterizzato da lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa. A questi lavoratori sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda. Un esempio è l'assistente senior di direzione che abbia già maturato una significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali. In effetti, a partire dal mese di novembre 2017, al ricorrente veniva riconosciuto il I livello con la qualifica di “operaio” e mansioni di “responsabile di direzione”.
Diversamente ancora, il livello Quadro B – che è quello rivendicato dal lavoratore
- include figure con autonomia tecnica e amministrativa di gestione. In questo livello rientrano il responsabile punto vendita (esercizi minori) e il capo zona manutenzione.
Appartengono infatti a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa. Figure esemplificative sono: il vice Direttore;
il responsabile di area mense;
il capo del personale;
l'economo responsabile del settore acquisti intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
il responsabile punto vendita (esercizi minori) intendendosi per tale colui al quale sia affidata la direzione esecutiva di un esercizio minore;
il capo zona manutenzione.
4.7. - La responsabilità di un'unità produttiva corrispondente alla direzione del ristorante con sede in Firenze, sin dal periodo di assunzione, caratterizzata da una spiccata autonomia non solo gestionale e operativa ma anche decisionale ( come ad. es. nella determinazione della durata dei rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo determinato ovvero con responsabilità di rilievo quanto ai rapporti con i fornitori e alla organizzazione complessiva dell'approvvigionamento dei vini con la scelta della lista fini e, quindi, dei fornitori, ritenuta più idonea per l'attività di ristorazione) in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali assicurando uno stabile collegamento con l'amministratore della società . CP_3
5. - Affatto diverso è il discorso riguardante il preteso riconoscimento del lavoro straordinario nei termini richiesti in ricorso.
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5.1. - In effetti, le dichiarazioni dei testi escussi non hanno offerto un quadro certo ed univoco circa l'orario di lavoro effettivamente svolto dal ricorrente nel periodo dedotto in causa.
5.2. - In disparte il rilievo posto in evidenza dalla difesa resistente secondo cui la figura di per sua definizione, non è soggetta a limiti orari settimanali, e per la Pt_10 quale ai sensi della contrattazione collettiva di settore, è specificamente prevista un'apposita indennità di funzione ( difatti per le posizioni di responsabilità di direzione tecnica o amministrativa, pur non di natura dirigenziale, la disciplina collettiva esclude l'applicazione delle limitazioni orarie previste per le altre categorie di impiegati: v. infra), vale osservare che, da un lato, la prova orale è apparsa del tutto controversa in quanto, a fronte di alcune dichiarazioni in senso favorevole alla tesi attorea ( vedi deposizione del teste il quale ha confermato che il ricorrente sia in Milano Pt_4 che in Firenze osservasse un orario spezzato 10.00-16.00/18.00/24.00: cap. 13 e 14), vi è diversamente chi ha riferito di una presenza caratterizzata da una flessibilità oraria ( “…Arrivava al momento della pausa pranzo, a volte dopo, nell'ultimo periodo arrivava alle 13,30 trattenendosi fino alle 14,30-15,00; poi arrivava alla pausa cena, spesso si tratteneva fino alle 23,00-24,00; come ho già detto spesso andava via Per_1 prima…” teste e a conferma v. teste , del resto tipica delle funzioni Per_13 direttive. Dall'altro lato non può sottacersi la circostanza, emersa come pacifica tra le parti, che il avesse il compito di controllare l'orario dei dipendenti del ristorante Pt_1 sicché non è dato comprendere come, a fronte di siffatta responsabilità di funzione, lo stesso omettesse di registrare il proprio orario di lavoro eccedente quello ordinario e quello straordinario siccome poi riportato nelle buste paga in atti. Lo stesso dicasi con riferimento alle pretese maggiorazioni per le prestazioni rese nei giorni festivi. Per non parlare poi degli impegni relativi al reperimento dei locali in Milano e Bologna per ampliare l'iniziativa imprenditoriale con l'apertura di nuovi ristoranti, certamente non assoggettabili ad alcun vincolo orario, ovvero dei contatti fuori sede con i fornitori per l'aggiornamento della carta dei vini.
Insomma, il diritto al compenso per lavoro straordinario richiede una prova rigorosa dell'effettiva eccedenza oraria, specialmente per le figure professionali di livello quadro non soggette a limitazioni orarie, prova che nella specie non è stata compiutamente fornita.
5.3. - Di guisa che, in sede di consulenza tecnica disposta di ufficio, è stato chiesto al ctu quantificare, sulla base dell'inquadramento contrattuale nel livello Quadro B del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, le differenze retributive dovute tenuto conto della quantità di lavoro prestato come risultante unicamente dalle buste paga.
5.4. - Il CTU, quindi, per i suddetti titoli, ha individuato una differenza lorda di €. 4.349,27 tra le retribuzioni risultanti dalle buste paga e quelle che sarebbero state dovute con l'inquadramento nel livello Quadro B. Lo stesso ausiliare ha anche calcolato le differenze a titolo di TFR per €. 685,41 e ha effettuato la rivalutazione comprensiva del calcolo degli interessi legali giungendo ad un totale per le differenze retributive di €. 5.106,59, oltre T. F. R. per €. 892,62, per complessivi € 5.999,21.
5.5. - In merito ai conteggi lo stesso ctu ha fornito gli opportuni chiarimenti alle osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente (specificando che tra i conteggi sono stati incluse nelle retribuzioni, le voci relative ai giorni lavorati, i ratei di 13ma e 14ma, quelle per lavoro straordinario risultante da buste paga, nonché la
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particolare voce "rivalutazione da tassare" indicata in busta paga per l'importo di € 42,50).
Il ctu ha poi precisato di aver indicato gli importi dovuti al ricorrente con e senza interessi legali e rivalutazione monetaria a "mero titolo di completezza".
5.6. - In sede di memorie difensive autorizzate la difesa del ricorrente ha mosso ulteriori argomentazioni riguardo al contestato criterio di quantificazione della retribuzione a titolo di lavoro straordinario, in quanto totalmente avulso dalla quantità di lavoro effettivamente prestato dal ricorrente ed agganciato unicamente al riconoscimento in busta paga del cd “straordinario forfetizzato” (corrisposto da novembre 2017) che, a ben vedere, proprio per le modalità di erogazione, andrebbe qualificato piuttosto come un “superminimo” non assorbibile, che di conseguenza andrebbe escluso dagli emolumenti percepiti per il lavoro straordinario.
Contesta poi la prospettazione di parte resistente secondo cui, in considerazione dell'inquadramento nel livello Quadri, il compenso eventuale per lo svolgimento di lavoro straordinario verrebbe assorbito nella nell'indennità di funzione spettante a tale categoria di mansioni. Deduce al riguardo che anche per i dipendenti con tale inquadramento, la legge predetermina la durata massima della giornata lavorativa per tutelarne la salute psicofisica.
Eccepisce poi l'assenza di qualsivoglia accordo tra parti sulla presunta forfettizzazione.
In sintesi, la difesa di contesta che l'indennità di funzione possa assorbire lo Pt_1 straordinario, evidenzia l'assenza di un accordo sulla forfettizzazione, chiede l'integrazione della CTU per quantificare il dovuto e fornisce una quantificazione delle differenze retributive tenendo conto o meno dello "straordinario forfettizzato"
5.7. - Le argomentazioni svolte dalla difesa ricorrente, a prescindere dalla novità delle questioni relative al riconoscimento nella retribuzione ordinaria del compenso forfetario del lavoro straordinario da qualificarsi come superminimo, che per ciò solo ne dispenserebbero l'esame, in ogni caso, per quanto suggestive, non colgono nel segno.
5.8. - Infatti, a superare agevolmente tali obiezioni vale il rilievo assorbente, sopra evidenziato, della insufficiente dimostrazione, alla stregua delle risultanze di causa, della quantità di surplus lavorativo nell'intero arco lavorativo, nel quale peraltro il rapporto di lavoro si è atteggiato in sostanza con lo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria di in tale prospettiva la difficoltà di un'esatta Pt_10 quantificazione della prestazione oraria è connaturale ad una maggiore libertà di movimento che caratterizza le funzioni direttive sì da ritenere attendibili le dichiarazioni di quei testi che hanno, in modo del tutto plausibile, parlato di una CP_ particolare flessibilità oraria riguardo alla presenza del nel ristorante “ ” in Pt_1 Firenze. Lo stesso dicasi quanto all'impegno speso dal ricorrente all'indomani dell'apertura del nuovo ristorante in Milano, con l'effettuazione di continue trasferte settimanali in tale capoluogo, così come concordemente descritto di tutti i testi escussi.
5.9. - Ma le osservazioni di parte non sono neppure condivisibili sotto l'ulteriore profilo secondo il quale la limitazione oraria varrebbe anche con riferimento alle figure dei Quadri, atteso che per principio pacifico in giurisprudenza i funzionari
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direttivi, esclusi dalla limitazione oraria, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario solo se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato, oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori ( tali principi si traggono agevolmente da numerose pronuncia della S.C. con riferimento alle funzioni direttive/Quadro delle : v. Cass. 18161/2018). CP_7
5.10. - Nella specie, va ricordato che le disposizioni contrattuali di settore nulla dicono riguardo alla limitazione oraria della prestazione lavorativa resa dai dipendenti inquadrati nella categoria Quadri, anzi prevedendosi esplicitamente l'esclusione di tali limitazioni per le funzioni di direzione tecnica o amministrativa salvo che non si trattino di mansioni prettamente operative ( art. 108, p. 3 del CCNL di settore, prodotto in atti).
5.11. - Sotto l'altro aspetto considerato, nessuna allegazione è stata fatta in merito al presunto svolgimento di un'attività lavorativa protrattasi oltre il limite della ragionevolezza da valutarsi come limite esterno e misura della stessa prestazione lavorativa;
tanto meno ne è stato prospettato il carattere usurante con conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore.
5.12. - Va ulteriormente aggiunto che, sebbene non risulti esplicitamente alcun accordo tra le parti circa la forfetizzazione del lavoro straordinario, essendo stato quest'ultimo corrisposto con decorrenza dal mese di novembre 2017, in corrispondenza del riconoscimento (formale) del superiore livello ( I) in favore del ricorrente e delle mansioni di “Responsabile di direzione” ( vedi buste paga in atti), non può non inferirsene la natura di maggiorazione imputabile alla quantità di lavoro prestato nel mese, con attribuzione di somme variabili da quattrocentocinquanta ad ottocento euro mensili;
sicché correttamente il ctu, pur in assenza per tale periodo di un calendario delle presenze, da riportare in busta paga, ne ha tenuto conto imputandoli a tale titolo oltre alla retribuzione normale.
5.13. - Va poi ancora una volta rimarcato come, dall'esame degli atti, sia emersa la circostanza che, nell'attività di direzione direzione del ristorante in Firenze, vi rientrasse pure l'organizzazione e il controllo dell'orario di lavoro dei dipendenti ( e quindi anche di sé stesso); tale per cui è poco plausibile sul piano logico una rivendicazione in punto di straordinario da parte di quest'ultimo, in quanto implicherebbe l'accertamento in questa sede di una quantità di lavoro eccedente la normale prestazione, ulteriore rispetto a quella già riconosciuta dallo stesso lavoratore nell'esplicazione delle sue funzioni direttive e di controllo.
6. - Conclusivamente, sul punto, assorbita ogni altra questione, la domanda attorea può trovare accoglimento solo termini innanzi chiariti e nei limiti quantitativi accertati sulla base delle risultanze di ctu.
7. - Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla difesa comune delle società convenute, va considerato che queste ultime agiscono per il risarcimento dei danni subiti a causa di presunte condotte illegittime di Pt_1
Più specificamente, la chiede la condanna del ricorrente al Controparte_1 pagamento di una somma pari a € 10.497,48 corrispondente alle perdite economiche derivanti da irregolarità nell'utilizzo dei buoni pasto e dal rimborso di spese non inerenti al rapporto di lavoro e da pranzi gratuiti della moglie presso il ristorante.
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Inoltre, si deduce che il ricorrente senza autorizzazione aveva risolto un contratto di smaltimento oli esausti già in atti e stipulato un nuovo contratto con altro fornitore del servizio, con effetti pregiudizievoli per l'azienda derivanti dalla risoluzione unilaterale del rapporto con il primo fornitore. Infine lo stesso avrebbe prestato consulenze retribuite per aziende concorrenti.
7.1. – Tuttavia, le circostanze poste a base della richiesta risarcitoria - integralmente contestate dalla difesa ricorrente nella memoria successiva alla domanda riconvenzionale – non hanno trovato alcuna ragione di fondatezza dovendosi rimarcare innanzitutto l'assenza totale di rilievi di carattere contabile o disciplinare da parte datrice riguardo alle presunte condotte abusive del così Pt_1 come indicate per punti dalla difesa in via riconvenzionale. Sicuramente l'assenza di contestazioni di sorta riguardo all'operato del ricorrente rende priva di rilevanza l'accusa di avere fruito di pasti in favore del coniuge ovvero di avere partecipato ad un viaggio all'estero a spese di un'azienda fornitrice di vini ( Banfi s.r.l.).
7.2. - Del pari, la difesa resistente deduce la presenza di rimborsi non dovuti in quanto non inerenti all'attività lavorativa, senonché affida la dimostrazione di tale assunto alla semplice produzione di una serie di ricevute e annotazioni del tutto insufficienti a dimostrare l'abusività della condotta del lavoratore, non risultando neppure documentati i relativi pagamenti in suo favore.
7.3. - Quanto alla situazione di pregiudizio derivante dalla decisione del ricorrente di recedere dal contratto per lo smaltimento degli oli esausti, siamo di fronte ad una contestazione altrettanto generica, non circostanziata dal alcun tipo di rilievo disciplinare e in parte smentita dalla circostanza che, come specificamente dedotto e documentato dalla difesa ricorrente, delle trattative relative alla sostituzione del contratto di fornitura del servizio di smaltimento degli oli esausti fu parte attiva lo stesso amministratore come si evince chiaramente dal tenore delle e-mail CP_3 prodotte in atti ( doc. 77 della produzione di parte ricorrente). In ogni caso, vale la considerazione dirimente che la difesa resistente non ha provato in alcun modo l'esistenza di un danno concreto e attuale per l'azienda come diretta conseguenza della condotta negligente del lavoratore.
7.4. - Assolutamente generica è altresì la domanda con riferimento ad asserite prestazioni consulenziali rese a favore di soggetti terzi senza l'autorizzazione delle resistenti e altrettanto generiche sono le circostanze dedotte nella richiesta di prova orale sul punto, talché la stessa a ben ragione è stata ritenuta inammissibile nella fase istruttoria della causa.
7.5. - Infine, la richiesta di risarcimento del danno a causa del comportamento omissivo del lavoratore, da opporre in compensazione con la maggiore retribuzione che sarebbe derivata – anche sul piano contributivo - dal riconoscimento in causa delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, è totalmente assorbita dalla decisione assunta, in punto di accertamento maggiorazioni per lavoro straordinario, di rigetto della relativa domanda.
8. - La responsabilità solidale delle società convenute ( rectius della società
[...] incorporante la in forza di atto di Controparte_2 Controparte_1 scissione del 30 ottobre 2017: v. visura in atti), riguardo al pagamento in favore del ricorrente principale delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di
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lavoro succedutosi alle dipendenze di entrambe le compagini sociali, oltre agli interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo, discende più che dall'asserita unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro con il ( che comunque traspare da una serie di circostanze quali la Pt_1 riconducibilità dell'amministrazione di entrambe le società ad un unico soggetto persona fisica e lo svolgimento della medesima attività lavorativa CP_3 nell'ambito della medesima realtà aziendale con l'uso promiscuo dei medesimi fattori produttivi) dall'applicazione della clausola di cui all'art. 2112 c.c., trattandosi pacificamente di una vicenda, quella in esame, di trasferimento di azienda e dei connessi rapporti di lavoro ( vedi per tutte Cass. 9887/1998).
8.1. – Invero, nella specie, gli elementi di fatto da cui trarre l'esistenza di un trasferimento del complesso aziendale si traggono agevolmente dalla continuità delle prestazioni lavorative, svolte alle dipendenze prima di un imprenditore e poi di un altro titolare nei medesimi locali, ma anche dall'identità di strutture e di oggetto delle due attività e, quindi, dal passaggio all'impresa subentrante del complesso di beni e di strumenti inerenti all'impresa.
8.2. - La cessione del rapporto di lavoro per l'ennesima volta a Controparte_1 in data 4 febbraio 2018 – circostanza anch'essa pacifica tra le parti in quanto non
[...] oggetto di contestazione - ha comportato poi l'effetto di consolidare anche in capo a detta società la responsabilità solidale per i crediti di lavoro maturati alle dipendenze della società cessionaria ( . Ne deriva pertanto Controparte_2 un'unica statuizione di condanna in solido di entrambe le società per il medesimo credito di lavoro.
9. - Le spese seguono la soccombenza integrale delle convenute, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., secondo il valore accertato della domanda (decisum) e quello dichiarato della correlata domanda riconvenzionale ( disputatum). Lo stesso dicasi per i costi di ctu, liquidati con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda principale, dichiara che ha svolto dall'11 maggio 2016 al 30 novembre 2018 mansioni Parte_1 riconducibili al livello Quadro B del ccnl Turismo, pubblici esercizi applicabile, ratione temporis; per l'effetto condanna e Controparte_1 Controparte_2
in solido, al pagamento delle differenze retributive pari alla somma complessiva
[...] di € 4.349,27 oltre ad interessi sulle somme via via rivalutate dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
II) Rigetta la domanda riconvenzionale.
III) Condanna le società resistenti, in solido, al pagamento, in favore del ricorrente principale, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva e cpa come per legge, e al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Firenze, il 17/02/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 30/01/2025, su consenso delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 434 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIOTTI SERGIO, con domicilio eletto in Via B. Lupi n. 14 – Firenze Email_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
( c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentate difese come in atti dall'Avv. LEPRI ELEONORA e dall'Avv. PINO GIAMPIERO, con domicilio eletto in VIA GUIDO MONACO 16 AREZZO - / Email_2
Email_3
RESISTENTI
Oggetto: rapporto di lavoro privato – diritto al superiore inquadramento – differenze retributive.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo, in via principale: A) dichiarare l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dalle convenute nei confronti del ricorrente (essendo i relativi fatti sui quali è fondata del tutto indimostrati) e conseguentemente rigettarla;
B) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'unicità di impresa tra e (ut supra generalizzate) e Controparte_1 Controparte_2
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conseguentemente dichiarare le suddette società titolari del rapporto di lavoro per cui è causa (con conseguente responsabilità solidale tra le stesse per tutte le obbligazioni dal medesimo derivanti) relativamente al periodo dal 11/05/2016 al 30/11/2018; C) accertare che le mansioni espletate dal ricorrente nel periodo dal 11/05/2016 al 30/11/2018 sono ascrivibili al livello Quadro B del CCNL Turismo Pubblici Esercizi 20/02/2010 e 08/02/2018, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del predetto livello di inquadramento contrattuale e relativo trattamento economico e normativo e, conseguentemente, condannare le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., ed in solido tra di loro (ovvero, in subordine, ciascuna secondo il periodo di rispettiva competenza) al pagamento delle differenze tra compensi corrisposti e quelli dovuti in ipotesi di regolarizzazione contrattuale e dunque per retribuzione ordinaria, straordinaria, mensilità aggiuntive, permessi retribuiti e ferie maturate e non godute e TFR, pari ad € 4.349,27 come evidenziate nella CTU (a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario notturno e festivo e forfetizzato e TFR derivanti dall'inquadramento superiore), oltre all'ulteriore importo di (prima ipotesi) € 38.336,52 o (seconda ipotesi, che include nel percepito lo
“straordinario forfetizzato”) di € 32.093,52, oltre ad € 2.500,00 a titolo di differenze per TFR ex art. 2120 c.c., e così alla somma complessiva di € 45.185,79 e/o di € 38.942,79 e/o a quella somma che risulterà di giustizia e/o che sarà eventualmente determinata in via equitativa, oltre interessi come richiesti in atti (legali fino al 11/02/2020 e moratori ex artt. 1284, comma 4 c.c. e 5 D.lgs. n. 231/2002 dal deposito della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo) e rivalutazione monetaria come per Legge;
IN VIA SUBORDINATA, (alla sola domanda sub C, rimando ferme le domande sub A e B, e nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del livello di inquadramento Quadro B): D) Accertare che le mansioni espletate dal ricorrente nel periodo dal 11/05/2016 al 31/10/2017 sono ascrivibili al I° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi 20/02/2010 (e del 08/02/2018 ove ritenuto applicabile) e, conseguentemente, condannare le convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., ed in solido tra di loro al pagamento delle differenze tra compensi corrisposti e quelli dovuti in ipotesi di regolarizzazione contrattuale e dunque per retribuzione ordinaria, straordinaria, mensilità aggiuntive, permessi retribuiti e ferie maturate e non godute e TFR e dunque in misura pari ad € 26.654,00 (ventisemilaseicentocinquantaquattro/00) come risultante dal riepilogo contabile prodotto (cfr. doc. n. 68) e compiegato al presente ricorso, liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso con valutazione equitativa;
il tutto oltre interessi legali maturati alla data di deposito del presente ricorso e moratori ex D.lgs. n. 231/2002 (come modificato dal D.l. 132/2014 conv. con mod. l. 10.11. 2014, n. 623) maturandi dal deposito del ricorso medesimo, e rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 (e succ. modif. ed integr.) come da notula allegata (doc. n. 81).
Parti resistenti hanno concluso chiedendo: in tesi, per il rigetto della domanda così come proposta, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, in accoglimento della svolta domanda riconvenzionale, per la condanna del ricorrente al pagamento della complessiva somma di € 10.497,48 o quel più o quel meno che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ipotesi ed in caso di parziale o totale accoglimento della domanda, perché venga detratto da quanto dovuto al ricorrente la complessiva somma di € 22.497,48 in compensazione dei crediti vantati da questa parte per le causali sopra esposte, o quel più o quel meno che risulterà di giustizia.
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1. - Con ricorso depositato in data 12/02/2020 ha convenuto Parte_1 in giudizio le società odierne resistenti perché – previo accertamento dell'esistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro e previo riconoscimento del superiore inquadramento – fossero condannate in solido o ciascuna per la parte di competenza, al pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di lavoro corrispondente al livello rivendicato, con gli accessori di legge. Il tutto come da conclusioni in atti.
In sintesi, la domanda si è fondata sui seguenti elementi di fatto.
Il ricorrente ha prestato attività lavorativa - alle dipendenze delle odierne convenute – a far data dal 11/05/2016 e fino al 30/11/2018, data di cessazione del rapporto di lavoro per intervenute dimissioni volontarie del ricorrente;
in particolare, lo stesso è stato assunto dalla in data 11/05/2016 con contratto Controparte_1 di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento nel livello III del CCNL Turismo (Confcommercio) Pubblici Esercizi, qualifica di “operaio” e mansioni di “tuttofare”; sebbene fosse stato formalmente assegnato alla sede di lavoro in a Capalbio, fin dall'inizio veniva impiegato - in forza di disposizione datoriale CP_ del 20/05/2016 - nel ristorante di Firenze recante l'insegna ”, in Largo P. Annigoni nn. 9/A e 9/B.
Il ricorrente ha rappresentato altresì la circostanza di avere sempre svolto, a CP_ rapporto immutato nonostante le cessioni del contratto di lavoro tra CP_1 e rispettivamente avvenute in data 01/11/2017 e
[...] Controparte_2 CP_ in 04/02/2018, le mansioni di direttore del ristorante " " in Firenze, occupandosi nel tempo – osservando gli orari di lavoro segnatamente indicati in ricorso in relazione a ciascun periodo di impiego - di compiti chiaramente riconducibili a tale figura contrattuale, quali: la scelta delle divise, del tipo di caffè, delle stoviglie e degli arredi;
i contatti con fornitori (esclusi prodotti ittici); la gestione e formazione del personale;
la predisposizione dei turni di lavoro;
la gestione della cassa e versamento degli incassi;
l'individuazione di studi grafici per la "carta dei vini"; il coordinamento con gli uffici amministrativi;
la ricerca di nuovi locali per l'espansione dell'attività; il supporto nell'apertura del ristorante a Milano.
Ha sostenuto di avere più volte sollecitato la società datrice - senza esito - a provvedere ad un adeguamento del suo livello di inquadramento e profilo professionale, sul presupposto che le mansioni da lui svolte fossero superiori a quelle riconosciute contrattualmente e solo far data dal mese di novembre 2017, a parziale accoglimento della summenzionata richiesta, la convenuta assegnava al ricorrente il I° livello del CCNL Turismo - Pubblici Esercizi con qualifica di “operaio” e mansioni di
“responsabile di direzione”. Sennonché, proprio in tale periodo e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre alle mansioni di direttore il ricorrente ricopriva anche il ruolo di “developer manager”, incaricato di occuparsi non soltanto dello sviluppo commerciale del brand ” (organizzando eventi di catering, Controparte_2 partecipando a manifestazioni quali il “Vinitaly” di Verona ed il “Salone del Mobile” di Milano) ma anche della ricerca di potenziali investitori (interessati all'apertura di
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ulteriori unità operative nell'area del centro-nord Italia) e di nuovi fondi e/o locali commerciali presso cui aprire nuove unità operative, effettuando – a tal fine – frequenti trasferte nelle città di Milano, Bologna, Roma e Parma.
A causa della mancata regolarizzazione del suo inquadramento e del trattamento economico, decideva di dimettersi in data 30 novembre 2018, successivamente Pt_1 diffidando entrambe le datrici a riconoscergli quanto a lui dovuto per lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al livello “Quadro B". Parte datrice contesta ogni pretesa avanzata dal lavoratore, screditando le sue capacità professionali e accusandolo di aver violato gli obblighi di fedeltà e correttezza fornendo “continuative consulenze ad aziende e realtà concorrenti a quelle per cui lavorava, senza che a ciò fosse stato espressamente autorizzato”.
2. - Radicato il contraddittorio, si sono costituite le società spiegando un'unica difesa per mezzo della quale hanno dedotto l'infondatezza della domanda, segnatamente contestando la circostanza che il lavoratore abbia svolto mansioni tali da giustificare il livello "Quadro B", sostenendo che operava in una parte dell'unità aziendale, ovvero la sala, senza avere competenza su altre aree, privo di potere decisionale, dovendo riferire al comune legale rappresentante per CP_3 qualsiasi decisione.
Quanto all'orario di lavoro, ha contestato gli orari di lavoro indicati dal ricorrente risultando altresì un ammontare di retribuzioni maggiore rispetto a quello indicato nei conteggi di parte posti a corredo della domanda giudiziale.
A sua volta, la difesa delle resistenti ha spiegato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta abusiva e negligente del ricorrente, stimati almeno in €10.497,48, basata su varie causali: - pasti non pagati consumati dalla moglie di al ristorante;
- sfruttamento di un viaggio premio Pt_1 offerto dalla Casa Vinicola per acquisti raggiunti;
- spese non giustificate;
CP_4 pregiudizio derivante dalla risoluzione del contratto per lo smaltimento degli olii esausti;
- mala gestio relativa all'indicazione degli orari di lavoro propri con un potenziale ulteriore danno – ove riconosciuto il surplus orario - derivante dalle maggiorazioni contributive alle quali sarebbe tenuta parte datrice oltre all'applicazione di eventuali sanzioni, per un ammontare stimato non inferiore a diecimila/dodicimila euro.
A seguito di articolata prova orale e di consulenza tecnico-contabile disposta d'ufficio, la causa viene decisa con le modalità di cui al richiamato art. 127ter c.p.c..
3. - Il ricorrente, in linea principale, ha chiesto il pagamento delle differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento del livello "Quadro B", incluse le differenze per lavoro ordinario, straordinario, mensilità aggiuntive, indennità per ferie e permessi, e TFR. Per un ammontare di € 37.645,00.
Al fine del riconoscimento di un maggiore orario di lavoro espletato a titolo di straordinario non corrisposto, ha dedotto di avere lavorato dall' 11/05/2016 al 23/05/2016 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal 24/05/2016 e fino al 28/06/2016, dal martedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore 02.00, e la domenica dalle ore 16:00 alle ore 24:00, inoltre nel periodo da maggio a luglio 2016, ancorché il ristorante osservasse la chiusura settimanale il lunedì, per circa 3 mesi, il Sig.re Pt_1 era comandato di essere presente presso il ristorante durante la notte tra il lunedì ed
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il martedì nella fascia oraria 01.00 - 02:00, per consentire ai fornitori la consegna dei prodotti ittici freschi poi somministrati alla clientela. Dal mese di luglio 2016, in concomitanza con l'apertura del ristorante nella fascia oraria del pranzo, il ricorrente era stato impiegato presso il locale dal martedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore 02:00, e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00.
4. - Il vaglio di fondatezza di tali domande deve avvenire necessariamente attraverso l'esame della prova testimoniale.
4.1. - Ebbene, i testi escussi hanno offerto un quadro sufficientemente chiaro riguardo alle mansioni espletate nel tempo dall'odierno ricorrente.
In particolare, il teste (ud. 10 maggio 2022) ha dichiarato: Testimone_1
“Sono stato dipendente prima di poi di Controparte_1 Controparte_2
non ricordo le date di assunzione, ho lavorato senza interruzioni. Ho
[...] CP_ iniziato a lavorare il 4, 5 o 6 maggio 2016; ho sempre lavorato presso il ristorante in Firenze largo Annigoni. Il ristorante non era ancora aperto;
preciso di avere lavorato una settimana o 10 giorni per l'allestimento del ristorante, precedenti l'inaugurazione. Sono stato assunto regolarmente fin dall'inizio, nel periodo di allestimento del ristorante. Preciso che ero stato contattato da in vista dell'apertura del Parte_1 ristorante;
ho avuto colloqui per l'assunzione con ho conosciuto Pt_1 CP_3
il titolare, durante l'allestimento. Il contratto è stato sottoscritto da per la
[...] Pt_1 società; non ricordo il mio inquadramento, svolgevo la mansione di responsabile di sala. Il rapporto di lavoro è cessato, consensualmente nel settembre o ottobre 2019. Non ho avuto alcun contenzioso con le società. Cap. 2) Credo che il ricorrente, per come ho appreso da lui, abbia iniziato a lavorare nel ristorante prima del maggio 2016. Preciso che quando fui da lui contattato mi disse che era da inaugurarsi il ristorante e aveva bisogno di personale. Ricordo che mi mandò sul cellulare due foto del ristorante, una del locale vuoto, e l'altra relativa al trasposto all'interno di un gozzo, che sarebbe poi divenne il bancone bar. Non so dire per quanto tempo il ricorrente sia stato impegnato nel periodo anteriore alla inaugurazione. Credo che abbia cercato il personale, di tutte le mansioni;
non so chi abbia deciso l'allestimento del locale;
assieme a me e ad altri, e altri operai, ha materialmente eseguito Pt_2 l'allestimento. Ordinò le divise, l'ho accompagnato presso il negozio Intimissimi o Golden Boy e le ha ritirate. Non so chi abbia deciso l'acquisto di maglie nere. Non so chi decise il tipo di caffè, il ricorrente ci portò ad una degustazione del caffè Per_1 che fu poi effettivamente ordinato;
non ricordo se anche il sig. fosse presente CP_3 alla degustazione. Il fornitore delle stoviglie fu , nominativo che mi fu Persona_2 indicato dal sig. quando gli segnalai la necessità di misurini per alcolici. Non so Pt_1 chi abbia scelto detto fornitore. Il servizio di pulizia fu svolto all'inizio da una ditta esterna, non so chi l'abbia scelta. Ho visto il ricorrente parlare con il personale della ditta di pulizia. Non so chi abbia individuato i fornitori dei prodotti alimentari;
il fornitore di pasta fresca era tale , con il quale il ricorrente parlava Per_3 quotidianamente alla consegna della pasta. Credo che l'ordine dei prodotti per la cucina fosse gestito dal personale della cucina. Il ricorrente parlava con il fornitore delle bevande, si interfacciava con i fornitori. Il ricorrente parlava con gli agenti, chiedeva loro di formulare offerte;
non so dire se le esaminasse lui o le portasse per la decisione al sig. Il gestionale era gestito dal sig. non so chi abbia CP_3 Parte_3
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scelto il gestionale. Cap. 3) Il ristorante era aperto sei giorni su sette, chiuso il lunedì. Nel primo anno il ricorrente lavorava dal martedì alla domenica;
quando io ero al lavoro l'ho sempre visto presente, per tutto l'orario. Avevo un orario articolato in turni e tempo pieno: quando spezzato era 11,00-14,30 o 15,30 e 18,00-fino all'ultimo cliente, preciso che la cucina chiudeva massimo alle 23,00. Come responsabile di sala terminavo quando era stata completata la mise en place e le sedie erano state alzate per le pulizie. L'orario continuato era 16,30-17,00 fino alla chiusura. Lavoravo cinque giorni la settimana;
preciso che all'inizio ho lavorato sei giorni la settimana. Preciso che il ricorrente accoglieva i clienti e stava alla cassa. Non ricordo che il ricorrente abbia cambiato il proprio orario di lavoro. Sull'orario di cui ai Cap. 7), 8), 10), 12), 13), 14) Ricordo che il ricorrente è stato presente assiduamente nel ristorante durante il mio orario di lavoro;
dopo un periodo che non so indicare ebbe a seguire l'apertura di un ristorante a Milano presso City Life, dove anche io ho lavorato un giorno la settimana per diversi mesi, abbiamo condiviso l'abitazione. Il ricorrente era presente nel ristorante in Firenze per tre o quattro giorni, dal giovedì alla domenica, in quanto giornate lavorative più impegnative. Cap. 4) Il ricorrente ha ricercato il personale per il ristorante, camerieri, cuochi e personale della cucina;
io personalmente ho sostenuto il colloquio con il sig. ho indirizzato al sig. il personale che si presentava Pt_1 Pt_1 per il colloquio. Non ricordo se fosse stato presente il sig. Nel locale il sig. CP_3 è stato presente all'inizio per qualche giorno;
nel proseguo si presentava nel CP_3 ristorante con una frequenza di una volta al mese;
per un certo periodo, che non so indicare, non venne. Cap. 5) Penso che il ricorrente trasmettesse alla sede amministrativa in Capalbio i documenti per l'assunzione, in quanto lui era stabilmente presente nel ristorante. Lui mi ha sottoposto il contratto per la firma. Cap. 6) Confermo il capitolo. Ho personalmente visto la ricezione delle merci da parte del sig.
che controllava la corrispondenza con l'ordine e sottoscriveva la bolla. Preciso Pt_1 che io sistemavo le merci nel magazzino. Cap. 8) Il ricorrente assegnava i tavoli ai camerieri, nel corso delle riunioni preliminari quotidiane, inoltre assegnava le singole mansioni a ciascun cameriere. Il ricorrente formava i turni di lavoro, che erano comunicati tramite un gruppo whatsapp e il foglio cartaceo era prima esposto in bacheca nel ristorante. Le buste paga erano consegnate in cartaceo dal ricorrente e sottoscritte dai dipendenti;
solo da ultimo il turno è stato trasmesso via email. Nel
[... periodo nel quale era meno presente nel ristorante, erano consegnate dal sig.
, che svolgeva attività a supporto, alla cassa o in ausilio ai camerieri. Il ricorrente Pt_4 stava alla cassa, quando era presente. Se presente effettuava la chiusura della cassa, formava la prima nota, effettuava il versamento dei contanti. In sua assenza provvedevano i responsabili di sala;
personalmente un paio di volte ho chiuso la cassa, formato la prima nota ed effettuato il versamento del contante. Il ricorrente contattava i fornitori e trasmetteva gli ordini di vino, acqua, tovagliame, prodotti per pulizie;
gli ordini per la cucina erano fatti dalla chef . Non so chi Persona_4 decidesse chi fossero i fornitori. Non ho visto pagamenti in contanti ai fornitori. Preciso che il ebbe ad organizzare per tutto lo staff di sala e cucina corsi di Pt_1 formazione presso cantine, per la conoscenza del prodotto e la presentazione ai clienti. Cap. 9) Le chiavi del ristorante erano detenute dalla chef, che apriva il ristorante;
altra copia era detenuta dal sig. che effettuava la chiusura serale;
in Pt_1 sua assenza la chiusura era effettuata da un altro responsabile per la chiusura, nel tempo e che effettuavano anche la chiusura della Persona_5 Persona_6 cassa. Cap. 15) Il ricorrente formava i turni di lavoro settimanali per il personale di
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sala; non so se formasse i turni di lavoro per il personale della cucina. Erano esposti in bacheca nel fine settimana, giovedì o venerdì, per la successiva. Le presenze erano rilevate con un badge, la macchina era collocata tra la cucina e il banco bar. Non so dire come fosse documentata la presenza;
non ho visto fogli di presenza stampati. Suppongo che il ricorrente comunicasse le presenze all'amministrazione in Capalbio;
la registrazione era locale. Il ricorrente controllava il lavoro del personale di sala ed era a nostra disposizione, disponibile anche ad aiutarci in sala. Il ricorrente ha seguito anche l'assunzione di personale di categoria protetta, curando il colloquio di
. I permessi e le ferie erano autorizzati dal ricorrente;
non ho mai fatto Per_7 cambi turni. L'assenza era comunicata al ricorrente che si occupava di organizzare la copertura. Non ho visto un registro cartaceo di presenze nel ristorante;
avevamo un badge. Vi erano contratti di apprendistato;
il personale di cucina e della sala era formato, in affiancamento, dai colleghi della cucina e della sala. Non ricordo se il ricorrente abbia organizzato corsi di formazione per gli apprendisti. Non so se il ricorrente abbia dato pareri sul trattamento economico e sui costi del personale. Preciso che io ho avuto un aumento di € 200,00 ed il riconoscimento di un livello superiore, dal IV al III, un po' di tempo dopo che gli avevo chiesto detto miglioramento. Vi erano riunioni tra il ricorrente e il personale di sala, giornaliere, nelle quali dava le disposizioni del giorno, ad esempio comunicava il volume delle prenotazioni e assegnava i compiti;
vi erano poi le riunioni settimanali, nel corso delle quali era esaminato l'andamento della settimana, le eventuali problematiche e le correzioni da apportare. Vi era un confronto, da ultimo il ricorrente decideva. A volte era presente anche il personale della cucina e la chef;
quest'ultima dava gli ordini di servizio e prendeva le decisioni giornaliere. Preciso che qualche volta ho sentito la chef chiedere al ricorrente più personale in cucina. Il piano ferie era formato dal ricorrente sulla base delle richieste del personale;
non so se autorizzasse le ferie del personale di cucina. Il ricorrente effettuò le segnalazioni all'amministrazione per le iniziative disciplinari, ricordo il caso di tale . Non so chi decidesse CP_3 l'assunzione a tempo determinato;
so che il ricorrente decideva la proroga, in quanto era sul campo;
preciso che chiedeva anche il nostro parere. In caso di anomalie nelle buste paga, la questione era sollevata al ricorrente, che cercava di dare il chiarimento, nel caso negativo, ci disse di formalizzare la richiesta con una email alla amministrazione. Cap. 16) Il ricorrente chiedeva ai fornitori di applicare sconti favorevoli alla azienda. La carta dei Vini era compilata dal sig. Riceveva i Pt_1 fornitori di vini e prodotti alimentari, esaminava le offerte e faceva gli ordini. I prodotti ittici erano di produzione della azienda di famiglia. Preciso che la famiglia ha CP_3 una azienda ittica, che forniva al ristorante tutta la linea ittica. Cap. 17) Lo stato del magazzino era supervisionato dal e dai responsabili, io, Pt_1 Persona_6
, ; la supervisione dei servizi igienici era delegata giornalmente ai Pt_2 Parte_5 camerieri. Il ricorrente riceveva le prenotazioni sul telefono cellulare aziendale, circa 100 chiamate al giorno;
riceveva i clienti, se necessario aiutava in sala, era sempre reperibile, anche quando fruiva di riposo;
dava resoconti alla amministrazione sull'andamento del ristorante, non so dire con quale modalità e frequenza. Le fatture di acquisto venivano firmate dal ricorrente, erano raccolte nell'ufficio all'interno del magazzino;
non so come venissero poi gestite. Non ricordo che vi fosse un consulente del lavoro e chi formasse i prospetti paga. I dati delle presenze erano trasmessi dal ricorrente, l'unico ad avere l'accesso al file delle presenze. Niente so sui suoi rapporti con strutture sanitarie. Il ricorrente ebbe a partecipare alle riunioni con i
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grafici per la carta dei vini e presentò le proposte alla società. Il ricorrente ebbe a contattare una ditta per l'allestimento dello spazio esterno con ombrelloni, che fu realizzato prima di una estate, intorno a aprile-maggio. Non so chi ebbe a seguire le relative pratiche amministrative. Non so se il ricorrente abbia anticipato il pagamento di materie prime impiegate nella cucina. Non so se abbia organizzato corsi di formazione dei direttori dei vari ristoranti. So che ha partecipato ad incontri con Tes_2 direttrice del ristorante di Capalbio, RO direttore del ristorante di Milano, direttrice del ristorante di Firenze, responsabile del marketing e Persona_6 Per_8
Non sono mai stato presente nelle riunioni. La sig.ra diventò CP_3 Persona_6 direttrice del ristorante di Firenze, quando il ricorrente iniziò a seguire l'apertura di CP_ altri ristoranti , in Milano e Bologna (quest'ultima non ebbe effettiva realizzazione). La dirigeva e lavorava, faceva tutto quello che faceva prima il stava Persona_6 Pt_1 ai tavoli, stava alla cassa, accoglieva i clienti. Non ho mai visto fare gli ordini alla
Quando vi era una presenza contemporanea di e le Persona_6 Persona_6 Pt_1 disposizioni al personale di sala erano date dalla in una riunione alla quale Persona_6 partecipava anche il che dava i suoi consigli. Il ha continuato a tenere i Pt_1 Pt_1 rapporti con i fornitori. La chef stabiliva il menù, che era centrato sui prodotti ittici. Gli altri ingredienti alimentari erano presentati dai rappresentanti al e alla chef;
il Pt_1 primo si occupava dei costi, la seconda della qualità; dei vini e delle bevande si occupava solo il Non ero a conoscenza degli obiettivi dell'azienda, quando e da Pt_1 chi fossero fissati, con quale cadenza e da chi fossero verificati. Ricordo che nel periodo finale del mio rapporto di lavoro il sig. prese parte ad una riunione con CP_3 tutto il personale, dopo una segnalazione circa irregolarità delle buste paga su permessi, straordinari e trasferte che non risultavano correttamente nelle buste paga. Nel corso della riunione parlò di obiettivi dell'azienda, che se raggiunti, avrebbe comportato dei premi per i dipendenti. Io terminai il rapporto di lavoro poco tempo dopo;
le voci citate furono regolarizzate nelle successive buste paga. Cap. 18) Ho personalmente visto il ricorrente presso il ristorante a Milano;
una volta l'ho accompagnato presso un locale, sempre in vista della apertura di ulteriori ristoranti. Era in ipotesi l'apertura di un ristorante a Bologna. A Parma fu aperto un ristorante dopo Milano;
non ricordo chi ne abbia seguito l'apertura. Forse non ero più in azienda. Cap. 19) Il ristorante a Milano fu aperto a novembre 2017; vi ho lavorato una volta la settimana, svolgendo attività di bar chef, presentavo i prodotti Toscani e all'occorrenza servivo ai tavoli. L'apertura del ristorante in Milano fu supportata dal personale di Firenze;
in quattro vi abbiamo lavorato, io, Parte_6 Tes_3 e . Presso il ristorante di Milano il ricorrente accoglieva i clienti,
[...] Parte_1 in caso di necessità dava una mano in sala. Il direttore del ristorante di Milano era
. Ho appreso dal ricorrente che lui continuava a visionare altri locali Persona_9 in Milano. Non so dire se ricevesse i fornitori, facesse gli ordini, gestisse il personale.”
Ad ore 14,33 viene sospeso il verbale. Ad ore 14,40 il verbale viene riaperto.
ADR avv. Mariotti “Nel ristorante il personale di cucina andava via prima, dopo la chiusura e pulizia della cucina. La cucina chiudeva intorno alle 23,00. Il personale di sala e il sig. andavano via dopo il personale della cucina, alla chiusura del Pt_1 ristorante. Nel primo periodo il ristorante ha chiuso non prima delle 24,30, il giovedì, venerdì e sabato non prima delle 01,00-01,30. Per primo periodo intendo il primo anno. Preciso che successivamente la chiusura è rimasta invariata, è diminuito solo il carico di lavoro. Le presenze erano trasmesse dal ricorrente alla amministrazione. Il
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Mura ha deciso che la svolgesse attività di direttrice del ristorante di Persona_6 Firenze. Ebbe a chiedermi cosa pensassi della come direttrice. In Persona_6 precedenza era stato indicato come direttore dal Entrambi furono Per_5 CP_3 presentati al personale come direttori del ristorante dal che disse che Pt_1 avrebbero svolto le attività in sua assenza. non era presente. individuò il CP_3 Pt_1 personale che avrebbe lavorato a Milano nella fase di apertura del ristorante. In passato il aveva individuato il personale che avrebbe partecipato a eventi quali Pt_1 Vinitaly, Salone del Mobile a Milano, inaugurazione del dehor Vivo a Milano ed altri.”
ADR avv. Lepri “Ho sottoscritto con l'ultimo datore di lavoro una transazione, di risoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione di € 1.600,00 oltre 200,00 per rimborso di una trattenuta per una sanzione amministrativa comminata alla azienda. Ho sottoscritto la transazione presso la sede della . Preciso che il sig. CP_5
un economo, mi chiese di aumentare le ore lavorative, senza incremento Parte_7 della retribuzione. Non ho mai ricevuto il pagamento dello straordinario in quanto era previsto il forfait;
in precedenza lo straordinario non era determinato, l'orario settimanale era variabile, tra 44 e le 50 ore. Il sig. chiese di fissare come Parte_7 orario settimanale fisso, remunerato a forfait, 50 ore settimanali. Dissi di non accettare;
fui messo in ferie. Al rientro decisi di chiudere il rapporto di lavoro e chiesi il rimborso della sanzione amministrativa”.
La seconda teste (ud. del 23 novembre 2022), dipendente Persona_4 di dal 2013, con mansioni di chef, ha riferito quanto segue. Controparte_1
“Sono dipendente di dal 2013, con mansioni di chef, Controparte_1 attualmente lavoro a Parma. La società gestisce una catena di Controparte_1 ristoranti. Ho lavorato presso il ristorante dall'apertura del Controparte_2 ristorante, da maggio 2016 fino a settembre ottobre 2017, quando sono andata a lavorare presso il ristorante di nuova apertura a Milano nel City Life. Il mio orario lavorativo era 9,00-14,30 massimo 15,00 e 18,00-23,00 massimo 23,30 dal martedì alla domenica, domenica solo a pranzo. Lunedì era il giorno di chiusura. Non ricordo quale delle due società emettesse la busta nel periodo di lavoro presso il ristorante in Firenze. Cap. 3) Il ricorrente coordinava il personale di sala del ristorante di Firenze,
, , , . Il Parte_8 Persona_10 Testimone_1 Parte_9 sig. nei primi mesi di attività si presentava almeno due o tre volte la CP_3 settimana, per qualche ora, veniva da Capalbio dove gestiva un ristorante stagionale, da giugno a settembre. Il sig. seguiva anche la sala, parlava con clienti, talvolta CP_3 stava alla cassa, veniva in cucina a controllare il servizio, dava indicazioni al personale di sala, in particolare su come comportarsi con i clienti, alla necessità anche al sig.
non ho ricordi più specifici. Cap. 4) Io ero la responsabile della cucina, Pt_1 composta, oltre che da me ,da 6 o 7 persone, un persona ai fritti, una ai secondi, una agli antipasti, una persona ai primi e due persone al lavaggio. Al massimo, nel tempo, siamo stato 9 o 10. Cap. 5) Io aprivo sempre il ristorante tutte le mattine. La chiusura doveva essere fatta dal spesso, due o tre volte la settimana, andava via prima di Pt_1 me;
l'ho verificato in quanto andavo per salutarlo e lui non c'era. Inoltre, l'ho appreso anche da altri colleghi. Cap. 6) Confermo il capitolo;
preciso che mi è stato raccontato da , l'ultimo ad andare via. Cap. 7) Confermo il capitolo. Preciso che a Persona_10 volte ho visto fare la chiusura della cassa da , due o tre volte la Persona_10 settimana. Cap. 8) Non lo ricordo. Cap. 9) La pausa pranzo o cena era di mezz'ora, 12,00-12,30 e 19,00-19,30. Cap. 10) Confermo il capitolo. Cap. 11) Confermo il ___________________________________________________________________ 9
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capitolo, anche con più frequenza. La moglie del ricorrente vi ha mangiato quasi tutti i giorni;
ricordo che in quel periodo era incinta. Cap. 12) Non ricordo nello specifico. Ricordo che nelle riunioni era trattato l'acquisto dei vini e l'inserimento di nuove cantine. L'ultima decisione era sempre del sig. Cap. 13) Ho già risposto.” CP_3
A controprova “Cap. 2) Non so quali fossero stati gli accordi tra il sig. e il CP_3 Sig. Preciso che io mi occupavo dei prodotti ittici e dei prodotti alimentari della Pt_1 cucina. I prodotti ittici erano forniti dalla azienda del sig. io provvedevo a CP_3 ordinarli. Per i prodotti della cucina mi avvalevo del fornitore aziendale, società Dac e formavo gli ordini. Non mi occupavo dei restanti prodotti o forniture indicate nel capitolo. Cap. 3) Non lo ricordo. Cap. 4) Non lo so. Sono arrivata Firenze una settimana prima della apertura. Non so quanto accaduto prima. Cap. 5) Non lo so. Cap. 6) Non lo so non ricordo. Cap. 7) Non mi risulta che il ricorrente abbia lavorato dalle 15,00 alle 02,00. L'orario del ristorante al pubblico era 12,30-15,00 e 19,30- 23,00. Arrivava al momento della pausa pranzo, a volte dopo, nell'ultimo periodo arrivava alle 13,30 trattenendosi fino alle 14,30-15,00; poi arrivava alla pausa cena, spesso si tratteneva fino alle 23,00-24,00; come ho già detto spesso andava via prima. Cap. 8) Confermo i punti 1, 2, 4, 5. Preciso che in sua assenza altri colleghi effettuavano i versamenti sui conti della società. L'azienda inviava via mail le buste paga e dava chiarimenti sulle stesse, il sig. Io mi occupava dei Persona_11 prodotti ittici, dei prodotti food e delle attrezzature della cucina. I fornitori dei vini sono Toscani, tanti scelti dal sig. nella catena dei ristoranti i vini sono gli stessi. I CP_3 pagamenti dei fornitori sono effettuati con bonifico a 30 o 60 giorni. Cap. 9) No, io ho sempre fatto l'apertura del ristorante;
il ricorrente doveva fare la chiusura, ho già detto che non l'ha fatta sempre. Cap. 10) 11) e 12) Confermo gli orari che ho già indicato. Cap. 13) e 14) Non ricordo che nei periodi indicati novembre 2017-febbraio 2018 e febbraio-novembre 2018 abbia lavorato presso il ristorante in Milano dal lunedì al mercoledì; non mi risulta. Forse è venuto qualche volta, non credo abbia svolto servizio a Milano, che aveva un suo direttore in formazione, . Non Persona_9 ha lavorato con RO. Era presente che si occupa della formazione Persona_12 del personale. Cap. 15) Confermo i punti 1 solo per il personale di sala e 2. Non so chi abbia fatto i colloqui del personale camerieri;
io mi sono occupata del personale di cucina. Confermo i punti 4, 5 solo per il personale di sala. Punto 6 assunzioni categorie protette non lo so. Confermo l'altro punto 6, 7, 8 solo per i camerieri;
dei lavapiatti mi occupavo io. All'inizio gli orari di effettivo lavoro per la cucina erano trascritti da me, che li trasmettevo all'azienda, quelli dei camerieri erano trascritti dal sig. che li trasmetteva. E' stato poi introdotto un badge, con timbratura in entrata Pt_1 e in uscita e pause. All'applicativo aveva accesso solo il sig. vi furono lamentele Pt_1 e fu tolto. Fu introdotto un programma condiviso con l'azienda, nel quale io ho inserito l'orario effettivo della cucina, il sig. quello dei camerieri. Non mi risulta quanto Pt_1 indicato al punto 10. Il personale assunto era affiancato da altro personale in servizio. Degli assunti nella cucina me ne occupavo io. Escludo quanto indicato al punto 11. Erano svolti brevi incontri con il personale per organizzare il servizio;
non erano settimanali. Il ricorrente non partecipava alle riunioni con il personale della cucina. Non so quanto indicato al punto 13. Confermo i punti 14, 15, 16, 17 solo per i camerieri. Cap. 16) Solo quando presente effettuava le attività di cui al punto 1, in prevalenza svolta dal magazziniere. Confermo il punto 2 e 4 solo per i prodotti della sala (bevande, vino), l'approvazione era sempre del sig. La carta dei vini è CP_3
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stata predisposta dopo le riunioni, alle quali partecipavano il sig. il sig. Pt_1 CP_3 sua moglie ed io;
i vini erano proposti dal sig. e il dr. decideva. Non si è Pt_1 CP_3 mai occupato dei prodotti ittici o alimentari. Se si presentavano fornitori li riceveva. Cap. 17) Sulla apertura e chiusura ho già risposto. Non segnalava i giorni in cui era opportuno chiudere il ristorante;
non supervisionava il magazzino e lo stato dei servizi igienici. Riceveva le prenotazioni, come anche il personale di sala presente;
le telefonate errano numerose. Accoglieva i clienti e alle necessitò aiutava il personale di sala. Non conosco la mail del ricorrente;
non so se avesse dato la disponibilità alla reperibilità nei riposi. Il numero dei clienti era segnato in prima nota da chi effettuava la chiusura di cassa, svolta dal ricorrente ed anche da altri dipendenti. Il sig. lo CP_3 interpellava sull'andamento del ristorante. Le fatture erano trasmesse mensilmente dal sig. Non so se abbia individuato il consulente del lavoro o abbia contattato i Pt_1 servizi sanitari per la sorveglianza sanitaria. Sulle operazioni di cassa ho già risposto. Non so se abbia contattato lo studio di grafica per la carta dei vini, seguito l'allestimento del dehor o gli arredi interni. Non ha acquistato materiali o alimenti per la cucina. Non si è occupato dei programmi di formazione dei direttori dei ristoranti o dei corsi di formazione dei dipendenti. Non ha organizzato gli incontri con i direttori dei ristoranti, attività svolta del sig. Non ha trasmesso report mensili su attività CP_3 e obiettivi realizzati, che risultavano nella prima nota. Cap. 18) Non lo so. Cap. 19) Lo escludo”.
ADR avv. Mariotti “Il ristorante di Firenze è stato aperto a pranzo e cena, con gli orari indicati, fino dalla apertura. I prodotti ittici arrivavano di notte, i trasportatori aziendali avevano le chiavi, entravano e mettevano la merce nella cella frigorifera. Lo so perché avevo contatti diretti con l'azienda e mi era indicato volta per volta il nome del trasportatore. Non ho mai fatto pagamenti delle merci. Conosco la procedura aziendale di pagamento con bonifico. Il lavapiatti terminava il lavoro alle 24,00 massimo 01,00, nel caso di maggiore afflusso;
entravano alle 20,00, mangiavano con noi. Quando era in uso il badge, timbravano l'uscita. Quando non era in uso il badge mi comunicavano l'orario di uscita, se diverso da quello del turno. Io terminavo prima. Nel periodo di uso dell'applicativo, inserivo il turno, le variazioni anche dell'orario effettivo, che mi erano comunicate. Non ricordo se in detto ultimo periodo il sig. Pt_1 fosse ancora dipendente. Non partecipavo alle riunioni del personale di sala. Il telefono aziendale era nella sala;
dalla cucina, che è a vista, vedevo e sentivo. Sono socia di . Controparte_1
La teste (ud. 5 dicembre 2023), dipendente di Persona_12 Controparte_1 da 9 anni, ha dichiarato: “…nel periodo 2016-2018 ho seguito l'apertura del
[...] ristorante in Milano in City Life da ottobre 2016 fino a marzo 2017. In Firenze ho fatto l'apertura del ristorante nel 2016. La mia sede ordinaria di lavoro è presso il ristorante in Capalbio, nella stagione da Pasqua fino a settembre. Nel restante periodo lavoro chiamata alla necessità nei diversi ristoranti;
ho un contratto a tempo indeterminato. Normalmente seguo le aperture di nuovi ristoranti. Sono sempre stata direttore del ristorante ed ho formato, nel tempo, queste figure professionali alle quali ho lasciato la direzione dei locali. Ho lavorato con il ricorrente nella organizzazione della serata di apertura del ristorante in Firenze per circa una settimana, nel 2016. In Milano il ricorrente non ha lavorato continuativamente;
è venuto poche volte, sei o sette;
è venuto in occasione della Fiera del Mobile, nel fuori salone, ha portato, assieme a due ragazzi, dei banchi di appoggio per punti di somministrazione. Talvolta è venuto in
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supporto presso il ristorante, per due o tre giorni alla volta;
è stato alla cassa, inoltre ha avuto degli incontri con fornitori di vino. Stava poco tempo nel ristorante. Non osservare un preciso orario di servizio. Cap. 3) Presso il ristorante di Firenze il ricorrente svolgeva compiti di direttore;
si occupava del personale, degli acquisti, della manutenzione. Ho seguito solo l'inaugurazione in Firenze. Il titolare CP_3 lo ha a me presentato come direttore e responsabile. Il sig. segue
[...] CP_3 personalmente le aperture dei ristoranti, anche quella di Firenze. A Milano l'ho constatato personalmente. Inoltre, so che è stato a Firenze in quanto come direttore di ristorante sapevo quale ristorante stesse seguendo ed ero con lui in contatto. Cap.
4) era la responsabile della cucina del ristorante in Firenze. Cap. Persona_13
5) Non lo so. Cap. 6) 7) 8) Non lo so. Non vi ho lavorato. Cap. 9) Confermo il capitolo, è così come in tutti i ristoranti. Cap. 10) Ho già risposto. Il ricorrente ha partecipato alla inaugurazione ed è venuto solo qualche volta. Cap.11) L'ho vista qualche volta a pranzo;
l'ho conosciuta in quella circostanza. Non so con quale frequenza pranzasse nel ristorane. Cap. 12) Il ricorrente seguiva i vini e i liquori ed ha inserito nuovi vini e liquori in tutti i ristoranti: azienda Morelli per i liquori ed altri, che non ricordo. Cap. 13) Confermo il capitolo, come ho già riferito.”
ADR avv. Mariotti “Nel 2016 ero inquadrata come responsabile di sala, non ricordo il livello;
sono stata inquadrata come direttore da ottobre 2016, secondo livello;
all'epoca della apertura del ristorante in Milano ero inquadrata come direttore, secondo livello.”
In controprova Cap. 2) Non sono stata presente al colloquio. Cap. 3) 4) 5) 6) 7) 8) Non lo so non ero a lavorare in Firenze. 9) Mi sembra che avesse le chiavi, in Per_6 assenza del ricorrente. Non sono sicura. Non so chi facesse apertura e chiusura del ristorante. Cap. 10) Non lo so. Cap. 12) Non lo so. Cap. 13) Escludo che il ricorrente abbia lavorato nel ristorante in Milano osservando l'orario indicato nel capitolo;
per il resto non lo so. Cap. 14) Il ricorrente presso il ristorante in Milano non ha fatto i turni e non è mai stato inserito nell'orario di servizio. Cap. 15) Non ho lavorato presso il ristorante di Firenze, ho solo seguito l'inaugurazione. I compiti descritti sono quelli del direttore del locale. Preciso che assieme a me a Milano il ricorrente ha effettuato alcuni colloqui per le assunzioni. Ritengo che non facesse i turni di cucina, solitamente formati dallo chef responsabile della cucina. Cap. 16) Il sig. disse CP_3 che vi erano stati problemi per ordini in eccesso fatti dal ricorrente. L'ordine dei vini dei fornitori già acquisiti è fatta dal direttore del locale. Il nuovo fornitore deve essere autorizzato dal sig. Cap. 17) Il ricorrente non doveva comunicare il giornaliero CP_3 in quanto la chiusura di casa è condivisa ed arriva in automatico al sig. il CP_3 resoconto mensile (fatture, copie delle chiusure di cassa, pos) va inviata agli uffici amministrativi. Preciso che il ricorrente, come tutti i direttori di ristorante, ha svolto quanto indicato nel capitolo fino alla nomina di quale direttrice del Persona_6 ristorante di Firenze. Non so con esattezza che lavoro facesse dopo la nomina di
si occupava della linea vino, ricercava cantine. Cap. 18) Non lo so. Persona_6 Cap. 19) Lo escludo.”
ADR avv. Mariotti “Il ristorante in Milano aveva apertura al pubblico con orario 12,00-15,00 e 19,00-22,30; la chiusura del locale doveva intervenire entro le 24,00, ora di chiusura del . Non c'era giorno di chiusura. Nei primi mesi, Controparte_6 nell'avviamento, ho lavorato assieme al sig. sua moglie e al personale di CP_3 Capalbio;
era sempre di 40 ore settimanali;
in caso di ulteriore orario era effettuato il ___________________________________________________________________ 12
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recupero. Ho lavorato con orario 10,00-15,00 e 19,00 fino alla chiusura, con una certa flessibilità, lavorando più di otto ore al giorno, alla necessità, che poi ho recuperato. I colloqui preassuntivi con il ricorrente, di cui ho riferito, erano relativi al personale da assumere a Milano,.”
Infine il teste (ud., 17 aprile 2024): “ho iniziato a lavorare per il Testimone_4 ristorante con la qualifica di apprendista cameriere nel mese di ottobre 2016, per cui non so nulla di quanto è di mia conoscenza diretta sul capitolo. Tuttavia, posso dire che quando cominciai a lavorare mi fu presentato il come direttore;
ed in effetti Pt_1 quando ho iniziato a lavorare ho constatato che il era colui che aveva la Pt_1 direzione del ristorante. Si occupava infatti di tutti gli aspetti relativi alla gestione ordinaria tra cui i rapporti con i fornitori, l'organizzazione dell'attività di ristorazione, i colloqui con eventuale personale da assumere e quant'altro." A questo punto su accordo delle parti si salta la lettura del capitolo dal 3 a 8 compreso poiché fanno riferimento ad un periodo di cui non può essere a conoscenza il teste in quanto antecedente alla sua assunzione. Si passa a questo punto al capitolo 9: “confermo il capitolo 9. Sul capitolo 10 confermo per quanto mi risulta quanto meno dal periodo successivo alla mia assunzione, nell'ottobre 2016. Capitolo 12 confermo, anche se preciso che come per quasi tutte le attività di ristorazione, non si finiva mai a mezzanotte ma l'orario si prolungava dopo l'una. Sul capitolo 13, non ricordo bene riguardo al ristorante di Milano, di sicuro nel fine settimana il era da noi a Pt_1 Firenze. Sul capitolo 14 vale quanto ho detto per il capitolo 13. Preciso che per quanto io ricordi non so indicare i giorni in cui stava a Milano e quelli in cui stava a Firenze;
sicuramente ricordo che la fine della settimana il era a Firenze. Sul Pt_1 capitolo 15, sempre per quanto posso saperne dal mese di ottobre 2016, confermo le mansioni che mi vengono descritte. Sul capitolo 16, confermo sempre con la precisazione di cui sopra per quanto riguarda il periodo, che il aveva rapporti Pt_1 diretti con i fornitori gestendoli in tutto e per tutto. Sul capitolo 17, confermo in sostanza le numerose mansioni che mi vengono lette, precisando che il aveva di Pt_1 fatto il compito di gestire il ristorante in tutti i suoi aspetti, burocratici, amministrativi e operativi, controllando il personale, rendendo conto all'amm. delle proprie CP_3 attività e assumendo iniziative da portare alla decisione dei vertici aziendali riguardanti l'organizzazione dell'attività di ristorazione. Capitolo 18, confermo che all'epoca il sig. fu incaricato di individuare nuove possibili soluzioni per ampliare l'attività di Pt_1 ristorazione della società cercando nuovi locali fuori Firenze. Sul capitolo 19, confermo quanto ho detto in precedenza ma non so indicare i giorni precisi. Sui capitoli 2 e 4 della domanda riconvenzionale, non so riferire nulla di preciso. Sul capitolo 12, so che il usava il software gestionale e, in sua assenza, chi lo Pt_1 sostituiva. Sui capitoli 13 e 14, risponde è vero”.
4.2. - Dal testimoniale acquisito emerge senza dubbio il ruolo direttivo in capo al ricorrente nella gestione dell'intera attività di ristorazione, non solo limitata ad una sola area così come sostenuto dalla difesa resistente.
4.3. - Il ricorrente, rimanendo alle dichiarazioni dei dipendenti presso il ristorante CP_
in Firenze largo Annigoni, non aveva mansioni prettamente di responsabile di sala, per vero assegnate ad altri dipendenti ( v. teste ), bensì aveva Tes_1 responsabilità di ricerca del personale (per l'apertura del ristorante nel 2016), interfacciandosi con i fornitori e parlando con gli agenti, chiedendo loro di formulare offerte e chiedendo ai fornitori di applicare sconti favorevoli all'azienda. Inoltre: ___________________________________________________________________ 13
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trasmetteva alla sede amministrativa i documenti per l'assunzione e consegnava le buste paga;
riceveva altresì le merci, controllava la corrispondenza con l'ordine e sottoscriveva la bolla;
assegnava i tavoli ai camerieri e formava i turni di lavoro;
contattava i fornitori e trasmetteva gli ordini di vino, acqua, tovaglie e prodotti per pulizie;
organizzava corsi di formazione presso cantine per lo staff;
controllava il lavoro del personale di sala ed era disponibile ad aiutarli;
si occupava di organizzare la copertura in caso di assenza;
si occupava del piano ferie e autorizzava permessi ed effettuava segnalazioni per iniziative disciplinari ( ); disponeva in autonomia Tes_1 la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato;
dava resoconti all'amministrazione sull'andamento del ristorante;
compilava la carta dei vini, riceveva i fornitori di vini e prodotti alimentari, esaminava le offerte e faceva gli ordini e supervisionava lo stato del magazzino;
partecipava alle riunioni con i grafici per la carta dei vini e presentando le proposte alla società. Presso il ristorante di Firenze il ricorrente svolgeva compiti di direttore;
si occupava del personale, degli acquisti, della manutenzione.
Il ruolo rivestito dal meglio si può comprendere dalle dichiarazioni dei testi Pt_1 che hanno confermato che presso il ristorante di Firenze questi svolgeva compiti di Per_1 direttore;
si occupava del personale, degli acquisti, della manutenzione ( teste
“…Il titolare lo ha a me presentato come direttore e responsabile…”). CP_3
Il si occupava infatti di tutti gli aspetti relativi alla gestione ordinaria tra cui i Pt_1 rapporti con i fornitori, ( “ gestendoli in tutto e per tutto…”), l'organizzazione dell'attività di ristorazione, i colloqui con eventuale personale da assumere e quant'altro ( teste ). Pt_4
Quando poi lo stesso lasciò il posto di direttore del ristorante in Firenze subentrandovi “il ricorrente iniziò a seguire l'apertura di altri Persona_6 CP_ ristoranti in Milano e Bologna” (“…all'epoca il sig. fu incaricato di Pt_1 individuare nuove possibili soluzioni per ampliare l'attività di ristorazione della società cercando nuovi locali fuori Firenze…”:teste ). La dirigeva e Pt_4 Persona_6 lavorava e quando vi era una presenza contemporanea di e le Persona_6 Pt_1 disposizioni al personale di sala erano date dalla mentre il dava i suoi Persona_6 Pt_1 consigli e continuava ad avere i rapporti con i fornitori ( teste ). Tes_1
4.4. - Emerso chiaro il quadro probatorio come ora evidenziato, perdono di peso del parziali divergenti dichiarazioni della teste chef presso il ristorante in Per_13 Firenze fino al mese di ottobre 2017 e successivamente presso il ristorante in Milano Mura, la quale ha delimitato i poteri del ricorrente a mere funzioni di coordinamento del personale di sala ( tra cui la in realtà ella stessa direttrice di sala) e Persona_6 privo di autonomia decisionale.
4.5. - Alla stregua di tali considerazioni in fatto può ritenersi fondata la domanda quanto al riconoscimento del superiore inquadramento nel livello Quadro B in favore del ricorrente, in ragione della spiccata natura gestionale con ampi margini di autonomia decisionale dei compititi ai quali il ricorrente era stato preposto dall'amministrazione societaria nella persona del legale rappresentante ed unico punto di riferimento . CP_3
4.6. - Invero, dalla mera lettura delle declaratorie contrattuali (CCNL Turismo Pubblici Esercizi), si evince che il livello iniziale di appartenenza del ricorrente ( III)
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include i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza. Rientrano in questo livello anche i lavoratori specializzati provetti che svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Questi lavoratori possono avere delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori. Esempi di figure professionali inquadrate nel livello III sono: il cuoco unico, il controllo amministrativo, il maitre (che opera in sala secondo istruzioni specifiche ricevute direttamente dal gerente), il sommelier. Giova ricordare che il al momento Pt_1 dell'assunzione, ebbe l'inquadramento nel III livello con la qualifica di "operaio" e le mansioni di "tuttofare".
Diversamente il I livello è caratterizzato da lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa. A questi lavoratori sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda. Un esempio è l'assistente senior di direzione che abbia già maturato una significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali. In effetti, a partire dal mese di novembre 2017, al ricorrente veniva riconosciuto il I livello con la qualifica di “operaio” e mansioni di “responsabile di direzione”.
Diversamente ancora, il livello Quadro B – che è quello rivendicato dal lavoratore
- include figure con autonomia tecnica e amministrativa di gestione. In questo livello rientrano il responsabile punto vendita (esercizi minori) e il capo zona manutenzione.
Appartengono infatti a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa. Figure esemplificative sono: il vice Direttore;
il responsabile di area mense;
il capo del personale;
l'economo responsabile del settore acquisti intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
il responsabile punto vendita (esercizi minori) intendendosi per tale colui al quale sia affidata la direzione esecutiva di un esercizio minore;
il capo zona manutenzione.
4.7. - La responsabilità di un'unità produttiva corrispondente alla direzione del ristorante con sede in Firenze, sin dal periodo di assunzione, caratterizzata da una spiccata autonomia non solo gestionale e operativa ma anche decisionale ( come ad. es. nella determinazione della durata dei rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo determinato ovvero con responsabilità di rilievo quanto ai rapporti con i fornitori e alla organizzazione complessiva dell'approvvigionamento dei vini con la scelta della lista fini e, quindi, dei fornitori, ritenuta più idonea per l'attività di ristorazione) in funzione del raggiungimento degli obiettivi aziendali assicurando uno stabile collegamento con l'amministratore della società . CP_3
5. - Affatto diverso è il discorso riguardante il preteso riconoscimento del lavoro straordinario nei termini richiesti in ricorso.
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5.1. - In effetti, le dichiarazioni dei testi escussi non hanno offerto un quadro certo ed univoco circa l'orario di lavoro effettivamente svolto dal ricorrente nel periodo dedotto in causa.
5.2. - In disparte il rilievo posto in evidenza dalla difesa resistente secondo cui la figura di per sua definizione, non è soggetta a limiti orari settimanali, e per la Pt_10 quale ai sensi della contrattazione collettiva di settore, è specificamente prevista un'apposita indennità di funzione ( difatti per le posizioni di responsabilità di direzione tecnica o amministrativa, pur non di natura dirigenziale, la disciplina collettiva esclude l'applicazione delle limitazioni orarie previste per le altre categorie di impiegati: v. infra), vale osservare che, da un lato, la prova orale è apparsa del tutto controversa in quanto, a fronte di alcune dichiarazioni in senso favorevole alla tesi attorea ( vedi deposizione del teste il quale ha confermato che il ricorrente sia in Milano Pt_4 che in Firenze osservasse un orario spezzato 10.00-16.00/18.00/24.00: cap. 13 e 14), vi è diversamente chi ha riferito di una presenza caratterizzata da una flessibilità oraria ( “…Arrivava al momento della pausa pranzo, a volte dopo, nell'ultimo periodo arrivava alle 13,30 trattenendosi fino alle 14,30-15,00; poi arrivava alla pausa cena, spesso si tratteneva fino alle 23,00-24,00; come ho già detto spesso andava via Per_1 prima…” teste e a conferma v. teste , del resto tipica delle funzioni Per_13 direttive. Dall'altro lato non può sottacersi la circostanza, emersa come pacifica tra le parti, che il avesse il compito di controllare l'orario dei dipendenti del ristorante Pt_1 sicché non è dato comprendere come, a fronte di siffatta responsabilità di funzione, lo stesso omettesse di registrare il proprio orario di lavoro eccedente quello ordinario e quello straordinario siccome poi riportato nelle buste paga in atti. Lo stesso dicasi con riferimento alle pretese maggiorazioni per le prestazioni rese nei giorni festivi. Per non parlare poi degli impegni relativi al reperimento dei locali in Milano e Bologna per ampliare l'iniziativa imprenditoriale con l'apertura di nuovi ristoranti, certamente non assoggettabili ad alcun vincolo orario, ovvero dei contatti fuori sede con i fornitori per l'aggiornamento della carta dei vini.
Insomma, il diritto al compenso per lavoro straordinario richiede una prova rigorosa dell'effettiva eccedenza oraria, specialmente per le figure professionali di livello quadro non soggette a limitazioni orarie, prova che nella specie non è stata compiutamente fornita.
5.3. - Di guisa che, in sede di consulenza tecnica disposta di ufficio, è stato chiesto al ctu quantificare, sulla base dell'inquadramento contrattuale nel livello Quadro B del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, le differenze retributive dovute tenuto conto della quantità di lavoro prestato come risultante unicamente dalle buste paga.
5.4. - Il CTU, quindi, per i suddetti titoli, ha individuato una differenza lorda di €. 4.349,27 tra le retribuzioni risultanti dalle buste paga e quelle che sarebbero state dovute con l'inquadramento nel livello Quadro B. Lo stesso ausiliare ha anche calcolato le differenze a titolo di TFR per €. 685,41 e ha effettuato la rivalutazione comprensiva del calcolo degli interessi legali giungendo ad un totale per le differenze retributive di €. 5.106,59, oltre T. F. R. per €. 892,62, per complessivi € 5.999,21.
5.5. - In merito ai conteggi lo stesso ctu ha fornito gli opportuni chiarimenti alle osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente (specificando che tra i conteggi sono stati incluse nelle retribuzioni, le voci relative ai giorni lavorati, i ratei di 13ma e 14ma, quelle per lavoro straordinario risultante da buste paga, nonché la
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particolare voce "rivalutazione da tassare" indicata in busta paga per l'importo di € 42,50).
Il ctu ha poi precisato di aver indicato gli importi dovuti al ricorrente con e senza interessi legali e rivalutazione monetaria a "mero titolo di completezza".
5.6. - In sede di memorie difensive autorizzate la difesa del ricorrente ha mosso ulteriori argomentazioni riguardo al contestato criterio di quantificazione della retribuzione a titolo di lavoro straordinario, in quanto totalmente avulso dalla quantità di lavoro effettivamente prestato dal ricorrente ed agganciato unicamente al riconoscimento in busta paga del cd “straordinario forfetizzato” (corrisposto da novembre 2017) che, a ben vedere, proprio per le modalità di erogazione, andrebbe qualificato piuttosto come un “superminimo” non assorbibile, che di conseguenza andrebbe escluso dagli emolumenti percepiti per il lavoro straordinario.
Contesta poi la prospettazione di parte resistente secondo cui, in considerazione dell'inquadramento nel livello Quadri, il compenso eventuale per lo svolgimento di lavoro straordinario verrebbe assorbito nella nell'indennità di funzione spettante a tale categoria di mansioni. Deduce al riguardo che anche per i dipendenti con tale inquadramento, la legge predetermina la durata massima della giornata lavorativa per tutelarne la salute psicofisica.
Eccepisce poi l'assenza di qualsivoglia accordo tra parti sulla presunta forfettizzazione.
In sintesi, la difesa di contesta che l'indennità di funzione possa assorbire lo Pt_1 straordinario, evidenzia l'assenza di un accordo sulla forfettizzazione, chiede l'integrazione della CTU per quantificare il dovuto e fornisce una quantificazione delle differenze retributive tenendo conto o meno dello "straordinario forfettizzato"
5.7. - Le argomentazioni svolte dalla difesa ricorrente, a prescindere dalla novità delle questioni relative al riconoscimento nella retribuzione ordinaria del compenso forfetario del lavoro straordinario da qualificarsi come superminimo, che per ciò solo ne dispenserebbero l'esame, in ogni caso, per quanto suggestive, non colgono nel segno.
5.8. - Infatti, a superare agevolmente tali obiezioni vale il rilievo assorbente, sopra evidenziato, della insufficiente dimostrazione, alla stregua delle risultanze di causa, della quantità di surplus lavorativo nell'intero arco lavorativo, nel quale peraltro il rapporto di lavoro si è atteggiato in sostanza con lo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria di in tale prospettiva la difficoltà di un'esatta Pt_10 quantificazione della prestazione oraria è connaturale ad una maggiore libertà di movimento che caratterizza le funzioni direttive sì da ritenere attendibili le dichiarazioni di quei testi che hanno, in modo del tutto plausibile, parlato di una CP_ particolare flessibilità oraria riguardo alla presenza del nel ristorante “ ” in Pt_1 Firenze. Lo stesso dicasi quanto all'impegno speso dal ricorrente all'indomani dell'apertura del nuovo ristorante in Milano, con l'effettuazione di continue trasferte settimanali in tale capoluogo, così come concordemente descritto di tutti i testi escussi.
5.9. - Ma le osservazioni di parte non sono neppure condivisibili sotto l'ulteriore profilo secondo il quale la limitazione oraria varrebbe anche con riferimento alle figure dei Quadri, atteso che per principio pacifico in giurisprudenza i funzionari
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direttivi, esclusi dalla limitazione oraria, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario solo se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato, oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori ( tali principi si traggono agevolmente da numerose pronuncia della S.C. con riferimento alle funzioni direttive/Quadro delle : v. Cass. 18161/2018). CP_7
5.10. - Nella specie, va ricordato che le disposizioni contrattuali di settore nulla dicono riguardo alla limitazione oraria della prestazione lavorativa resa dai dipendenti inquadrati nella categoria Quadri, anzi prevedendosi esplicitamente l'esclusione di tali limitazioni per le funzioni di direzione tecnica o amministrativa salvo che non si trattino di mansioni prettamente operative ( art. 108, p. 3 del CCNL di settore, prodotto in atti).
5.11. - Sotto l'altro aspetto considerato, nessuna allegazione è stata fatta in merito al presunto svolgimento di un'attività lavorativa protrattasi oltre il limite della ragionevolezza da valutarsi come limite esterno e misura della stessa prestazione lavorativa;
tanto meno ne è stato prospettato il carattere usurante con conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore.
5.12. - Va ulteriormente aggiunto che, sebbene non risulti esplicitamente alcun accordo tra le parti circa la forfetizzazione del lavoro straordinario, essendo stato quest'ultimo corrisposto con decorrenza dal mese di novembre 2017, in corrispondenza del riconoscimento (formale) del superiore livello ( I) in favore del ricorrente e delle mansioni di “Responsabile di direzione” ( vedi buste paga in atti), non può non inferirsene la natura di maggiorazione imputabile alla quantità di lavoro prestato nel mese, con attribuzione di somme variabili da quattrocentocinquanta ad ottocento euro mensili;
sicché correttamente il ctu, pur in assenza per tale periodo di un calendario delle presenze, da riportare in busta paga, ne ha tenuto conto imputandoli a tale titolo oltre alla retribuzione normale.
5.13. - Va poi ancora una volta rimarcato come, dall'esame degli atti, sia emersa la circostanza che, nell'attività di direzione direzione del ristorante in Firenze, vi rientrasse pure l'organizzazione e il controllo dell'orario di lavoro dei dipendenti ( e quindi anche di sé stesso); tale per cui è poco plausibile sul piano logico una rivendicazione in punto di straordinario da parte di quest'ultimo, in quanto implicherebbe l'accertamento in questa sede di una quantità di lavoro eccedente la normale prestazione, ulteriore rispetto a quella già riconosciuta dallo stesso lavoratore nell'esplicazione delle sue funzioni direttive e di controllo.
6. - Conclusivamente, sul punto, assorbita ogni altra questione, la domanda attorea può trovare accoglimento solo termini innanzi chiariti e nei limiti quantitativi accertati sulla base delle risultanze di ctu.
7. - Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla difesa comune delle società convenute, va considerato che queste ultime agiscono per il risarcimento dei danni subiti a causa di presunte condotte illegittime di Pt_1
Più specificamente, la chiede la condanna del ricorrente al Controparte_1 pagamento di una somma pari a € 10.497,48 corrispondente alle perdite economiche derivanti da irregolarità nell'utilizzo dei buoni pasto e dal rimborso di spese non inerenti al rapporto di lavoro e da pranzi gratuiti della moglie presso il ristorante.
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Inoltre, si deduce che il ricorrente senza autorizzazione aveva risolto un contratto di smaltimento oli esausti già in atti e stipulato un nuovo contratto con altro fornitore del servizio, con effetti pregiudizievoli per l'azienda derivanti dalla risoluzione unilaterale del rapporto con il primo fornitore. Infine lo stesso avrebbe prestato consulenze retribuite per aziende concorrenti.
7.1. – Tuttavia, le circostanze poste a base della richiesta risarcitoria - integralmente contestate dalla difesa ricorrente nella memoria successiva alla domanda riconvenzionale – non hanno trovato alcuna ragione di fondatezza dovendosi rimarcare innanzitutto l'assenza totale di rilievi di carattere contabile o disciplinare da parte datrice riguardo alle presunte condotte abusive del così Pt_1 come indicate per punti dalla difesa in via riconvenzionale. Sicuramente l'assenza di contestazioni di sorta riguardo all'operato del ricorrente rende priva di rilevanza l'accusa di avere fruito di pasti in favore del coniuge ovvero di avere partecipato ad un viaggio all'estero a spese di un'azienda fornitrice di vini ( Banfi s.r.l.).
7.2. - Del pari, la difesa resistente deduce la presenza di rimborsi non dovuti in quanto non inerenti all'attività lavorativa, senonché affida la dimostrazione di tale assunto alla semplice produzione di una serie di ricevute e annotazioni del tutto insufficienti a dimostrare l'abusività della condotta del lavoratore, non risultando neppure documentati i relativi pagamenti in suo favore.
7.3. - Quanto alla situazione di pregiudizio derivante dalla decisione del ricorrente di recedere dal contratto per lo smaltimento degli oli esausti, siamo di fronte ad una contestazione altrettanto generica, non circostanziata dal alcun tipo di rilievo disciplinare e in parte smentita dalla circostanza che, come specificamente dedotto e documentato dalla difesa ricorrente, delle trattative relative alla sostituzione del contratto di fornitura del servizio di smaltimento degli oli esausti fu parte attiva lo stesso amministratore come si evince chiaramente dal tenore delle e-mail CP_3 prodotte in atti ( doc. 77 della produzione di parte ricorrente). In ogni caso, vale la considerazione dirimente che la difesa resistente non ha provato in alcun modo l'esistenza di un danno concreto e attuale per l'azienda come diretta conseguenza della condotta negligente del lavoratore.
7.4. - Assolutamente generica è altresì la domanda con riferimento ad asserite prestazioni consulenziali rese a favore di soggetti terzi senza l'autorizzazione delle resistenti e altrettanto generiche sono le circostanze dedotte nella richiesta di prova orale sul punto, talché la stessa a ben ragione è stata ritenuta inammissibile nella fase istruttoria della causa.
7.5. - Infine, la richiesta di risarcimento del danno a causa del comportamento omissivo del lavoratore, da opporre in compensazione con la maggiore retribuzione che sarebbe derivata – anche sul piano contributivo - dal riconoscimento in causa delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, è totalmente assorbita dalla decisione assunta, in punto di accertamento maggiorazioni per lavoro straordinario, di rigetto della relativa domanda.
8. - La responsabilità solidale delle società convenute ( rectius della società
[...] incorporante la in forza di atto di Controparte_2 Controparte_1 scissione del 30 ottobre 2017: v. visura in atti), riguardo al pagamento in favore del ricorrente principale delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di
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lavoro succedutosi alle dipendenze di entrambe le compagini sociali, oltre agli interessi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo, discende più che dall'asserita unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro con il ( che comunque traspare da una serie di circostanze quali la Pt_1 riconducibilità dell'amministrazione di entrambe le società ad un unico soggetto persona fisica e lo svolgimento della medesima attività lavorativa CP_3 nell'ambito della medesima realtà aziendale con l'uso promiscuo dei medesimi fattori produttivi) dall'applicazione della clausola di cui all'art. 2112 c.c., trattandosi pacificamente di una vicenda, quella in esame, di trasferimento di azienda e dei connessi rapporti di lavoro ( vedi per tutte Cass. 9887/1998).
8.1. – Invero, nella specie, gli elementi di fatto da cui trarre l'esistenza di un trasferimento del complesso aziendale si traggono agevolmente dalla continuità delle prestazioni lavorative, svolte alle dipendenze prima di un imprenditore e poi di un altro titolare nei medesimi locali, ma anche dall'identità di strutture e di oggetto delle due attività e, quindi, dal passaggio all'impresa subentrante del complesso di beni e di strumenti inerenti all'impresa.
8.2. - La cessione del rapporto di lavoro per l'ennesima volta a Controparte_1 in data 4 febbraio 2018 – circostanza anch'essa pacifica tra le parti in quanto non
[...] oggetto di contestazione - ha comportato poi l'effetto di consolidare anche in capo a detta società la responsabilità solidale per i crediti di lavoro maturati alle dipendenze della società cessionaria ( . Ne deriva pertanto Controparte_2 un'unica statuizione di condanna in solido di entrambe le società per il medesimo credito di lavoro.
9. - Le spese seguono la soccombenza integrale delle convenute, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., secondo il valore accertato della domanda (decisum) e quello dichiarato della correlata domanda riconvenzionale ( disputatum). Lo stesso dicasi per i costi di ctu, liquidati con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda principale, dichiara che ha svolto dall'11 maggio 2016 al 30 novembre 2018 mansioni Parte_1 riconducibili al livello Quadro B del ccnl Turismo, pubblici esercizi applicabile, ratione temporis; per l'effetto condanna e Controparte_1 Controparte_2
in solido, al pagamento delle differenze retributive pari alla somma complessiva
[...] di € 4.349,27 oltre ad interessi sulle somme via via rivalutate dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
II) Rigetta la domanda riconvenzionale.
III) Condanna le società resistenti, in solido, al pagamento, in favore del ricorrente principale, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15%, Iva e cpa come per legge, e al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Firenze, il 17/02/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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