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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA RG. 11461/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 CP_1 Parte_2
[...]
2
Parte_3 minorenne
3 Persona_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 11.02.2025 alle ore 08,05 seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. La Malfa in sostituzione dell'avv. Parte_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. La Malfa si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento esonerando il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza in udienza alle ore 10,50
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11461/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11461 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_6 Parte_2
[...]
2
Parte_3 minorenne
3 Persona_1
4 Controparte_2 CP_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 11.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 07.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_6
04.01.1988, cittadino brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra CP_7 nata a [...]/SP (Brasile) il 20.12.1990, cittadina brasiliana – in qualità di
[...] genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto della figlia minore
2. nata a [...]/SP (Brasile) il 12.12.2016; Parte_3 residenti in [...]1907, San Paolo/SP (Brasile);
3. nata a [...]/SP (Brasile) in data 29.12.1969, Persona_1 cittadina brasiliana;
residente in A. Almirante Cochane 29, Santos/SP (Brasile);
4. , nato a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_2 18.06.1997, cittadino brasiliano;
residente in A. Almirante Cochane 29, Santos/SP (Brasile);
5. , nato a [...]/SP (Brasile) in data 10.11.1964, Controparte_3 cittadino brasiliano;
residente in [...]601, Riberao Preto/SP
(Brasile);
6. nato a [...]/SP (Brasile) in data 24.07.2004, Controparte_4 cittadino brasiliano;
residente in [...]601, Riberao Preto/SP
(Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
- nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di Controparte_6 nato a [...]/SP (Brasile) in data 04.01.1988, e della figlia minore
[...] [...] nata a [...]/SP (Brasile) il 12.12.2016; Parte_3 [...] nata a [...]/SP (Brasile) in data 29.12.1969; Persona_1 [...]
nato a [...]/SP (Brasile) in data 18.06.1997, Controparte_2 [...]
, nato a [...]/SP (Brasile) in data 10.11.1964; Controparte_3 CP_4 nato a [...]/SP (Brasile) in data 24.07.2004; stante la sussistenza dei
[...] presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in Controparte_5 Controparte_8 persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
I N V I A I S T R U T T O R I A
Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte RICORRENTE:
a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero K 28.1 dell'08/04/1991, CP_5
ORDINARE al , in persona del Ministro p.t., ed al Controparte_5 Controparte_8 in persona del Ministro p.t., e per il tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane
[...] territorialmente competenti, non essendo possibile acquisirla in forma privata e diretta dai ricorrenti e in analogia al disposto della circ. Min. Interno k.28.1. del 1991 che pone questo onere a carico dei Comuni, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei ricorrenti né questi ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del 13.06.1912 e successive
Dott. Giovanni Calasso 3
modificazioni e integrazioni.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.
A sostegno della domanda precisavano che: erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...], Persona_2 nel Comune di Oppeano (Verona), figlio di e di , il quale non Persona_3 Persona_4 aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
-in data 24 marzo 1878 in Italia nel Comune di Isola della Scala (VR) il sig. Persona_2 contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione naturale poi Controparte_9 divenuta coniugale nasceva:
• a Itapetininga/SP (Brasile) il giorno 2 gennaio 1896 il sig. Controparte_10 il quale, in data 25 febbraio 1922 a Itapetininga/SP (Brasile) il sig.
[...] contraeva matrimonio con la sig.ra Dalla loro CP_10 Persona_5 unione coniugale nasceva:
➢ a Sorocaba/SP (Brasile), il giorno 17 luglio 1938 il sig. Controparte_3 il quale, in data 2 maggio 1964 a Sorocaba/SP (Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione coniugale Persona_6 nascevano due figli:
✓ a Sorocaba/SP (Brasile) il giorno 12 novembre 1964 il sig.
[...]
. Dall'unione naturale tra il sig. Controparte_3 [...]
e la sig.ra nasceva: Controparte_3 Parte_4
❖ a Sorocaba/SP (Brasile) il giorno 4 gennaio 1988 il sig. il quale, Controparte_6 in data 7 aprile 2018 a Tatui/SP (Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla Controparte_7 loro unione naturale, poi divenuta coniugale, nasceva:
▪ a Tatui/SP (Brasile) il giorno 12 dicembre 2016
Parte_3
Dall'unione naturale tra il sig. e la Controparte_3 sig.ra nasceva: Parte_5
❖ a Santos/SP (Brasile) il giorno 24 luglio 2004 il sig.
Parte_6
[...]
✓ a Mandaguaçu/PR (Brasile) il giorno 29 dicembre 1969 la sig.ra
[...]
e dall'unione naturale tra questa Persona_1
e il sig. nasceva: Persona_7
❖ a Santos/SP (Brasile) il giorno 18 giugno 1997 il sig.
Controparte_2
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
Dott. Giovanni Calasso 4
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_2
nato in data [...], nel Comune di Oppeano (Verona) prima della nascita
[...] del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato in Persona_2 data 6 gennaio 1853, nel Comune di Oppeano (Verona)
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
Dott. Giovanni Calasso 5
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
10,50
Lecce-Venezia, 11.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7