Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
2909/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2909/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
(c.f.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 30.09.1989 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Scafati
(SA) alla via Abate Cuomo n. 9, presso lo studio dell'avv. Annaresia Coppola che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: c.f. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
04.07.1991 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via F. Caracciolo n. 14, presso lo studio dell'avv. Paolo Esposito che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025, i procuratori hanno concluso chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.06.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il resistente il 30.10.2017 in Boscoreale (NA), nel corso del quale è nata una figlia, , in data 10.05.2019, esponeva che a causa di una serie di circostanze che Per_1
rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza, i coniugi si determinavano a separarsi consensualmente secondo le condizioni pattuite ed omologate dal Tribunale di Torre Annunziata il
01.03.2023 con decreto n. 586/2023.
Non essendo intervenuta riconciliazione, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affidando congiuntamente la figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1
con regolamentazione del diritto di visita del padre come concordato in sede di separazione consensuale;
quanto alle richieste di carattere patrimoniale, deduceva di non avere alcuna fonte di reddito e pertanto domandava prevedersi in capo al resistente un assegno divorzile in suo favore nella misura di euro 150,00 mensili, nonché la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale dichiarava di aderire alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma si opponeva alle ulteriori domande. In particolare, deduceva che la moglie svolgeva attività lavorativa e che, pertanto, risultava economicamente autosufficiente.
Con riferimento alla sua posizione reddituale, dichiarava di svolgere attività stagionale presso “La
Zagara s.r.l.” e di percepire per otto mesi all'anno una retribuzione di euro 1.800,00 mensili netti, nonché la pari ad euro 3.500,00 netti complessivi per i mesi invernali;
dunque, chiedeva CP_2
determinarsi un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore non superiore ad euro 350,00, computando l'assegno Inps erogato per assegni familiari, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Domandava, altresì, con riferimento al diritto di visita della minore, di modificarne le modalità per il periodo lavorativo che va da marzo a ottobre, avendo a disposizione un solo giorno libero settimanale.
Alla prima udienza celebrata in data 13.11.2024, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudice relatore confermava le condizioni della separazione consensuale omologata con decreto del 1.03.2023 n. 586/2023 (affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre alla quale era stata assegnata la casa coniugale, previsione dell'importo di euro 400,00
a titolo di mantenimento della minore oltre spese straordinarie al 50% ed euro 100,00 a titolo di mantenimento della ), eccezion fatta per le statuizioni relative al regime di visita del genitore Parte_1
2 non collocatario che modificava tenuto conto del regime di fatto già attuato dalle parti, parzialmente differente da quello previsto in sede di separazione, in considerazione degli impegni lavorativi del padre. Infine, atteso che le parti rappresentavano di aver intrapreso presso l'Asl di Torre CP_3
Annunziata un percorso finalizzato a superare le difficoltà sorte per la gestione della minore e a supportare quest'ultima nell'elaborazione della separazione, venivano richieste informazioni ai S.S. competenti, i onerando gli stessi di acquisire relazione su detto percorso.
Le parti, con istanza congiunta del 01.12.2024, rappresentavano di essere addivenuti ad una soluzione concordata della controversia e chiedevano di disporre un'anticipazione dell'udienza al fine di rassegnare conclusioni congiunte. Disattesa suddetta istanza, in ragione della necessità di acquisire in via preliminare gli esiti degli accertamenti disposti per il tramite dei S.S., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 06.03.2025, preso atto del deposito delle relazioni, la causa veniva rinviata per la decisione invitando le parti a depositare l'accordo con sottoscrizione autenticata dai rispettivi difensori.
Pertanto, con ordinanza depositata in data 27.03.2025, resa a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025, il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le proprie conclusioni.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (05.10.2022) dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto n.
586/2023 del 01/03/2023, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto. Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti hanno concordato le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e con gli interessi della prole, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, è opportuno evidenziare che per quanto concerne i rapporti tra i genitori e la minore, dalla relazione dei S.S. è emerso che le parti hanno intrapreso - spontaneamente - un percorso di supporto familiare e la minore ha seguito un percorso di supporto psicologico presso l'UOMI DS 55
Asl Na 3 sud;
che detti percorsi si sono conclusi positivamente, come risulta dalla relazione acquisita dai S.S. di Boscoreale. In particolare, nella relazione si evidenzia come i genitori siano riusciti, all'esito degli incontri, a raggiungere un maggiore accordo rispettando i loro reciproci ruoli,
3 favorendo ciò un comportamento più adeguato della minore. Quanto al percorso di psicoterapia della minore, si è potuto osservare un miglioramento significativo nella gestione della sua emotività nonché una crescita della stessa nella capacità di esprimere bisogni e desideri, senza la necessità di ricorrere a strategie disfunzionali come la regressione e l'oppositività.
Dunque, ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con la quale ha sempre convissuto;
in merito, poi, al diritto di visita del padre, possono essere altrettanto recepite le condizioni concordate dalle parti, tenuto conto che il padre, nel periodo marzo-ottobre, lavora presso un ristorante a Positano e dispone di un unico giorno libero alla settimana, nel quale la minore pernotta anche presso la sua abitazione.
Quanto alle statuizioni di carattere patrimoniale, si dà atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile e che le parti hanno concordato la corresponsione dell'importo di euro 500,00 a carico dell per il mantenimento della figlia minore, oltre spese straordinarie ripartite al 50%. CP_1
Al riguardo, è opportuno evidenziare che il resistente ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di euro 1.800,00 e di percepire per gli altri mesi la er un importo compreso tra euro 700,00 CP_2
e 900,00 mensili;
di non essere proprietario di immobili;
di pagare euro 400,00 a titolo di canone di locazione. La ricorrente, a sua volta, ha dichiarato di lavorare saltuariamente il sabato sera come cameriera in una pizzeria sita in Poggiomarino, di guadagnare circa euro 40,00/50,00 a serata;
di essere proprietaria della casa coniugale e di un piccolo appezzamento di terreno a Boscoreale, che allo stato non produce alcuna rendita secondo quanto dalla stessa dichiarato;
di essere proprietaria di un'auto modello Fox Volkswagen, acquistata ad ottobre 2023.
Infine, le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accordo raggiunto, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in
Boscoreale il giorno 30.10.2017;
2) assegna la casa coniugale alla sig.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti, Parte_1
che la abiterà con la minore;
Per_1
3) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
4) il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse della minore, eserciterà il diritto di visita nelle seguenti modalità:
4 a) nei mesi in cui il sig. lavora, ovvero da marzo ad ottobre, la minore starà con il CP_1 padre almeno il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 del mercoledì, con pernotto presso l'abitazione paterna;
b) durante gli altri mesi dell'anno in cui il padre non lavora, la minore starà con il padre due pomeriggi infrasettimanali, martedì e giovedì, dall'uscita da scuola fino a dopo cena, alle ore
21:00 allorquando la minore sarà riaccompagnata a casa dalla madre e/o altri due diversi pomeriggi tenuto conto degli impegni lavorativi del sig. e degli impegni extrascolastici CP_1
della minore, da concordarsi tra i genitori stessi, nonché a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) la minore trascorrerà con il padre 10 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordare tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, o, in alternativa, in ragione degli impegni lavorativi del padre, per 10 giorni anche non consecutivi nel periodo invernale da concordare tra i genitori;
d) durante le festività natalizie la minore trascorrerà con il padre, secondo il criterio dell'alternanza, il periodo dal 23 al 30 dicembre e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio da concordare tra i genitori entro il 30/10;
e) la minore trascorrerà con il padre il compleanno e l'onomastico del medesimo nonché la festa del papà per l'intera giornata;
f) la minore ad anni alterni trascorrerà con il padre l'intera giornata del proprio compleanno e del proprio onomastico e seguendo sempre il criterio dell'alternanza ogni altra festività e/o ponti infrannuali con pernottamento;
g) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua o il lunedì in Albis;
5) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 05 di CP_1 Parte_1
ogni mese, la somma di euro 500,00 (cinquecento,00), da rivalutare annualmente in base agli indici Istat come per legge, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
6) pone a carico di , nella misura del 50%, il pagamento delle spese straordinarie, CP_1
scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. relative alla minore;
7) dà atto che le parti hanno regolamentato i loro ulteriori rapporti come indicato in parte motiva;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune di Boscoreale per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n.
61, parte II, serie A, anno 2017 del;
Parte_2
9) compensa tra le parti le spese di giudizio.
5 Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 22.04.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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