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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7795/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7795/2022 promossa da:
difeso dall'avv. BELLINO GUALTIERO, elettivamente domiciliato presso il Parte_1
suo studio in Via San Quintino, 25/A 10121 Torino
ATTORE contro difeso dall'avv. PACCOTTI LUCA e dall'avv. LAMURA STEFANIA, CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio in Corso Vittorio Emanuele II, 84 10121 Torino
, difeso dall'avv. BOSCIA VALENTINA, elettivamente domiciliato Controparte_2
presso il suo studio in VIA CALANDRA N. 6 10034 CHIVASSO
CONVENUTI
difesa dall'avv. CONTE ANDREA, Controparte_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Monte Bianco, 11 20097 San Donato Milanese
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito,
1 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie del caso tutte;
Nel merito, in via principale:
–accertare la responsabilità professionale in capo agli odierni convenuti, e, per l'effetto, condannarli in solido, o pro quota, a corrispondere in favore dell'attore la somma di Euro 55.722,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti;
in via subordinata:
–nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice non dovesse accogliere la domanda formulata in via principale, accertare la responsabilità professionale in capo agli odierni convenuti, e, per l'effetto, condannarli in solido, o pro quota,
a corrispondere in favore dell'attore la minor somma che dovesse emergere in corso di causa;
In via istruttoria:
–ammettersi le prove documentali prodotte contestuale al presente atto di citazione;
–ammettere prova per interpello e testi sui fatti capitolati in narrativa nella parte “fatto” dal n. 1 al n. 41 da intendersi ritualmente preceduti dalla formula di rito “vero che” nonché su quelli deducendi in corso di causa nel rispetto dei termini istruttori tutti concedendi, con espressa riserva di ulteriormente dedurre nuovi capi di prova, indicare testimoni e produrre ogni documentazione idonea alla corretta istruzione della causa;
–respingere le istanze istruttorie di parte avversaria;
–con ammissione, sin d'ora, alla prova diretta e contraria;
–ammettersi qualsiasi incombente probatorio risulti necessario alla completa istruzione del procedimento;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri di Legge.
Per parte convenuta CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
-rilevato che il conchiudente non ha svolto alcuna attività professionale di edificazione del bene in questione antecedente all'incarico peritale né attività di manutenzione successiva a tale mandato, il medesimo rifiuta il contraddittorio avverso le domande che non riguardino l'incarico peritale in allora al medesimo conferito dal Giudice
-rilevato che il conchiudente ha evidenziato nella propria relazione di perizia tutti gli aspetti relativi all'unità immobiliare
per cui è causa come da perito del Giudice, evidenziando altresì profili problematici esistenti
In via principale
-rigettare la domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per
l'effetto mandare assolto il conchiudente da qualsivoglia richiesta formulata nei suoi confronti;
con vittoria di spese e onorari di lite oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e cpa di legge.
Per parte convenuta : Controparte_2
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e/o anche per il mancato assolvimento dell'onere probatorio;
2 IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO in caso di ritenuta responsabilità professionale dell'Arch. , Controparte_2 dichiarare la compagnia assicurativa per la RC professionale (Assigenico) tenuta, in forza del contratto assicurativo, al pagamento della relativa somma in favore della parte attrice, senza pregiudizio alcuno per la parte convenuta;
In caso di accoglimento della richiesta della terza chiamata di estromissione per carenza di legittimazione CP_4 passiva, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa
(e quindi ad integrare il contraddittorio) il terzo con sede in Italia in Corso Garibaldi, 86 - Controparte_5
20121 Milano – Italia REA MI-2540259 – Codice fiscale (conclusioni così integrate con la memoria ex art. P.IVA_1
183 cpc n.1 agli atti su cui il Giudice nulla ha disposto)
IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze
anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per
legge.
Per la terza chiamata:
IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE
Controparte_ 1) Dichiararsi, anche con sentenza parziale, la carenza di legittimazione passiva o come meglio dell' e, per
l'effetto, disporsi l'immediata sua estromissione o come meglio dal presente giudizio per tutti i motivi esposti nella memoria;
IN VIA SUBORDINATA
2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto che precede, rigettarsi qualsiasi conclusione formulata dall'arch. nei confronti dell' in quanto trattasi di un soggetto giuridico CP_2 Controparte_3 estraneo ai rapporti assicurativi azionati;
3) Respingersi in ogni caso ogni avversa pretesa perché infondata in fatto e in diritto;
IN VIA ISTRUTTORIA
4) Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei modi e nei termini di legge;
IN OGNI CASO
5) Con vittoria di spese e compensi ed accessori come per legge.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata via pec in data 20.04.2022, citava in giudizio Parte_1
e , rappresentando i seguenti fatti. CP_1 Controparte_2
3 • è proprietario dell'immobile sito in Via Cuneo n. 2 bis – Torino, identificato Parte_1 all'Agenzia del Territorio al foglio 1149, particella 828, subalterno 11, piano terra;
• Tale immobile era stato acquistato da al prezzo di € 16.000,00 per aggiudicazione ai sensi Pt_1
dell'art. 574 c.p.c. nell'ambito del procedimento esecutivo svoltosi innanzi al Tribunale di
Torino (R.G.E. n.ri 320/2011+1592/2011) e disposta con decreto di trasferimento del Tribunale di Torino n. 3181/2015 dell'08.06.2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il successivo
05.10.2015 al n. 20398;
• nell'ambito della predetta procedura esecutiva, il Tribunale di Torino aveva incaricato l'Architetto di redigere la perizia dell'immobile nella quale, il medesimo aveva CP_1 evidenziato che “l'agibilità dell'immobile non è stata rilasciata” e che “nella planimetria catastale è indicata la destinazione “locale di deposito” […], mentre nel progetto municipale è indicato “locale a servizio del condominio”” e che, in ogni caso, “dal confronto tra quanto visionato sulla località, quanto accatastato [...] e quanto concessionato […] il cespite pignorato non presenta irregolarità edilizie”; CP_
• La valutazione conclusiva dell'immobile effettuata dall'Arch. era di € 47.000,00;
• Nell'ambito della procedura esecutiva, l'immobile era posto in vendita con ordinanza del
15.10.2012 e in data 12.02.2015 si svolgeva l'asta senza incanto che terminava con l'aggiudicazione a favore dell'odierno attore;
• In seguito al trasferimento nell'immobile, in data 16.09.2016, presentava, presso il Pt_1
Comune di Torino settore urbanistica, una comunicazione di inizio lavori per opere di manutenzione straordinaria con il protocollo n. 2016/20/16945 a firma dell'Architetto
[...]
. Con tale documento veniva comunicato che sarebbero state eseguite opere di CP_2
manutenzione straordinaria relative all'immobile che “verrà suddiviso in 4 vani che verranno usati come locali di deposito. È stato creato, inoltre, un locale di servizio in una unità attualmente ad uso deposito”;
• Contemporaneamente alla presentazione della comunicazione di inizio attività asseverata,
l'impresa incaricata dall'odierno attore, su indicazione dell'Arch. procedeva ad CP_2 eseguire le opere previste dall'elaborato tecnico della;
Controparte_6
• Il 16.10.2016 veniva aperto il cantiere e iniziate le opere di ristrutturazione sino al loro completo compimento;
• Nel mese di ottobre 2017, l'amministratore di condominio, Geom. nominato il Persona_1
6.4.2017, contattava l in quanto all'esito dell'istruttoria edilizia avviata per l'ottenimento Pt_1
dell'agibilità di tutto il condominio, erano emerse alcune anomalie ed abusi edilizi e, nello
4 specifico, comunicava che le opere effettuate nella sua proprietà risultavano essere abusive;
l'amministratore precisava altresì che le persone ivi presenti non erano autorizzate a permanere in detti locali e forniva copia della DIA presentata nel 2008 dall'allora costruttore e proprietaria con allegata la risposta di diniego del comune da cui emergeva la non definita destinazione d'uso del locale oggetto di trasferimento di proprietà;
• in data 20.02.2020 l'attore, al fine di accertare lo stato urbanistico dell'immobile e l'eventuale stima dei danni subiti in considerazione del fatto che l'immobile acquistato era privo della certificazione di agibilità, incaricava il Geom. di svolgere una perizia tecnica CP_7
con annesso computo metrico estimativo, dalla quale emergeva che: l'agibilità dell'immobile non era mai stata rilasciata;
che la aveva chiesto dei chiarimenti mai forniti e, di Controparte_6
conseguenza, non era mai stata definita la destinazione d'uso dell'immobile; che erano presenti evidenti irregolarità edilizie che avrebbero inibito, già all'epoca del procedimento di esecuzione immobiliare, la vendita dell'immobile;
Chiedeva pertanto di accertare la responsabilità professionale dei convenuti e di condannarli in solido o pro quota al pagamento di € 55.722,00 di cui € 16.000 pari al prezzo di acquisto dell'immobile ed € 39.722,00 pari al costo delle opere edili per conformare l'immobile alle normative edilizie ed alla destinazione d'uso corretta.
Si costituiva che svolgeva le seguenti difese. CP_1
CP_
• era nominato TU nelle procedure esecutive immobiliari R.G.E. 320/2011 e 1592/2011 con l'incarico di descrivere e stimare l'immobile di Via Cuneo n. 2/bis in Torino;
CP_
• In data 25.6.2012, depositava la perizia stimando il valore dell'immobile in € 47.000; CP_
• A seguito del deposito della TU, non aveva più avuto notizie delle sorti dell'immobile, fino al 12.11.2018 data in cui in qualità di assegnatario dell'immobile, gli inviava Pt_1
richiesta di risarcimento del danno;
a fronte di ciò, senza nulla riconoscere alle ragioni
CP_ dell' denunciava il sinistro alla propria assicurazione che non ravvisava alcun profilo Pt_1
di responsabilità del professionista.
• Contestava quindi gli addebiti evidenziando che nella perizia era stato dato atto delle incongruenze circa l'indicazione della destinazione d'uso dell'immobile; che non era stata rilasciata l'agibilità e che per ottenerla sarebbe stato necessario modificare la denuncia a catasto come richiesto dal Comune di Torino in data 13.10.2009; che il regolamento di condominio non annoverava l'immobile tra le proprietà comuni e indivisibili e che l'immobile possedeva i millesimi di proprietà e di spesa anche relativamente alla scala e all'ascensore, sicchè non era
5 una proprietà condominiale né un bene destinato all'uso comune, ma era di proprietà dell'esecutato; che l'immobile non presentava abusi edilizi, né era stata richiesta dal Comune una sanatoria per rilasciare l'agibilità.
• Infine, contestava il quantum.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Si costituiva che svolgeva le seguenti difese. Controparte_2
• Nel settembre 2016, era incaricato dall' di procedere alla redazione di una CP_2 Pt_1
pratica C.I.L.A. per opere di manutenzione straordinaria per la suddivisione degli spazi interni di un immobile ad uso magazzino/deposito in Torino, Via Cuneo 2/bis;
• eseguiva il suo incarico procedendo preliminarmente con l'esame della CP_2
documentazione fornita dall e con una ricerca sull'archivio digitale della , Pt_1 Controparte_6
che non dava esiti problematici;
• Il convenuto effettuava il deposito della pratica presso il portale digitale MUDE e, una volta concluse le operazioni richieste, consegnava all la variazione catastale a fine lavori;
Pt_1
• che era stato incaricato solo per la CILA e non anche quale direttore dei lavori, non CP_2
era chiamato a verificare la regolarità dell'immobile acquistato dall né tantomeno era Pt_1 tenuto a verificare la validità del trasferimento dell'immobile in quanto il suo compito, in qualità di tecnico, era quella di ottenere la variazione per la divisione dello stesso in più vani;
• si è esclusivamente occupato della partizione del locale che viene descritto dal CP_2
Tribunale di Torino quale locale magazzino commerciabile e non ha operato alcuna modifica sulla destinazione d'uso;
• Contestava quindi gli addebiti, evidenziando che eventuali responsabilità erano da addebitare agli operatori intervenuti nella procedura esecutiva atteso che l'immobile non poteva formare oggetto di vendita all'asta.
Chiedeva di rigettare la domanda;
in via subordinata di essere manlevato dalla sua assicurazione di cui chiedeva la chiamata in giudizio. Controparte_8
Si costituiva che eccepiva di non essere legittimata passiva per essere invece CP_3 legittimata che aveva assunto il rischio della polizza n. Controparte_5
A117C242138 stipulata da atteso che è un broker operante dal 1987 e non una CP_2 CP_3 compagnia assicurativa, né un sottoscrittore della;
evidenziava altresì Controparte_5 che ai sensi dell'art. A8 del contratto, “la rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli
6 Assicuratori al Rappresentante Generale per l'Italia dei Corso Garibaldi 86, 20121 Milano. CP_5
Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro “gli in persona del Rappresentate Generale per l'Italia Parte_2 dei . CP_5
Chiedeva pertanto di essere estromessa dal giudizio o in ogni caso di respingere la domanda proposta dal nei suoi confronti. CP_2
La causa è stata istruita a mezzo TU ed è stata trattenuta in decisione in data 15.01.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
CP_ ha contestato al (TU nella procedura esecutiva): Parte_1
➢ di aver redatto una perizia contraddittoria e viziata poiché aveva ritenuto l'immobile privo di irregolarità edilizie:
1) sebbene vi fosse una difformità nella indicazione della destinazione d'uso dell'immobile che al catasto era descritto come locale deposito mentre nel progetto municipale era indicato come locale al servizio del ; CP_9
2) sebbene l'immobile presentasse un pilastro in più rispetto al progetto municipale;
3) sebbene l'agibilità dell'edificio non fosse mai stata rilasciata;
quindi, in sostanza, aveva erroneamente valutato e stimato l'immobile; ha invece contestato al (architetto incaricato dall' dopo l'aggiudicazione CP_2 Pt_1 dell'immobile):
➢ di non aver informato l' all'esito dell'istruttoria edilizia che gli era stata commissionata, Pt_1
della difformità catastale dell'immobile ed in particolare della non chiara e definita destinazione d'uso dello stesso la cui regolarizzazione avrebbe dovuto essere fatta prima dell'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria;
➢ di aver presentato il MUDE indicando che l'immobile avrebbe dovuto avere destinazione d'uso commerciale, mentre il committente aveva richiesto che l'immobile risultasse abitabile.
Entrambi i convenuti hanno negato gli addebiti mossi dall'attore nei loro confronti: CP_
✓ ha sostenuto che l'immobile poteva essere oggetto di procedura esecutiva e di successiva vendita in quando era di proprietà dell'esecutata, risultava commerciabile in base a idoneo titolo
7 edilizio, era privo di qualsiasi abuso edilizio ed agibile nel momento in cui si fosse uniformata la destinazione d'uso indicata al catasto, a quella risultante dalla concessione edilizia;
✓ ha invece sostenuto che l'immobile non poteva essere venduto all'asta e quindi non CP_2
era stato correttamente valutato dal TU in fase esecutiva;
ha comunque negato di aver ricevuto un incarico professionale in merito alla destinazione d'uso e all'agibilità dell'immobile, sostenendo piuttosto di essere stato incaricato solo per la suddivisione degli spazi.
Al fine di accertare la sussistenza di eventuali responsabilità a carico dei professionisti per i danni lamentati dall'attore e attesa la natura tecnica dell'indagine, è stata espletata TU dalla quale è emerso quanto segue.
CP_ Con riferimento alla posizione del CP_
❖ Il TU ha ritenuto che il avesse correttamente escluso la sussistenza di irregolarità edilizie CP_ con riferimento alla destinazione dell'immobile: al momento del sopralluogo del l'immobile era vuoto e in stato di abbandono, situazione che quindi non era in contrasto con la destinazione d'uso indicata nel progetto edilizio ossia locale a servizio del . La CP_9 destinazione d'uso riportata nella planimetria catastale, e cioè locale deposito, non costituisce una irregolarità edilizia ma catastale;
❖ per la realizzazione dell'immobile di cui trattasi era stato presentato presso il Comune di Torino un primo progetto (Concessione edilizia n. 459 prot. 2000-1-15721) nel quale l'unità immobiliare era rappresentata con un solo pilastro centrale. Presso il Comune era stato poi presentato un secondo progetto (DIA in variante prot. 2004-9-2325), nel quale, allo stato finale, erano rappresentati due pilastri, posti in posizione corrispondente allo stato dei luoghi
CP_ riscontrato dall'arch. nel corso dell'ispezione presso l'immobile, sicché la presenza di un secondo pilastro non integra una irregolarità edilizia;
CP_
❖ aveva dato atto nella propria perizia che l'agibilità non era stata rilasciata e che il Comune aveva chiesto integrazioni riguardanti, tra l'altro, la modifica della planimetria catastale locale uso comune al piano terreno, con l'avvertimento che in caso di mancato adempimento a quanto richiesto, la pratica per l'agibilità non avrebbe potuto essere completata e sarebbe stata
CP_ archiviata. Pertanto, il TU non ravvisava alcuna responsabilità in capo al che aveva rilevato la mancanza di agibilità e l'improcedibilità della medesima.
Con riferimento alla posizione del
[...]
aveva presentato al una CILA ai sensi dell'art. 6 bis del DPR Parte_3 Controparte_10
8 380/2001 e s.m.i., in data 16/09/2016, prot. 2016-20-16945 per opere di manutenzione straordinaria consistenti nella realizzazione di divisori interni a delimitazione di vari locali, denominati “vano 1, vano 2, vano 3 e vano 4” più un locale denominato “wc di servizio”. La destinazione d'uso del locale originario era indicata come “Area Magazzino” e non vi era indicazione di diversa destinazione d'uso nei locali disegnati in progetto;
❖ Le opere in progetto oggetto della CILA presentata dal non potevano essere realizzate CP_2
in quanto in contrasto con la normativa vigente dal momento che: - l'immobile era indicato come locale a servizio del condominio sia nella concessione edilizia n. 459/2002 relativa alla CP_ costruzione dello stabile e successiva variante prot. 2004-9-2325, sia nella perizia del - dallo studio del Piano Regolatore Generale della Città di Torino, art. 2 comma 24 art. 2 delle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (NUEA), si evince che i locali di uso comune al piano terreno degli edifici residenziali non costituiscono SPL (superficie lorda di pavimento).
Pertanto, l'immobile in oggetto, autorizzato come locale a servizio del , non CP_9
costituisce SLP e quindi non rientra nei conteggi relativi alla superficie massima edificabile prevista dal PRG vigente per la zona urbanistica su cui insiste l'immobile di cui trattasi;
-
l'immobile in ragione di questa condizione di locale di uso comune, ricade nella previsione dell'art. 4 comma 17 delle che considera manutenzione straordinaria un unico tipo di CP_11
intervento, realizzabile al piano pilotis di uso comune (qual è la destinazione autorizzata per l'immobile oggetto di causa), e cioè la chiusura con vetrate, con esclusione, pertanto, della costruzione di muri a delimitazione di locali;
❖ In sede di sopralluogo, durante le operazioni peritali, le parti hanno concordato che la destinazione d'uso dei locali oggetto di CILA era locale di deposito e parte attrice era a conoscenza di questa destinazione al momento del deposito della CILA;
non è invece documentato che l'attore aveva chiesto al che l'immobile risultasse abitabile, a seguito CP_2
della presentazione della CILA.
In definitiva, la TU
✓ ha riscontrato una responsabilità ascrivibile al 100% a carico del in merito all'attività CP_2
svolta in sede di CILA, atteso che egli ha svolto la funzione di asseveratore attestando, sotto la propria responsabilità, che le opere in progetto erano conformi alla normativa vigente, mentre così non era, poiché il locale al piano pilotis non poteva essere oggetto delle modifiche richieste e realizzate e cioè la realizzazione di muri per suddividere gli spazi inetrni;
ha invece escluso una responsabilità del in merito all'esito cambio uso di destinazione da CP_2
9 magazzino a residenza, che non risulta essergli mai stato commissionato;
CP_
✓ ha escluso una responsabilità del ed anche un concorso colposo dell'attore;
✓ in merito ai danni, secondo la valutazione del TU sono quantificabili in € 22.162,43 oltre oneri, di cui:
a) € 21.336,19, costi sostenuti per la realizzazione delle opere previste nel progetto di cui alla
CILA, ovverosia realizzazione di n. 4 locali e di n. 1 WC, ottenuti mediante formazione di partizioni interne, posa di porte interne e impianto idrosanitario, in contrasto con la normativa;
b) € 826,24, costi da sostenere per la rimozione delle opere suddette, non conservabili in quanto incompatibili con la normativa urbanistica vigente, ad esclusione di quelle conformi alla destinazione d'uso originaria dell'immobile, ovverosia pavimenti e impianto elettrico.
All'udienza del 9.4.2024, parte attrice e parte sollevavano alcune contestazioni alla TU CP_2
in merito al fatto che: CP_
- nella perizia, non aveva precisato che l'immobile era privo di agibilità e che non avrebbe potuto mai averla atteso il fatto che aveva una destinazione specifica ad uso piano pilotis (locale a servizio del condominio), sebbene di proprietà individuale;
- nelle conclusioni della perizia, era scritto che si trattava di locale deposito e non di locale uso pilotis;
CP_
- non aveva precisato che, anche nel caso in cui il catasto fosse stato reso conforme alla concessione edilizia, non sarebbe stato possibile ottenere l'agibilità per l'immobile, lasciando così intendere che sanando la difformità rispetto al catasto, si sarebbe potuto ottenere l'agibilità per uso esclusivo;
Alla luce dell'esito degli accertamenti peritali e tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni CP_ delle parti, si deve concludere che nessuna responsabilità sia ascrivibile al per i fatti oggetto di questo giudizio: CP_
- nella perizia redatta in sede esecutiva (doc. 1 all. B citazione), il aveva espressamente dato atto sia della difformità di destinazione uso dell'immobile - che al catasto era indicato come locale deposito mentre nel progetto municipale era locale ad uso condominiale –, sia dell'assenza di agibilità che il Comune non aveva rilasciato;
CP_
- in nessuna pagina della perizia, il aveva segnalato che la regolarizzazione dell'immobile avrebbe consentito di ottenere l'agibilità ad uso esclusivo: sul punto, il perito si era limitato a
10 produrre la documentazione del Comune contenente le richieste per ottenere l'agibilità; in particolare, dalla lettura di quanto scritto a pag. 11 della perizia e nell'allegato alla TU (avviso CP_ del Comune prodotto da parte convenuta , si evince che ai fini dell'agibilità il Comune aveva chiesto modifica di planimetria catastale locale uso comune. Quindi, evidentemente, era necessario adeguare il catasto che indicava locale deposito, alla concessione edilizia che indicava invece locale ad uso condominiale; con la conseguenza che quest'ultima doveva essere intesa quale destinazione d'uso dell'immobile. Ed infatti, anche nel decreto di trasferimento dell'8.6.2015 (doc. 1 all. A citazione), il giudice dava atto che secondo la valutazione del perito,
l'immobile era privo di irregolarità edilizie ma dalla documentazione progettuale risultava essere indicato come locale a servizio del . In sostanza, era comunque emerso nella CP_9
perizia quale fosse la destinazione d'uso del bene.
- La TU ha confermato che non vi erano irregolarità edilizie e che pertanto la valutazione del
CP_ in merito al valore era stata corretta.
- Pertanto l'acquisto da parte di dell'immobile ad uso pilotis, con lo scopo irrealizzabile di Pt_1
CP_ farne una abitazione non può essere imputato alla perizia del ma piuttosto allo stesso Pt_1
che non ha correttamente valutato per suo conto – o eventualmente con l'aiuto di un perito da lui incaricato - quanto emergeva dalla perizia.
In sostanza:
CP_
il ha correttamente adempiuto al proprio incarico: ha verificato lo stato dell'immobile dandone atto nel proprio elaborato ed evidenziando le criticità del bene, come richiesto dal quesito peritale posto dal Giudice;
quesito che non presupponeva altresì ulteriori indicazioni o accertamenti da parte del TU in merito agli interventi, variazioni o modifiche che su quel bene l'aggiudicatario avrebbe potuto eseguire;
valutazioni che evidentemente rientrano nell'ambito di scelta dell'acquirente alla luce delle informazioni fornite dal perito. Ciò anche considerato il fatto che il TU non può conoscere - né vi è tenuto, essendo un ausiliario del giudice - gli usi o le modifiche che gli eventuali aggiudicatari intenderanno operare su quell'immobile, né i motivi dell'eventuale acquisto. Inoltre, in nessuna parte dell'elaborato il perito aveva fatto riferimento alla possibilità che quel bene potesse essere adibito ad abitazione o che avrebbe potuto avere una diversa destinazione d'uso.
Sarebbe invece stato compito del secondo professionista incaricato dall' valutare più Pt_1
CP_ attentamente le informazioni di cui alla perizia del e lo stato dell'immobile, compresa la sua destinazione d'uso. Sicchè, a fronte dell'esistenza di una difformità della destinazione d'uso
11 - che nella concessione edilizia era indicato come locale ad uso condominiale e che il CP_2
avrebbe dovuto rilevare -, il si sarebbe dovuto avvedere del fatto che in un immobile CP_2
con tale destinazione, non potevano essere eseguite le opere programmate – e cioè suddivisione degli spazi interni –; con la conseguenza che non avrebbe dovuto presentare la CILA per lavori che, secondo la normativa vigente, non avrebbero potuto essere realizzati all'interno di un immobile la cui destinazione d'uso evidentemente non lo consentiva.
Ne consegue pertanto che la responsabilità per i danni occorsi all' per aver eseguito lavori non Pt_1
licenziabili va interamente attribuita al CP_2
Sui danni
Il TU ha quantificato i danni nella somma complessiva di € 22.162,43 oltre oneri, così calcolati:
• € 21.336,19 oltre oneri che è la stima dei costi per la realizzazione delle opere previste dalla
CILA;
• € 826,24 oltre oneri che è la stima dei costi da sostenere per la rimozione delle opere eseguite e non conservabili perché in contrasto con la normativa urbanistica vigente.
Tali somme vanno poste a carico esclusivo del alla cui attività sono interamente imputabili CP_2 le conseguenze dannose subite dall'attore, per non accertato la ineseguibilità di quelle opere sotto il profilo amministrativo.
La somma sopra indicata deve ritenersi liquidata all'attualità, non avendo parte attrice prodotto documentazione attestante gli esborsi effettivamente sostenuti per le opere realizzate.
Sulla manleva
Con la comparsa di costituzione e risposta, il aveva chiesto di chiamare in causa CP_2 [...]
in forza del contratto assicurativo stipulato tra le parti. Controparte_8
In data 23.2.2023, si costituiva che eccepiva la propria carenza di legittimazione CP_3 passiva per essere invece legittimata la compagnia CP_5
L'eccezione è fondata.
o La terza chiamata ha prodotto il contratto di assicurazione sub doc. 1 che risulta essere stato sottoscritto tra il e Rappresentante Generale per l'Italia dei in CP_2 CP_12 CP_5
nome e per conto dei membri sottoscrittori che assumono il rischio di cui al presente contratto
(cfr. pag. 3 contratto);
o a pag. 2 del contratto si legge: … i Membri che hanno assunto il Parte_4
12 rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso Il Rappresentante Generale per l'Italia di Corso CP_5
Garibaldi, 86 20121 Milano.
o Ai sensi dell'art. A.8 – Domande Giudiziali La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori al Rappresentante Generale per l'Italia dei Corso CP_5
Garibaldi 86, 20121 Milano. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro “gli in Parte_2 persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei ; CP_5
o L'intero contratto riporta il logo della CP_5
o A pag. 30 del contratto di legge: 100,00000%. Parte_2
È quindi evidente che la polizza assicurativa è stata sottoscritta dalla che espressamente, in CP_5
qualità di assicuratore, ha assunto il rischio oggetto del contratto assicurativo, sicchè il CP_2
avrebbe dovuto citare in giudizio direttamente la compagnia assicurativa Controparte_5
[...
, anche alla luce di quanto previsto dall'art. A.8 della polizza, e non Quest'ultima CP_3
infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal deve considerarsi una mera mediatrice CP_2
assicurativa (broker di assicurazioni cfr. visura camerale doc. 2 costituzione), non essendo stata provata in questo giudizio, l'esistenza di un contratto di mandato asseritamente stipulato tra la CP_3
e la in forza del quale la prima sarebbe autorizzata alla gestione autonoma, anche in sede CP_5
giudiziaria, dei sinistri degli assicurati e alla loro eventuale liquidazione, in nome e per conto della assicuratrice CP_5
La domanda va pertanto respinta, con l'ulteriore precisazione che la chiamata in causa della CP_5
chiesta solo con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., non è stata autorizzata in quanto tardiva.
Infine, si osserva che nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. la terza chiamata aveva chiesto di condannare il ex art. 96 c.p.c., domanda che non è stata più riproposta nelle successive difese, CP_2
né nelle conclusioni sopra precisate. In ogni caso, la medesima va respinta poiché si ritiene che la chiamata in causa della non sia stato frutto di una scelta dolosa o gravemente colposa da parte CP_3
del convenuto, quanto piuttosto di un errore verosimilmente determinato dal fatto che vi è stata una confusione tra il broker con cui il ha scelto la propria assicurazione e la compagnia CP_2
assicurativa.
13 In conclusione
➢ Accertata l'esclusiva responsabilità dei danni in capo al questo va condannato al CP_2 pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 22.162,43 oltre oneri e interessi dalla pronuncia al saldo;
➢ Va respinta la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno ripartite secondo il criterio della soccombenza, come segue:
- le spese di lite dell'attore e della terza chiamata vanno poste a carico del CP_2
CP_
- le spese di lite del vanno poste a carico dell'attore soccombente nei suoi confronti;
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- i compensi sono determinati avendo riguardo all'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, pertanto la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 5.200,00 fino a €
26.000;
- vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria che è stata svolta;
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 5.077,00
Oltre contributo unificato di € 759,00 + € 27,00 per marca da bollo.
Le spese di TU vanno poste a carico del CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e e sulla domanda di Parte_1 CP_1 Controparte_2
manleva proposta da nei confronti di ogni diversa Controparte_2 Controparte_3
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
14 ; dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 22.162,43 oltre oneri e interessi dalla pronuncia al saldo;
[...]
respinge la domanda nei confronti di CP_1
respinge la domanda di manleva nei confronti di Controparte_3
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del Controparte_2
giudizio in favore di
• liquidandole in € 5.077,00 per compensi ed € 759,00 per contributo Parte_1 unificato + € 27,00 per marca da bollo, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• liquidandole in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Controparte_3
CPA come per legge;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1 favore di liquidandole in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CP_1
CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di TU, liquidate come da provvedimento del 2.1.2024, a carico di
. Controparte_2
Torino, 29/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7795/2022 promossa da:
difeso dall'avv. BELLINO GUALTIERO, elettivamente domiciliato presso il Parte_1
suo studio in Via San Quintino, 25/A 10121 Torino
ATTORE contro difeso dall'avv. PACCOTTI LUCA e dall'avv. LAMURA STEFANIA, CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio in Corso Vittorio Emanuele II, 84 10121 Torino
, difeso dall'avv. BOSCIA VALENTINA, elettivamente domiciliato Controparte_2
presso il suo studio in VIA CALANDRA N. 6 10034 CHIVASSO
CONVENUTI
difesa dall'avv. CONTE ANDREA, Controparte_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Monte Bianco, 11 20097 San Donato Milanese
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito,
1 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
previe le declaratorie del caso tutte;
Nel merito, in via principale:
–accertare la responsabilità professionale in capo agli odierni convenuti, e, per l'effetto, condannarli in solido, o pro quota, a corrispondere in favore dell'attore la somma di Euro 55.722,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti;
in via subordinata:
–nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice non dovesse accogliere la domanda formulata in via principale, accertare la responsabilità professionale in capo agli odierni convenuti, e, per l'effetto, condannarli in solido, o pro quota,
a corrispondere in favore dell'attore la minor somma che dovesse emergere in corso di causa;
In via istruttoria:
–ammettersi le prove documentali prodotte contestuale al presente atto di citazione;
–ammettere prova per interpello e testi sui fatti capitolati in narrativa nella parte “fatto” dal n. 1 al n. 41 da intendersi ritualmente preceduti dalla formula di rito “vero che” nonché su quelli deducendi in corso di causa nel rispetto dei termini istruttori tutti concedendi, con espressa riserva di ulteriormente dedurre nuovi capi di prova, indicare testimoni e produrre ogni documentazione idonea alla corretta istruzione della causa;
–respingere le istanze istruttorie di parte avversaria;
–con ammissione, sin d'ora, alla prova diretta e contraria;
–ammettersi qualsiasi incombente probatorio risulti necessario alla completa istruzione del procedimento;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri di Legge.
Per parte convenuta CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
-rilevato che il conchiudente non ha svolto alcuna attività professionale di edificazione del bene in questione antecedente all'incarico peritale né attività di manutenzione successiva a tale mandato, il medesimo rifiuta il contraddittorio avverso le domande che non riguardino l'incarico peritale in allora al medesimo conferito dal Giudice
-rilevato che il conchiudente ha evidenziato nella propria relazione di perizia tutti gli aspetti relativi all'unità immobiliare
per cui è causa come da perito del Giudice, evidenziando altresì profili problematici esistenti
In via principale
-rigettare la domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per
l'effetto mandare assolto il conchiudente da qualsivoglia richiesta formulata nei suoi confronti;
con vittoria di spese e onorari di lite oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e cpa di legge.
Per parte convenuta : Controparte_2
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO rigettare la domanda formulata dall'attore in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e/o anche per il mancato assolvimento dell'onere probatorio;
2 IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO in caso di ritenuta responsabilità professionale dell'Arch. , Controparte_2 dichiarare la compagnia assicurativa per la RC professionale (Assigenico) tenuta, in forza del contratto assicurativo, al pagamento della relativa somma in favore della parte attrice, senza pregiudizio alcuno per la parte convenuta;
In caso di accoglimento della richiesta della terza chiamata di estromissione per carenza di legittimazione CP_4 passiva, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa
(e quindi ad integrare il contraddittorio) il terzo con sede in Italia in Corso Garibaldi, 86 - Controparte_5
20121 Milano – Italia REA MI-2540259 – Codice fiscale (conclusioni così integrate con la memoria ex art. P.IVA_1
183 cpc n.1 agli atti su cui il Giudice nulla ha disposto)
IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze
anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per
legge.
Per la terza chiamata:
IN VIA PRELIMINARE E PRINCIPALE
Controparte_ 1) Dichiararsi, anche con sentenza parziale, la carenza di legittimazione passiva o come meglio dell' e, per
l'effetto, disporsi l'immediata sua estromissione o come meglio dal presente giudizio per tutti i motivi esposti nella memoria;
IN VIA SUBORDINATA
2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto che precede, rigettarsi qualsiasi conclusione formulata dall'arch. nei confronti dell' in quanto trattasi di un soggetto giuridico CP_2 Controparte_3 estraneo ai rapporti assicurativi azionati;
3) Respingersi in ogni caso ogni avversa pretesa perché infondata in fatto e in diritto;
IN VIA ISTRUTTORIA
4) Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei modi e nei termini di legge;
IN OGNI CASO
5) Con vittoria di spese e compensi ed accessori come per legge.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata via pec in data 20.04.2022, citava in giudizio Parte_1
e , rappresentando i seguenti fatti. CP_1 Controparte_2
3 • è proprietario dell'immobile sito in Via Cuneo n. 2 bis – Torino, identificato Parte_1 all'Agenzia del Territorio al foglio 1149, particella 828, subalterno 11, piano terra;
• Tale immobile era stato acquistato da al prezzo di € 16.000,00 per aggiudicazione ai sensi Pt_1
dell'art. 574 c.p.c. nell'ambito del procedimento esecutivo svoltosi innanzi al Tribunale di
Torino (R.G.E. n.ri 320/2011+1592/2011) e disposta con decreto di trasferimento del Tribunale di Torino n. 3181/2015 dell'08.06.2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il successivo
05.10.2015 al n. 20398;
• nell'ambito della predetta procedura esecutiva, il Tribunale di Torino aveva incaricato l'Architetto di redigere la perizia dell'immobile nella quale, il medesimo aveva CP_1 evidenziato che “l'agibilità dell'immobile non è stata rilasciata” e che “nella planimetria catastale è indicata la destinazione “locale di deposito” […], mentre nel progetto municipale è indicato “locale a servizio del condominio”” e che, in ogni caso, “dal confronto tra quanto visionato sulla località, quanto accatastato [...] e quanto concessionato […] il cespite pignorato non presenta irregolarità edilizie”; CP_
• La valutazione conclusiva dell'immobile effettuata dall'Arch. era di € 47.000,00;
• Nell'ambito della procedura esecutiva, l'immobile era posto in vendita con ordinanza del
15.10.2012 e in data 12.02.2015 si svolgeva l'asta senza incanto che terminava con l'aggiudicazione a favore dell'odierno attore;
• In seguito al trasferimento nell'immobile, in data 16.09.2016, presentava, presso il Pt_1
Comune di Torino settore urbanistica, una comunicazione di inizio lavori per opere di manutenzione straordinaria con il protocollo n. 2016/20/16945 a firma dell'Architetto
[...]
. Con tale documento veniva comunicato che sarebbero state eseguite opere di CP_2
manutenzione straordinaria relative all'immobile che “verrà suddiviso in 4 vani che verranno usati come locali di deposito. È stato creato, inoltre, un locale di servizio in una unità attualmente ad uso deposito”;
• Contemporaneamente alla presentazione della comunicazione di inizio attività asseverata,
l'impresa incaricata dall'odierno attore, su indicazione dell'Arch. procedeva ad CP_2 eseguire le opere previste dall'elaborato tecnico della;
Controparte_6
• Il 16.10.2016 veniva aperto il cantiere e iniziate le opere di ristrutturazione sino al loro completo compimento;
• Nel mese di ottobre 2017, l'amministratore di condominio, Geom. nominato il Persona_1
6.4.2017, contattava l in quanto all'esito dell'istruttoria edilizia avviata per l'ottenimento Pt_1
dell'agibilità di tutto il condominio, erano emerse alcune anomalie ed abusi edilizi e, nello
4 specifico, comunicava che le opere effettuate nella sua proprietà risultavano essere abusive;
l'amministratore precisava altresì che le persone ivi presenti non erano autorizzate a permanere in detti locali e forniva copia della DIA presentata nel 2008 dall'allora costruttore e proprietaria con allegata la risposta di diniego del comune da cui emergeva la non definita destinazione d'uso del locale oggetto di trasferimento di proprietà;
• in data 20.02.2020 l'attore, al fine di accertare lo stato urbanistico dell'immobile e l'eventuale stima dei danni subiti in considerazione del fatto che l'immobile acquistato era privo della certificazione di agibilità, incaricava il Geom. di svolgere una perizia tecnica CP_7
con annesso computo metrico estimativo, dalla quale emergeva che: l'agibilità dell'immobile non era mai stata rilasciata;
che la aveva chiesto dei chiarimenti mai forniti e, di Controparte_6
conseguenza, non era mai stata definita la destinazione d'uso dell'immobile; che erano presenti evidenti irregolarità edilizie che avrebbero inibito, già all'epoca del procedimento di esecuzione immobiliare, la vendita dell'immobile;
Chiedeva pertanto di accertare la responsabilità professionale dei convenuti e di condannarli in solido o pro quota al pagamento di € 55.722,00 di cui € 16.000 pari al prezzo di acquisto dell'immobile ed € 39.722,00 pari al costo delle opere edili per conformare l'immobile alle normative edilizie ed alla destinazione d'uso corretta.
Si costituiva che svolgeva le seguenti difese. CP_1
CP_
• era nominato TU nelle procedure esecutive immobiliari R.G.E. 320/2011 e 1592/2011 con l'incarico di descrivere e stimare l'immobile di Via Cuneo n. 2/bis in Torino;
CP_
• In data 25.6.2012, depositava la perizia stimando il valore dell'immobile in € 47.000; CP_
• A seguito del deposito della TU, non aveva più avuto notizie delle sorti dell'immobile, fino al 12.11.2018 data in cui in qualità di assegnatario dell'immobile, gli inviava Pt_1
richiesta di risarcimento del danno;
a fronte di ciò, senza nulla riconoscere alle ragioni
CP_ dell' denunciava il sinistro alla propria assicurazione che non ravvisava alcun profilo Pt_1
di responsabilità del professionista.
• Contestava quindi gli addebiti evidenziando che nella perizia era stato dato atto delle incongruenze circa l'indicazione della destinazione d'uso dell'immobile; che non era stata rilasciata l'agibilità e che per ottenerla sarebbe stato necessario modificare la denuncia a catasto come richiesto dal Comune di Torino in data 13.10.2009; che il regolamento di condominio non annoverava l'immobile tra le proprietà comuni e indivisibili e che l'immobile possedeva i millesimi di proprietà e di spesa anche relativamente alla scala e all'ascensore, sicchè non era
5 una proprietà condominiale né un bene destinato all'uso comune, ma era di proprietà dell'esecutato; che l'immobile non presentava abusi edilizi, né era stata richiesta dal Comune una sanatoria per rilasciare l'agibilità.
• Infine, contestava il quantum.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Si costituiva che svolgeva le seguenti difese. Controparte_2
• Nel settembre 2016, era incaricato dall' di procedere alla redazione di una CP_2 Pt_1
pratica C.I.L.A. per opere di manutenzione straordinaria per la suddivisione degli spazi interni di un immobile ad uso magazzino/deposito in Torino, Via Cuneo 2/bis;
• eseguiva il suo incarico procedendo preliminarmente con l'esame della CP_2
documentazione fornita dall e con una ricerca sull'archivio digitale della , Pt_1 Controparte_6
che non dava esiti problematici;
• Il convenuto effettuava il deposito della pratica presso il portale digitale MUDE e, una volta concluse le operazioni richieste, consegnava all la variazione catastale a fine lavori;
Pt_1
• che era stato incaricato solo per la CILA e non anche quale direttore dei lavori, non CP_2
era chiamato a verificare la regolarità dell'immobile acquistato dall né tantomeno era Pt_1 tenuto a verificare la validità del trasferimento dell'immobile in quanto il suo compito, in qualità di tecnico, era quella di ottenere la variazione per la divisione dello stesso in più vani;
• si è esclusivamente occupato della partizione del locale che viene descritto dal CP_2
Tribunale di Torino quale locale magazzino commerciabile e non ha operato alcuna modifica sulla destinazione d'uso;
• Contestava quindi gli addebiti, evidenziando che eventuali responsabilità erano da addebitare agli operatori intervenuti nella procedura esecutiva atteso che l'immobile non poteva formare oggetto di vendita all'asta.
Chiedeva di rigettare la domanda;
in via subordinata di essere manlevato dalla sua assicurazione di cui chiedeva la chiamata in giudizio. Controparte_8
Si costituiva che eccepiva di non essere legittimata passiva per essere invece CP_3 legittimata che aveva assunto il rischio della polizza n. Controparte_5
A117C242138 stipulata da atteso che è un broker operante dal 1987 e non una CP_2 CP_3 compagnia assicurativa, né un sottoscrittore della;
evidenziava altresì Controparte_5 che ai sensi dell'art. A8 del contratto, “la rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli
6 Assicuratori al Rappresentante Generale per l'Italia dei Corso Garibaldi 86, 20121 Milano. CP_5
Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro “gli in persona del Rappresentate Generale per l'Italia Parte_2 dei . CP_5
Chiedeva pertanto di essere estromessa dal giudizio o in ogni caso di respingere la domanda proposta dal nei suoi confronti. CP_2
La causa è stata istruita a mezzo TU ed è stata trattenuta in decisione in data 15.01.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
CP_ ha contestato al (TU nella procedura esecutiva): Parte_1
➢ di aver redatto una perizia contraddittoria e viziata poiché aveva ritenuto l'immobile privo di irregolarità edilizie:
1) sebbene vi fosse una difformità nella indicazione della destinazione d'uso dell'immobile che al catasto era descritto come locale deposito mentre nel progetto municipale era indicato come locale al servizio del ; CP_9
2) sebbene l'immobile presentasse un pilastro in più rispetto al progetto municipale;
3) sebbene l'agibilità dell'edificio non fosse mai stata rilasciata;
quindi, in sostanza, aveva erroneamente valutato e stimato l'immobile; ha invece contestato al (architetto incaricato dall' dopo l'aggiudicazione CP_2 Pt_1 dell'immobile):
➢ di non aver informato l' all'esito dell'istruttoria edilizia che gli era stata commissionata, Pt_1
della difformità catastale dell'immobile ed in particolare della non chiara e definita destinazione d'uso dello stesso la cui regolarizzazione avrebbe dovuto essere fatta prima dell'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria;
➢ di aver presentato il MUDE indicando che l'immobile avrebbe dovuto avere destinazione d'uso commerciale, mentre il committente aveva richiesto che l'immobile risultasse abitabile.
Entrambi i convenuti hanno negato gli addebiti mossi dall'attore nei loro confronti: CP_
✓ ha sostenuto che l'immobile poteva essere oggetto di procedura esecutiva e di successiva vendita in quando era di proprietà dell'esecutata, risultava commerciabile in base a idoneo titolo
7 edilizio, era privo di qualsiasi abuso edilizio ed agibile nel momento in cui si fosse uniformata la destinazione d'uso indicata al catasto, a quella risultante dalla concessione edilizia;
✓ ha invece sostenuto che l'immobile non poteva essere venduto all'asta e quindi non CP_2
era stato correttamente valutato dal TU in fase esecutiva;
ha comunque negato di aver ricevuto un incarico professionale in merito alla destinazione d'uso e all'agibilità dell'immobile, sostenendo piuttosto di essere stato incaricato solo per la suddivisione degli spazi.
Al fine di accertare la sussistenza di eventuali responsabilità a carico dei professionisti per i danni lamentati dall'attore e attesa la natura tecnica dell'indagine, è stata espletata TU dalla quale è emerso quanto segue.
CP_ Con riferimento alla posizione del CP_
❖ Il TU ha ritenuto che il avesse correttamente escluso la sussistenza di irregolarità edilizie CP_ con riferimento alla destinazione dell'immobile: al momento del sopralluogo del l'immobile era vuoto e in stato di abbandono, situazione che quindi non era in contrasto con la destinazione d'uso indicata nel progetto edilizio ossia locale a servizio del . La CP_9 destinazione d'uso riportata nella planimetria catastale, e cioè locale deposito, non costituisce una irregolarità edilizia ma catastale;
❖ per la realizzazione dell'immobile di cui trattasi era stato presentato presso il Comune di Torino un primo progetto (Concessione edilizia n. 459 prot. 2000-1-15721) nel quale l'unità immobiliare era rappresentata con un solo pilastro centrale. Presso il Comune era stato poi presentato un secondo progetto (DIA in variante prot. 2004-9-2325), nel quale, allo stato finale, erano rappresentati due pilastri, posti in posizione corrispondente allo stato dei luoghi
CP_ riscontrato dall'arch. nel corso dell'ispezione presso l'immobile, sicché la presenza di un secondo pilastro non integra una irregolarità edilizia;
CP_
❖ aveva dato atto nella propria perizia che l'agibilità non era stata rilasciata e che il Comune aveva chiesto integrazioni riguardanti, tra l'altro, la modifica della planimetria catastale locale uso comune al piano terreno, con l'avvertimento che in caso di mancato adempimento a quanto richiesto, la pratica per l'agibilità non avrebbe potuto essere completata e sarebbe stata
CP_ archiviata. Pertanto, il TU non ravvisava alcuna responsabilità in capo al che aveva rilevato la mancanza di agibilità e l'improcedibilità della medesima.
Con riferimento alla posizione del
[...]
aveva presentato al una CILA ai sensi dell'art. 6 bis del DPR Parte_3 Controparte_10
8 380/2001 e s.m.i., in data 16/09/2016, prot. 2016-20-16945 per opere di manutenzione straordinaria consistenti nella realizzazione di divisori interni a delimitazione di vari locali, denominati “vano 1, vano 2, vano 3 e vano 4” più un locale denominato “wc di servizio”. La destinazione d'uso del locale originario era indicata come “Area Magazzino” e non vi era indicazione di diversa destinazione d'uso nei locali disegnati in progetto;
❖ Le opere in progetto oggetto della CILA presentata dal non potevano essere realizzate CP_2
in quanto in contrasto con la normativa vigente dal momento che: - l'immobile era indicato come locale a servizio del condominio sia nella concessione edilizia n. 459/2002 relativa alla CP_ costruzione dello stabile e successiva variante prot. 2004-9-2325, sia nella perizia del - dallo studio del Piano Regolatore Generale della Città di Torino, art. 2 comma 24 art. 2 delle
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (NUEA), si evince che i locali di uso comune al piano terreno degli edifici residenziali non costituiscono SPL (superficie lorda di pavimento).
Pertanto, l'immobile in oggetto, autorizzato come locale a servizio del , non CP_9
costituisce SLP e quindi non rientra nei conteggi relativi alla superficie massima edificabile prevista dal PRG vigente per la zona urbanistica su cui insiste l'immobile di cui trattasi;
-
l'immobile in ragione di questa condizione di locale di uso comune, ricade nella previsione dell'art. 4 comma 17 delle che considera manutenzione straordinaria un unico tipo di CP_11
intervento, realizzabile al piano pilotis di uso comune (qual è la destinazione autorizzata per l'immobile oggetto di causa), e cioè la chiusura con vetrate, con esclusione, pertanto, della costruzione di muri a delimitazione di locali;
❖ In sede di sopralluogo, durante le operazioni peritali, le parti hanno concordato che la destinazione d'uso dei locali oggetto di CILA era locale di deposito e parte attrice era a conoscenza di questa destinazione al momento del deposito della CILA;
non è invece documentato che l'attore aveva chiesto al che l'immobile risultasse abitabile, a seguito CP_2
della presentazione della CILA.
In definitiva, la TU
✓ ha riscontrato una responsabilità ascrivibile al 100% a carico del in merito all'attività CP_2
svolta in sede di CILA, atteso che egli ha svolto la funzione di asseveratore attestando, sotto la propria responsabilità, che le opere in progetto erano conformi alla normativa vigente, mentre così non era, poiché il locale al piano pilotis non poteva essere oggetto delle modifiche richieste e realizzate e cioè la realizzazione di muri per suddividere gli spazi inetrni;
ha invece escluso una responsabilità del in merito all'esito cambio uso di destinazione da CP_2
9 magazzino a residenza, che non risulta essergli mai stato commissionato;
CP_
✓ ha escluso una responsabilità del ed anche un concorso colposo dell'attore;
✓ in merito ai danni, secondo la valutazione del TU sono quantificabili in € 22.162,43 oltre oneri, di cui:
a) € 21.336,19, costi sostenuti per la realizzazione delle opere previste nel progetto di cui alla
CILA, ovverosia realizzazione di n. 4 locali e di n. 1 WC, ottenuti mediante formazione di partizioni interne, posa di porte interne e impianto idrosanitario, in contrasto con la normativa;
b) € 826,24, costi da sostenere per la rimozione delle opere suddette, non conservabili in quanto incompatibili con la normativa urbanistica vigente, ad esclusione di quelle conformi alla destinazione d'uso originaria dell'immobile, ovverosia pavimenti e impianto elettrico.
All'udienza del 9.4.2024, parte attrice e parte sollevavano alcune contestazioni alla TU CP_2
in merito al fatto che: CP_
- nella perizia, non aveva precisato che l'immobile era privo di agibilità e che non avrebbe potuto mai averla atteso il fatto che aveva una destinazione specifica ad uso piano pilotis (locale a servizio del condominio), sebbene di proprietà individuale;
- nelle conclusioni della perizia, era scritto che si trattava di locale deposito e non di locale uso pilotis;
CP_
- non aveva precisato che, anche nel caso in cui il catasto fosse stato reso conforme alla concessione edilizia, non sarebbe stato possibile ottenere l'agibilità per l'immobile, lasciando così intendere che sanando la difformità rispetto al catasto, si sarebbe potuto ottenere l'agibilità per uso esclusivo;
Alla luce dell'esito degli accertamenti peritali e tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni CP_ delle parti, si deve concludere che nessuna responsabilità sia ascrivibile al per i fatti oggetto di questo giudizio: CP_
- nella perizia redatta in sede esecutiva (doc. 1 all. B citazione), il aveva espressamente dato atto sia della difformità di destinazione uso dell'immobile - che al catasto era indicato come locale deposito mentre nel progetto municipale era locale ad uso condominiale –, sia dell'assenza di agibilità che il Comune non aveva rilasciato;
CP_
- in nessuna pagina della perizia, il aveva segnalato che la regolarizzazione dell'immobile avrebbe consentito di ottenere l'agibilità ad uso esclusivo: sul punto, il perito si era limitato a
10 produrre la documentazione del Comune contenente le richieste per ottenere l'agibilità; in particolare, dalla lettura di quanto scritto a pag. 11 della perizia e nell'allegato alla TU (avviso CP_ del Comune prodotto da parte convenuta , si evince che ai fini dell'agibilità il Comune aveva chiesto modifica di planimetria catastale locale uso comune. Quindi, evidentemente, era necessario adeguare il catasto che indicava locale deposito, alla concessione edilizia che indicava invece locale ad uso condominiale; con la conseguenza che quest'ultima doveva essere intesa quale destinazione d'uso dell'immobile. Ed infatti, anche nel decreto di trasferimento dell'8.6.2015 (doc. 1 all. A citazione), il giudice dava atto che secondo la valutazione del perito,
l'immobile era privo di irregolarità edilizie ma dalla documentazione progettuale risultava essere indicato come locale a servizio del . In sostanza, era comunque emerso nella CP_9
perizia quale fosse la destinazione d'uso del bene.
- La TU ha confermato che non vi erano irregolarità edilizie e che pertanto la valutazione del
CP_ in merito al valore era stata corretta.
- Pertanto l'acquisto da parte di dell'immobile ad uso pilotis, con lo scopo irrealizzabile di Pt_1
CP_ farne una abitazione non può essere imputato alla perizia del ma piuttosto allo stesso Pt_1
che non ha correttamente valutato per suo conto – o eventualmente con l'aiuto di un perito da lui incaricato - quanto emergeva dalla perizia.
In sostanza:
CP_
il ha correttamente adempiuto al proprio incarico: ha verificato lo stato dell'immobile dandone atto nel proprio elaborato ed evidenziando le criticità del bene, come richiesto dal quesito peritale posto dal Giudice;
quesito che non presupponeva altresì ulteriori indicazioni o accertamenti da parte del TU in merito agli interventi, variazioni o modifiche che su quel bene l'aggiudicatario avrebbe potuto eseguire;
valutazioni che evidentemente rientrano nell'ambito di scelta dell'acquirente alla luce delle informazioni fornite dal perito. Ciò anche considerato il fatto che il TU non può conoscere - né vi è tenuto, essendo un ausiliario del giudice - gli usi o le modifiche che gli eventuali aggiudicatari intenderanno operare su quell'immobile, né i motivi dell'eventuale acquisto. Inoltre, in nessuna parte dell'elaborato il perito aveva fatto riferimento alla possibilità che quel bene potesse essere adibito ad abitazione o che avrebbe potuto avere una diversa destinazione d'uso.
Sarebbe invece stato compito del secondo professionista incaricato dall' valutare più Pt_1
CP_ attentamente le informazioni di cui alla perizia del e lo stato dell'immobile, compresa la sua destinazione d'uso. Sicchè, a fronte dell'esistenza di una difformità della destinazione d'uso
11 - che nella concessione edilizia era indicato come locale ad uso condominiale e che il CP_2
avrebbe dovuto rilevare -, il si sarebbe dovuto avvedere del fatto che in un immobile CP_2
con tale destinazione, non potevano essere eseguite le opere programmate – e cioè suddivisione degli spazi interni –; con la conseguenza che non avrebbe dovuto presentare la CILA per lavori che, secondo la normativa vigente, non avrebbero potuto essere realizzati all'interno di un immobile la cui destinazione d'uso evidentemente non lo consentiva.
Ne consegue pertanto che la responsabilità per i danni occorsi all' per aver eseguito lavori non Pt_1
licenziabili va interamente attribuita al CP_2
Sui danni
Il TU ha quantificato i danni nella somma complessiva di € 22.162,43 oltre oneri, così calcolati:
• € 21.336,19 oltre oneri che è la stima dei costi per la realizzazione delle opere previste dalla
CILA;
• € 826,24 oltre oneri che è la stima dei costi da sostenere per la rimozione delle opere eseguite e non conservabili perché in contrasto con la normativa urbanistica vigente.
Tali somme vanno poste a carico esclusivo del alla cui attività sono interamente imputabili CP_2 le conseguenze dannose subite dall'attore, per non accertato la ineseguibilità di quelle opere sotto il profilo amministrativo.
La somma sopra indicata deve ritenersi liquidata all'attualità, non avendo parte attrice prodotto documentazione attestante gli esborsi effettivamente sostenuti per le opere realizzate.
Sulla manleva
Con la comparsa di costituzione e risposta, il aveva chiesto di chiamare in causa CP_2 [...]
in forza del contratto assicurativo stipulato tra le parti. Controparte_8
In data 23.2.2023, si costituiva che eccepiva la propria carenza di legittimazione CP_3 passiva per essere invece legittimata la compagnia CP_5
L'eccezione è fondata.
o La terza chiamata ha prodotto il contratto di assicurazione sub doc. 1 che risulta essere stato sottoscritto tra il e Rappresentante Generale per l'Italia dei in CP_2 CP_12 CP_5
nome e per conto dei membri sottoscrittori che assumono il rischio di cui al presente contratto
(cfr. pag. 3 contratto);
o a pag. 2 del contratto si legge: … i Membri che hanno assunto il Parte_4
12 rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso Il Rappresentante Generale per l'Italia di Corso CP_5
Garibaldi, 86 20121 Milano.
o Ai sensi dell'art. A.8 – Domande Giudiziali La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori al Rappresentante Generale per l'Italia dei Corso CP_5
Garibaldi 86, 20121 Milano. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro “gli in Parte_2 persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei ; CP_5
o L'intero contratto riporta il logo della CP_5
o A pag. 30 del contratto di legge: 100,00000%. Parte_2
È quindi evidente che la polizza assicurativa è stata sottoscritta dalla che espressamente, in CP_5
qualità di assicuratore, ha assunto il rischio oggetto del contratto assicurativo, sicchè il CP_2
avrebbe dovuto citare in giudizio direttamente la compagnia assicurativa Controparte_5
[...
, anche alla luce di quanto previsto dall'art. A.8 della polizza, e non Quest'ultima CP_3
infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal deve considerarsi una mera mediatrice CP_2
assicurativa (broker di assicurazioni cfr. visura camerale doc. 2 costituzione), non essendo stata provata in questo giudizio, l'esistenza di un contratto di mandato asseritamente stipulato tra la CP_3
e la in forza del quale la prima sarebbe autorizzata alla gestione autonoma, anche in sede CP_5
giudiziaria, dei sinistri degli assicurati e alla loro eventuale liquidazione, in nome e per conto della assicuratrice CP_5
La domanda va pertanto respinta, con l'ulteriore precisazione che la chiamata in causa della CP_5
chiesta solo con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., non è stata autorizzata in quanto tardiva.
Infine, si osserva che nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. la terza chiamata aveva chiesto di condannare il ex art. 96 c.p.c., domanda che non è stata più riproposta nelle successive difese, CP_2
né nelle conclusioni sopra precisate. In ogni caso, la medesima va respinta poiché si ritiene che la chiamata in causa della non sia stato frutto di una scelta dolosa o gravemente colposa da parte CP_3
del convenuto, quanto piuttosto di un errore verosimilmente determinato dal fatto che vi è stata una confusione tra il broker con cui il ha scelto la propria assicurazione e la compagnia CP_2
assicurativa.
13 In conclusione
➢ Accertata l'esclusiva responsabilità dei danni in capo al questo va condannato al CP_2 pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 22.162,43 oltre oneri e interessi dalla pronuncia al saldo;
➢ Va respinta la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno ripartite secondo il criterio della soccombenza, come segue:
- le spese di lite dell'attore e della terza chiamata vanno poste a carico del CP_2
CP_
- le spese di lite del vanno poste a carico dell'attore soccombente nei suoi confronti;
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che
- i compensi sono determinati avendo riguardo all'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, pertanto la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 5.200,00 fino a €
26.000;
- vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria che è stata svolta;
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 5.077,00
Oltre contributo unificato di € 759,00 + € 27,00 per marca da bollo.
Le spese di TU vanno poste a carico del CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e e sulla domanda di Parte_1 CP_1 Controparte_2
manleva proposta da nei confronti di ogni diversa Controparte_2 Controparte_3
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
14 ; dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 22.162,43 oltre oneri e interessi dalla pronuncia al saldo;
[...]
respinge la domanda nei confronti di CP_1
respinge la domanda di manleva nei confronti di Controparte_3
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del Controparte_2
giudizio in favore di
• liquidandole in € 5.077,00 per compensi ed € 759,00 per contributo Parte_1 unificato + € 27,00 per marca da bollo, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• liquidandole in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Controparte_3
CPA come per legge;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1 favore di liquidandole in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CP_1
CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di TU, liquidate come da provvedimento del 2.1.2024, a carico di
. Controparte_2
Torino, 29/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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